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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 5745/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5745/2019 tra
(CF , elettivamente domiciliato in San Valentino Parte_1 C.F._1
Torio (SA) alla via via I Mezzana, 5 presso lo studio dell'Avv. Laura Giudice dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in pers. del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
nonché
in pers. del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1568/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va anzitutto chiarito che: a) questo giudice è subentrato nel ruolo del precedente istruttore a far data dal 27.09.2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 190 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la Parte_1
div. in pers. del l.r.p.t. e la ditta trasporti Controparte_3 Controparte_4 in pers. del l.r.p.t. chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali riportati a Controparte_5 seguito del sinistro stradale in cui l'autovettura Mercedes Benz targata CL392VD, di sua proprietà, era rimasta coinvolta in data 27.06.2009, alle ore 15:30 circa, nel Comune di
Nocera Inferiore alla Via Padula;
esponeva che il suddetto veicolo, veniva urtato dal veicolo
Iveco Stralis TG CL392VD, di proprietà della ed Parte_2 assicurato per la RCA da in particolare riferiva che il sinistro veniva causato Controparte_6 dal veicolo Iveco Stralis, il quale, nell'uscire dall'autostrada A/30 e nello svoltare a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza ed urtava l'autovettura Alfa Romeo 147 tg CF352LK che, a causa dell'urto ricevuto finiva contro l'autovettura Mercedes Benz che era ferma in sosta con direzione Nocera Inferiore.
Tanto premesso in fatto chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, contenuti nell'importo di € 5.00,00.
3. Costituitasi in giudizio, la società chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda attrice.
4. Nella contumacia della ditta la causa era istruita a mezzo Parte_2 prova testimoniale e C.T.U., al fine di quantificare i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore.
pag. 3/6 5. Con sentenza n. 141568/2019, depositata in data 28.03.2019 , il giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da in quanto non provata Parte_1 nel quantum e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite a favore di CP_3
e poneva definitivamente a suo carico le spese di CTU
[...]
6. Avverso tale sentenza interponeva appello , chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Denunciava: A) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
errata valutazione della documentazione. B) erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Rilevava in sintesi che
A sostegno del proposto gravame, rilevava che - contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace l'avvenuta riparazione del veicolo di proprietà dell'odierno appellante costituiva circostanza suffragata dalle fotografie allegate al fascicolo di parte nonché dai preventivi di spesa in atti, e che il pregiudizio lamentato era dimostrato da detta documentazione e dalle risultanze peritali.
7. Le parti appellate, benchè regolarmente evocate in giudizio, rimanevano contumaci.
8. L'appello è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Con i motivi di impugnazione, da esaminarsi in modo congiunto in quanto strettamente connessi, parte appellante, in buona sostanza, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda per non essere stato assolto l'onere probatorio relativo all'entità del pregiudizio lamentato dal danneggiato, senza accertare il grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa.
Dato per provato l'accadimento storico il giudice di pace ha ritenuto la domanda risarcitoria sfornita di prova in ordine al quantum debeatur. Ebbene a parere del Tribunale, la decisione assunta dal giudice di prime cure è condivisibile ed immune da censure.
In effetti, dalla relazione tecnica a firma del CTU, per. Ass. risulta che, già Controparte_7 all'epoca delle operazioni peritali, l'attore aveva venduto a terzi l'autovettura Mercedes Benz targata CL392VD
Tanto premesso, l'appellante assume di aver riparato il veicolo.
Di ciò, tuttavia, non v'è alcuna prova, né nei documenti citati dalla parte appellante a sostegno dell'assunto (corredo fotografico e preventivi di spesa), né nella ulteriore documentazione ritualmente prodotta in giudizio dal danneggiato.
pag. 4/6 Invero: non vi è in atti la produzione di parte relativa al primo grado di giudizio, manca dunque documentazione a corredo della proposta domanda, né sarebbe nel presente grado possibile ammettere la testimonianza del titolare dell'officina che avrebbe Parte_3 provveduto ad effettuare le dedotte riparazioni.
Dunque, non vi è alcuna prova idonea a confortare l'assunto di parte appellante, secondo cui l'autovettura danneggiata sarebbe stata riparata a proprie spese prima di essere venduta.
Ciò posto, mette conto osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno” (cfr. Cass., ord. 14/10/2011, n. 21256, che, in un caso assai simile a quello che ci occupa, ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l'attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).
Dunque, il giudice di prime cure ha fatto ineccepibile applicazione concreta dei principi enunciati dalla Suprema Corte, concludendo correttamente nel senso che l' non Pt_1 avesse offerto adeguata prova né di aver riparato la propria autovettura prima di venderla a terzi soggetti, né della tipologia, natura ed entità degli interventi di riparazione eventualmente compiuti.
Il mancato raggiungimento della prova dei danni assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, esonerando il giudice dall'esame di ulteriori profili
9. Nulla deve essere disposto nel rapporto con le parti appellate non costituitesi nel gravame, non avendo esse svolto attività difensiva.
10. Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13. pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio , definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_3 Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. nulla sulle spese
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 6/6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 5745/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5745/2019 tra
(CF , elettivamente domiciliato in San Valentino Parte_1 C.F._1
Torio (SA) alla via via I Mezzana, 5 presso lo studio dell'Avv. Laura Giudice dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in pers. del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
nonché
in pers. del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1568/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va anzitutto chiarito che: a) questo giudice è subentrato nel ruolo del precedente istruttore a far data dal 27.09.2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 190 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la Parte_1
div. in pers. del l.r.p.t. e la ditta trasporti Controparte_3 Controparte_4 in pers. del l.r.p.t. chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali riportati a Controparte_5 seguito del sinistro stradale in cui l'autovettura Mercedes Benz targata CL392VD, di sua proprietà, era rimasta coinvolta in data 27.06.2009, alle ore 15:30 circa, nel Comune di
Nocera Inferiore alla Via Padula;
esponeva che il suddetto veicolo, veniva urtato dal veicolo
Iveco Stralis TG CL392VD, di proprietà della ed Parte_2 assicurato per la RCA da in particolare riferiva che il sinistro veniva causato Controparte_6 dal veicolo Iveco Stralis, il quale, nell'uscire dall'autostrada A/30 e nello svoltare a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza ed urtava l'autovettura Alfa Romeo 147 tg CF352LK che, a causa dell'urto ricevuto finiva contro l'autovettura Mercedes Benz che era ferma in sosta con direzione Nocera Inferiore.
Tanto premesso in fatto chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, contenuti nell'importo di € 5.00,00.
3. Costituitasi in giudizio, la società chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda attrice.
4. Nella contumacia della ditta la causa era istruita a mezzo Parte_2 prova testimoniale e C.T.U., al fine di quantificare i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore.
pag. 3/6 5. Con sentenza n. 141568/2019, depositata in data 28.03.2019 , il giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da in quanto non provata Parte_1 nel quantum e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite a favore di CP_3
e poneva definitivamente a suo carico le spese di CTU
[...]
6. Avverso tale sentenza interponeva appello , chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Denunciava: A) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
errata valutazione della documentazione. B) erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Rilevava in sintesi che
A sostegno del proposto gravame, rilevava che - contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace l'avvenuta riparazione del veicolo di proprietà dell'odierno appellante costituiva circostanza suffragata dalle fotografie allegate al fascicolo di parte nonché dai preventivi di spesa in atti, e che il pregiudizio lamentato era dimostrato da detta documentazione e dalle risultanze peritali.
7. Le parti appellate, benchè regolarmente evocate in giudizio, rimanevano contumaci.
8. L'appello è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Con i motivi di impugnazione, da esaminarsi in modo congiunto in quanto strettamente connessi, parte appellante, in buona sostanza, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda per non essere stato assolto l'onere probatorio relativo all'entità del pregiudizio lamentato dal danneggiato, senza accertare il grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa.
Dato per provato l'accadimento storico il giudice di pace ha ritenuto la domanda risarcitoria sfornita di prova in ordine al quantum debeatur. Ebbene a parere del Tribunale, la decisione assunta dal giudice di prime cure è condivisibile ed immune da censure.
In effetti, dalla relazione tecnica a firma del CTU, per. Ass. risulta che, già Controparte_7 all'epoca delle operazioni peritali, l'attore aveva venduto a terzi l'autovettura Mercedes Benz targata CL392VD
Tanto premesso, l'appellante assume di aver riparato il veicolo.
Di ciò, tuttavia, non v'è alcuna prova, né nei documenti citati dalla parte appellante a sostegno dell'assunto (corredo fotografico e preventivi di spesa), né nella ulteriore documentazione ritualmente prodotta in giudizio dal danneggiato.
pag. 4/6 Invero: non vi è in atti la produzione di parte relativa al primo grado di giudizio, manca dunque documentazione a corredo della proposta domanda, né sarebbe nel presente grado possibile ammettere la testimonianza del titolare dell'officina che avrebbe Parte_3 provveduto ad effettuare le dedotte riparazioni.
Dunque, non vi è alcuna prova idonea a confortare l'assunto di parte appellante, secondo cui l'autovettura danneggiata sarebbe stata riparata a proprie spese prima di essere venduta.
Ciò posto, mette conto osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno” (cfr. Cass., ord. 14/10/2011, n. 21256, che, in un caso assai simile a quello che ci occupa, ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua e logica, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo che l'attore aveva rivenduto la vettura solo dieci giorni dopo il sinistro, senza eseguire le riparazioni, e che neppure aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno).
Dunque, il giudice di prime cure ha fatto ineccepibile applicazione concreta dei principi enunciati dalla Suprema Corte, concludendo correttamente nel senso che l' non Pt_1 avesse offerto adeguata prova né di aver riparato la propria autovettura prima di venderla a terzi soggetti, né della tipologia, natura ed entità degli interventi di riparazione eventualmente compiuti.
Il mancato raggiungimento della prova dei danni assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, esonerando il giudice dall'esame di ulteriori profili
9. Nulla deve essere disposto nel rapporto con le parti appellate non costituitesi nel gravame, non avendo esse svolto attività difensiva.
10. Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13. pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio , definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_3 Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. nulla sulle spese
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 6/6