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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13071/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. E. De Simone elettivamente domiciliata presso il Parte_1
difensore
Ricorrente contro in persona del rappresentante legale pro tempore con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. F. Namio elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore.
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:
a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura “ab origine” e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, pari ad euro 14.530,78 (cfr tab. n. 5), oltre interessi commerciali ex art. 1284 co.4 c.c. maturandi dalla domanda al saldo, non sono altresì dovuti interessi sulle rate future;
b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
pagina 1 di 7 c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria si chiede nomina di C.T.U., qualora ritenuto utile ed opportuno ai fini della quantificazione delle somme indebitamente corrisposte alla finanziaria.
Per parte resistente
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di ammissione di consulenza tecnico contabile poiché inammissibile, superflua, generica e meramente esplorativa.
NEL MERITO ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, inammissibili e/o infondate le domande proposte dalla sig.ra
e, quindi, rigettarle. Parte_1
IN OGNI CASO condannare la sig.ra al pagamento, in favore della , dei Parte_1 Controparte_1 compensi e delle spese del presente giudizio.
Con l'espressa riserva di integrare e articolare i propri mezzi istruttori, anche in ragione del contegno processuale della controparte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo in via principale di accertare e dichiarare, in merito al contratto di
[...] finanziamento denominato “Prestito Finalizzato” recante il n. 20220614228528 sottoscritto con la ricorrente, l'usurarietà ab origine del tasso di interesse applicato condannando la resistente alla ripetizione degli interessi illegittimamente corrisposti pari ad €. 14.530,78 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto Controparte_1
inammissibili e/o infondate.
All'udienza del 27.01.2025 il Giudice, a causa della mancata produzione del verbale di mediazione, assegnava alla parte ricorrente termine per provvedere alla allegazione e parte ricorrente vi provvedeva con atto di deposito del 27.01.2025.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
pagina 2 di 7 In data 17.03.2021 stipulava il contratto di finanziamento “Prestito Finalizzato” n. Parte_1
20220614228528 con tutt'ora in regolare ammortamento, il quale Controparte_1
prevedeva il finanziamento di €. 22.749,50, da corrispondersi mediante il pagamento di €. 272,99 per le prime 60 rate e di €. 630,00 per le successive 36 rate, una durata pari a 96 mesi, un Tan all'11,96%, un Taeg al 13,25%, e la corresponsione delle spese assicurative ammontanti a complessivi €5.449,50 (docc. “Piano Amm 528”,“ec3 tenore.pdf” ricorr. e 2,4 resist.).
Risulta documentalmente provato che in pari data parte ricorrente stipulava (i) una polizza assicurativa recante il nome “ afferente all'ipotesi di “Incendio/Furto totale e Parte_2
parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza Stradale/Tutela Legale/Cristalli/Garanzie
Plus/Kasko” (doc. “ass3 tenore.pdf” p. 7 ricorr. e doc. 2 resist.) ed (ii) una polizza assicurativa recante il nome “ afferente alla “Garanzia Pneumatici – Garanzia Rimborso Parte_3
Franchigia – Garanzia Rimborso Perdite Pecuniarie – Garanzia Assistenza Stradale” (doc. “ass3 tenore.pdf” p. 45 ricorr. e 2 resist.).
Parte ricorrente dichiara di non aver ricevuto da parte dell'intermediario finanziario alcuna documentazione contrattuale, né il piano di ammortamento del finanziamento ed eccepisce il superamento del tasso soglia usurario in ragione della mancata inclusione nel calcolo del Teg degli importi afferenti alle polizze assicurative. Più precisamente, parte ricorrente rileva che a fronte di un tasso soglia pari al 15,2875%, e di un tasso contrattualizzato pari all' 11,96%, considerando i costi sopradetti, il Teg effettivamente praticato da fosse pari al 19,58%. Controparte_1
Parte resistente, al fine di giustificare la non inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del Teg, rileva che trattasi di servizi accessori e/o facoltativi non connessi all'erogazione del finanziamento, aventi una durata differente rispetto al piano di ammortamento convenuto, ovverosia 60 mesi contro i 96, posti a copertura esclusivamente dell'autoveicolo acquistato e non già del credito erogato. Sulla ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, ovverosia quella concernente il risarcimento dei danni, in ragione della mancanza di Controparte_1
prova, ne rileva l'infondatezza chiedendone pertanto il rigetto.
3. L'odierno ricorso va accolto parzialmente.
La tesi dell'esclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. Teg delle spese assicurative sostenuta dalla resistente va respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'esistenza dell'usura Controparte_1
sostenendo che dette polizze non debbano essere incluse nel calcolo del Teg poiché trattasi di costi pagina 3 di 7 “facoltativi”, afferenti alla tutela di rischi estranei alla concessione del credito (doc. “ass3 tenore.pdf” ricorr. e doc. 4 resist.).
In proposito, poiché in materia di usura non assume alcuna rilevanza la facoltatività o l'obbligatorietà della polizza quanto il suo collegamento all'erogazione del credito, va osservato che non rileva la definizione contrattuale di “polizza facoltativa” dovendosi valutare se la sottoscrizione della stessa rappresenti un requisito necessario al fine di ottenere il credito alle condizioni offerte.
Dirimente è, a tal proposito, l'art. 644 C.p., per come è stato riformulato dall'art. 1 della l.
108/1996 il quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, stabilisce che si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo dovute e delle spese” che risultino collegate all'erogazione del credito eccettuate solamente quelle che siano stato sostenute a titolo di imposte e tasse.
È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore e del principio di onnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p., che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e alle tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo sostenute, dalla ricorrente.
Non si disconoscono i noti principi che sono stati resi dalla Corte di Cassazione e, date le attinenze col caso odierno, dell'impianto sistemico che è stato delineato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 19597 del 18/09/2020 secondo cui:
(i) nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p. nel Teg devono essere inclusi tutti i costi;
(ii) qualora il Tegm, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice addivenire ad una risoluzione del problema;
tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel Tegm come lo è stato per gli interessi moratori;
(iii) per le Commissioni di massimo scoperto c.d. Cms e per gli interessi moratori tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi procedere aggiungendo ai Tegm rilevati i tassi medi delle Cms e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del Tegm;
(iv) ove l'operazione di adeguamento al tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità.
Ed ancora, nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti
“Ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di pagina 4 di 7 operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate” (Cass. 22458/2018 nonché, ex multiis, Trib. di Torino, Sez. I, dott.ssa Vitrò ord. del 27/02/2023 - RG 12617/2022; Trib. di
Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 - RG 7638/2021; Trib. di Torino, Sez. I, dott. La
Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020).
A ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo e/o di finanziamento, è sufficiente che “Le stesse risultino collegate alla concessione del credito. […] Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. ord. 29501/2023 nonché ex multiis Cass. ord. 20247/2023; Cass. ord. 17839/2023;
Cass. ord. 17187/2023; Cass. 17466/2020).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto il proprio onere della prova dimostrando l'esistenza di una connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione dimostrando che la conclusione di quest'ultimi abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Parte resistente, invece, non ha fornito alcuna prova di segno contrario atta a qualificare dette polizze quali servizi accessori non obbligatori atta a dimostrare l'indipendenza funzionale dei contratti assicurativi rispetto a quello di finanziamento;
ad esempio, ben avrebbe potuto provare di aver offerto alla controparte le medesime condizioni di finanziamento anche in assenza dei contratti di assicurazione ovvero di aver erogato finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a quelle di cui all'odierno procedimento a favore di soggetti aventi un merito creditizio omogeneo a quello della odierna ricorrente.
A ciò si aggiunga che, in virtù della ratio legis sancita dall'art. 644 c.p., risulta documentalmente provato che il costo delle polizze sostenuto da sia contestuale rispetto alla Parte_1
conclusione del contratto di finanziamento e che esso risulti connesso all'erogazione del medesimo.
Pertanto, appurato che detti costi debbano essere inclusi nel calcolo del Teg, al fine di rispondere alla domanda proposta dalla ricorrente, occorre stabilire se e in che misura si determini il superamento del tasso soglia usurario.
A fronte di un tasso di interesse indicato in contratto pari al 11,96% e di un tasso soglia pari al
15,2875%, includendo detti costi, si perviene alla determinazione di un tasso di interesse effettivamente praticato pari al 19,58% (docc. “ass3 tenore.pdf”, “D.M. gennaio_-_marzo
2021.pdf” e “Perizia Tenore – Findomestic.pdf” ricorr.). pagina 5 di 7 Ne deriva che in applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c. è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi, in quanto il contratto da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dalla mutuataria/finanziata;
conseguentemente deve essere condannata a restituire gli interessi Controparte_1
percepiti e le spese di accensione sostenute dalla cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula delle polizze assicurative.
Si richiamano, a tal proposito, le valutazioni che sono state condotte nella perizia econometrica prodotta dalla ricorrente, che si ritengono di condividere integralmente, ove il consulente ha indicato dettagliatamente gli importi delle voci di spesa che l'odierna parte resistente dovrà restituire alla controparte quantificandoli in complessivi €. 14.530,78 importo derivante dalla sommatoria delle seguenti voci: €. 8.661,28 a titolo di interessi corrisposti fino alla data dell'elaborato, ovvero la rata n. 40 di Luglio 2024, €. 300,00 quali spese di istruttoria pratica, €.
4.469,50 per l'assicurazione “ , €. 980,00 per la polizza “ Parte_2 Parte_3 ed €. 120,00 quali spese di incasso delle n. 40 rate pagate ciascuna ammontante ad €. 3,00 (doc.
“Perizia – Findomestic.pdf” p. 14 ricorr.). Pt_1
Sull'importo così individuato, pari ad €. 14.530,78, devono essere riconosciuti anche gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. con decorrenza dalla data della domanda sino al soddisfo.
Trattasi di interessi aventi natura legale ed i quali decorrono dalla data di proposizione della domanda giudiziale ex lege.
Si richiama a tal proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione ove si è chiarito che il tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria, per il periodo successivo all'avvio del processo, avente ad oggetto un credito (Cass. ord. 61/2023).
Infine, alcun maggior danno, come richiesto da parte ricorrente, potrà riconoscersi non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo;
né appare ammissibile provvedere in via equitativa, che postula comunque la prova del pregiudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00) con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori medi. Non vanno calcolate quelle della terza fase in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria. pagina 6 di 7 Come richiesto, le spese dovranno essere distratte in favore del difensore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento n. 20220614228528 concluso da con e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto dichiara tenuta e condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di €. 14.530,78 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla Parte_1
domanda al saldo.
Respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali del giudizio che liquida in €. 3.397,00 per onorari, €. 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, C.P.A e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino in data 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13071/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. E. De Simone elettivamente domiciliata presso il Parte_1
difensore
Ricorrente contro in persona del rappresentante legale pro tempore con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. F. Namio elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore.
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:
a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura “ab origine” e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, pari ad euro 14.530,78 (cfr tab. n. 5), oltre interessi commerciali ex art. 1284 co.4 c.c. maturandi dalla domanda al saldo, non sono altresì dovuti interessi sulle rate future;
b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
pagina 1 di 7 c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria si chiede nomina di C.T.U., qualora ritenuto utile ed opportuno ai fini della quantificazione delle somme indebitamente corrisposte alla finanziaria.
Per parte resistente
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di ammissione di consulenza tecnico contabile poiché inammissibile, superflua, generica e meramente esplorativa.
NEL MERITO ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, inammissibili e/o infondate le domande proposte dalla sig.ra
e, quindi, rigettarle. Parte_1
IN OGNI CASO condannare la sig.ra al pagamento, in favore della , dei Parte_1 Controparte_1 compensi e delle spese del presente giudizio.
Con l'espressa riserva di integrare e articolare i propri mezzi istruttori, anche in ragione del contegno processuale della controparte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo in via principale di accertare e dichiarare, in merito al contratto di
[...] finanziamento denominato “Prestito Finalizzato” recante il n. 20220614228528 sottoscritto con la ricorrente, l'usurarietà ab origine del tasso di interesse applicato condannando la resistente alla ripetizione degli interessi illegittimamente corrisposti pari ad €. 14.530,78 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. e risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto Controparte_1
inammissibili e/o infondate.
All'udienza del 27.01.2025 il Giudice, a causa della mancata produzione del verbale di mediazione, assegnava alla parte ricorrente termine per provvedere alla allegazione e parte ricorrente vi provvedeva con atto di deposito del 27.01.2025.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
pagina 2 di 7 In data 17.03.2021 stipulava il contratto di finanziamento “Prestito Finalizzato” n. Parte_1
20220614228528 con tutt'ora in regolare ammortamento, il quale Controparte_1
prevedeva il finanziamento di €. 22.749,50, da corrispondersi mediante il pagamento di €. 272,99 per le prime 60 rate e di €. 630,00 per le successive 36 rate, una durata pari a 96 mesi, un Tan all'11,96%, un Taeg al 13,25%, e la corresponsione delle spese assicurative ammontanti a complessivi €5.449,50 (docc. “Piano Amm 528”,“ec3 tenore.pdf” ricorr. e 2,4 resist.).
Risulta documentalmente provato che in pari data parte ricorrente stipulava (i) una polizza assicurativa recante il nome “ afferente all'ipotesi di “Incendio/Furto totale e Parte_2
parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza Stradale/Tutela Legale/Cristalli/Garanzie
Plus/Kasko” (doc. “ass3 tenore.pdf” p. 7 ricorr. e doc. 2 resist.) ed (ii) una polizza assicurativa recante il nome “ afferente alla “Garanzia Pneumatici – Garanzia Rimborso Parte_3
Franchigia – Garanzia Rimborso Perdite Pecuniarie – Garanzia Assistenza Stradale” (doc. “ass3 tenore.pdf” p. 45 ricorr. e 2 resist.).
Parte ricorrente dichiara di non aver ricevuto da parte dell'intermediario finanziario alcuna documentazione contrattuale, né il piano di ammortamento del finanziamento ed eccepisce il superamento del tasso soglia usurario in ragione della mancata inclusione nel calcolo del Teg degli importi afferenti alle polizze assicurative. Più precisamente, parte ricorrente rileva che a fronte di un tasso soglia pari al 15,2875%, e di un tasso contrattualizzato pari all' 11,96%, considerando i costi sopradetti, il Teg effettivamente praticato da fosse pari al 19,58%. Controparte_1
Parte resistente, al fine di giustificare la non inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del Teg, rileva che trattasi di servizi accessori e/o facoltativi non connessi all'erogazione del finanziamento, aventi una durata differente rispetto al piano di ammortamento convenuto, ovverosia 60 mesi contro i 96, posti a copertura esclusivamente dell'autoveicolo acquistato e non già del credito erogato. Sulla ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, ovverosia quella concernente il risarcimento dei danni, in ragione della mancanza di Controparte_1
prova, ne rileva l'infondatezza chiedendone pertanto il rigetto.
3. L'odierno ricorso va accolto parzialmente.
La tesi dell'esclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. Teg delle spese assicurative sostenuta dalla resistente va respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'esistenza dell'usura Controparte_1
sostenendo che dette polizze non debbano essere incluse nel calcolo del Teg poiché trattasi di costi pagina 3 di 7 “facoltativi”, afferenti alla tutela di rischi estranei alla concessione del credito (doc. “ass3 tenore.pdf” ricorr. e doc. 4 resist.).
In proposito, poiché in materia di usura non assume alcuna rilevanza la facoltatività o l'obbligatorietà della polizza quanto il suo collegamento all'erogazione del credito, va osservato che non rileva la definizione contrattuale di “polizza facoltativa” dovendosi valutare se la sottoscrizione della stessa rappresenti un requisito necessario al fine di ottenere il credito alle condizioni offerte.
Dirimente è, a tal proposito, l'art. 644 C.p., per come è stato riformulato dall'art. 1 della l.
108/1996 il quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, stabilisce che si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo dovute e delle spese” che risultino collegate all'erogazione del credito eccettuate solamente quelle che siano stato sostenute a titolo di imposte e tasse.
È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore e del principio di onnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p., che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e alle tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo sostenute, dalla ricorrente.
Non si disconoscono i noti principi che sono stati resi dalla Corte di Cassazione e, date le attinenze col caso odierno, dell'impianto sistemico che è stato delineato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 19597 del 18/09/2020 secondo cui:
(i) nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p. nel Teg devono essere inclusi tutti i costi;
(ii) qualora il Tegm, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice addivenire ad una risoluzione del problema;
tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel Tegm come lo è stato per gli interessi moratori;
(iii) per le Commissioni di massimo scoperto c.d. Cms e per gli interessi moratori tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi procedere aggiungendo ai Tegm rilevati i tassi medi delle Cms e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del Tegm;
(iv) ove l'operazione di adeguamento al tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità.
Ed ancora, nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti
“Ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di pagina 4 di 7 operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate” (Cass. 22458/2018 nonché, ex multiis, Trib. di Torino, Sez. I, dott.ssa Vitrò ord. del 27/02/2023 - RG 12617/2022; Trib. di
Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 - RG 7638/2021; Trib. di Torino, Sez. I, dott. La
Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020).
A ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo e/o di finanziamento, è sufficiente che “Le stesse risultino collegate alla concessione del credito. […] Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. ord. 29501/2023 nonché ex multiis Cass. ord. 20247/2023; Cass. ord. 17839/2023;
Cass. ord. 17187/2023; Cass. 17466/2020).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto il proprio onere della prova dimostrando l'esistenza di una connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione dimostrando che la conclusione di quest'ultimi abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Parte resistente, invece, non ha fornito alcuna prova di segno contrario atta a qualificare dette polizze quali servizi accessori non obbligatori atta a dimostrare l'indipendenza funzionale dei contratti assicurativi rispetto a quello di finanziamento;
ad esempio, ben avrebbe potuto provare di aver offerto alla controparte le medesime condizioni di finanziamento anche in assenza dei contratti di assicurazione ovvero di aver erogato finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a quelle di cui all'odierno procedimento a favore di soggetti aventi un merito creditizio omogeneo a quello della odierna ricorrente.
A ciò si aggiunga che, in virtù della ratio legis sancita dall'art. 644 c.p., risulta documentalmente provato che il costo delle polizze sostenuto da sia contestuale rispetto alla Parte_1
conclusione del contratto di finanziamento e che esso risulti connesso all'erogazione del medesimo.
Pertanto, appurato che detti costi debbano essere inclusi nel calcolo del Teg, al fine di rispondere alla domanda proposta dalla ricorrente, occorre stabilire se e in che misura si determini il superamento del tasso soglia usurario.
A fronte di un tasso di interesse indicato in contratto pari al 11,96% e di un tasso soglia pari al
15,2875%, includendo detti costi, si perviene alla determinazione di un tasso di interesse effettivamente praticato pari al 19,58% (docc. “ass3 tenore.pdf”, “D.M. gennaio_-_marzo
2021.pdf” e “Perizia Tenore – Findomestic.pdf” ricorr.). pagina 5 di 7 Ne deriva che in applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c. è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi, in quanto il contratto da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dalla mutuataria/finanziata;
conseguentemente deve essere condannata a restituire gli interessi Controparte_1
percepiti e le spese di accensione sostenute dalla cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula delle polizze assicurative.
Si richiamano, a tal proposito, le valutazioni che sono state condotte nella perizia econometrica prodotta dalla ricorrente, che si ritengono di condividere integralmente, ove il consulente ha indicato dettagliatamente gli importi delle voci di spesa che l'odierna parte resistente dovrà restituire alla controparte quantificandoli in complessivi €. 14.530,78 importo derivante dalla sommatoria delle seguenti voci: €. 8.661,28 a titolo di interessi corrisposti fino alla data dell'elaborato, ovvero la rata n. 40 di Luglio 2024, €. 300,00 quali spese di istruttoria pratica, €.
4.469,50 per l'assicurazione “ , €. 980,00 per la polizza “ Parte_2 Parte_3 ed €. 120,00 quali spese di incasso delle n. 40 rate pagate ciascuna ammontante ad €. 3,00 (doc.
“Perizia – Findomestic.pdf” p. 14 ricorr.). Pt_1
Sull'importo così individuato, pari ad €. 14.530,78, devono essere riconosciuti anche gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. con decorrenza dalla data della domanda sino al soddisfo.
Trattasi di interessi aventi natura legale ed i quali decorrono dalla data di proposizione della domanda giudiziale ex lege.
Si richiama a tal proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione ove si è chiarito che il tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria, per il periodo successivo all'avvio del processo, avente ad oggetto un credito (Cass. ord. 61/2023).
Infine, alcun maggior danno, come richiesto da parte ricorrente, potrà riconoscersi non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo;
né appare ammissibile provvedere in via equitativa, che postula comunque la prova del pregiudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00) con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria secondo i valori medi. Non vanno calcolate quelle della terza fase in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria. pagina 6 di 7 Come richiesto, le spese dovranno essere distratte in favore del difensore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento n. 20220614228528 concluso da con e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto dichiara tenuta e condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di €. 14.530,78 oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla Parte_1
domanda al saldo.
Respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali del giudizio che liquida in €. 3.397,00 per onorari, €. 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, C.P.A e rimborso spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino in data 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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