Articolo 4 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1985
Art. 4.
I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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