Articolo 1 della Legge 23 maggio 1951, n. 421
Articolo 2
Versione
23 giugno 1951
Art. 1.
I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai sensi dell' art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:
1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
3) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
4) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorita' competente ad apporre il visto sulle fatture;
5) erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.
Entrata in vigore il 23 giugno 1951