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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39965/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39965/2023
Ex art .127 bis cpc tra
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] ATTORE/I
e
11 MILANO Controparte_1
VIA CADUTI DI MARCINELLE 11 Controparte_2 Controparte_3 CONVENUTO/I
***
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: per gli attori l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN e Per Controparte_4
l'avv. BRUNONE FULVIO e VIA CADUTI DI MARCINELLE
[...] Controparte_2 11 l'avv. BRUNONE FULVIO Controparte_3 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,39 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39965/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_1 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 13 20024 GARBAGNATE presso il difensore avv. CRUCITTI
SEBASTIAN IVAN ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
con il patrocinio dell'avv. BRUNONE FULVIO elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO
presso il difensore avv. BRUNONE FULVIO
VIA CADUTI DI MARCINELLE 11 (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. BRUNONE FULVIO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE P.IVA_5
BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. BRUNONE FULVIO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , dalla Parte_1 Parte_1 Parte_1
, dalla e dalla con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] Parte_1 Parte_1
con il quale hanno convenuto in giudizio il e il Controparte_4 Controparte_5
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare di merito Sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 perché fondati i motivi di Parte_2
impugnazione e pregiudizievole la loro esecuzione nelle more del giudizio;
Nel merito: - accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. 11 Controparte_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe P.IVA_4
di rappresentanza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Parte_2
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 , CF per errata e/o inesistente e/o
[...] Pt_3 P.IVA_4
pagina 3 di 14 inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati non sono quelli di proprietà né di
regolamento né mai diversamente approvati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso
invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. Milano, CF CP_2 Parte_2 Pt_4 P.IVA_4
per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella
circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove si indica che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio
codice fiscale;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Controparte_2 [...]
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF per Illegittimità della Parte_2 P.IVA_4
determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto dell'ODG ed in ogni caso
contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
- conseguentemente ordinare la
adozione di ogni statuizione conseguente alle declaratorie di cui sopra;
- con ogni più ampia riserva di
precisazione e contestazione all'esito della difesa di parte resistente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia
riserva si ritiene la causa di natura documentale;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario avv. Sebastian Ivan Crucitti ex art. 93 c.p.c.;”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via preliminare respingersi l'istanza di sospensione della delibera. In via pregiudiziale nel merito dichiararsi la
carenza di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi, in ogni
caso, l'impugnazione perché infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Il condominio, anch'esso costituitosi regolarmente, chiedeva invece l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In
via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_5
respingersi in ogni caso l'istanza di sospensione della delibera. In via pregiudiziale nel merito dichiararsi la
carenza di interessa ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi
l'impugnazione perché infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
pagina 4 di 14 Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 21.2.2025 la rinviava per la discussione con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Tutte le parti depositavano le proprie note conclusive e all'udienza del 21.2.2025 precisavano le conclusioni
Parte attrice, riportandosi al foglio depositato telematicamente, così precisava “In via preliminare di merito
Sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023
B di Via Caduti di Marcinelle n. 11 perché fondati i motivi di Parte_2Controparte_3
impugnazione e pregiudizievole la loro esecuzione nelle more del giudizio;
Nel merito: - accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. 11 Controparte_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 comma 3 disp. att. attesa la P.IVA_4
convocazione a cura dell'amministratore e votazione di soggetti privi di legittimazione;
- accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
Par condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. CP_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe
[...] P.IVA_4
di rappresentanza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Parte_2
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 , CF per errata e/o inesistente e/o
[...] Pt_3 P.IVA_4
inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati non sono quelli di proprietà né di
regolamento né mai diversamente approvati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso
invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF Controparte_2 Parte_2 P.IVA_4
per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella
circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove di india che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio
pagina 5 di 14 codice fiscale;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Controparte_2 [...]
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF per Illegittimità della Parte_2 P.IVA_4
determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto dell'ODG ed in ogni caso
contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
- conseguentemente ordinare la
adozione di ogni statuizione conseguente alle declaratorie di cui sopra;
- respingere ogni avversa eccezione e
domanda perché infondata in fatto e diritto;
- in via istruttoria: rilevato che i convenuti tanto in MEMORIA EX
ART. 171 TER CPC N. 1 tanto nella N. 2 nulla hanno detto in punto istruttoria né prodotto documento alcuno, ciò
posto non potranno che essere dichiarati decaduti in merito con ogni conseguente preclusione. Al riguardo la
scrivente difesa conclude dichiarare i convenuti in punto istruttoria e produzione documentale decaduti;
si ritiene
documentalmente istruita la causa de quo senza necessità di prove orali o altro mezzo istruttorio;
- In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario
avv. Sebastian Ivan Crucitti ex art. 93 c.p.c.;”.
Il SU convenuto riportandosi al foglio depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare
respingersi l'istanza di sospensione della delibera;
sempre in via preliminare dichiararsi la carenza di
legittimazione attiva delle attrici e . in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza Parte_1 Pt_1 Pt_1
di legittimazione passiva del sempre in via pregiudiziale nel merito dichiararsi la carenza Controparte_6
di interessa ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi in ogni caso
l'impugnazione perché infondata per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Il invece concludeva riportandosi alle conclusioni già precisate in atti. Controparte_5
In esito alla discussione, all'udienza del 3.4.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza.
Pregiudizialmente deve rilevarsi che la inammissibilità delle domande nuove introdotte da parte attrice con memorie ex art 171 ter cpc e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni (violazione degli artt. 1136 c.c. e
66 comma 3 disp. att. attesa la convocazione a cura dell'amministratore e votazione di soggetti privi di
legittimazione) in quanto domande nuove, che introducono nuovo thema decidendum. Consegue dovrà statuito pagina 6 di 14 solo sulle domande di parte attrice come svolte in sede di atto introduttivo.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 26.9.2023 per mancata adesione del , è stata assolta la condizione di Controparte_4
procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve statuirsi in merito alla eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_7
. svolta da parte convenuta in sede di memoria ex art 171 ter n.1 cpc
[...] Pt_1
Parte attrice ne deduce la tardività . Come noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere,
titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè
quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa può essere proposta in ogni fase del giudizio. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. Cass SU 2951\16
Dalla documentazione in atti è risultato provato e non contestato che le attrici non sono Pt_1 Parte_1
proprietarie degli immobili in , bensì semplici conduttrici in forza di contratto di leasing immobiliare. CP_2
Consegue che in carenza di qualità di condomine, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
Parte_1
Sempre in via preliminare, parte convenuta il eccepisce la carenza di Controparte_8
legittimazione passiva sul presupposto che la delibera del 5.3.2023 oggetto del giudizio che ci occupa riguarda il pagina 7 di 14 SU di fatto costituito ovvero tutti i singoli proprietari degli immobili presenti nei due stabili.
Deve darsi atto che è pacifico tra le parti che l'assemblea del 5.3.2023, oggi impugnata, è da considerarsi assemblea plenaria degli edifici A e B ovvero di tutti i condomini dei due edifici. Ed infatti da un attento esame del verbale impugnato emerge che l'assemblea straordinaria convocata riguarda tutti i comproprietari del
Fabbricato A e B. Ciò posto il convenuto Edificio 2(ovvero Fabbricato B) non risulta legittimato CP_2
passivo nel presente giudizio poiché unico legittimato è il la cui prima assemblea è quella oggi Controparte_4
impugnata ove è stata regolarizzata la gestione e l'amministrazione del con la nomina Controparte_4
dell'amministratore e la assegnazione del codice fiscale.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_2
Nel merito gli attori lamentano la invalidità della delibera del 5.4.2023, punto n. 2 dell'ordine del giorno, loro assenti,
1. per violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe di rappresentanza;
2. per errata e/o inesistente e/o inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati
non sono quelli di proprietà né di regolamento né mai diversamente approvati;
3.per violazione di norme imperative ed in particolare per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma
lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove si indica che
il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio codice fiscale;
4. per Illegittimità della determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto
dell'ODG ed in ogni caso contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
E' provato in atti documentatamente che:
- gli attori sono condomini del Fabbricato A del complesso di via Caduti di Marcinelle 11 ove Controparte_2
insiste anche l' , convenzionalmente indicato come "Lambrate Factory-Fabbricato B" in Milano, con CP_6
accesso pedonale da Via Caduti di Marcinelle n.11 e accesso carraio da Via Oslavia 30 insistente sul mappale
247 di Ha 0.11.54 (già mappali 230 et 231) del foglio 322, regolato dal regolamento sub doc 5 parte attrice;
- " - Fabbricato A" - Fabbricato B hanno servizi e utilità comuni Controparte_2 Controparte_2
pagina 8 di 14 - i due condominii sono collegati sia attraverso il cortile/giardino di rispettiva proprietà condominiale al piano terreno che tramite il piano interrato destinato ad autorimesse private, senza recinzioni di sorta;
(doc 5 attore)
-la centrale termica ancorché posizionata nel "Fabbricato A" serve anche il condominio al "Fabbricato B";
- per effetto della edificazione del "Fabbricato A" e della edificazione del "FabbricatoB" sono sorte servitù
reciproche (doc 5)
- i due condominii sono dotati di un regolamento condominiale ciascuno, che individua alcuni servizi e impianti comuni ed in particolare sono dotati di tabella millesimale ove è indicata la ripartizione generale tra i due condominii di alcune spese relative ai servizi ed impianti comuni (doc 5)
- non vi è prova in atti dell'esistenza di un regolamento dei beni e servizi unico per entrambe i CA A e B
- l'art. 11 del regolamento del condominio B,(sub doc 5 parte attrice e quindi ad essa opponibile) prevede
“Spese comuni ai CA A e B Le spese relative ai servizi comuni al presente condominio e al condominio
A, sono ripartite tra i due condominii secondo le percentuali risultanti in calce alla tabella allegata al presente regolamento e dai singoli atti di acquisto, così e come indicato nei singoli rogiti di acquisto”.
- il regolamento del condominio B,(sub doc 5 parte attrice e quindi ad essa opponibile) contiene in calce la tabella 1 con indicazione a pag 2 della concorrenza per le spese comuni dei due CA nonché planimetrie con evidenziato in giallo beni e servizi comuni tra i due CA .
Tanto evidenziato in fatto, per quanto emerge documentatamente, va osservato in diritto che, come è noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” non è necessario un CP_2
formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ.,
S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente dichiarativo di una situazione di fatto CP_2
già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ. 27.1.2012 n. 1224). E' ormai pacifico in giurisprudenza che tali principi si applicano anche al c.d. "supercondominio' così che, tale figura viene pagina 9 di 14 in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini,
abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass. Civ., Sez. II, n. 1344 del 19.1.2018; Cass. civ.
Sez. II, 14/11/2012, n. 19939). Ciò posto, per quanto provato in atti e sopra evidenziato, va ritenuto che l'esistenza di beni e servizi comuni già di per sé è sufficiente ai fini della configurabilità del supercondominio
(Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939). Con la conseguenza che tra i due fabbricati è venuto in esistenza un supercondominio "ipso iure et facto" fin dalla assegnazione delle singole proprietà dopo la loro costruzione e che la successiva nomina di un amministratore, lo svolgimento di assemblee e la attribuzione di un codice fiscale dello stesso hanno solo formalizzato l'esistenza di fatto di questo ente di gestione regolato dalle norme codicistiche, conformemente alla sentenza Tribunale Milano 1661\23 inter partes .
Ciò posto, considerato quindi che la convocazione di tutti i condomini dei fabbricati A e B si è resa necessaria per la nomina dell'amministratore del e tutti gli adempimenti fiscali necessari alla gestione Controparte_4
dell'ente già esistente , deve osservarsi che non vi è in atti prova, come detto, della esistenza di un regolamento del con la conseguenza che per esso, contrariamente ai singoli CA e sino a che non Controparte_4
verrà approvato il relativo regolamento, dovranno applicarsi le norme codicistiche.
Va quindi disatteso il primo motivo di impugnazione della delibera de quo per eccesso di deleghe sia perché,
non applicandosi per il SU il regolamento in atti, non può ravvisarsi la Violazione dell'art. 17 dello stesso, sia perché non si ritiene violato nemmeno l'art. 67 disp att c.c. che stabilisce che “Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” quinto che nel caso in esame è nel numero di 10 atteso che pacificamente la totalità dei condomini di entrambe i fabbricati è di 52 (52:5= 10,4). Quanto al secondo motivo di impugnazione gli attori lamentano la invalidità della delibera per essere stata approvata con dei millesimi errati in quanto non riconducibili né ai millesimi di proprietà
di cui all'atto costitutivo del condominio né ai millesimi del regolamento condominiale di natura contrattuale.
pagina 10 di 14 L'assunto non è fondato e non merita accoglimento: non vi è in atti prova che la tabella applicata sia erronea. Né
può ritenersi che la tabella applicata sia contraria al regolamento del fabbricato B (sub 5 attori) se si tiene conto che la tabella comparativa prodotta sub doc 3 di parte convenuta evidenzia come, nella formazione della stessa relativa al SU , si sia tenuto conto, per la ripartizione dei “millesimi generali stabile B”, della quota di millesimi 351,00 indicata a pag 2 della tabella 1 allegata al detto regolamento (sub doc 5).
Quale terzo motivo di impugnazione della delibera 5.4.2023 punto 2 dell'odg parte attrice lamenta la violazione della norma imperativa di cui all'art. 4, comma primo, lettera b, del D.P.R. n. 605/1973 che, come chiarito dalla circolare n. 7/E del 7.2.2007 dell'Agenzia delle Entrate, statuisce che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio autonomo codice fiscale mentre l'assemblea ha assegnato il CF di un soggetto terzo (Fabbricato A) .
Fermo che nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione della norma Tributaria atteso che la stessa prevede che il SU si doti un proprio Codice Fiscale senza indicarne la formazione (per fusione,
derivazione o richiesta nuova) va evidenziato che come noto il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella
specie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale per aver deciso di attribuire al supercondominio il codice fiscale del fabbricato A al cui Codice fiscale erano intestati tutti i contratti relativi ai servizi comuni. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso posto anche che l'accertamento di violazioni di Norme Tributarie e fiscali non compete al questo Giudice. Quale ultimo motivo di impugnazione gli attori lamentano che l'assemblea ha deliberato la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata senza che quanto deliberato risultasse tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
pagina 11 di 14 Sul punto il eccepisce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la carenza di Controparte_4
interesse ad agire di parte attrice preesistente all'odierno giudizio per avere l'assemblea del supercondominio deliberato in data 19.9.2023 l'approvazione del consuntivo di gestione 2022 secondo i criteri deliberati con l'assemblea del 5.4.2023.
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Nel caso in esame non si ravvisa la cessazione della materia del contendere atteso che con la delibera del
19.9.2023 pacificamente non si è statuito sugli stessi argomenti oggetto di gravame né può ritenersi che l'approvazione del riparto relativo al consunto 2022 comporti acquiescenza sui criteri di riparto applicato atteso che in atti manca la prova dell'approvazione della diversa convezione di cui all'art. 1123 c.c.. L'eccezione quindi va disattesa.
Venendo al merito del motivo di impugnazione , come noto ritenersi viziata la delibera con la quale vengono deliberati argomenti che incidano sui diritti dei condomini relativi anche alle parti comuni senza che all'ordine del giorno fosse prevista in alcun modo la discussione dello specifico argomento, il cui carattere non certo ordinario rispetto allo schema legale di organizzazione condominiale ne imponeva invece la espressa enunciazione nell'avviso di convocazione e ne esclude la possibile riconducibilità alla categoria delle cosiddette “varie ed eventuali” di per sé indicante la possibilità di discussione, senza esiti deliberativi impegnativi, di argomenti di interesse comune. Nel caso de quo si tratta di assoluta mancanza dell'argomento posto all'ordine del giorno pagina 12 di 14 stante la suddetta impossibilità di ricondurre l'argomento de quo ( la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata ) nelle questioni discutibili tra le categorie “varie ed eventuali”. Infatti l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa il contenuto degli argomenti posti all' ordine del giorno dell'assemblea non ha natura di adempimento di ordine formale, ma risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare con cognizione di causa alla relativa deliberazione. A ciò si aggiunga che con la indicazione “Varie ed eventuali , per giurisprudenza consolidata, deve intendersi quella voce posta all'OdG che non consente di discutere di un preciso argomento e che pertanto deve limitarsi a semplici comunicazioni che l'amministratore o singoli condomini vogliono fare all'assemblea, senza che su di esse possa assumersi qualsivoglia delibera. Orbene ne consegue che, nel caso de quo, l'assemblea oggi impugnata certo non poteva deliberare la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata, non posto nell'Odg.
Va quindi annullata la delibera del 5.4.2023 punto 2 odg limitatamente alla parte in cui l'assemblea ha deliberato la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della materia trattata dell'attività processuale svolta , del rigetto di tre su quattro motivi di impugnazione e ciò ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. e sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_7
• Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_2 Controparte_8
• Annulla la delibera del 5.4.2023 resa dall'assemblea del SU convenuto punto n.2
dell'ordine del giorno, limitatamente come in motivazione
• Rigetta le altre domande
• condanna il SU convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.500,00 per compensi ed €.561,30 per spese, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege. Da distrarsi a favore dell'avv. Crucitti antistatario.
• Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del SU e del Pt_1 Parte_1
convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.500,00 oltre oneri CP_2 CP_6
accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• condanna parte attrice al pagamento al convenuto delle spese di lite che si CP_2 CP_6
liquidano in complessivi €.1.500,00 per compensi, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• Sentenza esecutiva .
