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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Lucarelli nell'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(con l'Avv. Nadia Polisetti) Parte_1
RICORRENTE
E
con l'Avv. Nadia Polisetti) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 oltre IVA e CPA.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare la Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della Signora esercente attività di commercio di piante e fiori, quale commesso fiorista, inquadrato al 6° Controparte_1 livello CCNL Dip Az. Terziario della Distribuzione e dei Servizi, dal 1 luglio 2007 fino al 3 gennaio 2022 (data in cui subiva la risoluzione del rapporto per le gravi difficoltà economiche incontrate dall'azienda e per la mancata ripresa della attività lavorativa).
Faceva presente di essere stato posto per un periodo in Cassa Integrazione.
Chiedeva altresì al Giudice di condannare la datrice di lavoro resistente al pagamento in suo favore a titolo di differenze retributive e TFR della somma pari ad euro 79.078,12, oltre interessi e rivalutazione, per non aver ricevuto un trattamento economico adeguato all'orario di lavoro concretamente osservato.
Nel dettaglio, deduceva di aver lavorato dal 1 luglio 2007 sino al 30 settembre 2019 per 10 ore al giorno, ben superiore a quello pattuito, dalle 9,00 alle 20,00, con la pausa di un ora, per un totale di 60 ore alla settimana suddivise in sei giorni;
dal 1 ottobre 2019 fino al licenziamento l'orario era stato ridotto a sei ore al giorno per un totale di 36 ore alla settimana.
Assumeva altresì:
- di aver prestato servizio nelle giornate di festività nazionali;
- di non aver ricevuto la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e straordinario
- di non aver ricevuto la giusta retribuzione per la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- di non aver mai usufruito di permessi retribuiti e di non aver percepito alcuna indennità per il mancato godimento dei permessi;
- di non aver ricevuto la cd. indennità di disagio, erogata per compensare il disagio derivante dallo svolgimento di un orario di lavoro maggiore.
Assumeva di aver svolto il ruolo di Responsabile dell'esercizio commerciale in assenza della titolare
Controparte_1
Si costituiva in giudizio contestando la prospettazione della vicenda lavorativa contenuta Controparte_1 nel ricorso, precisando che il ricorrente aveva rispettato l'orario di lavoro che effettivamente nel tempo aveva subito delle variazioni ma mai risultato superiore a quello conteggiato nelle buste paga. Si limitava a riconoscere come dovuto l'importo di euro 14.531,62 a titolo di TFR, così come calcolato nella busta paga.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la prescrizione e chiedeva al Giudice di condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva qualora fossero state provate in corso di causa le deduzioni del lavoratore.
Integratosi così il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c. l'ordinanza con cui si disponeva che la parte resistente corrispondesse al lavoratore la somma di euro 14.531,62, la causa veniva decisa.
Nel merito il ricorso va rigettato.
Nucleo essenziale del thema decidendum, risultando incontestata la tipologia di mansioni che il lavoratore asserisce di aver espletato, è l'individuazione dell'orario di lavoro concretamente rispettato da CP_3
.
[...]
La parte ricorrente non è riuscita a provare, soddisfacendo il suo onere probatorio ex art. 2697 c.c., quanto sostenuto. Le dichiarazioni rese dai testi – seppur attendibili perché rese da coloro che hanno dimostrato di essersi formati una consapevolezza diretta dei fatti di causa per aver frequentato l'esercizio commerciale in cui ha lavorato non offrono alcun riscontro utile a supportare le pretese del lavoratore. Pt_1
Il primo teste, cliente sin dal 1999 del medesimo anche quando aveva Testimone_1 Pt_2 un'altra sede, conferma la presenza del ricorrente anche quando l'attività commerciale viene spostata in
Viale Marconi, Largo Veratti, ma offre un dettaglio che va oltre le deduzioni contenute nel ricorso. Afferma di aver trovato il ricorrente intento a lavorare quando andava la sera a comprare i fiori alle 21,00 laddove il ricorrente sostiene di aver svolto le sue mansioni fino alle 20,00. Inoltre la frequentazione del detto esercizio si verificava con una cadenza di una volta al mese.
Il teste , anch'egli cliente, si limita a dichiarare di aver visto il ricorrente intento Testimone_2
a lavorare presso l'esercizio commerciale de quo (che frequentava con una cadenza di due volte alla settimana), ma senza nulla riferire sull'orario di lavoro osservato e limitandosi ad affermare che si intratteneva per circa mezza ora.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non merita accoglimento e le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Roma, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli