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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1567 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONO LUCIA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE DEI
MILLE n. 6, MEDE;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA n. 22, GARLASCO;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Roccamena (PA), in data 12/10/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccamena alla Parte II, Serie A, n. 9, anno 1996;
separati consensualmente con verbale in data 23 febbraio 2010 e relativo decreto di omologa n. 1846/2010 dell'11.3.2010, emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
12.10.1996, in Roccamena (PA), e trascritto al Registro Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1996; pag. 1 di 4 2) – ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccamena (PA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) – la signora continuerà ad abitare l'immobile sito in RA LL Pt_2
(PV), Via Matteotti n. 20 (già 22) che è di sua esclusiva proprietà, unitamente a ciò che la arreda e correda.
In relazione all'immobile de quo e ai mobili ivi presenti (eccezion fatta per il tavolo di cui al punto successivo) il signor dichiara di non aver null'altro a che Pt_1 pretendere, per alcuna ragione e/o titolo.
Il sig. dichiara di aver già pagato la TARI fino a dicembre 2024. Pt_1
Il signor provvederà ad asportare – dopo il deposito del ricorso- il tavolo di Pt_1 cedro sito nella sala-cucina e si impegna, nei medesimi termini, a trasferire la residenza formale nel proprio domicilio sito in RA LL (PV), Via Cavour n. 168, nel quale si è già trasferito.
4)- i coniugi concordano che il signor riconosca, in favore della signora Pt_1
in un'unica soluzione e un'unica volta a titolo di “una tantum” come previsto Pt_2 dall' art 5 L.898/1970 la somma complessiva pari ad € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) a mezzo di assegno circolare che verrà predisposto dal signor al momento del deposito del ricorso, consegnato in deposito fiduciario Pt_1 al proprio procuratore e, da quest'ultimo, consegnato alla signora al momento Pt_2 della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se la predetta somma sarà ritenuta congrua da questo Tribunale .
La sig. con il ricevimento della predetta somma non avrà più nulla a pretendere Pt_2 dal marito per il suo mantenimento né ora né in futuro né per nessun altro motivo, titolo
o ragione.
5)- i coniugi concordano che il camper modello Fiat Ducato tg CV953YW, di proprietà di entrambi in ragione del 50% ciascuno, venga trasferito al signor entro tre Pt_1 mesi dalla firma del presente ricorso;
il marito si farà carico, in via esclusiva, di tutte le spese necessarie per il predetto trasferimento e comunque maturate e maturande per il mezzo de quo (assicurazione, bollo ecc..).
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (verbale in data 23 febbraio 2010 e relativo decreto di omologa della separazione n. 1846/2010 dell'11.3.2010, emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Reputa, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8, legge 898/1970.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Roccamena (PA), in data 12/10/1996, il cui
[...] Parte_2 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccamena alla
Parte II, Serie A, n. 9, anno 1996 alle condizioni indicate dalle parti;
pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3)prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1567 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BONO LUCIA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE DEI
MILLE n. 6, MEDE;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA n. 22, GARLASCO;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Roccamena (PA), in data 12/10/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccamena alla Parte II, Serie A, n. 9, anno 1996;
separati consensualmente con verbale in data 23 febbraio 2010 e relativo decreto di omologa n. 1846/2010 dell'11.3.2010, emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
12.10.1996, in Roccamena (PA), e trascritto al Registro Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1996; pag. 1 di 4 2) – ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccamena (PA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) – la signora continuerà ad abitare l'immobile sito in RA LL Pt_2
(PV), Via Matteotti n. 20 (già 22) che è di sua esclusiva proprietà, unitamente a ciò che la arreda e correda.
In relazione all'immobile de quo e ai mobili ivi presenti (eccezion fatta per il tavolo di cui al punto successivo) il signor dichiara di non aver null'altro a che Pt_1 pretendere, per alcuna ragione e/o titolo.
Il sig. dichiara di aver già pagato la TARI fino a dicembre 2024. Pt_1
Il signor provvederà ad asportare – dopo il deposito del ricorso- il tavolo di Pt_1 cedro sito nella sala-cucina e si impegna, nei medesimi termini, a trasferire la residenza formale nel proprio domicilio sito in RA LL (PV), Via Cavour n. 168, nel quale si è già trasferito.
4)- i coniugi concordano che il signor riconosca, in favore della signora Pt_1
in un'unica soluzione e un'unica volta a titolo di “una tantum” come previsto Pt_2 dall' art 5 L.898/1970 la somma complessiva pari ad € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) a mezzo di assegno circolare che verrà predisposto dal signor al momento del deposito del ricorso, consegnato in deposito fiduciario Pt_1 al proprio procuratore e, da quest'ultimo, consegnato alla signora al momento Pt_2 della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se la predetta somma sarà ritenuta congrua da questo Tribunale .
La sig. con il ricevimento della predetta somma non avrà più nulla a pretendere Pt_2 dal marito per il suo mantenimento né ora né in futuro né per nessun altro motivo, titolo
o ragione.
5)- i coniugi concordano che il camper modello Fiat Ducato tg CV953YW, di proprietà di entrambi in ragione del 50% ciascuno, venga trasferito al signor entro tre Pt_1 mesi dalla firma del presente ricorso;
il marito si farà carico, in via esclusiva, di tutte le spese necessarie per il predetto trasferimento e comunque maturate e maturande per il mezzo de quo (assicurazione, bollo ecc..).
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (verbale in data 23 febbraio 2010 e relativo decreto di omologa della separazione n. 1846/2010 dell'11.3.2010, emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Reputa, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8, legge 898/1970.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Roccamena (PA), in data 12/10/1996, il cui
[...] Parte_2 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roccamena alla
Parte II, Serie A, n. 9, anno 1996 alle condizioni indicate dalle parti;
pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3)prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4