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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bortolaso Claudio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
VA, via Marconi, n. 10; appellante
1 contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti Dal Soglio Paolo, Frison Giuliana e Pana Flavio Francesco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 6;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3
dall'avv. Mele Paolo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza,
Corso Palladio, n. 114;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4
dall'avv. Roccoberton Silvio Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in RN VI, via Tassoni, n. 8;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._5
dall'avv. Pana Flavio Francesco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 6;
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 C.F._6
(C.F. ) e CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F. ), quali eredi, unitamente a
[...] C.F._8 CP_1
, di , contumaci;
[...] CP_5
appellati
Oggetto: “Associazione – Comitato” - Appello avverso la sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
2394/2017 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
2 “- dichiarata l'intervenuta decadenza e la conseguente inammissibilità delle allegazioni, delle domande e delle eccezioni svolte da e da Parte_2 [...]
, a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti decadenziali nel Parte_4
giudizio di primo grado e della tardiva costituzione nel giudizio d'appello;
- datosi atto che parte attrice ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle allegazioni, domande ed eccezioni svolte dalle convenute e Parte_2 [...]
; Parte_4
- previa eventuale concessione di un termine a difesa onde poter replicare alle allegazioni e deduzioni contenute nella tardiva costituzione delle convenute
e;
Parte_2 Parte_4
- in accoglimento del presente appello, e disattesa ogni avversa istanza, eccezione
e domanda, sia della convenuta , che dalle convenute CP_1 Pt_2
e;
[...] Parte_4
- riformarsi integralmente la sentenza n. 1818/2022 Sent. - Repert. n. 2937/2022, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2022 e pubblicata in data
27.10.2022;
Nel merito, in relazione ai rapporti derivanti dalla costituzione della società
Centro Energy S.a.s.
In via principale
- datosi atto che il convenuto ha aderito alla tesi difensiva Parte_3
sostenuta da parte attrice, formulando delle conclusioni conformi, o comunque compatibili, con quelle contenute nell'atto di citazione;
3 - datosi altresì atto che i convenuti , e Controparte_2 CP_3 [...]
, sono rimasti contumaci nonostante la regolare citazione in CP_4
giudizio, e in tal modo hanno rinunciato a contestare le domande attoree;
- datosi atto infine che l'attore ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni svolte dalla convenuta che esulano CP_1
dall'oggetto del presente giudizio;
- dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte dalla convenuta CP_1
, essendo la stessa decaduta dal diritto di proporle a causa della tardiva
[...]
costituzione in giudizio;
- dichiararsi comunque la nullità per indeterminatezza delle domande e delle eccezioni svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
CP_1
- respingersi tutte le domande e le eccezioni proposte dalla convenuta CP_1
, sia in via principale, che in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto
[...]
e in diritto;
- accertarsi e dichiararsi che fin dal 1995 è stata costituita dai signori Pt_1
e una società di fatto avente ad oggetto la gestione
[...] CP_1
dell'attività di palestra, che appartiene in parti uguali ai due soci;
- accertarsi e dichiararsi che, secondo quanto previsto dai patti sociali, ciascuno dei due soci è tenuto a conferire il proprio apporto lavorativo e a concorrere nella gestione amministrativa della società, ed entrambi partecipano in pari misura nella spartizione degli utili e nel pagamento dei debiti generati dall'attività aziendale;
4 - accertarsi e dichiararsi che l'atto costitutivo della società Controparte_6
avvenuto mediante scrittura privata autenticata in data
[...] Parte_1 CP_7
12.6.1995 dal notaio di Vicenza – Rep. n.60.678, è affetto da Persona_1
simulazione assoluta, o quanto meno relativa, in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto, in particolare nella parte che prevede la limitazione di responsabilità del socio e non prevede il concorso CP_1
della socia nell'amministrazione della società; CP_1
- accertarsi e dichiararsi che la signora ha violato gli accordi CP_1
societari, facendo mancare improvvisamente e senza ragione il proprio apporto lavorativo e amministrativo a partire dal 22 dicembre del 2015, e in tal modo si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto sociale, sia in qualità di socio, che di amministratore;
- accertarsi e dichiararsi inoltre che la signora , in qualità di CP_1
amministratore della società, è venuta meno al mandato ricevuto e ha commesso ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di gestione;
- ordinarsi ai sensi dell'art. 263 e seguenti c.p.c. e art 2261 c.c. alla signora
, nella sua qualità di amministratrice di fatto della società Centro CP_1
Energy, di rendere il conto al socio signor sull'attività gestoria Parte_1
svolta per la società stessa;
- accertarsi e dichiararsi, in particolare, che la signora ha distratto CP_1
a proprio favore alcune somme, provento dell'attività svolta dalla società, di cui si chiede che venga determinato l'ammontare;
5 - condannarsi a restituire all'attore, nella misura del 50%, le somme CP_1
distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy S.a.s., nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa e a seguito del rendimento del conto sopra richiesto, oltre agli accessori al tasso di legge;
In subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisasse la natura simulata dell'atto costitutivo del Centro Energy S.a.s.,
- dichiararsi che la signora è decaduta, ai sensi dell'art. 2320 c.c., CP_1
dal beneficio della limitazione di responsabilità del socio accomandante;
- ordinarsi l'esclusione del socio dalla società Centro Energy S.a.s., CP_1
disponendo la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese;
- in ulteriore subordine, disporsi la cessazione della signora dalla CP_1
carica di amministratrice della società;
- in ogni caso, condannarsi a restituire all'attore nella misura del CP_1
50% le somme distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy
S.a.s., nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa e a seguito del rendimento del conto sopra richiesto, oltre agli accessori al tasso di legge;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
II. Nel merito, in relazione ai rapporti derivanti dalla costituzione dell : Controparte_8
In via principale
- contrariis reiectis;
6 - accertarsi e dichiararsi che l'atto costitutivo dell
[...]
, stipulato in data 20.08.2004 e registrato Controparte_9
il 07.09.2004 al n° 100902 Priv. S. 3^ presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Vicenza 2, è affetto da simulazione assoluta, o quanto meno relativa, perché si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto, in particolare nella parte che fa ricadere la responsabilità sul Presidente , anziché sui signori Parte_3
e;
Parte_1 CP_1
- accertarsi e dichiararsi che tutte le cariche sociali della Controparte_10
sono state attribuite in modo fittizio, e che in realtà i soci fondatori
[...] [...]
, , , e Parte_3 Controparte_2 Parte_2 CP_5 Parte_4
sono del tutto estranei all'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che il signor ricopre la carica di Parte_3
Presidente in modo fittizio ed è estraneo all'associazione, e pertanto non è tenuto
a rispondere per i debiti contratti dall'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che le obbligazioni sorte a carico dell'associazione gravano sui signori e , secondo quanto previsto dai Parte_1 CP_1
patti sociali ed eventualmente ai sensi dell'art.38 c.c., e che pertanto i medesimi sono tenuti a rispondere dei debiti dell'associazione, in via tra di loro solidale verso i creditori e nella misura del 50% ciascuno;
- accertarsi e dichiararsi, in particolare, che i signori e Parte_1 CP_1
sono obbligati, in via tra di loro solidale e nella misura del 50% ciascuno, a
[...]
pagare i debiti sorti a vario titolo a carico dell'associazione nei confronti
7 dell'amministrazione finanziaria, che ammontano a € 160.000,00, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa;
- accertarsi e dichiararsi in ogni caso che i signori e Parte_1 CP_1
sono obbligati, in via tra di loro solidale e nella misura del 50% ciascuno, a manlevare e tenere indenne il signor per tutte le conseguenze Parte_3
patrimoniali negative conseguenti o derivate dall'attività svolta dall'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che il signor ha procurato l'estinzione Parte_1
dei debiti dell'associazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ricorrendo, in parte a un finanziamento bancario e in parte a un finanziamento privato;
- condannarsi la signora a pagare all'attore l'importo di CP_1
€80.000,00, o quello diverso che risulterà dovuta, oltre agli interessi di legge e al risarcimento del maggior danno, corrispondente alla quota parte di quanto dovuto dall'associazione all'amministrazione finanziaria;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
III. In ogni caso
- condannarsi al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da CP_1 [...]
per i titoli sopra indicati, che allo stato sono quantificabili in Parte_1
€100.000,000, o nel diverso ammontare che verrà accertato in corso di causa;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
IV. Nel merito, in via di ulteriore subordine
8 - accertato e dichiarato, in via sussidiaria, che si è arricchita CP_1
ingiustamente ai danni di per i vari titoli sopra indicati, Parte_1
condannarsi , ai sensi degli art. 2041 e seguenti c.c., a indennizzare CP_1
della diminuzione patrimoniale da questi subita e/o subenda, che Parte_1
è quantificabile quanto meno in € 80.000,00, o nel diverso ammontare che venisse determinato in corso di causa, oltre agli accessori al tasso di legge e al maggior danno.
V. In via istruttoria
Si chiede che, a parziale modifica dell'ordinanza datata 26.08.2019, venga ammessa la prova per testimoni sulle circostanze contenute nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., riportate nelle conclusioni di parte attrice, da intendersi qui integralmente trascritte, sui capitoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92.
Si chiede fin d'ora l'abilitazione a prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da controparte che venissero eventualmente ammessi.
Si indicano quali testimoni, sia a prova diretta, che a prova contraria: dr. , avv. Flavio Pana e dr.ssa Paola Marchesini di VA;
Testimone_1
dr. di Vicenza;
dr. e avv. Davide Druda di Persona_2 Persona_3
Padova; , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, e , tutti c/o AS
[...] Controparte_16 CP_17 Parte_5
Rurale e Artigiana di Brendola - filiale di VA;
e, CP_11 Pt_5
9 , tutti dipendenti o ex dipendenti della di Brendola;
Pt_5 Pt_6 CP_18
, , , ,
[...] Persona_4 Persona_5 CP_19 Persona_6
, , , , Parte_7 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
; , tutti Persona_15 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
collaboratori o ex collaboratori della palestra;
e c/o Tes_5 Testimone_6
c/o EMI S.r.l.; ; Controparte_20 Testimone_7 Testimone_8
. Testimone_9
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità, e di assenza di valore probatorio, dei documenti prodotti ai n. 7, 65, 95, 98, 98B, 112, 113, 114 e 144 del fascicolo della convenuta .” CP_1
- per : CP_1
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda di parte appellante nonché dell'appellato Parte_3
e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali;
3) in via istruttoria:
a) in caso di ammissione dei capitoli avversari, ammettersi prova per testi sui capitoli formulati in primo grado con la memoria istruttoria (eccetto il capitolo 28, già ammesso) del 23.03.2018 e istruttoria di replica del 14.04.2018; abilitarsi
l'appellata alla prova contraria con i testi indicati nelle suddette memorie, depositate in primo grado;
10 b) accogliersi le istanze di esibizione formulate alle pp. 18 e 19 della memoria istruttoria di primo grado del 23.03.2018;
c) disporsi, se del caso, CTU contabile sui bilanci e sul conto corrente della
[...]
Controparte_21
- per Parte_2
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perchè totalmente infondati I motivi di appello dell'appellante e dell'appellato Parte_8 Parte_3
e confermarsi la sentenza impugnata;
2) rigettarsi comunque ogni domanda avversaria;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. e accessori di legge.”
- per : Parte_3
“
1. Nel merito, in via principale: accogliere l'appello promosso da Parte_1
2. Nel merito, in via incidentale: accertare e dichiarare la simulazione
[...]
assoluta dell'atto costitutivo dell' Controparte_9
, stipulato in data 20.08.2004, non essendo l'atto voluto dai
[...]
soggetti contraenti, ed in particolare dal signor e per l'effetto Parte_3
accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inefficacia del medesimo atto e di tutti
i rapporti, anche obbligatori, con particolare riferimento ai debiti tributari, da esso scaturenti;
3. In via subordinata: accertare e dichiarare la simulazione relativa e quindi l'avvenuta interposizione fittizia di persona, essendo la carica di
Presidente dell Controparte_9
attribuita simulatamente al signor ma di fatto esercitata da Parte_3
e , e per l'effetto accertare e dichiarare l'estraneità Parte_1 CP_1
11 di dalla predetta Associazione e da ogni obbligazione da questa Parte_3
scaturente, con particolare riferimento ai debiti tributari gravanti sulla stessa, ricadendo tutti gli effetti dell'esercizio della carica associativa in via esclusiva su
e ; Parte_1 CP_1
4. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'interposizione reale di persona, avendo in qualità di Presidente dell Parte_3 [...]
, agito per conto degli Controparte_9
interponenti e , e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 CP_1
che deve essere tenuto indenne dagli interponenti Parte_3 Parte_1
e da ogni obbligazione, in particolare quelle tributarie, sorta nei CP_1
confronti dello stesso per effetto della carica assunta in via fiduciaria;
5. In via ulteriormente subordinata:
5.1 accertare e dichiarare che, sin dalla costituzione dell
[...]
