TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6335/2024 R.G. promossa da:
in qualità di titolare dell'omonima TA, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Davide SMERIGLIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Francia n. 68, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito,
[...]
(già giusta procura conferitale con atto a rogito del Notaio CP_3 Controparte_4 [...]
di Locate di Triulzi (MI) del 30 giugno 2022, Repertorio 7135/4584, rappresentata e Per_1 difesa dall'Avv. Luigi COLUCCINO, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Per_2
del 21 luglio 2022 rep. n. 26553 racc. n. 16336, il quale provvede a nominare quale
[...] domiciliatario l'Avv. Vittorio Maria CORELLI, eleggendo domicilio in Napoli in Via G. Porzio,
Centro Direzionale Isola C8 presso lo studio di quest'ultimo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 17.04.2025):
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via Preliminare – Pregiudiziale
- Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di
Milano, per le ragioni ed eccezioni innanzi formulate, revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024 e notificato il 04/03/2024.
- Respingere, ove richiesta, l'istanza avversaria di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024, notificato il 04/03/2024 e in questa sede opposto.
Nel merito
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in atto, il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024, notificato il 04/03/2024.
In ogni caso
Con il favore di competenze professionali e spese, oltre a Iva, CPA e successive CP_5 occorrende”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 19.04.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per
l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
Con espressa riserva ulteriormente precisare e/o modificare le proprie conclusioni e richieste istruttorie nei concedenti termini di rito”.
pagina 2 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con Controparte_1
decreto n. 718/2024, datato 08.02.2024, depositato in data 09.02.2024, ha ingiunto al Sig. Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di euro 55.844,54, oltre interessi come da domanda, ed oltre
[...]
alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 10.04.2024 ritualmente notificato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, il Sig. in qualità di titolare dell'omonima ditta ha convenuto Parte_1
in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'08.12.2024 il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 13.12.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
pagina 3 di 14 1.6. Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 13.12.2024 la parte attrice opponente:
- ha rilevato l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino in favore del Tribunale di Milano;
- ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, come già rilevato dal Giudice con il proprio decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
- ha chiesto in subordine la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
- si è opposta alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La parte convenuta opposta:
- ha dichiarato di aderire all'indicazione del Giudice che la parte attrice opponente ha ritenuto territorialmente competente;
- ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, la conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e la compensazione delle spese di lite;
- ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il GOP delegato Dott.ssa CIRIO ha trattenuto la causa a riserva ed ha rimesso il fascicolo al Giudice titolare del procedimento.
1.7. Con Ordinanza in data 18.12.2024 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla convenuta opposta intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha disposto l'espletamento del procedimento di “mediazione obbligatoria” ex art. 5 ed ex art. 5 bis
D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha riservato alla fase decisionale (per il caso di esito negativo del procedimento di mediazione) la valutazione sulla predetta eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente, cui ha aderito la parte attrice opponente;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva per la valutazione dell'esito del procedimento di mediazione sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha concesso alle parti termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 4 di 14 1.8. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
14.03.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“Parte attrice in opposizione, confermando l'esito negativo del procedimento di mediazione, ribadisce integramente il contenuto dei propri scritti difensivi – ivi incluse le relative conclusioni – e di quanto verbalizzato all'udienza del 13.12.2024.”
1.9. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 19.03.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“PREMESSO CHE
-Il Magistrato disponeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva del 27.03.2025 per la valutazione dell'esito del procedimento di mediazione fosse sostituita dal deposito di “note scritte”; Contr
-In data 15.01.2025 si teneva incontro di mediazione con . N. 6841/2024 con esito negativo;
-Copia del verbale di mediazione negativo veniva depositato dalla scrivente difesa in data 5.02.2025.
Tutto ciò premesso, la scrivente difesa, nell'interesse di precisa le proprie Controparte_1
conclusioni riportandosi a quanto argomentato nei precedenti atti e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti, insistendo pertanto per il rigetto di tutte le domande e richieste ex adverso formulate. Pertanto la scrivente difesa chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge. Nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenisse, si chiede, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio, anche in questa sede, di essere ammessi alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese formulate da controparte. Con osservanza.”
1.10. Con Ordinanza in data 02.04.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa pagina 5 di 14 in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 21.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.12. Nelle proprie note scritte depositate in data 19.04.2025 la parte convenuta opposta ha chiesto, altresì, “la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche” .
Tale istanza non può evidentemente trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
pagina 6 di 14 - l'art. 281-sexies c.p.c. disciplina come segue la “decisione a seguito di trattazione orale”: “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
- ora, come si è detto, con la precedente Ordinanza in data 02.04.2025 il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
➢ ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice avrebbe depositato la Sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
➢ ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- pertanto, avendo il Giudice optato per la decisione della presente causa ai sensi del citato art. 281- sexies c.p.c., risulta palesemente inammissibile la predetta istanza avanzata dalla parte convenuta opposta nelle predette note scritte di “concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche”, non essendo tali termini previsti dal citato articolo;
- del resto, nel rito c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022, la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica è prevista unicamente nella diversa ipotesi di
“decisione a seguito di trattazione scritta” contemplata dall'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., e non applicato dal Giudice con la citata Ordinanza.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 21.04.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 7 di 14
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
TORINO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di MILANO.
L'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che l'art. 15 delle Condizioni generali di contratto in vigore tra le parti recita espressamente “La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano”.
Ciò chiarito, poiché la TA DI , non riveste la qualifica di consumatore né, Parte_1
evidentemente, di condominio, il foro esclusivo competente risulta, come contrattualmente stabilito dalle parti, quello di Milano, con conseguente competenza per territorio inderogabile del Tribunale di
Milano.
2.3. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 2°, c.p.c., all'indicazione del Giudice ritenuto competente, ed ha chiesto la pronuncia della relativa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Senonché, la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e liquidare le spese;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara pagina 8 di 14 l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. III, 07 giugno 2023, n. 15988, la quale ha precisato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario innanzi al giudice ad quem avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione;
Tribunale
Catanzaro, sez. I, 01 giugno 2023, n. 882 in Redazione Giuffrè 2023; Cass. civile, sez. VI, 22 settembre
2020, n. 19753, la quale ha precisato che tali principi non subiscono deroga od eccezione nemmeno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell'avvocato; Tribunale Castrovillari, 28 agosto 2020, n. 706 in Redazione
Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. VI,
17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio
2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28
– Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694;
Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale
Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n.
15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n.13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
pagina 9 di 14 Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035, secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall'opponente ed alla quale aveva aderito l'opposto, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultimo che aveva aderito all'eccezione di incompetenza;
Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in Giurisprudenza locale - Modena 2013; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Ilcaso.it on line, sez.
I, documento 2407/2010 sul sito “www.Ilcaso.it”; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in
Diritto & Giustizia on line 2007, in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2007, n. 10, I, pag. 2628).
E' ben vero che una pronuncia della Cassazione ha invece affermato quanto segue: “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell'opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” . Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” (Cass. civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106 in Giust. civ.
Mass. 2006, 3).
Peraltro, tale pronuncia non può essere condivisa, per le ragioni sopra indicate.
pagina 10 di 14 2.4. Per quanto concerne la forma del provvedimento (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza (con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: Tribunale, Trani, 10 giugno 2020, n.
896 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020;
Tribunale Monza, 03 dicembre 2019, n. 2656 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Arezzo, 03 settembre 2019, n. 691 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579;
Tribunale Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1132 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto
2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale
Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568).
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, secondo la tesi in esame, tale norma non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, proprio perché, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, secondo quanto si è detto in precedenza: ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento
2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it).
Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di pagina 11 di 14 accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)
2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Come si è detto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione,
a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 01 aprile 2019, n. 9035).
3.2. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
pagina 12 di 14 Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.658,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 11.298,00.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00”: Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 12.306,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 6335/2024 R.G. promossa dal Sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima TA (parte attrice opponente) contro la Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2
per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già giusta Controparte_3 Controparte_4
procura conferitale con atto a rogito del Notaio di Locate di Triulzi (MI) del 30 Persona_1
giugno 2022, Repertorio 7135/4584 (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 718/2024 datato 08.02.2024, depositato in data 09.02.2024, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi Controparte_2 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente Sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima TA, le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi
Euro 12.306,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 06 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6335/2024 R.G. promossa da:
in qualità di titolare dell'omonima TA, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Davide SMERIGLIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Francia n. 68, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito,
[...]
(già giusta procura conferitale con atto a rogito del Notaio CP_3 Controparte_4 [...]
di Locate di Triulzi (MI) del 30 giugno 2022, Repertorio 7135/4584, rappresentata e Per_1 difesa dall'Avv. Luigi COLUCCINO, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Per_2
del 21 luglio 2022 rep. n. 26553 racc. n. 16336, il quale provvede a nominare quale
[...] domiciliatario l'Avv. Vittorio Maria CORELLI, eleggendo domicilio in Napoli in Via G. Porzio,
Centro Direzionale Isola C8 presso lo studio di quest'ultimo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 17.04.2025):
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via Preliminare – Pregiudiziale
- Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di
Milano, per le ragioni ed eccezioni innanzi formulate, revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024 e notificato il 04/03/2024.
- Respingere, ove richiesta, l'istanza avversaria di provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024, notificato il 04/03/2024 e in questa sede opposto.
Nel merito
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in atto, il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 718/2024 (R.G. 2160/2024) depositato il 09/02/2024, notificato il 04/03/2024.
In ogni caso
Con il favore di competenze professionali e spese, oltre a Iva, CPA e successive CP_5 occorrende”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 19.04.2025 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per
l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
Con espressa riserva ulteriormente precisare e/o modificare le proprie conclusioni e richieste istruttorie nei concedenti termini di rito”.
pagina 2 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con Controparte_1
decreto n. 718/2024, datato 08.02.2024, depositato in data 09.02.2024, ha ingiunto al Sig. Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di euro 55.844,54, oltre interessi come da domanda, ed oltre
[...]
alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 10.04.2024 ritualmente notificato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, il Sig. in qualità di titolare dell'omonima ditta ha convenuto Parte_1
in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'08.12.2024 il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 13.12.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
pagina 3 di 14 1.6. Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 13.12.2024 la parte attrice opponente:
- ha rilevato l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino in favore del Tribunale di Milano;
- ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, come già rilevato dal Giudice con il proprio decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
- ha chiesto in subordine la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione;
- si è opposta alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La parte convenuta opposta:
- ha dichiarato di aderire all'indicazione del Giudice che la parte attrice opponente ha ritenuto territorialmente competente;
- ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, la conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e la compensazione delle spese di lite;
- ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il GOP delegato Dott.ssa CIRIO ha trattenuto la causa a riserva ed ha rimesso il fascicolo al Giudice titolare del procedimento.
1.7. Con Ordinanza in data 18.12.2024 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla convenuta opposta intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha disposto l'espletamento del procedimento di “mediazione obbligatoria” ex art. 5 ed ex art. 5 bis
D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha riservato alla fase decisionale (per il caso di esito negativo del procedimento di mediazione) la valutazione sulla predetta eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente, cui ha aderito la parte attrice opponente;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva per la valutazione dell'esito del procedimento di mediazione sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha concesso alle parti termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 4 di 14 1.8. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data
14.03.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“Parte attrice in opposizione, confermando l'esito negativo del procedimento di mediazione, ribadisce integramente il contenuto dei propri scritti difensivi – ivi incluse le relative conclusioni – e di quanto verbalizzato all'udienza del 13.12.2024.”
1.9. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 19.03.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“PREMESSO CHE
-Il Magistrato disponeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva del 27.03.2025 per la valutazione dell'esito del procedimento di mediazione fosse sostituita dal deposito di “note scritte”; Contr
-In data 15.01.2025 si teneva incontro di mediazione con . N. 6841/2024 con esito negativo;
-Copia del verbale di mediazione negativo veniva depositato dalla scrivente difesa in data 5.02.2025.
Tutto ciò premesso, la scrivente difesa, nell'interesse di precisa le proprie Controparte_1
conclusioni riportandosi a quanto argomentato nei precedenti atti e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritti, insistendo pertanto per il rigetto di tutte le domande e richieste ex adverso formulate. Pertanto la scrivente difesa chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge. Nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenisse, si chiede, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio, anche in questa sede, di essere ammessi alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese formulate da controparte. Con osservanza.”
1.10. Con Ordinanza in data 02.04.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa pagina 5 di 14 in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 21.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.12. Nelle proprie note scritte depositate in data 19.04.2025 la parte convenuta opposta ha chiesto, altresì, “la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche” .
