Art. 4.
I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.
I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.