Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 829/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Augusto SABATINI Presidente dr.ssa Marisa SALVO Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829/2022 R. G., vertente tra:
(P. IVA: ), in persona del Sindaco – legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro tempore”, Dott. autorizzato a stare in giudizio giusta Persona_1
Deliberazione di G.M. n. 221 del 17.11.2022, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in atti, dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina, (C.F.: – PEC: C.F._1
FAX: 0941562980), il quale dichiara di voler ricevere tutte le Email_1 comunicazioni e/o notificazioni presso il suddetto indirizzo P.E.C., d'ora in avanti anche solo;
Pt_1
CP_1
e
(P.I.: ), con sede in Caccamo, Via Controparte_2 P.IVA_2
Cornelia n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. , Controparte_3 rappresentato e difeso, come da procura rilasciata in atti, dall'Avv. Giovanni Barraja (C.F.
, PEC: - tel/fax: 091 6256125) e dall'Avv. C.F._2 Email_2
Massimiliano Mangano (C.F.: , PEC: C.F._3
del Foro di Palermo;
Email_3
-APPELLATA -
************ Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1272 del 27/10/2022, notificata in pari data, pronunciata dal Giudice monocratico, Dott.ssa Anna Smedile, del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1
Per l'appellata: - dichiarare inammissibile e/o in ogni caso respingere, perchè infondato, l'appello del (RGN 829/2022) e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 1272 Parte_1 del 27/10/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto resa tra le parti nel giudizio di opposizione iscritto al RGN 1920/2016. - condannare il al pagamento delle spese legali e Parte_1 processuali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
2 Con atto di citazione notificato il 10.10.2016, il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 conveniva in giudizio la (d'ora in avanti per brevità , Controparte_4 CP_5 proponendo opposizione al D.I. n. 463/2016, con il quale il Tribunale di Barcellona P.G. gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della Cooperativa, della somma di € 489.406,31, oltre interessi legali e spese di lite, sulla base delle fatture emesse a titolo di corrispettivo dovuto per la prestazione di servizi svolti da agosto 2015 ad aprile 2016, in esecuzione del contratto di appalto del 16.09.2015, stipulato a seguito della procedura di affidamento del “servizio di assistenza socio- assistenziale per anziani non autosufficienti integrata all'assistenza socio-assistenziale del Distretto socio-sanitario n. 27” e relativa aggiudicazione.
Il Comune eccepiva la non esigibilità del credito, sostenendo che il pagamento delle fatture non era stato effettuato nei tempi previsti dal contratto poiché la Cooperativa non aveva pagato le retribuzioni ai dipendenti, condizione essenziale (secondo l'ente) per l'esigibilità dei corrispettivi.
Affermava, inoltre, di aver ricevuto delle diffide di pagamento da parte di alcuni dipendenti e che presso il Tribunale di Termini Imerese erano pendenti due procedimenti di pignoramento mobiliare attivati dalle dipendenti e e che, per tali motivi, le somme Parte_3 CP_6 dovute all' erano “indisponibili”. Riportava, infine, di aver effettuato in data 29.09.2016 Pt_2 due pagamenti, uno di € 35.634.20 e uno di € 9.008,89, a titolo di acconto in favore della
Parte_2
Con comparsa depositata il 09.01.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione e riconosceva i 2 pagamenti effettuati il 29.09.2016 dall'ente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto (detratti gli importi corrisposti a titolo di acconto) con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna delle fatture.
Secondo la Cooperativa, il pagamento delle suddette somme a titolo di acconto, smentiva le eccezioni del sia sul presunto dovere della di attestare il pagamento delle Pt_1 Parte_2 retribuzioni mensili ai dipendenti sia sull'asserita indisponibilità delle somme del Pt_1
Ribadiva, inoltre, che, ai sensi degli artt. 4 del Contratto e 11 del Capitolato, il pagamento era dovuto “entro trenta giorni dal ricevimento della fattura” e solo “in base all'effettivo servizio svolto”.
Istruita la causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la
[...]
all'udienza dell'11.03.2021, dava atto dell'avvenuto pagamento a saldo Controparte_4 dell'intera sorte capitale da parte dell'ente per un importo totale di € 262.934,06, sostenendo che da tale circostanza deriverebbe la cessazione della materia del contendere sulla sola sorte capitale, ma non sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria ed insistendo, conseguentemente, nella condanna dell'Ente opponente al pagamento degli interessi legali, calcolati al tasso delle transazioni commerciali e decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento di ogni singola fattura emessa fino alla data di effettivo incasso, oltre rivalutazione monetaria.
3 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1272/2022, il Tribunale di Barcellona P.G revocava il decreto ingiuntivo n. 463/2016 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. l'08.08.2016 e dichiarava cessata la materia del contendere sulle somme dovute dal per i servizi resi a titolo di sorte Parte_1 capitale, condannando il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza
[...] del termine per il pagamento;
condannava, inoltre, il al pagamento in favore Parte_1 di delle spese processuali del procedimento monitorio, liquidate in Controparte_2
€ 607,00 per spese vive e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., come per legge, nonché delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 13.882,00 per compensi professionali (di cui € 3.544,00 per la fase studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 5.000,00 per la fase istruttoria;
€ 3.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., come per legge.
Secondo il Giudice di primo grado, l'avvenuto pagamento della sorte capitale da parte dell'ente odierno appellante, costituiva un fatto estintivo dell'esistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando controversa esclusivamente la questione relativa agli interessi ed alla rivalutazione monetaria richiesti da parte opposta.
Considerato che sulla sorte capitale oggetto di pagamento sono dovuti gli interessi ex d. lgs. n. 231/02, e vista l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali di cui all'art. 4, comma 3, del contratto di appalto del 16.09.2015, il primo Giudice ha riconosciuto il diritto della Parte_2 alla corresponsione degli interessi moratori, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
non ha ritenuto, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un'obbligazione di valuta ed ammettendosi, quindi, la rivalutazione monetaria del credito non automaticamente ma solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, cosa che la società opposta non avrebbe fatto.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 25.11.2022, lamentando l'erroneità della motivazione e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., l'accoglimento integrale delle ragioni poste alla base dell'opposizione a d.i. per le motivazioni di cui si dirà, evidenziando in particolare che l'Ente debitore non sarebbe stato in alcun modo autorizzato ad effettuare il saldo delle somme ingiunte, a causa della propria posizione di soggetto appaltante, come meglio verrà specificato appresso.
4 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria l'08.03.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellata sosteneva che l'obbligazione di pagamento delle somme dovute dal era subordinata solo all'invio delle fatture e allo svolgimento dei servizi effettivamente Pt_1 svolti in favore dell'amministrazione e che tali condizioni si sarebbero sempre verificate.
Affermava, inoltre, che le attestazioni di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti non avrebbero potuto condizionare gli adempimenti del altrimenti non avrebbe avuto senso Pt_1 nemmeno la precisazione riportata all'art. 4 del Contratto medesimo, secondo cui: “eventuali ritardi da parte dell'Amministrazione comunale non esonerano l'Ente dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori”.
Riguardo, invece, all'asserita indisponibilità delle somme del , a causa delle Parte_1 diffide e della “iniziative giudiziarie” di alcuni dipendenti, l'appellata precisava che in materia di remunerazione dei dipendenti negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 prevede espressamente che: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore … il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (i.e. le amministrazioni aggiudicatrici) possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
Il quindi, avrebbe potuto pagare direttamente le retribuzioni ai dipendenti. Pt_1
L'appellata, eccepiva, infine, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda avanzata in via subordinata dall'appellante sulla riforma del capo della sentenza relativo alle spese, e chiedeva, altresì, la condanna del al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Pt_1
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 05.05.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 16.09.2024 e successivamente all'udienza del 27.01.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 27.01.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 05.05.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Riguardo all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§ 2. Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello il Parte_1 lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per aver riconosciuto alla Cooperativa il diritto al pagamento degli interessi moratori.
In particolare, sosteneva che il Tribunale non avrebbe correttamente riportato il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, né della comparsa di costituzione e della documentazione allegata ed afferma che non era tenuto pagamento degli importi portati dalle fatture in questione entro il trentesimo giorno dal loro ricevimento, in quanto la Parte_2 non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto pagamento dei
[...] dipendenti, condizione necessaria, a detta dell'appellante, per l'esigibilità del credito.
6 L'odierno appellante affermava, inoltre, di non aver provveduto al pagamento delle fatture anche per evitare una duplicazione o un indebito esborso, considerato che i dipendenti avrebbero potuto agire ai sensi dell'art. 1676 c.c. nei confronti del per richiedere il pagamento delle Pt_1 loro retribuzioni.
Invocava, quindi, più specificatamente a sostegno del motivo di appello l'art. 4 del contratto di appalto, il quale disponeva che il pagamento del servizio sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo le modalità di cui all'art. 11 del capitolato speciale di appalto, che a sua volta prevedeva tra i documenti da allegare alla richiesta di pagamento, anche una
“autocertificazione attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati in servizio”, asseritamente non prodotta dalla Pt_2
Ne conseguiva che a dire dell'appellante “la procedura di pagamento è venuta ad incepparsi per esclusivo fatto e colpa del soggetto che invece oggi agisce in ingiunzione, come se fosse ignara delle proprie precise responsabilità”.
Lamentava, quindi, il l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado scaturente Pt_1 dall'omessa ricostruzione e valorizzazione delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e dal quadro probatorio che si sarebbe delineato all'esito della chiusura della fase di trattazione della causa, definita nell'anno 2017, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3, c.p.c.
Nello specifico, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli inadempimenti della Parte_2 rispetto: i. All'adempimento alla prescrizione dell'art. 11 del capitolato speciale di
[...] appalto, che richiedeva che la fattura fosse accompagnata da autocertificazione relativa ai pagamenti delle retribuzioni e dei contributi dei dipendenti;
ii. All'effettivo inadempimento relativo al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti all'esecuzione dell'appalto per cui è causa;
iii. Ai debiti per i quali erano stati effettuati pignoramenti presso terzi di somme dovute dal Comune di alla Pt_1 Parte_2
In particolare, l'omessa allegazione della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 11 del Capitolato speciale di appalto, condizionava l'esigibilità del pagamento delle fatture e pertanto la riforma del capo della sentenza impugnata, dedicato al dies a quo della CP_7 decorrenza degli interessi.
Con il secondo motivo d'appello, l'odierno appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte relativa al capo delle spese di lite, sostenendo che il Giudice di prima cure ha fatto riferimento solo alla totale soccombenza del , mentre avrebbe dovuto Parte_1 effettuare la liquidazione applicando il principio della reciproca soccombenza, avendo respinto la domanda della cooperativa relativa al riconoscimento del diritto alla rivalutazione Pt_2 monetaria.
§
7 § 2.1. I motivi di appello risultano infondati, ma prima di procedere al loro esame, è opportuno fare maggiore chiarezza sui fatti di causa.
La risultava aggiudicataria del bando di gara indetto dal Comune Controparte_8 di con determinazione n. 13 del 17.03.2015 per l'affidamento del: “Servizio di assistenza Pt_1 socio assistenziale per anziani non autosufficienti integrata all'assistenza socio-assistenziale del Distretto socio Sanitario n. 27”.
Il relativo contratto di appalto veniva stipulato in data 16.09.2015 con termine fissato al 31.12.2015, e successivamente prorogato fino al mese di Aprile 2016.
Il , con nota del 29.03.2016, infatti, comunicava alla Cooperativa che Parte_1
l'Autorità di Gestione aveva consentito l'erogazione del servizio fino ad esaurimento dell'importo concesso, rendendo coì possibile una proroga del contratto e rassicurando allo stesso tempo l'odierna appellata che avrebbe provveduto ai pagamenti dovuti per i servizi espletati, corrisposti, in quel momento, solo fino al mese di luglio 2015.
Persistendo il ritardo del la Cooperativa in data 14.07.2016 presentava ricorso Pt_1 monitorio in forza del quale il Tribunale di Barcellona P.G. emetteva il d.i. n. 463/2016, con cui veniva intimato all'ente il pagamento della somma di € 489.406,31, oltre interessi e spese.
Il proponeva opposizione al suddetto d.i., che veniva rigettata con la sentenza oggetto Pt_1 della presente impugnazione.
Partendo dal primo motivo d'appello, il lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado per aver riconosciuto alla il diritto al pagamento degli interessi Parte_2 moratori, sostenendo di non aver provveduto al pagamento delle fatture nei termini previsti, in quanto la non avrebbe allegato la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento Parte_2 delle retribuzioni dei dipendenti, condizione (secondo l'odierno appellante) necessaria per l'esigibilità del credito.
Riguardo alle modalità di pagamento dei servizi, l'art. 4 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (allegato agli atti di causa) prevedeva che il pagamento sarebbe avvenuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in base a quanto previso dall'art 11 del capitolato (Cfr. art. 4 del contratto di appalto: “il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura secondo le modalità di cui all'art. 11 del capitolato speciale di appalto”) e che eventuali ritardi dell'Amministratore comunale non avrebbero esonerato l' dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori (cfr. citato art. Pt_4
4 del contratto d'appalto)
Secondo l'allegato capitolato speciale (cfr. citato art. 11), inoltre, la Cooperativa doveva presentare mensilmente all'Ufficio Piano del Distretto 27 la fattura, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da relazione mensile sull'attività svolta, allegando:
-foglio di presenza degli operatori vidimati dal responsabile della cooperativa;
- fogli di servizio firmati dagli utenti o dai familiari, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- prospetto
8 analitico delle prestazioni migliorative offerte e rese nel mese di riferimento;
- dichiarazione comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio. Circa il pagamento, il suddetto art. 11 del Capitolato speciale prevedeva espressamente che: “Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto al . Pt_1
Dalla lettera della norma si ricava, quindi, che l'obbligazione di pagamento alla era Parte_2 subordinata solo all'invio delle fatture, sulla base dei servizi effettivamente svolti in favore dell'amministrazione e riportati nella relazione mensile.
Le attestazioni di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati nel servizio, pur essendo previste come documentazione da allegare alla fattura, contrariamente all'assunto dell'appellante non possono considerarsi condizione per l'esigibilità del credito.
Ritiene, invero, la Corte, aderendo all'impostazione del Tribunale, che secondo l'art. 4 del contratto di appalto, l'obbligazione di pagamento delle somme dovute ad era Pt_2 subordinata soltanto all'invio delle fatture e doveva avvenire al termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse in base ai servizi effettivamente svolti in favore dell'amministrazione.
Se, così non fosse, ossia se -come dedotto dal le attestazioni di pagamento delle Pt_1 retribuzioni dei dipendenti impiegati nel servizio fossero state ritenute condizioni imprescindibili, non si spiegherebbe la precisazione riportata all'art. 4 del contratto medesimo, secondo cui:
“eventuali ritardi da parte dell'Amministrazione comunale non esonerano l'Ente dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori”, inciso che rappresenta la cartina di tornasole della fondatezza delle ragioni della Cooperativa.
Che questa fosse l'unica interpretazione possibile era evidentemente noto allo stesso Pt_1 tanto è vero che la mancata attestazione non ha condizionato o impedito i pagamenti effettuati dal fino al mese di luglio 2015, né i successivi acconti corrisposti anche dopo l'emissione Pt_1 del d.i.
Il inoltre, in tali occasioni, non ha mai contestato questa circostanza nonostante l'art. Pt_1
12 del Capitolato prevedesse che “eventuali inadempienze di qualsiasi natura formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza”.
Se le attestazioni sulle retribuzioni dei dipendenti fossero state effettivamente condizione per il pagamento dei servizi alla Cooperativa, il avrebbe potuto, anzi avrebbe dovuto, ai sensi Pt_1 dell'art. 12 del Capitolato, avanzare specifica contestazione scritta.
Non può nemmeno ritenersi, come sostiene l'odierno appellante, che, in seguito alle diffide ed alle iniziative giudiziarie di alcuni dipendenti, le somme dovute dal alla Pt_1 Parte_2 fossero indisponibili ex art. 1676 c.c.
9 In materia di remunerazione dei dipendenti negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, trova infatti applicazione l'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede espressamente che: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore … il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (i.e. le amministrazioni aggiudicatrici) possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto”.
Il avrebbe potuto, quindi, provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni ai Pt_1 dipendenti e poi corrispondere i restanti importi alla il che esclude che nella Parte_2 fattispecie in esame potesse essere utilmente invocato l'asserito “vincolo di indisponibilità” ex art. 1676 c.c..
Effettuate queste considerazioni, deve ritenersi infondato l'atto di appello nella misura in cui ha tacciato di erroneità le statuizioni del Giudice di prime cure, la cui decisione merita, pertanto, conferma.
A fronte, invero, dell'intervenuto pagamento nel corso del giudizio della sorte capitale dovuta alla per un importo di € 262.934,06, correttamente è stato sul punto dichiarata la cessata Parte_2 materia del contendere sulle somme dovute dal per i servizi resi a titolo di Parte_1 sorte capitale ed è stata disposta la condanna del al pagamento in favore di Parte_1 degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dal giorno Controparte_2 successivo alla scadenza del termine convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 4 del contratto del 16.09.2015.
Invero, l'avvenuto pagamento della sola sorte capitale comporta, secondo la maggioritaria interpretazione giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n. 13085; Cfr. Cass. Sez. Un. 7448/93, Cass. 4531/2000).
La Suprema Corte ritiene, ancora, che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.” (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n. 13085; Cfr. Cass. Sez. Un. 7448/93, Cass. 4531/2000).
Alla luce di quanto sopra argomentato, inoltre, nessun dubbio residua riguardo al fatto che sulla sorte capitale oggetto di pagamento siano dovuti gli interessi ex d. lgs. n. 231/02.
10 Tale tipologia di interessi moratori rappresenta una forma di compensazione finanziaria introdotta dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, che ha recepito la Direttiva europea 2000/35/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE, con l'obiettivo di combattere i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Si tratta di una somma aggiuntiva che il debitore deve corrispondere al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un debito commerciale, con lo scopo di scoraggiare i ritardi nei pagamenti, compensare il creditore per il danno subito a causa del ritardo, incentivare il rispetto dei termini di pagamento concordati.
Secondo il d.lgs. n. 231/02, gli interessi moratori scattano automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Anche la Suprema Corte ha ribadito tale principio, specificando che gli interessi decorrono automaticamente, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cfr. Cass. civ. sez III, 05.11.2024. n. 28413).
Tale disciplina risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione prestazione di servizi, adottata dall'art. 2 del d.lgs citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cfr. Cass. civ. sez. II 24.01.2025 n. 1747).
Pertanto, nella specie, non avendo provveduto il ad effettuare i pagamenti delle fatture Pt_1 entro il termine previsto dall'art. 4, comma 3, del contratto di appalto del 16.09.2015, correttamente il Tribunale ha sancito che la Cooperativa ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231/02, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, e cioè 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza bisogno di formale costituzione in mora.
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello risulta infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado che ha correttamente disposto la revoca del decreto ingiuntivo e condannato il al pagamento degli interessi nei confronti Parte_1 della con la decorrenza ivi indicata. Parte_2
§ 3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello avanzato in via subordinata, con cui il censura la sentenza di primo grado nella parte relativa al capo delle Parte_1 spese di lite, per l'omessa compensazione, attesa la “parziale” soccombenza della Parte_2
11 sulla domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, rigettata dal giudice di primo grado.
Il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria costituisce autonoma domanda, sia pure allorquando sia articolata nell'ambito del capo relativo al riconoscimento della prestazione principale, afferente alla sorte capitale.
Nelle obbligazioni di valuta, come quella che ci occupa, invero, la rivalutazione deve essere oggetto di specifica domanda, con la conseguenza che la statuizione del giudice, positiva o negativa sul punto si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, tanto è vero che il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente in via principale o incidentale tale capo sfavorevole sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppur no in termini espliciti, in quanto in mancanza della detta impugnazione il giudice di secondo grado non può ne' di ufficio ne' su istanza dell'interessato attribuire la rivalutazione monetaria (Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9665 del 03/10/1997
Ciò si ricava anche dal pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Così Sez. L, Sentenza n. 3330 del 06/04/1999 -Rv. 524986 – 01-; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del 22/06/20180 -Rv. 649536 – 02-).
In tema di soccombenza reciproca e parziale, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 31.10.2022 n. 32061, enunciando il seguente principio di diritto (seguito poi da altre pronunce tra cui Cass. civ. 35766 del 21.12.2023): “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi…”
Ne deriva che, il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della rivalutazione monetaria, capo divenuto definitivo, per mancata impugnazione, configura un'ipotesi di parziale soccombenza che giustificava e giustifica adesso, attesa anche l'incidenza che la relativa statuizione assumeva nell'economia dell'intero credito, l'invocata compensazione delle spese di lite, sia pure nella misura (parziale) ritenuta equa di ¼.
Tale compensazione può quindi essere riconosciuta ora per allora, influendo anche sulla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, atteso il principio fissato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo il quale occorre avere riguardo alla globalità della
12 contesa ed al suo esito complessivo ed avuto riguardo, altresì, al parziale accoglimento dell'appello.
In questa prospettiva, ritiene la Corte che le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio debbano essere parzialmente compensate, tra le parti, nella misura di 1/4, ponendo i rimanenti 3/4 a carico della parte prevalentemente soccombente, Parte_1
Donde, i 3/4 delle spese processuali, per il primo grado di giudizio, vanno liquidati sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum ed applicando gli stessi parametri tariffari già presi in considerazione dal Giudice di prime cure (la cui liquidazione sul punto non risulta contestata), in complessivi € 10.411,00 ((di cui € 3.544,00 per la fase studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 5.000,00 per la fase istruttoria;
€ 3.000,00 per la fase decisionale – diminuiti di 1/4), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
I 3/4 delle spese di lite del presente grado di appello vanno liquidati, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (in questo caso da € 52.000,01 a € 260.000,00) applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 5.370,00 (di cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.552,00 per fase decisoria – diminuiti di 1/4), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal (P. IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
13 persona del Sindaco – legale rappresentante “pro tempore”, contro Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello ed in parziale accoglimento del secondo motivo di appello compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione di primo grado, nella misura di 1/4, condannando il al pagamento in favore di dei Parte_1 Controparte_2 rimanenti 3/4 che si liquidano nell'importo complessivo di €. 10.411,00 (rideterminato come in parte motiva), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, previa loro compensazione nella misura di 1/4 e, quindi, nella restante misura di 3/4, liquidate in complessivi € 5.370,00 (ripartiti come sopra), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Augusto Sabatini
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