Tale istanza non può evidentemente trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
pagina 6 di 14 - l'art. 281-sexies c.p.c. disciplina come segue la “decisione a seguito di trattazione orale”: “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
- ora, come si è detto, con la precedente Ordinanza in data 02.04.2025 il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
➢ ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice avrebbe depositato la Sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
➢ ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- pertanto, avendo il Giudice optato per la decisione della presente causa ai sensi del citato art. 281- sexies c.p.c., risulta palesemente inammissibile la predetta istanza avanzata dalla parte convenuta opposta nelle predette note scritte di “concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche”, non essendo tali termini previsti dal citato articolo;
- del resto, nel rito c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022, la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica è prevista unicamente nella diversa ipotesi di
“decisione a seguito di trattazione scritta” contemplata dall'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., e non applicato dal Giudice con la citata Ordinanza.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 21.04.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 7 di 14
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
TORINO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di MILANO.
L'eccezione e la domanda di cui sopra risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che l'art. 15 delle Condizioni generali di contratto in vigore tra le parti recita espressamente “La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano”.
Ciò chiarito, poiché la TA DI , non riveste la qualifica di consumatore né, Parte_1
evidentemente, di condominio, il foro esclusivo competente risulta, come contrattualmente stabilito dalle parti, quello di Milano, con conseguente competenza per territorio inderogabile del Tribunale di
Milano.
2.3. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 2°, c.p.c., all'indicazione del Giudice ritenuto competente, ed ha chiesto la pronuncia della relativa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Senonché, la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e liquidare le spese;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara pagina 8 di 14 l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. III, 07 giugno 2023, n. 15988, la quale ha precisato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario innanzi al giudice ad quem avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione;
Tribunale
Catanzaro, sez. I, 01 giugno 2023, n. 882 in Redazione Giuffrè 2023; Cass. civile, sez. VI, 22 settembre
2020, n. 19753, la quale ha precisato che tali principi non subiscono deroga od eccezione nemmeno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell'avvocato; Tribunale Castrovillari, 28 agosto 2020, n. 706 in Redazione
Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile sez. VI,
17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio
2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28
– Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694;
Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale
Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n.
15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n.13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
pagina 9 di 14 Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035, secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall'opponente ed alla quale aveva aderito l'opposto, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultimo che aveva aderito all'eccezione di incompetenza;
Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in Giurisprudenza locale - Modena 2013; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Ilcaso.it on line, sez.
I, documento 2407/2010 sul sito “www.Ilcaso.it”; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in
Diritto & Giustizia on line 2007, in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2007, n. 10, I, pag. 2628).
E' ben vero che una pronuncia della Cassazione ha invece affermato quanto segue: “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell'opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” . Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” (Cass. civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106 in Giust. civ.
Mass. 2006, 3).
Peraltro, tale pronuncia non può essere condivisa, per le ragioni sopra indicate.
pagina 10 di 14 2.4. Per quanto concerne la forma del provvedimento (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza (con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: Tribunale, Trani, 10 giugno 2020, n.
896 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Torino, sez. I, 04 marzo 2020, in Redazione Giuffrè 2020;
Tribunale Monza, 03 dicembre 2019, n. 2656 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Arezzo, 03 settembre 2019, n. 691 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579;
Tribunale Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1132 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto
2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale
Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568).
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno
2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, secondo la tesi in esame, tale norma non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, proprio perché, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, secondo quanto si è detto in precedenza: ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento
2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it).
Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di pagina 11 di 14 accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)
2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Come si è detto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione,
a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 01 aprile 2019, n. 9035).
3.2. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
pagina 12 di 14 Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.658,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 11.298,00.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00”: Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 12.306,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 6335/2024 R.G. promossa dal Sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima TA (parte attrice opponente) contro la Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2
per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già giusta Controparte_3 Controparte_4
procura conferitale con atto a rogito del Notaio di Locate di Triulzi (MI) del 30 Persona_1
giugno 2022, Repertorio 7135/4584 (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 718/2024 datato 08.02.2024, depositato in data 09.02.2024, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi Controparte_2 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente Sig. in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima TA, le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi
Euro 12.306,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 06 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 14 di 14