Così deciso in Milano, il 3.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 14 di 14
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39965/2023
Ex art .127 bis cpc tra
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] ATTORE/I
e
11 MILANO Controparte_1
VIA CADUTI DI MARCINELLE 11 Controparte_2 Controparte_3 CONVENUTO/I
***
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: per gli attori l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN e Per Controparte_4
l'avv. BRUNONE FULVIO e VIA CADUTI DI MARCINELLE
[...] Controparte_2 11 l'avv. BRUNONE FULVIO Controparte_3 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,39 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39965/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_1 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 13 20024 GARBAGNATE presso il difensore avv. CRUCITTI
SEBASTIAN IVAN ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
con il patrocinio dell'avv. BRUNONE FULVIO elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 15 MILANO
presso il difensore avv. BRUNONE FULVIO
VIA CADUTI DI MARCINELLE 11 (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. BRUNONE FULVIO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE P.IVA_5
BATTISTI 15 MILANO presso il difensore avv. BRUNONE FULVIO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , dalla Parte_1 Parte_1 Parte_1
, dalla e dalla con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] Parte_1 Parte_1
con il quale hanno convenuto in giudizio il e il Controparte_4 Controparte_5
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare di merito Sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 perché fondati i motivi di Parte_2
impugnazione e pregiudizievole la loro esecuzione nelle more del giudizio;
Nel merito: - accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. 11 Controparte_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe P.IVA_4
di rappresentanza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Parte_2
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 , CF per errata e/o inesistente e/o
[...] Pt_3 P.IVA_4
pagina 3 di 14 inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati non sono quelli di proprietà né di
regolamento né mai diversamente approvati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso
invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. Milano, CF CP_2 Parte_2 Pt_4 P.IVA_4
per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella
circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove si indica che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio
codice fiscale;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Controparte_2 [...]
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF per Illegittimità della Parte_2 P.IVA_4
determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto dell'ODG ed in ogni caso
contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
- conseguentemente ordinare la
adozione di ogni statuizione conseguente alle declaratorie di cui sopra;
- con ogni più ampia riserva di
precisazione e contestazione all'esito della difesa di parte resistente;
- in via istruttoria: con ogni più ampia
riserva si ritiene la causa di natura documentale;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario avv. Sebastian Ivan Crucitti ex art. 93 c.p.c.;”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via preliminare respingersi l'istanza di sospensione della delibera. In via pregiudiziale nel merito dichiararsi la
carenza di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi, in ogni
caso, l'impugnazione perché infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Il condominio, anch'esso costituitosi regolarmente, chiedeva invece l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In
via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_5
respingersi in ogni caso l'istanza di sospensione della delibera. In via pregiudiziale nel merito dichiararsi la
carenza di interessa ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi
l'impugnazione perché infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
pagina 4 di 14 Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 21.2.2025 la rinviava per la discussione con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Tutte le parti depositavano le proprie note conclusive e all'udienza del 21.2.2025 precisavano le conclusioni
Parte attrice, riportandosi al foglio depositato telematicamente, così precisava “In via preliminare di merito
Sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023
B di Via Caduti di Marcinelle n. 11 perché fondati i motivi di Parte_2Controparte_3
impugnazione e pregiudizievole la loro esecuzione nelle more del giudizio;
Nel merito: - accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. 11 Controparte_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 comma 3 disp. att. attesa la P.IVA_4
convocazione a cura dell'amministratore e votazione di soggetti privi di legittimazione;
- accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea
Par condominiale del 5.4.2023 del di Via Caduti di Marcinelle n. CP_2 Parte_2
– Milano, CF , perché adottata in violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe
[...] P.IVA_4
di rappresentanza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Parte_2
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 , CF per errata e/o inesistente e/o
[...] Pt_3 P.IVA_4
inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati non sono quelli di proprietà né di
regolamento né mai diversamente approvati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso
invalidità e inefficacia delle delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF Controparte_2 Parte_2 P.IVA_4
per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella
circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove di india che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio
pagina 5 di 14 codice fiscale;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso invalidità e inefficacia delle
delibere di cui al punto II dell'ODG assemblea condominiale del 5.4.2023 del Controparte_2 [...]
di Via Caduti di Marcinelle n. 11 – Milano, CF per Illegittimità della Parte_2 P.IVA_4
determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto dell'ODG ed in ogni caso
contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
- conseguentemente ordinare la
adozione di ogni statuizione conseguente alle declaratorie di cui sopra;
- respingere ogni avversa eccezione e
domanda perché infondata in fatto e diritto;
- in via istruttoria: rilevato che i convenuti tanto in MEMORIA EX
ART. 171 TER CPC N. 1 tanto nella N. 2 nulla hanno detto in punto istruttoria né prodotto documento alcuno, ciò
posto non potranno che essere dichiarati decaduti in merito con ogni conseguente preclusione. Al riguardo la
scrivente difesa conclude dichiarare i convenuti in punto istruttoria e produzione documentale decaduti;
si ritiene
documentalmente istruita la causa de quo senza necessità di prove orali o altro mezzo istruttorio;
- In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario
avv. Sebastian Ivan Crucitti ex art. 93 c.p.c.;”.
Il SU convenuto riportandosi al foglio depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare
respingersi l'istanza di sospensione della delibera;
sempre in via preliminare dichiararsi la carenza di
legittimazione attiva delle attrici e . in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza Parte_1 Pt_1 Pt_1
di legittimazione passiva del sempre in via pregiudiziale nel merito dichiararsi la carenza Controparte_6
di interessa ad agire e/o la cessazione della materia del contendere;
nel merito respingersi in ogni caso
l'impugnazione perché infondata per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Il invece concludeva riportandosi alle conclusioni già precisate in atti. Controparte_5
In esito alla discussione, all'udienza del 3.4.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza.
Pregiudizialmente deve rilevarsi che la inammissibilità delle domande nuove introdotte da parte attrice con memorie ex art 171 ter cpc e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni (violazione degli artt. 1136 c.c. e
66 comma 3 disp. att. attesa la convocazione a cura dell'amministratore e votazione di soggetti privi di
legittimazione) in quanto domande nuove, che introducono nuovo thema decidendum. Consegue dovrà statuito pagina 6 di 14 solo sulle domande di parte attrice come svolte in sede di atto introduttivo.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 26.9.2023 per mancata adesione del , è stata assolta la condizione di Controparte_4
procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve statuirsi in merito alla eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_7
. svolta da parte convenuta in sede di memoria ex art 171 ter n.1 cpc
[...] Pt_1
Parte attrice ne deduce la tardività . Come noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere,
titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè
quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa può essere proposta in ogni fase del giudizio. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. Cass SU 2951\16
Dalla documentazione in atti è risultato provato e non contestato che le attrici non sono Pt_1 Parte_1
proprietarie degli immobili in , bensì semplici conduttrici in forza di contratto di leasing immobiliare. CP_2
Consegue che in carenza di qualità di condomine, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
Parte_1
Sempre in via preliminare, parte convenuta il eccepisce la carenza di Controparte_8
legittimazione passiva sul presupposto che la delibera del 5.3.2023 oggetto del giudizio che ci occupa riguarda il pagina 7 di 14 SU di fatto costituito ovvero tutti i singoli proprietari degli immobili presenti nei due stabili.
Deve darsi atto che è pacifico tra le parti che l'assemblea del 5.3.2023, oggi impugnata, è da considerarsi assemblea plenaria degli edifici A e B ovvero di tutti i condomini dei due edifici. Ed infatti da un attento esame del verbale impugnato emerge che l'assemblea straordinaria convocata riguarda tutti i comproprietari del
Fabbricato A e B. Ciò posto il convenuto Edificio 2(ovvero Fabbricato B) non risulta legittimato CP_2
passivo nel presente giudizio poiché unico legittimato è il la cui prima assemblea è quella oggi Controparte_4
impugnata ove è stata regolarizzata la gestione e l'amministrazione del con la nomina Controparte_4
dell'amministratore e la assegnazione del codice fiscale.
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_2
Nel merito gli attori lamentano la invalidità della delibera del 5.4.2023, punto n. 2 dell'ordine del giorno, loro assenti,
1. per violazione del regolamento condominiale art. 17 in punto deleghe di rappresentanza;
2. per errata e/o inesistente e/o inefficace assegnazione dei millesimi di proprietà atteso che i millesimi indicati
non sono quelli di proprietà né di regolamento né mai diversamente approvati;
3.per violazione di norme imperative ed in particolare per violazione del d.p.r. n. 605/73, art. 4, primo comma
lett. b), così come chiarito Agenzia delle Entrate nella circolare n.7/E del 7 Febbraio 2007, laddove si indica che
il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio codice fiscale;
4. per Illegittimità della determinazione di redazione di bilancio in contabilità unificata perché non oggetto
dell'ODG ed in ogni caso contrario a sentenza inter partes che ha annullato la unificazione dei condomini;
E' provato in atti documentatamente che:
- gli attori sono condomini del Fabbricato A del complesso di via Caduti di Marcinelle 11 ove Controparte_2
insiste anche l' , convenzionalmente indicato come "Lambrate Factory-Fabbricato B" in Milano, con CP_6
accesso pedonale da Via Caduti di Marcinelle n.11 e accesso carraio da Via Oslavia 30 insistente sul mappale
247 di Ha 0.11.54 (già mappali 230 et 231) del foglio 322, regolato dal regolamento sub doc 5 parte attrice;
- " - Fabbricato A" - Fabbricato B hanno servizi e utilità comuni Controparte_2 Controparte_2
pagina 8 di 14 - i due condominii sono collegati sia attraverso il cortile/giardino di rispettiva proprietà condominiale al piano terreno che tramite il piano interrato destinato ad autorimesse private, senza recinzioni di sorta;
(doc 5 attore)
-la centrale termica ancorché posizionata nel "Fabbricato A" serve anche il condominio al "Fabbricato B";
- per effetto della edificazione del "Fabbricato A" e della edificazione del "FabbricatoB" sono sorte servitù
reciproche (doc 5)
- i due condominii sono dotati di un regolamento condominiale ciascuno, che individua alcuni servizi e impianti comuni ed in particolare sono dotati di tabella millesimale ove è indicata la ripartizione generale tra i due condominii di alcune spese relative ai servizi ed impianti comuni (doc 5)
- non vi è prova in atti dell'esistenza di un regolamento dei beni e servizi unico per entrambe i CA A e B
- l'art. 11 del regolamento del condominio B,(sub doc 5 parte attrice e quindi ad essa opponibile) prevede
“Spese comuni ai CA A e B Le spese relative ai servizi comuni al presente condominio e al condominio
A, sono ripartite tra i due condominii secondo le percentuali risultanti in calce alla tabella allegata al presente regolamento e dai singoli atti di acquisto, così e come indicato nei singoli rogiti di acquisto”.
- il regolamento del condominio B,(sub doc 5 parte attrice e quindi ad essa opponibile) contiene in calce la tabella 1 con indicazione a pag 2 della concorrenza per le spese comuni dei due CA nonché planimetrie con evidenziato in giallo beni e servizi comuni tra i due CA .
Tanto evidenziato in fatto, per quanto emerge documentatamente, va osservato in diritto che, come è noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” non è necessario un CP_2
formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ.,
S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente dichiarativo di una situazione di fatto CP_2
già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ. 27.1.2012 n. 1224). E' ormai pacifico in giurisprudenza che tali principi si applicano anche al c.d. "supercondominio' così che, tale figura viene pagina 9 di 14 in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini,
abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass. Civ., Sez. II, n. 1344 del 19.1.2018; Cass. civ.
Sez. II, 14/11/2012, n. 19939). Ciò posto, per quanto provato in atti e sopra evidenziato, va ritenuto che l'esistenza di beni e servizi comuni già di per sé è sufficiente ai fini della configurabilità del supercondominio
(Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939). Con la conseguenza che tra i due fabbricati è venuto in esistenza un supercondominio "ipso iure et facto" fin dalla assegnazione delle singole proprietà dopo la loro costruzione e che la successiva nomina di un amministratore, lo svolgimento di assemblee e la attribuzione di un codice fiscale dello stesso hanno solo formalizzato l'esistenza di fatto di questo ente di gestione regolato dalle norme codicistiche, conformemente alla sentenza Tribunale Milano 1661\23 inter partes .
Ciò posto, considerato quindi che la convocazione di tutti i condomini dei fabbricati A e B si è resa necessaria per la nomina dell'amministratore del e tutti gli adempimenti fiscali necessari alla gestione Controparte_4
dell'ente già esistente , deve osservarsi che non vi è in atti prova, come detto, della esistenza di un regolamento del con la conseguenza che per esso, contrariamente ai singoli CA e sino a che non Controparte_4
verrà approvato il relativo regolamento, dovranno applicarsi le norme codicistiche.
Va quindi disatteso il primo motivo di impugnazione della delibera de quo per eccesso di deleghe sia perché,
non applicandosi per il SU il regolamento in atti, non può ravvisarsi la Violazione dell'art. 17 dello stesso, sia perché non si ritiene violato nemmeno l'art. 67 disp att c.c. che stabilisce che “Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” quinto che nel caso in esame è nel numero di 10 atteso che pacificamente la totalità dei condomini di entrambe i fabbricati è di 52 (52:5= 10,4). Quanto al secondo motivo di impugnazione gli attori lamentano la invalidità della delibera per essere stata approvata con dei millesimi errati in quanto non riconducibili né ai millesimi di proprietà
di cui all'atto costitutivo del condominio né ai millesimi del regolamento condominiale di natura contrattuale.
pagina 10 di 14 L'assunto non è fondato e non merita accoglimento: non vi è in atti prova che la tabella applicata sia erronea. Né
può ritenersi che la tabella applicata sia contraria al regolamento del fabbricato B (sub 5 attori) se si tiene conto che la tabella comparativa prodotta sub doc 3 di parte convenuta evidenzia come, nella formazione della stessa relativa al SU , si sia tenuto conto, per la ripartizione dei “millesimi generali stabile B”, della quota di millesimi 351,00 indicata a pag 2 della tabella 1 allegata al detto regolamento (sub doc 5).
Quale terzo motivo di impugnazione della delibera 5.4.2023 punto 2 dell'odg parte attrice lamenta la violazione della norma imperativa di cui all'art. 4, comma primo, lettera b, del D.P.R. n. 605/1973 che, come chiarito dalla circolare n. 7/E del 7.2.2007 dell'Agenzia delle Entrate, statuisce che il supercondominio è obbligato a chiedere un proprio autonomo codice fiscale mentre l'assemblea ha assegnato il CF di un soggetto terzo (Fabbricato A) .
Fermo che nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione della norma Tributaria atteso che la stessa prevede che il SU si doti un proprio Codice Fiscale senza indicarne la formazione (per fusione,
derivazione o richiesta nuova) va evidenziato che come noto il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella
specie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale per aver deciso di attribuire al supercondominio il codice fiscale del fabbricato A al cui Codice fiscale erano intestati tutti i contratti relativi ai servizi comuni. Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso posto anche che l'accertamento di violazioni di Norme Tributarie e fiscali non compete al questo Giudice. Quale ultimo motivo di impugnazione gli attori lamentano che l'assemblea ha deliberato la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata senza che quanto deliberato risultasse tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
pagina 11 di 14 Sul punto il eccepisce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la carenza di Controparte_4
interesse ad agire di parte attrice preesistente all'odierno giudizio per avere l'assemblea del supercondominio deliberato in data 19.9.2023 l'approvazione del consuntivo di gestione 2022 secondo i criteri deliberati con l'assemblea del 5.4.2023.
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Nel caso in esame non si ravvisa la cessazione della materia del contendere atteso che con la delibera del
19.9.2023 pacificamente non si è statuito sugli stessi argomenti oggetto di gravame né può ritenersi che l'approvazione del riparto relativo al consunto 2022 comporti acquiescenza sui criteri di riparto applicato atteso che in atti manca la prova dell'approvazione della diversa convezione di cui all'art. 1123 c.c.. L'eccezione quindi va disattesa.
Venendo al merito del motivo di impugnazione , come noto ritenersi viziata la delibera con la quale vengono deliberati argomenti che incidano sui diritti dei condomini relativi anche alle parti comuni senza che all'ordine del giorno fosse prevista in alcun modo la discussione dello specifico argomento, il cui carattere non certo ordinario rispetto allo schema legale di organizzazione condominiale ne imponeva invece la espressa enunciazione nell'avviso di convocazione e ne esclude la possibile riconducibilità alla categoria delle cosiddette “varie ed eventuali” di per sé indicante la possibilità di discussione, senza esiti deliberativi impegnativi, di argomenti di interesse comune. Nel caso de quo si tratta di assoluta mancanza dell'argomento posto all'ordine del giorno pagina 12 di 14 stante la suddetta impossibilità di ricondurre l'argomento de quo ( la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata ) nelle questioni discutibili tra le categorie “varie ed eventuali”. Infatti l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa il contenuto degli argomenti posti all' ordine del giorno dell'assemblea non ha natura di adempimento di ordine formale, ma risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare con cognizione di causa alla relativa deliberazione. A ciò si aggiunga che con la indicazione “Varie ed eventuali , per giurisprudenza consolidata, deve intendersi quella voce posta all'OdG che non consente di discutere di un preciso argomento e che pertanto deve limitarsi a semplici comunicazioni che l'amministratore o singoli condomini vogliono fare all'assemblea, senza che su di esse possa assumersi qualsivoglia delibera. Orbene ne consegue che, nel caso de quo, l'assemblea oggi impugnata certo non poteva deliberare la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata, non posto nell'Odg.
Va quindi annullata la delibera del 5.4.2023 punto 2 odg limitatamente alla parte in cui l'assemblea ha deliberato la chiusura della gestione economica 2022 in forma di contabilità unificata
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della materia trattata dell'attività processuale svolta , del rigetto di tre su quattro motivi di impugnazione e ciò ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. e sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_7
• Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_2 Controparte_8
• Annulla la delibera del 5.4.2023 resa dall'assemblea del SU convenuto punto n.2
dell'ordine del giorno, limitatamente come in motivazione
• Rigetta le altre domande
• condanna il SU convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.500,00 per compensi ed €.561,30 per spese, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege. Da distrarsi a favore dell'avv. Crucitti antistatario.
• Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore del SU e del Pt_1 Parte_1
convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.500,00 oltre oneri CP_2 CP_6
accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• condanna parte attrice al pagamento al convenuto delle spese di lite che si CP_2 CP_6
liquidano in complessivi €.1.500,00 per compensi, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• Sentenza esecutiva .
Così deciso in Milano, il 3.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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