Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 5 aprile 2022
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00542/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2021, proposto da
RA ND, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla via 95° Reggimento Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentino Romano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Presicce - Acquarica, Corso G. Matteotti, n. 40/A;
Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
Unione dei Comuni “Terre di Leuca”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
NE TO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla via 95° Reggimento Fanteria, n. 9;
per l'annullamento:
- del permesso di costruire n. 118 dell’11 dicembre 2020, reso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Salve (LE);
-di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale, e in particolare:
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 78 del 9 marzo 2017, resa dall’Unione dei Comuni Terre di Leuca;
-del parere espresso dalla Commissione locale del Paesaggio n. 194 del 16 dicembre 2016;
-del parere di conformità urbanistica, espresso dal Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Salve in data 12 settembre 2016;
- del nulla osta ex art. 55 C.d.N. reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto del Compartimento di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salve, del Signor TO NE e della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - che espone di essere proprietaria di una civile abitazione sita nel Comune di Salve, località “Torre Pali”, adibita a residenza estiva, ubicata in area classificata dal vigente P.d.F. comunale come zona “B3”, prospiciente al litorale marino - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il permesso di costruire n. 118 dell’11 dicembre 2020, reso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Salve, avente a oggetto “ Progetto di ristrutturazione interna ed esterna di una casa plurifamiliare da adibirsi a struttura ricettiva (bed § breakfast in forma imprenditoriale) ai sensi della l.r. n. 27 del 07/08/2013 ”;
- ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale, di cui in epigrafe.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Carenza istruttoria. Illogicita’ manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione ed elusione della normativa urbanistica di zona. Violazione del principio del giusto procedimento;
2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto sotto altro profilo. Carenza istruttoria. Violazione art. 142 e ss. decreto legislativo n. 42/2004. Violazione del principio del giusto procedimento;
3) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto sotto altro profilo. Carenza istruttoria. Violazione art. 45 N.T.A. del P.P.T.R.;
4) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto sotto altro profilo. Carenza istruttoria sotto altro profilo;
5) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto sotto altro profilo. Violazione falsa applicazione art. 55 C.d.N.. Violazione del principio del giusto procedimento.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Sig. NE TO, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, la Capitaneria di Porto di Gallipoli.
Si è costituito in giudizio il Comune di Salve, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni “Terre di Leuca”.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Giova premettere, per completezza espositiva:
- che il ricorso, volto essenzialmente a contestare i vizi sottesi al gravato titolo edificatorio (permesso di costruire n. 118/2020), è ricevibile, atteso che le censure proposte si riferiscono non già all’ “ an ” dell’edificazione (cioè all’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato - ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area), ma al “ quomodo ” (contenuto specifico del permesso di costruire - volumetrie, distanze, materiali); pertanto, in assenza di altri contrari elementi probatori, il termine decadenziale di impugnazione non può farsi decorrere dal mero inizio dei lavori edilizi in questione, ma dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 dicembre 2017, n. 5754); nel caso di specie, poi, l’interessata ha esercitato sollecitamente il diritto di accesso il 2 febbraio 2021;
- che sussiste, altresì, l’interesse al ricorso, quanto meno in relazione alle censure relative ai volumi e alle distanze, desumibile dalle complessive allegazioni della ricorrente e avendo quest’ultima adeguatamente illustrato lo specifico pregiudizio derivante dal permesso di costruire impugnato - si veda in particolare il dedotto riferimento ai << pregiudizievoli riflessi anche sulla “godibilità” dell’immobile di proprietà >> (pag. 2 del ricorso), al “ grave danno in termini di areazione, coni visivi e correlata visibilità panoramica d‘insieme ” (pag. 11 del ricorso), alla sottrazione di “ luce e visibilità panoramica all’immobile di proprietà (con inevitabile riduzione della godibilità della stessa …” (pag. 6 della memoria difensiva del 24 aprile 2021).
3. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
4. - E’ opportuno premettere che, con il gravato permesso di costruire n. 118/2020, il Comune di Salve ha autorizzato un progetto di ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato de quo, comprendente (si veda la Relazione tecnica descrittiva) una serie di interventi a piano terra (realizzazione di punto di accesso da via XXV aprile, ridistribuzione degli ambienti interni ed esterni, realizzazione di un’area esterna porticata, installazione e sostituzione di infissi, rifacimento scala esterna e recinzione esterna, realizzazione di divisori e aiuole, rifacimento pavimentazione interna ed esterna), al piano primo (ridistribuzione ambienti esterni ed interni, installazione e sostituzione di infissi, aumento della superficie della veranda soprastante al piano primo, con chiusura parziale, rifacimento pavimentazione interna ed esterna), e al piano copertura (pergolato amovibile, rifacimento del lastricato solare e di porzioni del parapetto).
5. - Orbene, la ricorrente assume, innanzitutto, l’illegittimità del permesso di costruire n. 118/2020, con specifico riferimento, essenzialmente, alla presenza di un surplus volumetrico rispetto all’esistente.
Evidenzia in ricorso che la relazione tecnico-descrittiva di progetto, “ dopo aver elencato la consistenza dei previsti interventi di ridistribuzione dei vani interni ed esterni” dell’intervento edilizio (classificato come ristrutturazione), precisa << testualmente (pag. 6), che “le modifiche apportate non comportano modificazione dei volumi che pertanto rimangono invariati allo stato di fatto, ma comportano una variazione della superficie coperta e dei prospetti”. Ne deriva, che l’idea progettuale non doveva determinare alcuna variazione e/o modifica del volume esistente, in ragione dell’integrale utilizzo della capacità edificatoria del lotto (che come da calcoli prodotti è pari a 552,46 mc ante variante e similmente in variante)>>.
Contesta in ricorso la portata di ordine conservativo prefigurata nella citata relazione, con riferimento al lato a sud dell’immobile - fronte mare, quanto alla consistenza e all’impatto volumetrico, deducendo specificamente che << nella relazione di progetto (pag. 5) si afferma che i lavori comporteranno “un prolungamento della pensilina di copertura al piano terra (di 1,50) sul fronte orientato a sud, vista mare, di ulteriore 1,50, tale da creare un’area esterna porticata di 3,00 x 8,00 mt totali suddivisa in due parti, ciascuna di pertinenza delle camere esposte a sud”>> (il riferimento è agli interventi a piano terra vista mare, in adiacenza alla proprietà della ricorrente) ; nel mentre l’intervento edilizio in parola (a piano terra), in parte qua , “ si risolve nella realizzazione di un ingombro planovolumetrico. Ed infatti, quelle che nel progetto si rappresentano come due aree esterne coperte, rispettivamente di mq 10,03 e 10,06, integrano dei veri e propri vani aggiuntivi, con aperture separate, unite da parete perimetrale posta fronte mare ” (elaborato n. 3 di progetto - planimetrie, contenente anche rappresentazioni tridimensionali dell’immobile).
Precisa che l’intervento edilizio in parte qua non ha natura di “porticato”, atteso che la definizione di “porticato” (voce n. 39 del R.E.T.) fa riferimento ad un “ elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio ”; nel mentre l’intervento in esame non evidenzia la presenza di colonne o pilastri, “ venendo in rilievo pareti continue, interrotte da un’apertura fronte mare: ovvero una soluzione tipica del vano ”, determinando un’inammissibile aggiunta volumetrica rispetto al volume esistente (interamente utilizzato in rapporto alla capacità edificatoria espressa dal lotto; circostanza, questa, non puntualmente ex adverso contestata).
5.1 - La censura è fondata.
In proposito, è sufficiente - e dirimente - osservare che nel contestato intervento edilizio a piano terra sul lato sud fronte mare, in parte qua, come risulta dagli elaborati di progetto (Tavola n. 3 - “ Piante, prospetti e sezioni planimetria …”, comprensivo anche delle “ viste tridimensionali” dell’immobile ) e dalla documentazione fotografica in atti relativa ai lavori realizzati, vengono in rilievo due superfici coperte, separate da una parete centrale divisoria, caratterizzate da setti murari esterni strutturalmente continui (e non già pilastri o colonne), aventi ognuna un’apertura frontale (e, peraltro, la ricorrente sottolinea, con la Memoria di replica del 14 settembre 2021, l’avvenuta realizzazione di massetto e predisposizione all’interno di impianto di riscaldamento e idrico - affermazione rimasta incontestata): soluzioni costruttive, queste, che evidenziano, in ogni caso, la creazione di spazi residenziali utili, con variazione della portata volumetrica, invece non considerata nel gravato permesso di costruire n. 118/2020.
6. - La ricorrente deduce, ancora, la violazione della normativa sulle distanze dai confini, prescritta per la zona di riferimento.
Assume:
- che “ Per le aree tipizzate B3 è prevista la possibilità di edificazione sul confine o a ml 5 dal medesimo ”;
- che, << Tuttavia, per le costruzioni che, al pari di quelle in esame, sono poste lungo la fascia costiera, è prescritto un regime particolare, e in parte derogatorio di quello generale, in base al quale “nel caso in cui in una maglia insistono già costruzioni a distanza inferiore ai ml 5 dal confine, allo scopo di garantire la edificabilità di quei lotti contigui che altrimenti non potrebbero essere edificati, possono essere autorizzate costruzioni ad una distanza pari a quelle dell’edificio già realizzato nel lotto contiguo”>>;
- che “ Nel caso di specie l’abitazione di proprietà RA si sviluppa in aderenza all’edificato di proprietà NE, tranne nella parte finale del lato sud fronte mare, dove presenta un arretramento dal muro di confine di circa mt 3 (tre), in corrispondenza di una veranda di ingresso all’abitazione ”;
- che, “ pertanto, la possibilità per parte controinteressata di edificare era subordinata al rispetto della medesima distanza dal muro di confine ”.
6.1 - Anche questa censura è fondata.
In proposito, è sufficiente - e dirimente - osservare che, effettivamente, la costruzione della ricorrente a piano terra risulta in parte qua arretrata dal confine (e non è in contestazione il relativo titolo edilizio, nè l’intervento costruttivo realizzato dalla ricorrente medesima), sicchè la possibilità di edificazione per il controinteressato era quanto meno subordinata al corrispondente rispetto della medesima distanza dal confine: non rileva in contrario l’ ex adverso invocata presenza della copertura su cui insiste la terrazza a piano primo della ricorrente, né il muro sul confine, solo “parziale” (nel mentre il contestato intervento costruttivo al piano terra in parte qua si è ulteriormente esteso sul confine, con la realizzazione della parete laterale adiacente alla proprietà della ricorrente).
7. - La fondatezza delle suddette doglianze, inerenti a specifici profili (precipuamente edilizi/urbanistici) di illegittimità del titolo edilizio, comporta l’illegittimità del permesso di costruire n. 118/2020 del Comune di Salve, nei limiti dell’interesse fatto valere.
8. - Per completezza espositiva, si rileva che:
- infondata è la censura inerente ai materiali utilizzati (cemento armato), in quanto, anche in disparte i dubbi profili di interesse in proposito, il motivo, come formulato, si appalesa quale difformità esecutiva del progetto approvato, nonché generico, e, comunque, come rilevato dal Comune di Salve resistente, l’immobile di proprietà del controinteressato Sig. NE è una struttura già prevista di pilastri in cemento armato (circostanza incontestata);
- l’Autorità preposta alla tutela paesaggistica si è pronunciata dal punto di vista paesaggistico sul progetto in questione, così come complessivamente presentato (ivi inclusi gli elaborati grafici, si veda l’elaborato n. 3);
- la Capitaneria di Porto ha valutato nella sua interezza il progetto de quo, così come complessivamente presentato (ivi inclusi gli elaborati grafici, si veda l’elaborato n. 3), sotto il profilo specifico di competenza inerente alla sicurezza della navigazione.
9. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi innanzi precisati, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del permesso di costruire n. 118/2020 del Comune di Salve, nei limiti dell’interesse fatto valere.
10. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 118/2020 del Comune di Salve, nei limiti dell’interesse fatto valere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | TO Pasca |
IL SEGRETARIO