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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3298 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. UMBERO Parte_1
LONGARONI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 3298/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare, anche in revoca e annullamento della delibera presa dall' – SEDE CP_1
PROVINCIALE DI ROMA MONTEVERDE GIANICOLENSE - COMITATO PROVINCIALE DI ROMA N. 2335983 del 5.12.2023, comunicata il 29.12.2023, la non debenza di quanto domandato in restituzione dall con la sua CP_1 comunicazione del 24.07.2023 di rideterminazione della pensione CAT.SO spazio N. 21940469 per l'illegittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico per cui è controversia.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali e accessori di legge.
Esponeva il ricorrente che con raccomandata A/R RK2 68492224134-8 del 24.7.2023, avente ad oggetto la Rideterminazione della pensione n. 003- 700221940469 cat SO l' comunicava :” la sua pensione n. 003- CP_1 Co 700221940469 cat . è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l' anno 2020
Il ricalcolo comprende la : - Incumulabilità con i redditi prevista dall' art. 1, comma 41 della legge n.
335/95 per le pensioni di reversibilità “
Il ricorrente deduceva che in conseguenza del ricalcolo, veniva domandata la restituzione di € 12.199,50; che la comunicazione dell' era priva di CP_1 motivazione , limitandosi ad affermare che “ da settembre 2020 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-700221940469 cat SO l' aveva corrisposto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 12.413,89 “; che in data 18.10.2023, proponeva ricorso che veniva respinto con motivazione da cui si evinceva che la pretesa era fondata sulla asserita cumulabilità della pensione nella misura del 50% del reddito da lui percepito a decorrere dal 2020, per la quale si indicava nel “ settembre 2020 la data di cessazione della contitolarità del sig. “. Persona_1
Il ricorrente contestava detta deduzione facendo rilevare che da settembre 2020 all' anno 2023 era stato studente universitario “ a carico “ ( poiché non percettore di reddito ); che non aveva svolto alcuna attività lavorativa.
Tanto premesso in fatto, chiedeva la revoca del provvedimento facendo rilevare, da un lato, che non era mai stato avvisato di sue mancanza nella documentazione reddituale giustificante il trattamento previdenziale;
dall' altro, che l' era decaduta dal diritto di rideterminare il trattamento per gli anno CP_1
2020 e 2021 e, comunque, il ricorrente aveva sempre mantenuto i requisiti di legge in quanto padre di , figlio infra ventiseienne, studente universitario Per_1 in corso.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 facendo rilevare che ai sensi dell'art. 1, c. 41, L. 335/1995, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla Legge 335/1995 annualmente aggiornata;
che le soglie reddituali prevedono una riduzione del 25%, del 40% e del 50% della prestazione a seconda dello scaglione in cui si colloca il reddito del beneficiario;
che nel caso in esame, fino a Settembre 2020, data di cessazione della contitolarità del sig. la pensione in oggetto era esente dalla suddetta trattenuta;
Persona_1 che alla data della cessazione della contitolarità, era onere del ricorrente:
a) presentare domanda di variazione dati contitolari;
b) fare dichiarazione dei redditi posseduti nonché di eventuale attività lavorativa svolta dal suddetto studente;
che, l'ultima domanda presentata dal ricorrente e diretta alla richiesta di attivazione della quota SO del figlio studente universitario, risaliva al 30 Persona_1
Aprile 2018 ; che tale richiesta, diretta all'attivazione della quota di SO limitatamente all'anno 2017/2018, conteneva Dichiarazione Sostitutiva di certificazione, con la quale il sig. dichiarava di essere iscritto dal Persona_1
01.09.2017 al 31.08.2020 al corso di laurea in Science in Management presso la Kühne Logistics University di Amburgo (Germania) ; che pertanto, facendo riferimento a quanto dichiarato dal sig. il percorso universitario Persona_1 aveva avuto compimento il 31 Agosto 2020, perciò, la proroga dell'erogazione della quota SO ai superstiti poteva essere concessa esclusivamente su richiesta e previa produzione della documentazione attestante la prosecuzione degli studi per gli anni dal 2020 al 2023 (Circolare n. 185 del 18/11/2015; Legge n. 903 del 21/07/65); CP_1 Co che , venendo meno la contitolarità del figlio la pensione cat. Persona_1 soggiaceva alle riduzioni previste dalla Legge 335/1995; che il flusso dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, evidenziavano importanti redditi che comportavano il ricalcolo della prestazione in godimento all'interessato ai sensi dell'art. 1, c. 41, L. 335/1995.
Nel caso di specie,l' faceva rilevare che il ricorrente nell'anno 2020 aveva CP_1 percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 182.284,00 (all.2 Punto Fisco); nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente pari ad € 185.592,00 (all.3 Punto Fisco); nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente pari ad € 188.122,00 (all.4 Punto Fisco); che tali redditi, superiori all'ammontare delle soglie previste dalla legge, avevano correttamente determinato la trattenuta di cui alla Tabella F allegata alla Legge L. 335/1995, in misura del 50% con la conseguente decurtazione della pensione di reversibilità.
L' faceva rilevare, poi, che tra le parti pendeva altro giudizio simile con CP_1 il N: RG 3333/2024 di cui chiedeva la riunione e insisteva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Il giudice disposta la riunione con il giudizio n. 3333/2024, siccome assolutamente identico, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che parte ricorrente ha chiesto l' annullamento del provvedimento dell' lamentando sostanzialmente la mancanza di CP_1 motivazione;
di non essere mai stato avvisato della mancanza della documentazione reddituale, di essere in possesso dei requisiti di legge per mantenere il trattamento poi rideterminato.
Tale impostazione non può essere condivisa per le ragioni esposte dall' CP_1 che ha chiarito che il ricorrente aveva presentato l' ultima richiesta di attivazione della quota SO del figlio nel 2018 in cui si Persona_1 documentava l' iscrizione del figlio al corso di Laurea indicato;
che l' , CP_1 correttamente, in mancanza di altra documentazione, riteneva il percorso universitario concluso alla data del 30 agosto 2020. Pertanto, venendo meno la contitolarità del figlio la pensione cat. Persona_1 Co
doveva essere sottoposta alle riduzioni previste dalla Legge 335/1995.
L' ha, altresì, precisato che sulla base dei dati trasmessi dall' Agenzia CP_1 delle Entrate, il ricorrente nell'anno 2020 aveva percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 182.284,00 (all.2 Punto Fisco); nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente pari ad € 185.592,00 (all.3 Punto Fisco); nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente pari ad € 188.122,00 (all.4 Punto Fisco).
Orbene, essendo tali redditi superiori all'ammontare delle soglie previste dalla legge,l' ha correttamente determinato la trattenuta di cui alla Tabella F CP_1 allegata alla Legge L. 335/1995, in misura del 50% con la conseguente decurtazione della pensione di reversibilità.
A fronte di tali oggettivi elementi, nessuna contestazione è stata offerta in prima udienza dalla parte ricorrente che si è limitata chiedere rinvio per la decisione con termine per note ,non depositate.
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1950,00, oltre iva e cpa.
Roma 13.3.2025 La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.3298 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. UMBERO Parte_1
LONGARONI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 3298/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare, anche in revoca e annullamento della delibera presa dall' – SEDE CP_1
PROVINCIALE DI ROMA MONTEVERDE GIANICOLENSE - COMITATO PROVINCIALE DI ROMA N. 2335983 del 5.12.2023, comunicata il 29.12.2023, la non debenza di quanto domandato in restituzione dall con la sua CP_1 comunicazione del 24.07.2023 di rideterminazione della pensione CAT.SO spazio N. 21940469 per l'illegittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico per cui è controversia.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali e accessori di legge.
Esponeva il ricorrente che con raccomandata A/R RK2 68492224134-8 del 24.7.2023, avente ad oggetto la Rideterminazione della pensione n. 003- 700221940469 cat SO l' comunicava :” la sua pensione n. 003- CP_1 Co 700221940469 cat . è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l' anno 2020
Il ricalcolo comprende la : - Incumulabilità con i redditi prevista dall' art. 1, comma 41 della legge n.
335/95 per le pensioni di reversibilità “
Il ricorrente deduceva che in conseguenza del ricalcolo, veniva domandata la restituzione di € 12.199,50; che la comunicazione dell' era priva di CP_1 motivazione , limitandosi ad affermare che “ da settembre 2020 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-700221940469 cat SO l' aveva corrisposto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 12.413,89 “; che in data 18.10.2023, proponeva ricorso che veniva respinto con motivazione da cui si evinceva che la pretesa era fondata sulla asserita cumulabilità della pensione nella misura del 50% del reddito da lui percepito a decorrere dal 2020, per la quale si indicava nel “ settembre 2020 la data di cessazione della contitolarità del sig. “. Persona_1
Il ricorrente contestava detta deduzione facendo rilevare che da settembre 2020 all' anno 2023 era stato studente universitario “ a carico “ ( poiché non percettore di reddito ); che non aveva svolto alcuna attività lavorativa.
Tanto premesso in fatto, chiedeva la revoca del provvedimento facendo rilevare, da un lato, che non era mai stato avvisato di sue mancanza nella documentazione reddituale giustificante il trattamento previdenziale;
dall' altro, che l' era decaduta dal diritto di rideterminare il trattamento per gli anno CP_1
2020 e 2021 e, comunque, il ricorrente aveva sempre mantenuto i requisiti di legge in quanto padre di , figlio infra ventiseienne, studente universitario Per_1 in corso.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 facendo rilevare che ai sensi dell'art. 1, c. 41, L. 335/1995, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla Legge 335/1995 annualmente aggiornata;
che le soglie reddituali prevedono una riduzione del 25%, del 40% e del 50% della prestazione a seconda dello scaglione in cui si colloca il reddito del beneficiario;
che nel caso in esame, fino a Settembre 2020, data di cessazione della contitolarità del sig. la pensione in oggetto era esente dalla suddetta trattenuta;
Persona_1 che alla data della cessazione della contitolarità, era onere del ricorrente:
a) presentare domanda di variazione dati contitolari;
b) fare dichiarazione dei redditi posseduti nonché di eventuale attività lavorativa svolta dal suddetto studente;
che, l'ultima domanda presentata dal ricorrente e diretta alla richiesta di attivazione della quota SO del figlio studente universitario, risaliva al 30 Persona_1
Aprile 2018 ; che tale richiesta, diretta all'attivazione della quota di SO limitatamente all'anno 2017/2018, conteneva Dichiarazione Sostitutiva di certificazione, con la quale il sig. dichiarava di essere iscritto dal Persona_1
01.09.2017 al 31.08.2020 al corso di laurea in Science in Management presso la Kühne Logistics University di Amburgo (Germania) ; che pertanto, facendo riferimento a quanto dichiarato dal sig. il percorso universitario Persona_1 aveva avuto compimento il 31 Agosto 2020, perciò, la proroga dell'erogazione della quota SO ai superstiti poteva essere concessa esclusivamente su richiesta e previa produzione della documentazione attestante la prosecuzione degli studi per gli anni dal 2020 al 2023 (Circolare n. 185 del 18/11/2015; Legge n. 903 del 21/07/65); CP_1 Co che , venendo meno la contitolarità del figlio la pensione cat. Persona_1 soggiaceva alle riduzioni previste dalla Legge 335/1995; che il flusso dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, evidenziavano importanti redditi che comportavano il ricalcolo della prestazione in godimento all'interessato ai sensi dell'art. 1, c. 41, L. 335/1995.
Nel caso di specie,l' faceva rilevare che il ricorrente nell'anno 2020 aveva CP_1 percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 182.284,00 (all.2 Punto Fisco); nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente pari ad € 185.592,00 (all.3 Punto Fisco); nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente pari ad € 188.122,00 (all.4 Punto Fisco); che tali redditi, superiori all'ammontare delle soglie previste dalla legge, avevano correttamente determinato la trattenuta di cui alla Tabella F allegata alla Legge L. 335/1995, in misura del 50% con la conseguente decurtazione della pensione di reversibilità.
L' faceva rilevare, poi, che tra le parti pendeva altro giudizio simile con CP_1 il N: RG 3333/2024 di cui chiedeva la riunione e insisteva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Il giudice disposta la riunione con il giudizio n. 3333/2024, siccome assolutamente identico, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che parte ricorrente ha chiesto l' annullamento del provvedimento dell' lamentando sostanzialmente la mancanza di CP_1 motivazione;
di non essere mai stato avvisato della mancanza della documentazione reddituale, di essere in possesso dei requisiti di legge per mantenere il trattamento poi rideterminato.
Tale impostazione non può essere condivisa per le ragioni esposte dall' CP_1 che ha chiarito che il ricorrente aveva presentato l' ultima richiesta di attivazione della quota SO del figlio nel 2018 in cui si Persona_1 documentava l' iscrizione del figlio al corso di Laurea indicato;
che l' , CP_1 correttamente, in mancanza di altra documentazione, riteneva il percorso universitario concluso alla data del 30 agosto 2020. Pertanto, venendo meno la contitolarità del figlio la pensione cat. Persona_1 Co
doveva essere sottoposta alle riduzioni previste dalla Legge 335/1995.
L' ha, altresì, precisato che sulla base dei dati trasmessi dall' Agenzia CP_1 delle Entrate, il ricorrente nell'anno 2020 aveva percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 182.284,00 (all.2 Punto Fisco); nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente pari ad € 185.592,00 (all.3 Punto Fisco); nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente pari ad € 188.122,00 (all.4 Punto Fisco).
Orbene, essendo tali redditi superiori all'ammontare delle soglie previste dalla legge,l' ha correttamente determinato la trattenuta di cui alla Tabella F CP_1 allegata alla Legge L. 335/1995, in misura del 50% con la conseguente decurtazione della pensione di reversibilità.
A fronte di tali oggettivi elementi, nessuna contestazione è stata offerta in prima udienza dalla parte ricorrente che si è limitata chiedere rinvio per la decisione con termine per note ,non depositate.
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1950,00, oltre iva e cpa.
Roma 13.3.2025 La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini