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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente;
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice;
dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 1811/2023 vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Antonella D'Angelo Parte_1
Gallo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, alla via Filippo Masci n. 1;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Valeria Controparte_1
Vanni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa
n. 33;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 1.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. Con ricorso depositato in data 12.07.2023 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 economiche statuite nel decreto di omologa di separazione consensuale dei coniugi n. 1220 emesso dal Tribunale di Teramo in data 21.01.2021.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15.04.2025 si costituiva in giudizio la resistente manifestando la volontà di pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, in adesione all'accordo concluso tra le parti e volto alla definizione in termini consensuali del procedimento, medio tempore instaurato, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data
30.06.2025 le parti provvedevano al deposito dell'atto di transazione sottoscritto in data 28.04.2025.
All'udienza del 1.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato non siano contrarie a norme imperative né al best interest della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato in data 30.06.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo che le precedenti statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione consensuale dei coniugi n. 1220 emesso dal Tribunale di Teramo in data 21.01.2021, siano così modificate:
- Revoca con decorrenza dal 09.06.2023 dell'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 precedentemente disposto in favore di;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente;
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice;
dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 1811/2023 vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Antonella D'Angelo Parte_1
Gallo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, alla via Filippo Masci n. 1;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Valeria Controparte_1
Vanni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa
n. 33;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 1.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte. Con ricorso depositato in data 12.07.2023 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 economiche statuite nel decreto di omologa di separazione consensuale dei coniugi n. 1220 emesso dal Tribunale di Teramo in data 21.01.2021.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15.04.2025 si costituiva in giudizio la resistente manifestando la volontà di pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, in adesione all'accordo concluso tra le parti e volto alla definizione in termini consensuali del procedimento, medio tempore instaurato, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data
30.06.2025 le parti provvedevano al deposito dell'atto di transazione sottoscritto in data 28.04.2025.
All'udienza del 1.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato non siano contrarie a norme imperative né al best interest della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato in data 30.06.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo che le precedenti statuizioni contenute nel decreto di omologa di separazione consensuale dei coniugi n. 1220 emesso dal Tribunale di Teramo in data 21.01.2021, siano così modificate:
- Revoca con decorrenza dal 09.06.2023 dell'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 precedentemente disposto in favore di;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo