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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 1-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale Parte_1
allegata al ricorso d.d. 13.12.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gobbo
parte ricorrente
nei confronti di
p.iva ), con sede legale in Via Bruno Buozzi n. 7/A, 39100 Bolzano CP_1 P.IVA_1
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
all'udienza del 13.3.2025 ha altresì formulato in via subordinata domanda di CP_1
apertura della liquidazione controllata;
pagina 1 di 5 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6, C.C.I.I.; il legale rappresentante della società resistente era inoltre presente alle udienze del 13.03.2025 e del 10.04.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, comma 1, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, lo stesso legale rappresentante della resistente, all'udienza del 10.04.2025 ha dato atto che i ricavi ammontano a circa 300.000 - 450.000 Euro;
• sussiste la legittimazione attiva della creditrice ricorrente, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente è munita di decreto ingiuntivo (cfr. doc. 83 dimesso da parte ricorrente), il cui credito non è stato contestato dalla ricorrente in udienza;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da:
pagina 2 di 5 1) decreto ingiuntivo n. 991/2023 e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi
(doc.83-86 di parte ricorrente);
2) mancata produzione della documentazione ex art. 41 co. 4 CCII;
3) ordinanza del Tribunale di Bolzano d.d. 26.03.2025 che ordina alla resistente di rilasciare e restituire immediatamente in favore della il ramo di azienda di cui al contratto di Parte_2
affitto d.d. 25.07.2022 (ordinanza prodotta in udienza da parte resistente il 10.04.2025); tale circostanza preclude la prosecuzione dell'impresa nel locale utilizzato dalla società resistente;
pertanto, non vi è alcuna prospettiva che la resistente acquisisca ulteriori utili che permettano di soddisfare i creditori con mezzi regolari di pagamento;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ), con sede legale in 39100 CP_1 P.IVA_1
Bolzano, via Bruno Buozzi n. 7/A;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Oskar Plörer;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo pagina 3 di 5 fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3/7/2025, ore 11:00;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39 C.C.I.I.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale Parte_1
allegata al ricorso d.d. 13.12.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gobbo
parte ricorrente
nei confronti di
p.iva ), con sede legale in Via Bruno Buozzi n. 7/A, 39100 Bolzano CP_1 P.IVA_1
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
all'udienza del 13.3.2025 ha altresì formulato in via subordinata domanda di CP_1
apertura della liquidazione controllata;
pagina 1 di 5 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6, C.C.I.I.; il legale rappresentante della società resistente era inoltre presente alle udienze del 13.03.2025 e del 10.04.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, comma 1, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, lo stesso legale rappresentante della resistente, all'udienza del 10.04.2025 ha dato atto che i ricavi ammontano a circa 300.000 - 450.000 Euro;
• sussiste la legittimazione attiva della creditrice ricorrente, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente è munita di decreto ingiuntivo (cfr. doc. 83 dimesso da parte ricorrente), il cui credito non è stato contestato dalla ricorrente in udienza;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da:
pagina 2 di 5 1) decreto ingiuntivo n. 991/2023 e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi
(doc.83-86 di parte ricorrente);
2) mancata produzione della documentazione ex art. 41 co. 4 CCII;
3) ordinanza del Tribunale di Bolzano d.d. 26.03.2025 che ordina alla resistente di rilasciare e restituire immediatamente in favore della il ramo di azienda di cui al contratto di Parte_2
affitto d.d. 25.07.2022 (ordinanza prodotta in udienza da parte resistente il 10.04.2025); tale circostanza preclude la prosecuzione dell'impresa nel locale utilizzato dalla società resistente;
pertanto, non vi è alcuna prospettiva che la resistente acquisisca ulteriori utili che permettano di soddisfare i creditori con mezzi regolari di pagamento;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ), con sede legale in 39100 CP_1 P.IVA_1
Bolzano, via Bruno Buozzi n. 7/A;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Oskar Plörer;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo pagina 3 di 5 fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3/7/2025, ore 11:00;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39 C.C.I.I.;