TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1459/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1459/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti T. Stefanelli Parte_1 C.F._1
e S.A. Angelelli, presso il cui studio in Brindisi alla piazza Cairoli, 28 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio CP_1 C.F._2
Gianluca Palazzo, presso il cui studio in Brindisi alla via Romano, 13 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione esercita da al fine di Parte_1 ottenere il diritto ad un equo compenso, commisurato in circa € 400 mensili, per l'attività svolta ora in qualità di custode nell'abitazione adibita a residenza estiva di sita in agro CP_1 di Serranova alla contrada Baccatami, ora per i lavori agricoli fatti sul terreno circostante nel periodo dal 2002 a giugno 2019.
A fondamento di tale richiesta l'attore ha posto di aver ricevuto, quale proprietario vicino,
l'incarico da residente a [...], a tal fine ricevendo anche le chiavi di accesso CP_1 dell'abitazione, e di aver sempre ricevuto il rimborso delle spese sostenute fino all'interruzione repentina dei rapporti nel giugno 2019.
Pag. 1 a 8 L'attore ha precisato, poi, che, rivolta la richiesta di pagamento al , questi ha eccepito un CP_1 controcredito per la restituzione delle somme prestate al sia per l'acquisto di un trattore Pt_1 agricolo sia, nel 2007, a titolo personale per un totale di € 5.000, di cui residua ancora la restituzione di € 2.000.
In risposta a tale pretesa, l'attore ha manifestato la volontà di procedere al trasferimento di proprietà del trattore, formalmente e fittiziamente intestato a ma utilizzato solo Pt_1 nell'interesse del convenuto e sui suoi terreni, previa restituzione dei costi di assicurazione e affitto del garage sostenuti.
ha concluso, quindi, chiedendo la condanna di al pagamento dell'equo Parte_1 CP_1 compenso maturato, compensato parzialmente il controcredito di € 2.000 e tenuto conto del maggior credito dell'attore stesso relativo ai costi di assicurazione del trattore e di locazione del garage dove è custodito il trattore medesimo, vinte le spese di lite.
2. si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità CP_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché la prescrizione dell'azione. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che è Parte_1 proprietario di un fondo contiguo e che i lavori agricoli sono stati svolti esclusivamente in via occasionale e a titolo amichevole. A tal fine, ha evidenziato che l'attività di vigilanza sull'area è regolarmente affidata alla società mentre la coltivazione e la raccolta delle olive è CP_2 affidata alla . Controparte_3
Il convenuto ha, poi, formulato domanda riconvenzionale affermando di essere creditore di per un importo totale complessivo pari a € 36.615,81, derivante da: Parte_1
- un prestito personale di € 5.000, prestato a mezzo assegno del 10.12.2007, di cui l'attore ha restituito solo € 3.000, restando debitore, dunque, dell'importo di € 2.000;
- un prestito ulteriore per l'acquisto del trattore dal costo di € 33.800,00 e attrezzature agricole connesse, risultante a mezzo assegni e bonifici bancari dettagliatamente indicati nella comparsa, di cui l'attore non ha mai restituito alcunché.
Ha aggiunto, inoltre, che l'azione giudiziaria proposta dall'attore è stata instaurata in modo fraudolento con il deliberato intento di sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di prestito, sì da giustificare il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto ha, dunque, concluso per la nullità, la prescrizione e, comunque, l'infondatezza della domanda attrice nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, con condanna di al pagamento della somma di € 36.615,81, a titolo di restituzione di prestito Pt_1 infruttifero, oltre interessi, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 a 8 4. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale di e e con l'assunzione delle prove testimoniali richieste e CP_1 Parte_1 ammesse.
All'udienza del 10.10.2024, parte convenuta ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a depositare la sentenza n 1157/2024 con cui il Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dal teste per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti Tes_1 di negli stessi anni indicati dall'attore e per i medesimi servizi reclamati CP_1 dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per note finali in cui hanno ribadito le proprie conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. Prima di entrare nel merito della controversia, va esaminata l'eccezione di rito concernente la nullità della domanda attrice.
