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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/10/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta De Chiara ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Mercato San Severino alla via L. Pirandello n. 23; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Fasulo ed elettivamente domiciliato CP_1 in Salerno alla via Santi Martiri Salernitani n. 24; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 27.08.2009 e che, dall'unione CP_1 coniugale, erano nati due figli: (in data 17.07.2012) e (in data 27.04.2017). Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e che i coniugi vivevano come separati di fatto dall'08.01.2021. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge CP_1 con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Inoltre, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2024, si CP_1 costituiva in giudizio e si associava alla domanda di separazione e di divorzio, con accoglimento delle condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 01.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data 06.02.2025 ex art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 08.02.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati;
affida i figli minori in forma condivisa con collocamento privilegiato presso la madre;
assegna la casa coniugale (sita in Baronissi alla via Nufilo n. 1/A) a Pt_1
n quanto genitore collocatario della prole;
dispone che potrà vedere e
[...] CP_1 tenere con sé la prole, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 20,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
dispone che corrisponda a la somma mensile di €. CP_1 Parte_1 500,00 a titolo di mantenimento della prole, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT; dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, al pari dell'assegno unico ed universale per i figli”.
Nel contempo, con l'ordinanza depositata in data 06.02.2025, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “separazione dei coniugi;
conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza depositata in data 08.02.2024; spese di lite compensate”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
12.09.2025 e in data 24.09.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., risultando dette statuizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi dei figli minori.
Quanto, infine, alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 27.08.2009 in Amalfi (atto n. 73, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2009);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 06.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem (salvo per quel che riguarda le spese di lite);
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire