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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA
CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente: tra
– CF - nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), Viale Stazione n. 9, ed ivi elettivamente domiciliata, in Via Cavallerizza n. 2/ b, presso lo studio dell'avv. CATERINA COSTANTINO – CF - dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato in [...] ed in data 26.07.1980; CP_1 C.F._3
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 ottobre 2024, esponeva: Parte_1
- che in data 06.10.2003, in Lamezia Terme …… contraeva matrimonio civile con il sig. CP_1
nato il [...] a [...];
- che il suindicato matrimonio veniva trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lamezia Terme, Atto n. 5 parte 1- anno 2003;
- che i coniugi hanno sempre vissuto a Lamezia Terme;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
1 - che da diversi anni il sig. si è allontanato dalla residenza familiare senza lasciare notizie CP_1
e senza farvi mai più ritorno;
- che l'odierna istante ha atteso che il coniuge ritornasse a casa;
- che le iniziative tese ad individuare l'attuale recapito del sig. sono state vane, infatti, CP_1 all'Ufficio anagrafe del Comune di Lamezia Terme risulta cancellato per irreperibilità e l'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma (non esistendo più la Repubblica di Jugoslavia) ha comunicato di non essere in possesso di informazioni riguardanti l'attuale residenza o domicilio del sig. CP_1
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e , da addebitare al marito;
2) dichiarare lo scioglimento del matrimonio” Pt_1 CP_1
All'udienza del 14 gennaio 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e, all'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame – dichiarata preliminarmente la contumacia di parte resistente stante la regolarità della notifica - dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente.
A questo punto, lo stesso Presidente, preso atto della sostanziale richiesta di parte ricorrente di una pronuncia sul solo status, in assenza di residue ed ulteriori condizioni riconoscibili, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 4 novembre 2024, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
2. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. ed una volta considerato che il resistente si è ormai da molto tempo allontanato da casa, senza mai più farvi ritorno e senza dare alcuna notizia di sé, rendendosi persino irreperibile;
situazione – quest'ultima – che legittima e rende accoglibile anche la parallela domanda di addebito dedotta in atti.
3. Ciò posto, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra menzionati ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora
2 procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. – C.F. Parte_1 C.F._1
- nata a [...], il [...] e sig.ra – C.F. – nato in CP_1 C.F._3
Iugoslavia, il 26.07.1980, matrimonio civile celebrato in data 06.10.2003 in Lamezia Terme (CZ) - atto
N. 5, P. 1, anno 2003, Comune di Lamezia Terme, con addebito al coniuge resistente;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente avanzata;
6) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 15 gennaio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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