, avvenuta il 20.08.2004, i signori Controparte_9 Pt_1
hanno agito in nome e per conto della stessa, e per l'effetto
[...] CP_1
accertare e dichiarare che gli stessi rispondono in via esclusiva e solidale, anche ai sensi dell'art. 38 c.c., delle obbligazioni e dei debiti del medesimo ente;
5.2 in particolare, accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 CP_1
sono tenuti a rispondere, anche ai sensi dell'art. 38 c.c., ciascuno nella
[...]
misura che risulterà in corso di causa, delle obbligazioni sorte e/o che sorgeranno in capo all nei Controparte_9
confronti dell'Amministrazione finanziaria, nell'ammontare di euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa,
12 e/o nei confronti di qualsiasi altro terzo creditore, e per l'effetto accertare e dichiarare che gli stessi e sono tenuti a manlevare Parte_1 CP_1
e tenere indenne il signor da ogni eventuale pretesa, presente o Parte_3
futura, avanzata nei confronti di questo ultimo, quale Presidente dell
[...]
, da parte dei predetti terzi Controparte_9
creditori sociali
6. In ogni caso:
Previo accertamento dell'estinzione parziale da parte del signor Parte_3
dei debiti tributari, pari ad euro 71.000,00, dell
[...]
, accertare e dichiarare che i signori Controparte_9
e sono tenuti a manlevare e tenere indenne il Parte_1 CP_1
medesimo signor dalle perdite patrimoniali subite e subende, Parte_3
nella misura di euro 71.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, per le causali di cui sopra, e per l'effetto condannare e , ciascuno nella misura che risulterà Parte_1 CP_1
di giustizia, a pagare ad la somma di euro 71.000,00 ovvero la Parte_3
diversa somma che risulterà in corso di causa.
7. In via istruttoria: a parziale riforma dell'ordinanza datata 26.08.2019,
• Si chiede di disporsi l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come formulate da nel corso del giudizio di primo grado e non Parte_3
accolte, in specie i capitoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
13 • Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su eventuali capitoli di prova formulati dalle altre parti in causa che venissero ammessi.
• Si indicano quali testi, sia a prova diretta che a prova contraria, Tes_8
di VA (VI), di VA (VI),
[...] Parte_7 [...]
di RN VI (VI), il dr. di Padova, Tes_9 Persona_3
l'avv. Davide Druda di Padova, la sig.ra presso lo studio Tes_10
dell'avv. Davide Druda.
• Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità dei documenti n. 10, 45, 60, 77,
78, 79, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98B, 114, 120, 123, 128 prodotti da
in quanto integralmente illeggibili, si contesta la legittimità CP_1
della produzione dei documenti n. 115, 116, 117, 118, 119 prodotti da
, in quanto manifestamente irrilevanti ed eccedenti l'attività CP_1
difensiva.
8. In ogni caso: con l'integrale rifusione di spese e competenze di lite, anche relative al primo grado di giudizio.”.
- per : Parte_4
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti di e confermarsi la Parte_4
sentenza impugnata.
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali con distrazione
a favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
14 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 9 marzo 2017, notificato tra il 17 ed il 30 marzo 2017,
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1 CP_1
, , Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Parte_4 CP_3
e esponendo quanto di seguito si riassume:
[...] Controparte_4
- in data 12 giugno 1995 aveva costituito con la moglie la CP_1
“Centro Energy s.a.s. di De TO RE e C.”, società avente ad oggetto la gestione dell'omonima palestra, di cui egli era socio accomandatario mentre rivestiva la qualifica di socia accomandante;
CP_1
- nonostante la forma sociale adottata, sia lui che la moglie avevano sempre operato con i medesimi poteri e diritti nella gestione della palestra occupandosi, rispettivamente, delle attività più propriamente sportive e gestendo gli aspetti amministrativi e contabili;
- in data 20 agosto 2004, sempre con , aveva costituito CP_1
l'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, con sede nei medesimi locali precedentemente utilizzati dalla s.a.s., che glieli aveva concessi in locazione unitamente alle attrezzature sportive ivi contenute al solo fine di ridurre il carico fiscale gravante sulla medesima s.a.s., usufruendo delle agevolazioni fiscali riservate allo svolgimento di attività in forma associativa;
- l'atto costitutivo e lo statuto della erano stati solo formalmente sottoscritti dal fratello , nominato Presidente, nonché da Parte_3
15 e Controparte_2 Parte_2 CP_5 Parte_4
Contr componenti del Consiglio Direttivo;
solo formalmente l aveva proseguito l'attività della palestra precedentemente svolta dalla s.a.s. e quest'ultima solo apparentemente si era limitata a riscuotere il corrispettivo della locazione dell'attrezzatura e dei locali, mentre nella realtà era la società che continuava a gestire la palestra attraverso l'opera dei suoi due soci;
- nell'anno 2008, l'ASD ed in solido il suo Presidente Parte_3
avevano ricevuto la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 a titolo di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva nonché di sanzioni pecuniarie;
nel 2012 nel
2012 avevano ricevuto la notifica di un terzo avviso di accertamento, relativo all'anno 2007, e nel 2015 era pervenuta un'ulteriore cartella di pagamento da parte di Equitalia Nord, relativa ancora agli anni 2005 e 2006, il tutto per circa complessivi euro 150.000;
- Agenzia delle Entrate aveva contestato che l non aveva agito osservando i criteri normativi previsti ai fini del riconoscimento della soggettività sportiva dilettantistica, bensì seguendo una logica commerciale con finalità di lucro, tesi poi condivisa dalla Commissione Tributaria di
Vicenza che, con la sentenza n.193/2013, aveva accertato che l'attività dell'associazione sportiva costituitasi nel 2004 con la presidenza di Pt_3
rappresentava in realtà il prosieguo di quella commerciale condotta
[...]
sin dal 1995 dal fratello in società con la moglie Parte_1 CP_1
;
[...]
16 - nell'autunno del 2015 i rapporti coniugali si erano incrinati e CP_1
aveva acconsentito a cedergli la propria quota senza il versamento di alcun corrispettivo, a fronte del suo impegno di estinguere l'esposizione debitoria cui erano ancora sottoposti l'associazione e il suo Presidente nei confronti di
Agenzia Entrate ed Equitalia Nord. Tuttavia, la non si era più CP_1
presentata in palestra da inizio gennaio 2016 e neppure all'appuntamento fissato dinanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione della quota;
- egli, pertanto, per sanare l'esposizione debitoria dell'associazione sportiva ed evitare le preannunciate procedure di espropriazione forzata, aveva acceso un'ipoteca volontaria su un immobile di proprietà e concesso una fideiussione a garanzia del mutuo ipotecario che il fratello Parte_3
aveva contratto con la AS Rurale ed Artigiana di Brendola per l'importo di euro 71.000,00, successivamente versato ad Equitalia Nord a parziale Contr copertura del debito contratto dalla . Si era altresì fatto carico del rimborso di tale somma al fratello mediante una corresponsione Pt_3
mensile di euro 560,00 equivalente alla rata prevista dal piano di ammortamento del suddetto mutuo. Inoltre, aveva chiesto ed ottenuto un prestito da tale la quale aveva emesso in suo favore due Testimone_9
assegni circolari per una somma complessiva di euro 80.000,00 che egli aveva girato al fratello per saldare il debito residuo ad Equitalia Pt_3
Nord. chiedeva pertanto, in via principale, accertamento e declaratoria Parte_1
che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie una società CP_1
17 di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di palestra “che appartiene in parte uguale ai soci”; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della s.a.s. era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa “in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto” “in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio e non prevede CP_1
il concorso della socia nell'amministrazione della società”, con CP_1
conseguente violazione degli accordi da parte della a condanna della stessa CP_1
alla restituzione di quota parte delle somme “distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy s.a.s.”.
In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.
Parte attrice chiedeva inoltre che fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, con conseguente Contr responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività della e, in particolare, per i debiti erariali (quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con nella misura del 50% CP_1
ciascuno; che fosse altresì accertato che ricopriva la carica di Parte_3
Presidente in modo fittizio, essendo estraneo all'associazione ed analogo accertamento era richiesto con riguardo alle nomine degli altri componenti del Contr Consiglio Direttivo della .
18 chiedeva inoltre la condanna di al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni che riteneva di aver subito a causa della condotta della predetta, quantificati in euro 100.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 1° settembre 2017, si costituiva ribadendo la natura meramente “formale” del suo ruolo Parte_3
Contr di Presidente dell' ; egli, infatti, si era limitato a compiere esclusivamente quegli atti di rappresentanza strettamente necessari che gli erano stati di volta in volta richiesti, mentre, relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate, in ragione delle rassicurazioni ricevute dal fratello Contr e dalla cognata circa il fatto che il debito complessivamente maturato dalla nei confronti dell'Erario sarebbe stato interamente saldato dai predetti, si era completamente disinteressato della vicenda sino a che, in data il 17 febbraio 2016, aveva sottoscritto un mutuo con la AS Rurale e Artigiana di Brendola dell'importo di euro 71.000,00 e, con il denaro così ottenuto, aveva pagato parzialmente il debito tributario contratto dall'associazione sportiva;
debito che aveva successivamente provveduto a saldare mediante versamento a Equitalia Nord di ulteriori euro 80.000,00 corrispostigli da secondo degli Testimone_9
accordi intercorsi tra quest'ultima e il fratello Parte_1
deduceva pertanto la natura simulata dell'associazione sportiva e Parte_3
dunque del suo atto costitutivo, con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia del medesimo atto e di tutti i rapporti giuridici da esso scaturenti e, in particolare, di ogni obbligazione sorta nei suoi confronti quale Presidente;
chiedeva
19 quindi che venisse accertata la natura di simulazione assoluta dell'operazione architettata dai soci della “Centro Energy S.a.s. di De TO RE e C.” o, in subordine di simulazione relativa, sia oggettiva che soggettiva. Chiedeva, inoltre, di essere manlevato dai coniugi delle perdite patrimoniali subite Parte_9
per effetto di tale contratto inefficace e che venisse accertato che erano questi ultimi a dover rispondere in via esclusiva e solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. dei debiti del medesimo ente e, in via riconvenzionale, chiedeva che, previo accertamento dell'estinzione parziale da parte sua dei debiti tributari nella misura di euro
71.000,00, venisse accertato che i medesimi soci erano tenuti a Parte_9
manlevarlo e tenerlo indenne dalle perdite patrimoniali subite nella misura, appunto, di euro 71.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2017, si costituiva in giudizio smentendo che ella, socia accomandante, CP_1
avesse operato nella società con uguali poteri del socio accomandatario adducendo a sostegno una serie di circostanze fattuali finalizzate a dimostrare che era stato invece il solo marito – dal quale aveva chiesto la separazione a Parte_1
fine novembre 2016 – a decidere su ogni aspetto relativo alla gestione ed amministrazione dell'attività di palestra.
In particolare, evidenziava di essersi occupata solo di attività di segreteria svolgendo gli incarichi affidatile dal marito;
anche le firme eventualmente apposte a contratti, fideiussioni e polizze assicurative erano state apposte solo su ordine del marito.
20 Quanto alla cessione gratuita in favore del marito delle sue quote societarie, la affermava che nel 2013 aveva scoperto ammanchi per decine di migliaia CP_1
di euro e per tale ragione avrebbe chiesto chiarimenti al il quale Pt_1
inizialmente negava ogni addebito per poi proporle la corresponsione di una consistente somma in contanti a fronte della donazione delle sue quote di proprietà della s.a.s.; tuttavia la somma pattuita non le era stata consegnata e di conseguenza la cessione delle quote non aveva avuto luogo.
Quanto alla simulazione della costituzione della “A.S. Centro Energy VA”, negava ogni responsabilità e coinvolgimento in ordine all'accaduto CP_1
ed affermava che era stato il marito ad ordinarle di tenere le fila di ogni questione inerente l'ASD, occupandosi anche delle incombenze di segreteria.
La negava infine di aver mai preso decisioni in ordine all'impugnazione CP_1
Contr degli avvisi di accertamento notificati al signor e alla da Parte_3
parte di Agenzia Entrate, né di aver mai avuto alcun potere in merito;
contestava, inoltre, di essersi mai assunta l'impegno di accollarsi i debiti tributari gravanti sugli stessi e ribadiva che aveva deciso in prima persona di prendere Parte_3
parte, prima, alla costituzione di tale compagine associativa e, poi, di impugnare suddetti avvisi di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via di eccezione riconvenzionale, che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, fossero detratte dalla somma eventualmente dovuta “il 50% del risarcimento spettante dal , il 50% dei canoni di affitto dovuti dalla Per_3 CP_10
” che risulteranno in corso di causa, tremila euro di sanzioni rimaste a carico
[...]
21 di il 50% del valore del PAC intestato alla società in accomandita CP_1
semplice ed il 50% delle quote della banca di proprietà della sas.”.
Alla prima udienza di comparazione delle parti svoltasi il 26 settembre 2017 il
Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti , Controparte_2 Parte_2
, e e, rilevato che la Parte_4 CP_3 Controparte_4
convenuta si era costituita solo il giorno precedente l'udienza, CP_1
concedeva all'attore ed al convenuto termine per Parte_1 Parte_3
il deposito di una memoria di replica, nonché successivo termine alla convenuta per il deposito di note difensive, rinviando la trattazione della causa a CP_1
successiva udienza.
Sia l'attore che il convenuto, nelle rispettive memorie contestavano i contenuti della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla eccependo altresì CP_1
la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per mancata osservanza del termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 167
c.p.c., evidenziando come dovesse reputarsi inammissibile l'eccezione e/o domanda riconvenzionale di compensazione formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della stessa CP_1
Nel termine assegnatole per il deposito da parte di della memoria CP_1
autorizzata veniva depositata la nomina di nuovi difensori con contestuali note con cui la predetta contestava l'eccezione di decadenza dal proporre eccezioni e domande riconvenzionali, prendendo altresì posizione sulle domande avversarie di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo della s.a.s. e dell'associazione
22 sportiva, ribadendone la richiesta di rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'espletata istruttoria la causa veniva decisa con sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 che così ha disposto:
“
1. rigetta tutte le domande svolte dall'attore nei confronti della Parte_1
convenuta e di tutte le altre parti convenute;
CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei Parte_3
confronti dell'attore e della convenuta;
Parte_1 CP_1
3. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione proposta in causa dalle parti;
4. condanna l'attore a rifondere a le spese e Parte_1 CP_1
competenze di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando, invece, integralmente compensate tra le parti Parte_1
e le spese e competenze processuali;
Parte_3
5. nulla per le spese di lite relative al rapporto intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 29 novembre – 12 dicembre 2022, ha proposto tempestivo appello invocandone la Parte_1
riforma sulla base di quattordici motivi, ha inoltre riproposto le domande, le eccezioni e le “questioni” risultate assorbite dalla pronuncia, ex art.346 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2023, CP_1
23 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato;
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello ha riproposto le eccezioni già svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale nonché l'eccezione di inammissibilità dei capitoli di prova attorei già rigettati dal Giudice di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023, Pt_3
ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da ed ha
[...] Parte_1
proposto appello incidentale formulando dieci motivi di impugnazione;
ha inoltre riproposto le domande, eccezioni e “questioni” risultate assorbite dalla pronuncia.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 23 marzo
2023, rimasta contumace in primo grado, chiedendo che venga Parte_2
dichiarata l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto ed il rigetto di ogni domanda avversaria. In particolare, ha eccepito la nullità della sua chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio e l'inammissibilità della Contr domanda di simulazione per mancata citazione in giudizio dell' ed altresì di tutti coloro che avevano aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 27 marzo
2023, anch'essa rimasta contumace in primo grado, eccependo in Parte_4
via preliminare la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in
24 giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con la comparsa di costituzione in appello ha riproposto le seguenti CP_1
eccezioni, non esaminate dal Tribunale:
- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per mancanza di procura al difensore dell'attore per convenire in giudizio Parte_1
, e Controparte_2 Parte_2 CP_3 Parte_4
; Controparte_4
- inammissibilità delle domande proposte per non avere convenuto in giudizio la società in accomandita semplice e l'associazione sportiva dilettantistica;
- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per assenza della chiamata in causa di tutti gli associati.
Anche e – contumaci in primo grado e costituitesi Parte_2 Controparte_22
in appello – hanno eccepito la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarle in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.
Tali eccezioni hanno, evidentemente, carattere preliminare rispetto alla disamina dei motivi di appello attenendo all'integrità del litisconsorzio necessario ed
25 all'esistenza della procura alle liti.
Peraltro, la non integrità del contradittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Altrettanto è a dirsi con riguardo all'inesistenza o alla mancanza in atti della procura alle liti.
Le eccezioni proposte sono fondate, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Con il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza, – come Parte_1
già evidenziato nella parte in fatto – formulava le seguenti domande: in via principale, accertamento e declaratoria che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie una società di fatto avente ad oggetto la gestione CP_1
dell'attività di palestra “che appartiene in parte uguale ai soci”; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della “Centro Energy s.a.s. di De TO RE e
C.” era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa “in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto … in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio e non prevede CP_1
il concorso della socia nell'amministrazione della società”, con CP_1
conseguente violazione degli accordi da parte della a condanna della stessa CP_1
alla restituzione di quota parte delle somme “distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy s.a.s.”.
In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso
26 che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.
Senonché egli, a tal fine, conveniva in giudizio la sola socia accomandante, omettendo di instaurare il contraddittorio con la società che, invece, nella causa promossa dal socio accomandatario per accertare la simulazione della società stessa, è un contraddittore necessario.
La s.a.s., infatti, è un soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono e la simulazione dell'atto costitutivo – e della sua stessa esistenza, considerato che l'attore ha proposto in principalità domanda di simulazione assoluta – investe direttamente la società. Pertanto, sussistendo un evidente conflitto di interessi tra il socio accomandatario che propone la causa volta all'accertamento della simulazione e la società che egli rappresenta, avrebbe dovuto essere nominato – su istanza dell'stesso attore e prima ancora dell'instaurazione del giudizio – un curatore speciale ex art.78 c.p.c.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, che non è stata convenuta in giudizio.
L'attore chiedeva infatti che fosse accertata e dichiarata la Parte_1
simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione Contr dell , con conseguente responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività dell'associazione e, in particolare, per i debiti erariali
(quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con nella misura del 50% ciascuno;
che fosse altresì CP_1
27 accertato che ricopriva la carica di Presidente in modo fittizio, Parte_3
essendo estraneo all'associazione; analogo accertamento era richiesto con riguardo Contr alle nomine degli altri componenti del Consiglio Direttivo della .
è stato infatti convenuto in giudizio personalmente e non quale Parte_3
Contr presidente dell , come si evince chiaramente dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e dalla notifica dell'atto di citazione.
Oltre a ciò, per quanto riguarda l'ASD, va rilevato che la procura alle liti conferita da al difensore consentiva al predetto di agire in giudizio Parte_1
esclusivamente nei confronti di e (“Io sottoscritto CP_1 Parte_3
… delego a mio procuratore e difensore l'avv. Claudio Bortolaso Parte_1
del Foro di Vicenza, affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento da promuovere nei confronti dei signori e CP_1 Pt_3
, anche in appello come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni
[...]
…”).
Il difensore ha invece convenuto in giudizio anche Controparte_2 Pt_2
, e pur non
[...] CP_3 Parte_4 Controparte_4
avendogli conferito, la procura alle liti, nel suo chiaro tenore letterale, tale potere.
La circostanza assume rilievo anche con riguardo alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei predetti quali associati sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'ASD, in quanto convenuti in giudizio sulla base di una procura alle liti che non li menziona e, pertanto, inesistente nei loro riguardi.
28 Neppure la procura alle liti conferita da per il grado di appello Parte_1
indica specificamente , , Controparte_2 Parte_2 CP_3 [...]
e quali soggetti da convenire in giudizio;
né può Parte_4 Controparte_4
sostenersi che l'aggiunta a penna delle parole, “e altri” dopo “ e CP_1 [...]
