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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2370/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Capacchione, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Modugno
(BA), alla Via X Marzo, n. 110/P; attore - opponente
NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Controparte_1 P.IVA_1
Blandino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale M. De
Pietro, n. 11; convenuta - opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.9.2025, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 31.1.2022, in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, chiedeva che venisse ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 35.050,90, oltre interessi di mora, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 1643434 dallo stesso stipulato con Parte_2
Con decreto ingiuntivo, n. 136/2022 del 10.2.2022, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso.
1 Il decreto ingiuntivo non veniva tempestivamente opposto. Seguiva la notifica di atto di precetto e l'avvio della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n.r.g. 1205/22.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva mobiliare, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 22.6.2023, considerati i principi espressi dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 9479/2023, assegnava al debitore esecutato termine di giorni quaranta per la proposizione di opposizione tardiva.
Nel termine assegnato, proponeva opposizione tardiva al decreto Parte_1 ingiuntivo, prospettando i seguenti motivi: difetto di legittimazione attiva di CP_1
inesattezza dei conteggi posti alla base della domanda monitoria;
prescrizione del
[...] diritto di credito;
indeterminatezza del tasso d'interesse e sua usurarietà.
L'opponente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale insisteva nel rigetto della spiegata Controparte_1 opposizione deducendone l'infondatezza.
Con ordinanza del 1.12.2023, questo giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che “taluni motivi di opposizione risultano estranei al profilo di abusività delle clausole contrattuali (l'unico che possa essere valutato nel caso in esame) e altri, sebbene afferenti al tema della vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo, non si appalesano come manifestamente fondati, anche in ragione della genericità della loro formulazione”.
In Tribunale rigettava la domanda di ammissione di CTU contabile e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 18.9.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa;
il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano manifestamente infondati.
Preliminarmente, va dato atto che con sentenza n. 9479/2023 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che, il Giudice, investito della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, ove sia in valutazione un rapporto contrattuale tra professionista e
2 consumatore, al fine di dare effettiva attuazione alla disciplina di matrice comunitaria, è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo, dovendo, quindi, adottare d'ufficio misure istruttorie necessarie per completare il fascicolo, chiedendo alle parti di fornirgli informazioni aggiuntive a tale scopo;
ove siano stati emessi decreti ingiuntivi in assenza di tale preventivo esame (del quale il Giudice della fase monitoria dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento), il Giudice dell'esecuzione avrà il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; infine, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art.
649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Nell'esercizio delle suddette facoltà, così come riconosciute espressamente nella citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, – nella pendenza Parte_1 di una procedura esecutiva mobiliare - ha proposto, avverso il decreto ingiuntivo n.
136/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi il 9.2.2022, opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_1 attiva della società opposta, la quale avrebbe omesso di fornire adeguata prova della qualità di cessionaria del credito in contestazione.
Ad avviso di chi giudica, tale motivo di opposizione è inammissibile poiché non afferente al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali, l'unico che giustifica – secondo i
3 richiamati principi di diritto – la proposizione di un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, tale primo motivo di opposizione, oltre che inammissibile è anche infondato.
Invero, dalla documentazione prodotta in sede monitoria e successivamente integrata in questo giudizio di opposizione dalla odierna opposta emerge che il credito inizialmente vantato da è stato ceduto all'odierna convenuta. Parte_2
ha prodotto, difatti, il contratto di cessione del credito, l'estratto CP_1 CP_1 dell'elenco dei crediti ceduti, riportante gli estremi del contratto di finanziamento per il quale è causa, nonché l'intera documentazione contrattuale.
In definitiva, la documentazione depositata dalla parte opposta è ampiamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione e la riconducibilità del credito de quo alla suddetta cessione in blocco.
L'opponente ha eccepito, in secondo luogo, l'erroneità dei calcoli posti alla base della domanda monitoria nonché la prescrizione del diritto di credito.
Questi motivi di opposizione sono manifestamente inammissibili poiché del tutto estranei al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali.
Infine, l'opponente ha contestato l'indeterminatezza del tasso di interesse e la sua usurarietà.
L'eccezione, sebbene pertinente al tema dell'abusività del contratto di finanziamento, non può essere accolta in quanto infondata.
Quanto alla lamentata indeterminatezza del tasso, l'eccezione è infondata, considerato che dal contratto di finanziamento in atti risulta l'esatta determinazione del TAN, del TAEG, del numero di rate e dell'importo di ciascuna di esse.
In ordine alla dedotta usurarietà del tasso d'interesse, anche tale motivo di opposizione non merita di essere accolto in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola
4 di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza del cliente riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato (unitamente ai criteri di determinazione dello stesso), l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Latina Sez. II Sent., 05/01/2022; Cass. civ. Sez.
Unite, n. 19597/2020).
Deve, infine, darsi atto che - per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale (per come indicata in citazione) sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – un'indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi-soglia, nei termini innanzi specificati, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto. In altri termini, il Giudice non può esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di una delle parti, in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (Cass. Civ., n. 3023 del 17.02.2016).
Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione proposta con riferimento a tutti i motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi (considerata la non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate) di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022,
5 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001
e € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
136/2022 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 10.2.2022;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 7.052,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2370/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Capacchione, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Modugno
(BA), alla Via X Marzo, n. 110/P; attore - opponente
NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Controparte_1 P.IVA_1
Blandino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale M. De
Pietro, n. 11; convenuta - opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.9.2025, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 31.1.2022, in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, chiedeva che venisse ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 35.050,90, oltre interessi di mora, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 1643434 dallo stesso stipulato con Parte_2
Con decreto ingiuntivo, n. 136/2022 del 10.2.2022, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso.
1 Il decreto ingiuntivo non veniva tempestivamente opposto. Seguiva la notifica di atto di precetto e l'avvio della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n.r.g. 1205/22.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva mobiliare, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 22.6.2023, considerati i principi espressi dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 9479/2023, assegnava al debitore esecutato termine di giorni quaranta per la proposizione di opposizione tardiva.
Nel termine assegnato, proponeva opposizione tardiva al decreto Parte_1 ingiuntivo, prospettando i seguenti motivi: difetto di legittimazione attiva di CP_1
inesattezza dei conteggi posti alla base della domanda monitoria;
prescrizione del
[...] diritto di credito;
indeterminatezza del tasso d'interesse e sua usurarietà.
L'opponente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale insisteva nel rigetto della spiegata Controparte_1 opposizione deducendone l'infondatezza.
Con ordinanza del 1.12.2023, questo giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che “taluni motivi di opposizione risultano estranei al profilo di abusività delle clausole contrattuali (l'unico che possa essere valutato nel caso in esame) e altri, sebbene afferenti al tema della vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo, non si appalesano come manifestamente fondati, anche in ragione della genericità della loro formulazione”.
In Tribunale rigettava la domanda di ammissione di CTU contabile e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 18.9.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa;
il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano manifestamente infondati.
Preliminarmente, va dato atto che con sentenza n. 9479/2023 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato che, il Giudice, investito della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, ove sia in valutazione un rapporto contrattuale tra professionista e
2 consumatore, al fine di dare effettiva attuazione alla disciplina di matrice comunitaria, è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo, dovendo, quindi, adottare d'ufficio misure istruttorie necessarie per completare il fascicolo, chiedendo alle parti di fornirgli informazioni aggiuntive a tale scopo;
ove siano stati emessi decreti ingiuntivi in assenza di tale preventivo esame (del quale il Giudice della fase monitoria dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento), il Giudice dell'esecuzione avrà il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; infine, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art.
649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Nell'esercizio delle suddette facoltà, così come riconosciute espressamente nella citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, – nella pendenza Parte_1 di una procedura esecutiva mobiliare - ha proposto, avverso il decreto ingiuntivo n.
136/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi il 9.2.2022, opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_1 attiva della società opposta, la quale avrebbe omesso di fornire adeguata prova della qualità di cessionaria del credito in contestazione.
Ad avviso di chi giudica, tale motivo di opposizione è inammissibile poiché non afferente al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali, l'unico che giustifica – secondo i
3 richiamati principi di diritto – la proposizione di un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, tale primo motivo di opposizione, oltre che inammissibile è anche infondato.
Invero, dalla documentazione prodotta in sede monitoria e successivamente integrata in questo giudizio di opposizione dalla odierna opposta emerge che il credito inizialmente vantato da è stato ceduto all'odierna convenuta. Parte_2
ha prodotto, difatti, il contratto di cessione del credito, l'estratto CP_1 CP_1 dell'elenco dei crediti ceduti, riportante gli estremi del contratto di finanziamento per il quale è causa, nonché l'intera documentazione contrattuale.
In definitiva, la documentazione depositata dalla parte opposta è ampiamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione e la riconducibilità del credito de quo alla suddetta cessione in blocco.
L'opponente ha eccepito, in secondo luogo, l'erroneità dei calcoli posti alla base della domanda monitoria nonché la prescrizione del diritto di credito.
Questi motivi di opposizione sono manifestamente inammissibili poiché del tutto estranei al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali.
Infine, l'opponente ha contestato l'indeterminatezza del tasso di interesse e la sua usurarietà.
L'eccezione, sebbene pertinente al tema dell'abusività del contratto di finanziamento, non può essere accolta in quanto infondata.
Quanto alla lamentata indeterminatezza del tasso, l'eccezione è infondata, considerato che dal contratto di finanziamento in atti risulta l'esatta determinazione del TAN, del TAEG, del numero di rate e dell'importo di ciascuna di esse.
In ordine alla dedotta usurarietà del tasso d'interesse, anche tale motivo di opposizione non merita di essere accolto in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola
4 di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza del cliente riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato (unitamente ai criteri di determinazione dello stesso), l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Latina Sez. II Sent., 05/01/2022; Cass. civ. Sez.
Unite, n. 19597/2020).
Deve, infine, darsi atto che - per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale (per come indicata in citazione) sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – un'indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi-soglia, nei termini innanzi specificati, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto. In altri termini, il Giudice non può esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di una delle parti, in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (Cass. Civ., n. 3023 del 17.02.2016).
Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione proposta con riferimento a tutti i motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi (considerata la non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate) di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022,
5 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001
e € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
136/2022 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 10.2.2022;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 7.052,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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