Questa è infondata, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene, come prescritto dall'art
163 c.p.c., indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte convenuta, la quale, infatti, è stata in grado di difendersi nel merito sin dal suo primo scritto difensivo sollevando eccezioni e proponendo argomenti ostativi all'accoglimento della domanda attrice, oltre che spiegando domanda riconvenzionale.
6. Si può passare, quindi, all'esame nel merito.
Preliminare e funzionale alla decisione è l'individuazione delle domande di giustizia rimesse all'attenzione del Tribunale.
Al riguardo, va osservato che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020). A tal fine, si deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa sia preclusa dalle espressioni utilizzate dalle parti ed essendo, anzi, necessario prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio nonché il tipo di provvedimento in concreto richiesto.
Pag. 3 a 8 6.1 Alla luce delle complessive difese e delle conclusioni rassegnate deve dirsi che, nel presente giudizio, confluiscono due domande di esatto adempimento contrattuale proposte l'una in via diretta dall'attore e l'altra in via riconvenzionale dal convenuto.
L'attore chiede, infatti, l'adempimento di un asserito contratto verbale, diverso dal contratto di lavoro subordinato e diverso anche dal rapporto obbligatorio nascente ex lege dalla negotiorum gestio, con cui gli ha affidato, a norma dell'art. 2222 c.c., l'incarico professionale di custode e CP_1 guardiano dell'immobile adibito a residenza estiva. In tal senso si colloca la richiesta di pagamento di un equo compenso per l'attività professionale svolta.
Il convenuto chiede, poi, l'adempimento di n. 2 asseriti contratti di mutuo gratuito, ex art. 1813
c.c., con cui ha prestato alcune somme a ora a titolo personale ora per l'acquisto del Pt_1 trattore agricolo. In tale prospettiva si pone la richiesta di restituzione del capitale prestato.
7. Ciò premesso, si deve valutare anzitutto la fondatezza o meno della domanda attrice.
Questa è infondata per assenza di prova e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte, sì da risultare superflua e assorbita la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Invero, la complessa attività istruttoria svolta non ha portato alla luce alcuna evidenza concreta dell'incarico professionale affidato dal al per l'attività di custodia dell'abitazione e CP_1 Pt_1 per i lavori agricoli sui terreni circostanti.
7.1 Non è stata fornita alcuna prova scritta di un accordo intercorso tra le parti avente a oggetto l'affidamento dell'attività di custodia dell'abitazione e dei lavori agricoli sui terreni circostanti che puntualizzasse, altresì, retribuzione o compensi per circa € 400,00 mensili.
Al contrario, è emerso che l'una e l'altra attività sono state affidate, per contratto scritto, la prima alla società la seconda alla ” della quale lo stesso CP_2 Controparte_3
è socio da diversi anni. CP_1
L'esistenza di un rapporto contrattuale nei termini indicati non può, peraltro, essere oggetto di prova orale alla luce del limite di valore previsto dall'art. 2721 c.c. per la prova dei contratti onerosi.
7.2 In ogni caso, anche avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 2721, comma 2, c.c. dalle dichiarazioni testimoniali non emerge alcuna prova di un siffatto contratto tra e Pt_1
. CP_1
Nessuno de teste escussi ha confermato, infatti, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti con cui avesse conferito in modo stabile e professionale l'attività di custodia e i lavori CP_1 agricoli al Pt_1
Pag. 4 a 8 Al contrario, il quadro probatorio avvalora l'ipotesi che abbia svolto, a titolo di Parte_1 cortesia e/o collaborazione tra vicini, in qualità di amico e vicino del convenuto, in autonomia e senza preventivo incarico del , un'attività saltuaria e occasionale, priva di continuità e CP_1 sistematicità, volta a controllare l'operato dei terzi sul fondo di e finanche a reclutare la CP_1 manodopera ulteriormente necessaria per i lavori agricoli.
In questo senso si collocano le dichiarazioni sia del teste , escusso all'udienza Testimone_2 del 15.04.2023 e del teste escusso all'udienza del 24.05.2023, sia del teste IM
, vicepresidente della cooperativa agricola di cui entrambe le parti sono socie, Testimone_4 escusso all'udienza del 27.09.2023.
I primi hanno dichiarato che era a ingaggiare la manodopera per i lavori agricoli Parte_1 necessari e a pagare direttamente i lavori svolti sul terreno del CP_1
Il secondo ha affermato di aver visto personalmente conferire “qualche volta” le olive “in Pt_1 nome e per conto del signor , precisando che entrambi sono soci della medesima cooperativa. CP_1
Ebbene, dalle dichiarazioni dei primi non risulta affatto che il fosse autorizzato dal Pt_1
a reclutare stabilmente la manodopera in nome e per conto del e con oneri CP_1 CP_1 economici a carico di questi, dietro il pagamento di un apposito compenso al Pt_1
Dalle dichiarazioni del secondo risulta narrata, poi, una mera consegna materiale, verosimilmente occasionale e circoscritta come può avvenire tra soci o conoscenti nell'ambito di realtà rurali o cooperative, dove sono frequenti forme di collaborazione.
Ulteriore conferma di tale ipotesi ricostruttiva si trae dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
escusso all'udienza del 28.06.2023, il quale ha affermato che, durante l'esecuzione di Tes_5 lavori effettuati sul terreno del convenuto per conto del , “veniva a guardare CP_1 Parte_1 quello che stavo facendo, Non mi disse che si occupava della guardiania della casa quando il era a Milano. CP_1
Le sue visite duravano 5/10 minuti e poi si recava affianco dove aveva il posto di lavoro”.
7.3 La dimostrazione dell'esistenza di un contratto professionale a titolo oneroso non deriva neppure dal fatto che l'attore fosse in possesso delle chiavi dell'abitazione.
Si tratta, invero, di una circostanza non contestata dal convenuto e confermata dalla teste la quale ha anche riferito di aver visto l'attore intervenire quando Testimone_6 suonava l'allarme.
Tale circostanza, lungi dall'essere prova di un incarico stabile, appare coerente piuttosto con un rapporto di fiducia tra amici e buoni vicini in un contesto rurale in cui è di frequente praticata la solidarietà per far fronte a necessità occasionali, specialmente se si considera che mentre Pt_1 restava stabilmente in Serranova, risiedeva a Milano. CP_1
Pag. 5 a 8 7.4 D'altronde, è lo stesso attore che, escusso come teste nel giudizio Parte_1 conclusosi con la sentenza del giudice del lavoro n. 1175/2024, ha dichiarato che si recava presso l'abitazione del allorquando scattava l'allarme la notte “per favore”, aspettando che poi CP_1 intervenisse la vigilanza.
7.5 In definitiva, non sussistono quegli elementi di prova tali da far concludere per l'esistenza di un contratto oneroso verbale, e non scritto, tra e avente a oggetto il Pt_1 CP_1 conferimento al primo, dietro pagamento di un compenso pattuito, dell'incarico professionale di custode e curatore della residenza estiva e annesso terreno del CP_1
Emergono, invece, una serie di elementi convergenti e coerenti nell'indicare l'esistenza di un rapporto non già giuridico ma di cortesia in forza del quale si occupava in modo non Pt_1 professionale della residenza estiva del , durante i periodi di assenza di quest'ultimo, dietro CP_1 rimborso delle spese vive sostenute.
8. Esaurito l'esame della domanda principale, si deve vagliare ora quella riconvenzionale proposta da . CP_1
Questa deve dirsi fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8.1 I prestiti di denaro effettuati da in favore di risultano CP_1 Pt_1 documentalmente provati.
Il convenuto ha prodotto, infatti, l'assegno n. 0825938774 di € 5.000 del 10.12.2007 con la causale “prestito personale” e numerosi bonifici bancari dal 2009 al 2012 per l'acquisto del trattore agricolo dal costo di € 33.800, oltre accessori, con causali chiaramente riconducibili a tale acquisto.
L'esistenza del primo prestito è confermata, invero, dallo stesso attore sin dall'atto di citazione, che ha riconosciuto, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., come ancora dovuto l'importo residuo di €
2.000,00, a titolo di restituzione.
L'esistenza del secondo prestito è provata documentalmente senza essere scalfita dalla contestazione fatta da circa la natura fittizia dell'intestazione del trattore agricolo. Pt_1
Tutti i pagamenti sono stati fatti a mezzo bonifici bancario con accreditamento delle relative somme direttamente sul conto corrente di e non del rivenditore del trattore, e con Pt_1 causale specifica “rata acquisto trattore” o “anticipo acquisto trattore” oppure “acconto acquisto trattore” o similmente riconducibile agli accessori del trattore (tagliaerba, attrezzi vari, materiale corredo per trattore).
Invece, l'ipotesi ricostruttiva alternativa di un'intestazione fittizia avanzata dall'attore è rimasta una mera ipotesi verbale, sfornita del tutto da riscontri obiettivi.
Pag. 6 a 8 Al riguardo, l'attore non ha dedotto alcuna esigenza specifica del che potesse giustificare CP_1 una simile intestazione fittizia di un bene come il trattore agricolo.
Inoltre, il trattore risulta utilizzato solo dal e non anche dal , che ha dichiarato di Pt_1 CP_1 non aver neppure mai visto tale mezzo. Il bene risulta, quindi, esser stato nella sola, diretta e autonoma disponibilità del che ha provveduto alla copertura assicurativa e alla locazione Pt_1 del garage dove ricoverarlo.
È evidente, allora, l'esistenza di un rapporto giuridico di mutuo elargito dal al a CP_1 Pt_1 titolo gratuito verosimilmente in ragione del rapporto di amicizia e di buon vicinato intercorrente tra le parti nell'attesa fiduciosa della restituzione delle somme prestate al momento della liquidazione della pensione del e della moglie di questi. Pt_1
Per quel che riguarda il quantum debeatur deve rilevarsi, infine, che l'attore non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la somma residua indicata da pari a € 36.615,81, CP_1 risultante peraltro dai documenti in atti.
8.2 Alla luce di tali considerazioni si deve condannare al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 36.615,81, a titolo di restituzione delle somme CP_1 mutuate, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
9. Visto l'esito della causa che ha visto rigettata la domanda proposta dall'attore e accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si deve condannare, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'attore soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 convenuto vittorioso da distrarsi in favore dell'avv. Palazzo dichiaratosi CP_1 antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 36.615,81), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
9.1 Visto l'esito della causa, si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale, invocata da parte convenuta, per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96
c.p.c.
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto non è emerso, infatti, che l'attore abbia artatamente proposto la domanda di pagamento dell'incarico professionale per eludere l'obbligo di restituzione delle somme mutuate, così esercitando il diritto di agire in giudizio in modo contrario al principio di correttezza e buona fede processuale. Al contrario, l'azione di pagamento
Pag. 7 a 8 da parte dell'attore risulta esser stata proposta prima della richiesta di restituzione formulata, in via riconvenzionale, dal convenuto.
Né il solo rigetto della domanda attrice per infondatezza denota ex se un uso abusivo del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme mutuate e, per l'effetto, al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 36.615,81, a titolo di restituzione delle somme mutuate, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.622,00, di cui € 5.077,00 a titolo di onorario e € 545,00 CP_1 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Palazzo dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1459/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti T. Stefanelli Parte_1 C.F._1
e S.A. Angelelli, presso il cui studio in Brindisi alla piazza Cairoli, 28 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio CP_1 C.F._2
Gianluca Palazzo, presso il cui studio in Brindisi alla via Romano, 13 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione esercita da al fine di Parte_1 ottenere il diritto ad un equo compenso, commisurato in circa € 400 mensili, per l'attività svolta ora in qualità di custode nell'abitazione adibita a residenza estiva di sita in agro CP_1 di Serranova alla contrada Baccatami, ora per i lavori agricoli fatti sul terreno circostante nel periodo dal 2002 a giugno 2019.
A fondamento di tale richiesta l'attore ha posto di aver ricevuto, quale proprietario vicino,
l'incarico da residente a [...], a tal fine ricevendo anche le chiavi di accesso CP_1 dell'abitazione, e di aver sempre ricevuto il rimborso delle spese sostenute fino all'interruzione repentina dei rapporti nel giugno 2019.
Pag. 1 a 8 L'attore ha precisato, poi, che, rivolta la richiesta di pagamento al , questi ha eccepito un CP_1 controcredito per la restituzione delle somme prestate al sia per l'acquisto di un trattore Pt_1 agricolo sia, nel 2007, a titolo personale per un totale di € 5.000, di cui residua ancora la restituzione di € 2.000.
In risposta a tale pretesa, l'attore ha manifestato la volontà di procedere al trasferimento di proprietà del trattore, formalmente e fittiziamente intestato a ma utilizzato solo Pt_1 nell'interesse del convenuto e sui suoi terreni, previa restituzione dei costi di assicurazione e affitto del garage sostenuti.
ha concluso, quindi, chiedendo la condanna di al pagamento dell'equo Parte_1 CP_1 compenso maturato, compensato parzialmente il controcredito di € 2.000 e tenuto conto del maggior credito dell'attore stesso relativo ai costi di assicurazione del trattore e di locazione del garage dove è custodito il trattore medesimo, vinte le spese di lite.
2. si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità CP_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché la prescrizione dell'azione. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che è Parte_1 proprietario di un fondo contiguo e che i lavori agricoli sono stati svolti esclusivamente in via occasionale e a titolo amichevole. A tal fine, ha evidenziato che l'attività di vigilanza sull'area è regolarmente affidata alla società mentre la coltivazione e la raccolta delle olive è CP_2 affidata alla . Controparte_3
Il convenuto ha, poi, formulato domanda riconvenzionale affermando di essere creditore di per un importo totale complessivo pari a € 36.615,81, derivante da: Parte_1
- un prestito personale di € 5.000, prestato a mezzo assegno del 10.12.2007, di cui l'attore ha restituito solo € 3.000, restando debitore, dunque, dell'importo di € 2.000;
- un prestito ulteriore per l'acquisto del trattore dal costo di € 33.800,00 e attrezzature agricole connesse, risultante a mezzo assegni e bonifici bancari dettagliatamente indicati nella comparsa, di cui l'attore non ha mai restituito alcunché.
Ha aggiunto, inoltre, che l'azione giudiziaria proposta dall'attore è stata instaurata in modo fraudolento con il deliberato intento di sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di prestito, sì da giustificare il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto ha, dunque, concluso per la nullità, la prescrizione e, comunque, l'infondatezza della domanda attrice nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, con condanna di al pagamento della somma di € 36.615,81, a titolo di restituzione di prestito Pt_1 infruttifero, oltre interessi, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 a 8 4. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'interrogatorio formale di e e con l'assunzione delle prove testimoniali richieste e CP_1 Parte_1 ammesse.
All'udienza del 10.10.2024, parte convenuta ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a depositare la sentenza n 1157/2024 con cui il Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dal teste per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti Tes_1 di negli stessi anni indicati dall'attore e per i medesimi servizi reclamati CP_1 dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per note finali in cui hanno ribadito le proprie conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. Prima di entrare nel merito della controversia, va esaminata l'eccezione di rito concernente la nullità della domanda attrice.
Questa è infondata, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene, come prescritto dall'art
163 c.p.c., indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte convenuta, la quale, infatti, è stata in grado di difendersi nel merito sin dal suo primo scritto difensivo sollevando eccezioni e proponendo argomenti ostativi all'accoglimento della domanda attrice, oltre che spiegando domanda riconvenzionale.
6. Si può passare, quindi, all'esame nel merito.
Preliminare e funzionale alla decisione è l'individuazione delle domande di giustizia rimesse all'attenzione del Tribunale.
Al riguardo, va osservato che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020). A tal fine, si deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa sia preclusa dalle espressioni utilizzate dalle parti ed essendo, anzi, necessario prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio nonché il tipo di provvedimento in concreto richiesto.
Pag. 3 a 8 6.1 Alla luce delle complessive difese e delle conclusioni rassegnate deve dirsi che, nel presente giudizio, confluiscono due domande di esatto adempimento contrattuale proposte l'una in via diretta dall'attore e l'altra in via riconvenzionale dal convenuto.
L'attore chiede, infatti, l'adempimento di un asserito contratto verbale, diverso dal contratto di lavoro subordinato e diverso anche dal rapporto obbligatorio nascente ex lege dalla negotiorum gestio, con cui gli ha affidato, a norma dell'art. 2222 c.c., l'incarico professionale di custode e CP_1 guardiano dell'immobile adibito a residenza estiva. In tal senso si colloca la richiesta di pagamento di un equo compenso per l'attività professionale svolta.
Il convenuto chiede, poi, l'adempimento di n. 2 asseriti contratti di mutuo gratuito, ex art. 1813
c.c., con cui ha prestato alcune somme a ora a titolo personale ora per l'acquisto del Pt_1 trattore agricolo. In tale prospettiva si pone la richiesta di restituzione del capitale prestato.
7. Ciò premesso, si deve valutare anzitutto la fondatezza o meno della domanda attrice.
Questa è infondata per assenza di prova e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte, sì da risultare superflua e assorbita la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Invero, la complessa attività istruttoria svolta non ha portato alla luce alcuna evidenza concreta dell'incarico professionale affidato dal al per l'attività di custodia dell'abitazione e CP_1 Pt_1 per i lavori agricoli sui terreni circostanti.
7.1 Non è stata fornita alcuna prova scritta di un accordo intercorso tra le parti avente a oggetto l'affidamento dell'attività di custodia dell'abitazione e dei lavori agricoli sui terreni circostanti che puntualizzasse, altresì, retribuzione o compensi per circa € 400,00 mensili.
Al contrario, è emerso che l'una e l'altra attività sono state affidate, per contratto scritto, la prima alla società la seconda alla ” della quale lo stesso CP_2 Controparte_3
è socio da diversi anni. CP_1
L'esistenza di un rapporto contrattuale nei termini indicati non può, peraltro, essere oggetto di prova orale alla luce del limite di valore previsto dall'art. 2721 c.c. per la prova dei contratti onerosi.
7.2 In ogni caso, anche avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 2721, comma 2, c.c. dalle dichiarazioni testimoniali non emerge alcuna prova di un siffatto contratto tra e Pt_1
. CP_1
Nessuno de teste escussi ha confermato, infatti, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti con cui avesse conferito in modo stabile e professionale l'attività di custodia e i lavori CP_1 agricoli al Pt_1
Pag. 4 a 8 Al contrario, il quadro probatorio avvalora l'ipotesi che abbia svolto, a titolo di Parte_1 cortesia e/o collaborazione tra vicini, in qualità di amico e vicino del convenuto, in autonomia e senza preventivo incarico del , un'attività saltuaria e occasionale, priva di continuità e CP_1 sistematicità, volta a controllare l'operato dei terzi sul fondo di e finanche a reclutare la CP_1 manodopera ulteriormente necessaria per i lavori agricoli.
In questo senso si collocano le dichiarazioni sia del teste , escusso all'udienza Testimone_2 del 15.04.2023 e del teste escusso all'udienza del 24.05.2023, sia del teste IM
, vicepresidente della cooperativa agricola di cui entrambe le parti sono socie, Testimone_4 escusso all'udienza del 27.09.2023.
I primi hanno dichiarato che era a ingaggiare la manodopera per i lavori agricoli Parte_1 necessari e a pagare direttamente i lavori svolti sul terreno del CP_1
Il secondo ha affermato di aver visto personalmente conferire “qualche volta” le olive “in Pt_1 nome e per conto del signor , precisando che entrambi sono soci della medesima cooperativa. CP_1
Ebbene, dalle dichiarazioni dei primi non risulta affatto che il fosse autorizzato dal Pt_1
a reclutare stabilmente la manodopera in nome e per conto del e con oneri CP_1 CP_1 economici a carico di questi, dietro il pagamento di un apposito compenso al Pt_1
Dalle dichiarazioni del secondo risulta narrata, poi, una mera consegna materiale, verosimilmente occasionale e circoscritta come può avvenire tra soci o conoscenti nell'ambito di realtà rurali o cooperative, dove sono frequenti forme di collaborazione.
Ulteriore conferma di tale ipotesi ricostruttiva si trae dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
escusso all'udienza del 28.06.2023, il quale ha affermato che, durante l'esecuzione di Tes_5 lavori effettuati sul terreno del convenuto per conto del , “veniva a guardare CP_1 Parte_1 quello che stavo facendo, Non mi disse che si occupava della guardiania della casa quando il era a Milano. CP_1
Le sue visite duravano 5/10 minuti e poi si recava affianco dove aveva il posto di lavoro”.
7.3 La dimostrazione dell'esistenza di un contratto professionale a titolo oneroso non deriva neppure dal fatto che l'attore fosse in possesso delle chiavi dell'abitazione.
Si tratta, invero, di una circostanza non contestata dal convenuto e confermata dalla teste la quale ha anche riferito di aver visto l'attore intervenire quando Testimone_6 suonava l'allarme.
Tale circostanza, lungi dall'essere prova di un incarico stabile, appare coerente piuttosto con un rapporto di fiducia tra amici e buoni vicini in un contesto rurale in cui è di frequente praticata la solidarietà per far fronte a necessità occasionali, specialmente se si considera che mentre Pt_1 restava stabilmente in Serranova, risiedeva a Milano. CP_1
Pag. 5 a 8 7.4 D'altronde, è lo stesso attore che, escusso come teste nel giudizio Parte_1 conclusosi con la sentenza del giudice del lavoro n. 1175/2024, ha dichiarato che si recava presso l'abitazione del allorquando scattava l'allarme la notte “per favore”, aspettando che poi CP_1 intervenisse la vigilanza.
7.5 In definitiva, non sussistono quegli elementi di prova tali da far concludere per l'esistenza di un contratto oneroso verbale, e non scritto, tra e avente a oggetto il Pt_1 CP_1 conferimento al primo, dietro pagamento di un compenso pattuito, dell'incarico professionale di custode e curatore della residenza estiva e annesso terreno del CP_1
Emergono, invece, una serie di elementi convergenti e coerenti nell'indicare l'esistenza di un rapporto non già giuridico ma di cortesia in forza del quale si occupava in modo non Pt_1 professionale della residenza estiva del , durante i periodi di assenza di quest'ultimo, dietro CP_1 rimborso delle spese vive sostenute.
8. Esaurito l'esame della domanda principale, si deve vagliare ora quella riconvenzionale proposta da . CP_1
Questa deve dirsi fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8.1 I prestiti di denaro effettuati da in favore di risultano CP_1 Pt_1 documentalmente provati.
Il convenuto ha prodotto, infatti, l'assegno n. 0825938774 di € 5.000 del 10.12.2007 con la causale “prestito personale” e numerosi bonifici bancari dal 2009 al 2012 per l'acquisto del trattore agricolo dal costo di € 33.800, oltre accessori, con causali chiaramente riconducibili a tale acquisto.
L'esistenza del primo prestito è confermata, invero, dallo stesso attore sin dall'atto di citazione, che ha riconosciuto, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., come ancora dovuto l'importo residuo di €
2.000,00, a titolo di restituzione.
L'esistenza del secondo prestito è provata documentalmente senza essere scalfita dalla contestazione fatta da circa la natura fittizia dell'intestazione del trattore agricolo. Pt_1
Tutti i pagamenti sono stati fatti a mezzo bonifici bancario con accreditamento delle relative somme direttamente sul conto corrente di e non del rivenditore del trattore, e con Pt_1 causale specifica “rata acquisto trattore” o “anticipo acquisto trattore” oppure “acconto acquisto trattore” o similmente riconducibile agli accessori del trattore (tagliaerba, attrezzi vari, materiale corredo per trattore).
Invece, l'ipotesi ricostruttiva alternativa di un'intestazione fittizia avanzata dall'attore è rimasta una mera ipotesi verbale, sfornita del tutto da riscontri obiettivi.
Pag. 6 a 8 Al riguardo, l'attore non ha dedotto alcuna esigenza specifica del che potesse giustificare CP_1 una simile intestazione fittizia di un bene come il trattore agricolo.
Inoltre, il trattore risulta utilizzato solo dal e non anche dal , che ha dichiarato di Pt_1 CP_1 non aver neppure mai visto tale mezzo. Il bene risulta, quindi, esser stato nella sola, diretta e autonoma disponibilità del che ha provveduto alla copertura assicurativa e alla locazione Pt_1 del garage dove ricoverarlo.
È evidente, allora, l'esistenza di un rapporto giuridico di mutuo elargito dal al a CP_1 Pt_1 titolo gratuito verosimilmente in ragione del rapporto di amicizia e di buon vicinato intercorrente tra le parti nell'attesa fiduciosa della restituzione delle somme prestate al momento della liquidazione della pensione del e della moglie di questi. Pt_1
Per quel che riguarda il quantum debeatur deve rilevarsi, infine, che l'attore non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la somma residua indicata da pari a € 36.615,81, CP_1 risultante peraltro dai documenti in atti.
8.2 Alla luce di tali considerazioni si deve condannare al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 36.615,81, a titolo di restituzione delle somme CP_1 mutuate, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
9. Visto l'esito della causa che ha visto rigettata la domanda proposta dall'attore e accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si deve condannare, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., l'attore soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 convenuto vittorioso da distrarsi in favore dell'avv. Palazzo dichiaratosi CP_1 antistatario.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto del valore della somma attribuita alla parte vincitrice (€ 36.615,81), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
9.1 Visto l'esito della causa, si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale, invocata da parte convenuta, per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96
c.p.c.
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto non è emerso, infatti, che l'attore abbia artatamente proposto la domanda di pagamento dell'incarico professionale per eludere l'obbligo di restituzione delle somme mutuate, così esercitando il diritto di agire in giudizio in modo contrario al principio di correttezza e buona fede processuale. Al contrario, l'azione di pagamento
Pag. 7 a 8 da parte dell'attore risulta esser stata proposta prima della richiesta di restituzione formulata, in via riconvenzionale, dal convenuto.
Né il solo rigetto della domanda attrice per infondatezza denota ex se un uso abusivo del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme mutuate e, per l'effetto, al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 36.615,81, a titolo di restituzione delle somme mutuate, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.622,00, di cui € 5.077,00 a titolo di onorario e € 545,00 CP_1 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Palazzo dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 8 a 8