” (“Il sottoscritto … delego a mio procuratore e Parte_3 Parte_1
difensore l'avv. Claudio Bortolaso del Foro di Vicenza, affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento di appello avverso la sentenza n.1818/2022 Sent. Emessa dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2022 e pubblicata in data 27.10.2022 da promuovere davanti alla Corte di Appello di Venezia nei confronti dei signori e , e altri anche in appello CP_1 Parte_3
come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni …”) sia idonea a conferire all'avv. Bortolaso il mandato ad agire nei confronti di quei soggetti, nei confronti dei quali non è stato instaurato un valido contraddittorio neppure nel corso del processo di primo grado.
Per quanto sopra esposto, rilevato l'originario difetto di contraddittorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, la causa va rimessa al primo Giudice ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c.
Quanto alle spese va applicato il principio, secondo cui “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole
29 spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cass. n. 14495/2017; Cass. n. 13550/2006).
Le spese vanno addebitate alla parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio, nel caso di specie l'attore Parte_1
e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza n.1818/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022 e dispone la rimessione della causa al Tribunale di
Vicenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) fissa il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione di questa sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di , CP_1 Parte_3 Parte_2 [...]
, che liquida in favore di ciascuna parte, in euro 6.946,00 oltre rimborso Parte_4
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge
30 Venezia 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bortolaso Claudio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
VA, via Marconi, n. 10; appellante
1 contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti Dal Soglio Paolo, Frison Giuliana e Pana Flavio Francesco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 6;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3
dall'avv. Mele Paolo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vicenza,
Corso Palladio, n. 114;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4
dall'avv. Roccoberton Silvio Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in RN VI, via Tassoni, n. 8;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._5
dall'avv. Pana Flavio Francesco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vicenza, piazza Pontelandolfo, n. 6;
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 C.F._6
(C.F. ) e CP_3 C.F._7 CP_4
(C.F. ), quali eredi, unitamente a
[...] C.F._8 CP_1
, di , contumaci;
[...] CP_5
appellati
Oggetto: “Associazione – Comitato” - Appello avverso la sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
2394/2017 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
2 “- dichiarata l'intervenuta decadenza e la conseguente inammissibilità delle allegazioni, delle domande e delle eccezioni svolte da e da Parte_2 [...]
, a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti decadenziali nel Parte_4
giudizio di primo grado e della tardiva costituzione nel giudizio d'appello;
- datosi atto che parte attrice ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle allegazioni, domande ed eccezioni svolte dalle convenute e Parte_2 [...]
; Parte_4
- previa eventuale concessione di un termine a difesa onde poter replicare alle allegazioni e deduzioni contenute nella tardiva costituzione delle convenute
e;
Parte_2 Parte_4
- in accoglimento del presente appello, e disattesa ogni avversa istanza, eccezione
e domanda, sia della convenuta , che dalle convenute CP_1 Pt_2
e;
[...] Parte_4
- riformarsi integralmente la sentenza n. 1818/2022 Sent. - Repert. n. 2937/2022, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2022 e pubblicata in data
27.10.2022;
Nel merito, in relazione ai rapporti derivanti dalla costituzione della società
Centro Energy S.a.s.
In via principale
- datosi atto che il convenuto ha aderito alla tesi difensiva Parte_3
sostenuta da parte attrice, formulando delle conclusioni conformi, o comunque compatibili, con quelle contenute nell'atto di citazione;
3 - datosi altresì atto che i convenuti , e Controparte_2 CP_3 [...]
, sono rimasti contumaci nonostante la regolare citazione in CP_4
giudizio, e in tal modo hanno rinunciato a contestare le domande attoree;
- datosi atto infine che l'attore ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni svolte dalla convenuta che esulano CP_1
dall'oggetto del presente giudizio;
- dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte dalla convenuta CP_1
, essendo la stessa decaduta dal diritto di proporle a causa della tardiva
[...]
costituzione in giudizio;
- dichiararsi comunque la nullità per indeterminatezza delle domande e delle eccezioni svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
CP_1
- respingersi tutte le domande e le eccezioni proposte dalla convenuta CP_1
, sia in via principale, che in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto
[...]
e in diritto;
- accertarsi e dichiararsi che fin dal 1995 è stata costituita dai signori Pt_1
e una società di fatto avente ad oggetto la gestione
[...] CP_1
dell'attività di palestra, che appartiene in parti uguali ai due soci;
- accertarsi e dichiararsi che, secondo quanto previsto dai patti sociali, ciascuno dei due soci è tenuto a conferire il proprio apporto lavorativo e a concorrere nella gestione amministrativa della società, ed entrambi partecipano in pari misura nella spartizione degli utili e nel pagamento dei debiti generati dall'attività aziendale;
4 - accertarsi e dichiararsi che l'atto costitutivo della società Controparte_6
avvenuto mediante scrittura privata autenticata in data
[...] Parte_1 CP_7
12.6.1995 dal notaio di Vicenza – Rep. n.60.678, è affetto da Persona_1
simulazione assoluta, o quanto meno relativa, in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto, in particolare nella parte che prevede la limitazione di responsabilità del socio e non prevede il concorso CP_1
della socia nell'amministrazione della società; CP_1
- accertarsi e dichiararsi che la signora ha violato gli accordi CP_1
societari, facendo mancare improvvisamente e senza ragione il proprio apporto lavorativo e amministrativo a partire dal 22 dicembre del 2015, e in tal modo si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto sociale, sia in qualità di socio, che di amministratore;
- accertarsi e dichiararsi inoltre che la signora , in qualità di CP_1
amministratore della società, è venuta meno al mandato ricevuto e ha commesso ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di gestione;
- ordinarsi ai sensi dell'art. 263 e seguenti c.p.c. e art 2261 c.c. alla signora
, nella sua qualità di amministratrice di fatto della società Centro CP_1
Energy, di rendere il conto al socio signor sull'attività gestoria Parte_1
svolta per la società stessa;
- accertarsi e dichiararsi, in particolare, che la signora ha distratto CP_1
a proprio favore alcune somme, provento dell'attività svolta dalla società, di cui si chiede che venga determinato l'ammontare;
5 - condannarsi a restituire all'attore, nella misura del 50%, le somme CP_1
distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy S.a.s., nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa e a seguito del rendimento del conto sopra richiesto, oltre agli accessori al tasso di legge;
In subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ravvisasse la natura simulata dell'atto costitutivo del Centro Energy S.a.s.,
- dichiararsi che la signora è decaduta, ai sensi dell'art. 2320 c.c., CP_1
dal beneficio della limitazione di responsabilità del socio accomandante;
- ordinarsi l'esclusione del socio dalla società Centro Energy S.a.s., CP_1
disponendo la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese;
- in ulteriore subordine, disporsi la cessazione della signora dalla CP_1
carica di amministratrice della società;
- in ogni caso, condannarsi a restituire all'attore nella misura del CP_1
50% le somme distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy
S.a.s., nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa e a seguito del rendimento del conto sopra richiesto, oltre agli accessori al tasso di legge;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
II. Nel merito, in relazione ai rapporti derivanti dalla costituzione dell : Controparte_8
In via principale
- contrariis reiectis;
6 - accertarsi e dichiararsi che l'atto costitutivo dell
[...]
, stipulato in data 20.08.2004 e registrato Controparte_9
il 07.09.2004 al n° 100902 Priv. S. 3^ presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Vicenza 2, è affetto da simulazione assoluta, o quanto meno relativa, perché si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto, in particolare nella parte che fa ricadere la responsabilità sul Presidente , anziché sui signori Parte_3
e;
Parte_1 CP_1
- accertarsi e dichiararsi che tutte le cariche sociali della Controparte_10
sono state attribuite in modo fittizio, e che in realtà i soci fondatori
[...] [...]
, , , e Parte_3 Controparte_2 Parte_2 CP_5 Parte_4
sono del tutto estranei all'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che il signor ricopre la carica di Parte_3
Presidente in modo fittizio ed è estraneo all'associazione, e pertanto non è tenuto
a rispondere per i debiti contratti dall'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che le obbligazioni sorte a carico dell'associazione gravano sui signori e , secondo quanto previsto dai Parte_1 CP_1
patti sociali ed eventualmente ai sensi dell'art.38 c.c., e che pertanto i medesimi sono tenuti a rispondere dei debiti dell'associazione, in via tra di loro solidale verso i creditori e nella misura del 50% ciascuno;
- accertarsi e dichiararsi, in particolare, che i signori e Parte_1 CP_1
sono obbligati, in via tra di loro solidale e nella misura del 50% ciascuno, a
[...]
pagare i debiti sorti a vario titolo a carico dell'associazione nei confronti
7 dell'amministrazione finanziaria, che ammontano a € 160.000,00, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa;
- accertarsi e dichiararsi in ogni caso che i signori e Parte_1 CP_1
sono obbligati, in via tra di loro solidale e nella misura del 50% ciascuno, a manlevare e tenere indenne il signor per tutte le conseguenze Parte_3
patrimoniali negative conseguenti o derivate dall'attività svolta dall'associazione;
- accertarsi e dichiararsi che il signor ha procurato l'estinzione Parte_1
dei debiti dell'associazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ricorrendo, in parte a un finanziamento bancario e in parte a un finanziamento privato;
- condannarsi la signora a pagare all'attore l'importo di CP_1
€80.000,00, o quello diverso che risulterà dovuta, oltre agli interessi di legge e al risarcimento del maggior danno, corrispondente alla quota parte di quanto dovuto dall'associazione all'amministrazione finanziaria;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
III. In ogni caso
- condannarsi al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da CP_1 [...]
per i titoli sopra indicati, che allo stato sono quantificabili in Parte_1
€100.000,000, o nel diverso ammontare che verrà accertato in corso di causa;
- spese di lite interamente rifuse, oltre a rimborso forfetario per spese generali,
IVA e contributi previdenziali obbligatori;
IV. Nel merito, in via di ulteriore subordine
8 - accertato e dichiarato, in via sussidiaria, che si è arricchita CP_1
ingiustamente ai danni di per i vari titoli sopra indicati, Parte_1
condannarsi , ai sensi degli art. 2041 e seguenti c.c., a indennizzare CP_1
della diminuzione patrimoniale da questi subita e/o subenda, che Parte_1
è quantificabile quanto meno in € 80.000,00, o nel diverso ammontare che venisse determinato in corso di causa, oltre agli accessori al tasso di legge e al maggior danno.
V. In via istruttoria
Si chiede che, a parziale modifica dell'ordinanza datata 26.08.2019, venga ammessa la prova per testimoni sulle circostanze contenute nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., riportate nelle conclusioni di parte attrice, da intendersi qui integralmente trascritte, sui capitoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92.
Si chiede fin d'ora l'abilitazione a prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da controparte che venissero eventualmente ammessi.
Si indicano quali testimoni, sia a prova diretta, che a prova contraria: dr. , avv. Flavio Pana e dr.ssa Paola Marchesini di VA;
Testimone_1
dr. di Vicenza;
dr. e avv. Davide Druda di Persona_2 Persona_3
Padova; , , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, e , tutti c/o AS
[...] Controparte_16 CP_17 Parte_5
Rurale e Artigiana di Brendola - filiale di VA;
e, CP_11 Pt_5
9 , tutti dipendenti o ex dipendenti della di Brendola;
Pt_5 Pt_6 CP_18
, , , ,
[...] Persona_4 Persona_5 CP_19 Persona_6
, , , , Parte_7 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
; , tutti Persona_15 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
collaboratori o ex collaboratori della palestra;
e c/o Tes_5 Testimone_6
c/o EMI S.r.l.; ; Controparte_20 Testimone_7 Testimone_8
. Testimone_9
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità, e di assenza di valore probatorio, dei documenti prodotti ai n. 7, 65, 95, 98, 98B, 112, 113, 114 e 144 del fascicolo della convenuta .” CP_1
- per : CP_1
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda di parte appellante nonché dell'appellato Parte_3
e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali;
3) in via istruttoria:
a) in caso di ammissione dei capitoli avversari, ammettersi prova per testi sui capitoli formulati in primo grado con la memoria istruttoria (eccetto il capitolo 28, già ammesso) del 23.03.2018 e istruttoria di replica del 14.04.2018; abilitarsi
l'appellata alla prova contraria con i testi indicati nelle suddette memorie, depositate in primo grado;
10 b) accogliersi le istanze di esibizione formulate alle pp. 18 e 19 della memoria istruttoria di primo grado del 23.03.2018;
c) disporsi, se del caso, CTU contabile sui bilanci e sul conto corrente della
[...]
Controparte_21
- per Parte_2
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perchè totalmente infondati I motivi di appello dell'appellante e dell'appellato Parte_8 Parte_3
e confermarsi la sentenza impugnata;
2) rigettarsi comunque ogni domanda avversaria;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. e accessori di legge.”
- per : Parte_3
“
1. Nel merito, in via principale: accogliere l'appello promosso da Parte_1
2. Nel merito, in via incidentale: accertare e dichiarare la simulazione
[...]
assoluta dell'atto costitutivo dell' Controparte_9
, stipulato in data 20.08.2004, non essendo l'atto voluto dai
[...]
soggetti contraenti, ed in particolare dal signor e per l'effetto Parte_3
accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inefficacia del medesimo atto e di tutti
i rapporti, anche obbligatori, con particolare riferimento ai debiti tributari, da esso scaturenti;
3. In via subordinata: accertare e dichiarare la simulazione relativa e quindi l'avvenuta interposizione fittizia di persona, essendo la carica di
Presidente dell Controparte_9
attribuita simulatamente al signor ma di fatto esercitata da Parte_3
e , e per l'effetto accertare e dichiarare l'estraneità Parte_1 CP_1
11 di dalla predetta Associazione e da ogni obbligazione da questa Parte_3
scaturente, con particolare riferimento ai debiti tributari gravanti sulla stessa, ricadendo tutti gli effetti dell'esercizio della carica associativa in via esclusiva su
e ; Parte_1 CP_1
4. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'interposizione reale di persona, avendo in qualità di Presidente dell Parte_3 [...]
