Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1. N. R.G. 9193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 9193/2023 promossa da:
, residente in Genova, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Genova Via. presso e nello studio dell'Avv. Paolo Pesce. C.f. Controparte_1
, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione del C.F._2
16/07/2018
APPELLANTE contro
C.F. e P.IVA , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, in persona del procuratore pro-tempore dott. giusta procura Notaio dott. CP_3 in data 3.6.2014, Rep. / fasc. nn. 77055/6729, rappresentata e difesa, anche Persona_1 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessandro Ghibellini (c.f. ) e Stefano C.F._3
Ghibellini (c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in C.F._4
Genova Via R. Ceccardi, 1/15, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio.
APPELLATO contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Alfonsine (RA), via CP_4 dei Carpentieri 5 (48011)
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito dei termini ex art. 352 c.p.c. di cui all'ordinanza del 09.09.2024 che ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 30.01.2025 ed in particolare:
per l'attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in riforma dell'impugnata sentenza n. 447 /23, r.g. 9559/2018 pubblicata il 10/03/2023 non notificata pronunciata dal Giudice di Pace di Genova, per i fatti di causa, nel merito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, accertare e dichiarare che il
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per la convenuta ichiamando le istanze istruttorie qualora non Controparte_2 ammesse e le contestazioni sollevate avverso le istanze istruttorie avversarie, in particolare ribadendo l'eccezione di nullità della CT espletata, in subordine ribadendo l'istanza di rinnovazione della relazione peritale ovvero la chiamata a chiarimento del CT per le ragioni illustrare negli scritti difensivi del primo grado di giudizio e nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, respingere l'atto d'appello proposto dalla signora , in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sen-tenza di Parte_1 primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio I° grado nanti il Giudice di Pace di Genova rgn. 9559/2018 – Sentenza n. 447/2023:
Con atto di citazione del 16 luglio 2018 la SI.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 società (proprietaria del mezzo Porche tg. ED519HZ) e la compagnia assicuratrice di tale CP_4 mezzo llegando: Controparte_2
▪ che il 04/04/2018 alle ore 9,45 circa, in Genova, la Fiat 500 tg. FJ114TY di sua proprietà assicurata si trovava ferma all'uscita del casello autostradale di Genova Controparte_5
Ovest.;
▪ che in tali circostanze di tempo e luogo, la Fiat veniva tamponata dal mezzo Porsche tg. ED519HZ di proprietà di proveniente da tergo ad elevata Controparte_6 velocità;
▪ che a seguito del tamponamento la Fiat veniva sospinta contro la Dacia tg. FA141GG di proprietà di;
CP_7
▪ che per effetto dell'urto la Fiat 500 riportava danni sulla parte posteriore ed anteriore, come da preventivo prodotto.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto la condanna di e al risarcimento dei danni CP_4 CP_2 materiali patiti, oltre che del fermo tecnico, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 06.12.2018 si è costituita in giudizio
[...] rilevando che, contrariamente da quanto allegato, non si era verificato un Controparte_2 tamponamento a catena ma un doppio tamponamento (il primo tra la Fiat e la Dacia, trattato in indennizzo diretto dall'assicuratore di quest'ultimo che disponeva del CAI a doppia Controparte_8 firma nel quale la sig.ra ammetteva di aver tamponato la Dacia); il secondo tra la e la Fiat Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 8 500, risultante da altro e distinto CAI, sempre a doppia firma). Ragion per cui il danno riportato alla parte anteriore del mezzo Fiat 500 non poteva dirsi riferibile al tamponamento provocato dal mezzo ed era, quindi, espressamente contestato. Pt_2
Circa la quantificazione dei danni, parte convenuta contestava poi la quantificazione del danno, comprovato da fattura priva di valore probatorio.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale e CT tecnica sul veicolo.
Con Sentenza n. 447/2023 del 28 febbraio 2023, depositata il 10 marzo 2023, il Giudice di Pace riteneva non provata la domanda attorea e l'ha rigettata, condannando così l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali Controparte_2 ed oltre accessori fiscali, ponendo infine le spese di CT interamente a carico dell'attrice, in quanto:
▪ l'attore non aveva fornito alcuna prova plausibile in ordine all'effettivo accadimento del sinistro stradale, né alla relativa responsabilità, né ai danni che assumeva di aver sofferto;
Tes_
▪ in particolare il teste escusso doveva ritenersi scarsamente attendibile visto che: 1) aveva dato i suoi dati solo al conducente della Fiat 500 e non anche a quello della parimenti Pt_3 danneggiato;
2) non era indicato come presente nei due CAI redatti in occasione del sinistro;
3) era stato generico;
4) non aveva saputo riferire sulle targhe dei veicoli coinvolti;
▪ i due modelli CAI prodotti menzionavano due veicoli per ciascun sinistro e non tre e, in uno, il veicolo Fiat risultava danneggiato nella parte posteriore mentre nell'altro nella parte anteriore;
▪ il veicolo era stato trattato in indennizzo diretto, il che escludeva il caso di sinistro Pt_3 multiplo;
▪ quanto al danno, l'attrice non aveva messo a disposizione il proprio veicolo al CT e prima di venderlo avrebbe dovuto chiedere ATP.
2. Giudizio di II° n. 9193/2023 R.G. Tribunale di Genova
La sig.ra si duole della sentenza di primo grado per erronea e mancata valutazione Parte_1 dei documenti prodotti in causa, omessa / insufficiente / contraddittoria motivazione in punto valutazione delle prove testimoniali e del danno come quantificato dal ctu nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è fondato.
L'accadimento del fatto storico è provato dalla testimonianza del teste che ha così Tes_2 riferito:
“Sono a conoscenza dei fatti in quanto più di un anno fa mi trovavo a fumare una sigaretta ed aspettavo un cliente all'uscita di Genova Ovest, quando ad un certo punto la mia attenzione è stata chiamata a una frenata ed ho visto un Porsche bianco appena uscito dalla autostrada era andato a tamponare la 500 che lo precedeva la quale a sua volta veniva sospinta contro una utilitaria che la precedeva. Gli urti si sono sentiti distintamente, i conducenti sono scesi erano tutti maschi e sulla
500 vi erano anche due bambini. I danni nella 500 si vedevano, erano visibili sia sulla porta anteriore che posteriore mentre le altre due vetture avevano danni la Porsche sulla parte anteriore
e mi sembravano piccole e la vettura blu sulla parte posteriore non troppo evidenti. Ho lasciato i miei dati al conducente della 500, arrivato il mio cliente mi sono allontanato e loro erano ancora
pagina 3 di 8 lì. Le altre due vetture erano in posizione di arresto per questioni di viabilità, pioveva e la Porsche l'ho notata quando ha frenato e non saprei dire a che velocità procedere.”
Il Giudice ha ritenuto non attendibile il teste per ragioni non condivisibili, nonostante la deposizione sia stata dettagliata, precisa, coerente (il teste ha riconosciuto i modelli delle tre vetture coinvolte;
ha visto gli urti;
ha sentito il rumore dei due distinti urti;
ha visto la dinamica del tamponamento;
ha ricordato che al momento del fatto pioveva, che i conducenti erano tutti maschi e che nella Fiat 500 vi erano due bambini).
Il giudice d'appello ben può, dunque, valorizzare quella deposizione per la prova del fatto e del rapporto controverso.
In particolare, le “anomalie” rilevate dal giudice non appaiono tali: il teste ha fornito i suoi dati a chi glieli ha richiesti e non risulta nei CAI perché si era evidentemente allontanato nel frattempo.
Non solo: non appare logico desumere dal mancato ricordo delle targhe dei veicoli coinvolti (ipotesi più unica che rara) un'inattendibilità del teste quando non lo si è neppure sollecitato a siffatto ricordo, con una specifica domanda (cfr. verbale prove).
Non vi è quindi motivo alcuno per non valorizzare la prova orale che ha comprovato che l'esistenza di un sinistro multiplo, specie perché non vi sono dati documentali che contraddicono l'evento.
La compilazione di due CAI distinti, nell'ipotesi di tamponamento a catena, non presenta infatti alcuna
“stranezza”.
In particolare, l'articolo 143 del Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in tema di “Denuncia di sinistro” stabilisce che in ipotesi di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS.
Il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 detta le istruzioni per l'utilizzo del modulo e prescrive di dover utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via (ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO 1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al D.P.R. n. 254 del 2006. 3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via).
La circostanza poi che nei due CID non sia stato dato atto del coinvolgimento di altri mezzi non può assurgere ad elemento di presunzione in favore dell'assicurazione, perché così facendo si sovvertirebbe pagina 4 di 8 la ratio dell'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 che, nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo, ha un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato, Cass. Civ., sez. III civ., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15431.
Ciò significa che la portata “confessoria” del modulo di constatazione amichevole d'incidente nella parte de qua – ammesso che di confessione si possa parlare rispetto a circostanze meramente omesse - deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438).
Infine, la circostanza che il danno subito dal veicolo sia stato trattato in indennizzo diretto non è Pt_3 di ostacolo al risarcimento richiesto.
Intanto perché non corrisponde al vero, a livello teorico, che la pratica dell'indennizzo diretto sia incompatibile con l'ipotesi del sinistro multiplo: in materia di indennizzo diretto ex art. 149 Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) la giurisprudenza è concorde infatti nel ritenere che: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.” (Corte Cass. Sez. 6, Ord. n. 27057 del 06.10.2021, conforme a Corte Cass., Sez. III, Ord. Num. 3146 del 07.02.2017). Per la Cassazione, dunque, ai fini dell'applicabilità dell'indennizzo diretto non rileva il numero di veicoli coinvolti bensì la ripartizione della responsabilità e, segnatamente, la circostanza che gli altri mezzi coinvolti non abbiano causato neppure in minima parte il danno.
Ma soprattutto perché la preclusione “opera” nei confronti della compagnia assicurativa convenuta in risarcimento diretto (la quale è l'unica che può eventualmente opporre il rifiuto all'indennizzo nell'ipotesi di sinistro multiplo) e non nei confronti della diversa compagnia assicurativa del terzo veicolo ritenuto responsabile.
Non c'è dunque alcuna valida ragione per escludere (e questa solo era stata la tesi difensiva di che il danno riportato alla parte anteriore del mezzo Fiat 500 sia riferibile ad altro e diverso CP_2 sinistro e non, invece, al sospingimento provocato dal mezzo nell'ipotesi tipica del Pt_2 tamponamento a catena, nel contesto di un unico sinistro.
Ad identica conclusione è del resto giunto il ctu che ha ritenuto i danni della parte anteriore della Fiat
500 consequenziali e compatibili con il sospingimento (cfr. ctu pag. 4).
La valutazione del ctu corrobora il ragionamento del giudice e le altre prove raccolte in giudizio, è pienamente utilizzabile e si sottrae all'eccezione di nullità (sostenuta in primo grado da parte convenuta nelle note conclusive e richiamata nel giudizio d'appello).
In particolare, l'obiezione secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio depositata oltre il termine stabilito dal giudice sarebbe nulla non è sostenibile: il ritardo non rende inutilizzabile la consulenza pagina 5 di 8 semmai produce conseguenze sul diritto al compenso (che potrebbe essere ridotto) o, per le ipotesi più gravi, sul piano penale (omissione o rifiuto d'atti d'ufficio).
La consulenza poi non può dirsi nulla solo perché non tiene conto delle difese espresse dal legale di parte convenuta: al CT era chiesto di esprimere un giudizio di compatibilità con la dinamica esposta da entrambe le parti e il ctu, secondo una valutazione tecnica, analizzate le quote d'urto, ha ritenuto compatibile il danno alla parte anteriore del mezzo Fiat 500 con il sospingimento, quest'ultimo già provato, nella sua materialità, dalla prova orale.
Del resto nelle osservazioni tecniche di parte convenuta non vi è traccia di argomenti – di natura tecnica appunto – che depongano per l'incompatibilità dei danni con il sinistro multiplo.
Il perito di parte valorizza solo i danni nella parte posteriore della Fiat 500 perché fa riferimento alle risultanze del CAI ma la valorizzazione di tale risultanze è una questione di diritto rimessa solo al giudicante. Per il resto solleva dubbi sulla compatibilità “di tutti i danni richiesti”, non riscontrabili su base fotografica. Null'altro.
Per contro il ctu – che ha valutato il danno sulla base del materiale fotografico fornito, senza alcuna obiezione delle parti, ragion per cui non si comprende perché il giudice di prime cure abbia censurato sul punto la condotta dell'attore che aveva nelle more venduto il mezzo - ha ritenuto che il danneggiamento del parafango anteriore e del proiettore anteriore (che si vedono nelle produzioni documentali) fosse compatibile con il sospingimento in avanti del mezzo (cfr. disegno pag. 4 della perizia). E non c'è alcuna ragione tecnica fornita da parte convenuta idonea a scalfire tale ragionamento.
Resta quindi solo da quantificare il danno.
Sul punto parte convenuta, in primo grado, si era limitata a richiamare la stima del proprio ctp (limitata alla parte posteriore) senza prendere specifica posizione sulla stima del ctu (che ha quantificato complessivamente i danni in Euro 6.075,35 oltre iva, in € 400,00 il fermo tecnico e una svalutazione commerciale pari ad € 638,00).
Anche in appello non ha mosso alcuna specifica contestazione.
Si ritiene quindi che non vi siano valide ragioni per disattendere le risultanze peritali e che sia congruo l'importo indicato dal ctu di euro 6.075,35 a titolo di danno alla data del sinistro. Con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dall'evento all'odierna liquidazione (Cassazione n. 1712/1995).
L'iva non è dovuta perché il mezzo è stato nelle more venduto e non può più essere riparato.
Altresì nulla è dovuto per il fermo tecnico (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04/04/2019 n° 9348): in caso di sinistro stradale, infatti, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Ad esempio, dimostrando di aver sopportato degli esborsi per noleggiare un mezzo alternativo. Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese).
pagina 6 di 8 Lo stesso dicasi per il deprezzamento del bene, mai richiesto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza.
In particolare i convenuti in solido dovranno rifondere a parte attrice-appellante le spese del primo grado di giudizio, come già liquidate dal giudice di prime cure, in Euro 1.205,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi pari ad Euro 237,00 per contributo unificato oltre ad Euro 27,00 per marca da bollo, con diritto di ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto da parte della SI.ra . Parte_1
I convenuti in solido sono altresì tenuti a rifondere a parte attrice le spese del presente grado, che si liquidano in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale), e così Euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA di legge, oltre agli esborsi sostenuti pari ad Euro 355,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 di marca da bollo per iscrizione a ruolo.
Le spese del CT Per. Ind. così come liquidate dal Giudice di Pace con decreto del 10- Per_2
16/11/2020 in Euro 400,00 per onorari, Euro 232,00 per spese oltre IVA e CP vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute con diritto di ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto da parte della SI.ra . Stessa sorte subiscono le spese di CTP indicate in Parte_1 euro 640,50.
Con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pesce antistatario.
P.Q.M
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza N. 447/2023 del Giudice di Pace di Genova così decide:
in totale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
accerta e dichiara la responsabilità di in ordine ai fatti di cui è causa e per l'effetto, CP_4
- Condanna ed in via solidale tra loro, al pagamento CP_4 Controparte_2 in favore della sig.ra della somma di Euro 6.075,35 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito;
- Condanna le parti appellate, in via solidale, alla refusione delle spese di lite del primo grado in favore della parte appellante liquidate in Euro 1.205,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa, oltre ad Euro 264,00 per esborsi come in parte motiva;
- Condanna le parti appellate, in via solidale tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa ed Euro 382,50 per esborsi come meglio descritte in fase motiva;
- Pone definitivamente a carico delle parti appellate in solido, le spese del CT
[...] come liquidate dal Giudice di Pace di Genova in Euro 400,00 per onorari, Euro Per_3
232,00 per spese oltre IVA e CP, con diritto a ripetere quanto già eventualmente corrisposto pagina 7 di 8 dalla odierna appellante;
pone altresì a carico della parti appellate in solido le spese di ctp per euro 640,50.
- Con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pesce antistatario.
Genova, 24 marzo 2025 Il Giudice
Dott.sa Stefania Polichetti.
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