Articolo 41 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 40Articolo 42
Versione
26 aprile 1972
Art. 41.
Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.
I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972