Art. 1.
La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1 luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1 gennaio 1972 per gli altri gradi.
La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1 luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1 gennaio 1972 per gli altri gradi.