, agito per conto degli Controparte_9
interponenti e , e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 CP_1
che deve essere tenuto indenne dagli interponenti Parte_3 Parte_1
e da ogni obbligazione, in particolare quelle tributarie, sorta nei CP_1
confronti dello stesso per effetto della carica assunta in via fiduciaria;
5. In via ulteriormente subordinata:
5.1 accertare e dichiarare che, sin dalla costituzione dell
[...]
, avvenuta il 20.08.2004, i signori Controparte_9 Pt_1
hanno agito in nome e per conto della stessa, e per l'effetto
[...] CP_1
accertare e dichiarare che gli stessi rispondono in via esclusiva e solidale, anche ai sensi dell'art. 38 c.c., delle obbligazioni e dei debiti del medesimo ente;
5.2 in particolare, accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 CP_1
sono tenuti a rispondere, anche ai sensi dell'art. 38 c.c., ciascuno nella
[...]
misura che risulterà in corso di causa, delle obbligazioni sorte e/o che sorgeranno in capo all nei Controparte_9
confronti dell'Amministrazione finanziaria, nell'ammontare di euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa,
12 e/o nei confronti di qualsiasi altro terzo creditore, e per l'effetto accertare e dichiarare che gli stessi e sono tenuti a manlevare Parte_1 CP_1
e tenere indenne il signor da ogni eventuale pretesa, presente o Parte_3
futura, avanzata nei confronti di questo ultimo, quale Presidente dell
[...]
, da parte dei predetti terzi Controparte_9
creditori sociali
6. In ogni caso:
Previo accertamento dell'estinzione parziale da parte del signor Parte_3
dei debiti tributari, pari ad euro 71.000,00, dell
[...]
, accertare e dichiarare che i signori Controparte_9
e sono tenuti a manlevare e tenere indenne il Parte_1 CP_1
medesimo signor dalle perdite patrimoniali subite e subende, Parte_3
nella misura di euro 71.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, per le causali di cui sopra, e per l'effetto condannare e , ciascuno nella misura che risulterà Parte_1 CP_1
di giustizia, a pagare ad la somma di euro 71.000,00 ovvero la Parte_3
diversa somma che risulterà in corso di causa.
7. In via istruttoria: a parziale riforma dell'ordinanza datata 26.08.2019,
• Si chiede di disporsi l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come formulate da nel corso del giudizio di primo grado e non Parte_3
accolte, in specie i capitoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
13 • Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su eventuali capitoli di prova formulati dalle altre parti in causa che venissero ammessi.
• Si indicano quali testi, sia a prova diretta che a prova contraria, Tes_8
di VA (VI), di VA (VI),
[...] Parte_7 [...]
di RN VI (VI), il dr. di Padova, Tes_9 Persona_3
l'avv. Davide Druda di Padova, la sig.ra presso lo studio Tes_10
dell'avv. Davide Druda.
• Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità dei documenti n. 10, 45, 60, 77,
78, 79, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98B, 114, 120, 123, 128 prodotti da
in quanto integralmente illeggibili, si contesta la legittimità CP_1
della produzione dei documenti n. 115, 116, 117, 118, 119 prodotti da
, in quanto manifestamente irrilevanti ed eccedenti l'attività CP_1
difensiva.
8. In ogni caso: con l'integrale rifusione di spese e competenze di lite, anche relative al primo grado di giudizio.”.
- per : Parte_4
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti di e confermarsi la Parte_4
sentenza impugnata.
2) vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali con distrazione
a favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
14 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 9 marzo 2017, notificato tra il 17 ed il 30 marzo 2017,
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1 CP_1
, , Parte_3 Controparte_2 Parte_2 Parte_4 CP_3
e esponendo quanto di seguito si riassume:
[...] Controparte_4
- in data 12 giugno 1995 aveva costituito con la moglie la CP_1
“Centro Energy s.a.s. di De TO RE e C.”, società avente ad oggetto la gestione dell'omonima palestra, di cui egli era socio accomandatario mentre rivestiva la qualifica di socia accomandante;
CP_1
- nonostante la forma sociale adottata, sia lui che la moglie avevano sempre operato con i medesimi poteri e diritti nella gestione della palestra occupandosi, rispettivamente, delle attività più propriamente sportive e gestendo gli aspetti amministrativi e contabili;
- in data 20 agosto 2004, sempre con , aveva costituito CP_1
l'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, con sede nei medesimi locali precedentemente utilizzati dalla s.a.s., che glieli aveva concessi in locazione unitamente alle attrezzature sportive ivi contenute al solo fine di ridurre il carico fiscale gravante sulla medesima s.a.s., usufruendo delle agevolazioni fiscali riservate allo svolgimento di attività in forma associativa;
- l'atto costitutivo e lo statuto della erano stati solo formalmente sottoscritti dal fratello , nominato Presidente, nonché da Parte_3
15 e Controparte_2 Parte_2 CP_5 Parte_4
Contr componenti del Consiglio Direttivo;
solo formalmente l aveva proseguito l'attività della palestra precedentemente svolta dalla s.a.s. e quest'ultima solo apparentemente si era limitata a riscuotere il corrispettivo della locazione dell'attrezzatura e dei locali, mentre nella realtà era la società che continuava a gestire la palestra attraverso l'opera dei suoi due soci;
- nell'anno 2008, l'ASD ed in solido il suo Presidente Parte_3
avevano ricevuto la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di avvisi di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 a titolo di maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva nonché di sanzioni pecuniarie;
nel 2012 nel
2012 avevano ricevuto la notifica di un terzo avviso di accertamento, relativo all'anno 2007, e nel 2015 era pervenuta un'ulteriore cartella di pagamento da parte di Equitalia Nord, relativa ancora agli anni 2005 e 2006, il tutto per circa complessivi euro 150.000;
- Agenzia delle Entrate aveva contestato che l non aveva agito osservando i criteri normativi previsti ai fini del riconoscimento della soggettività sportiva dilettantistica, bensì seguendo una logica commerciale con finalità di lucro, tesi poi condivisa dalla Commissione Tributaria di
Vicenza che, con la sentenza n.193/2013, aveva accertato che l'attività dell'associazione sportiva costituitasi nel 2004 con la presidenza di Pt_3
rappresentava in realtà il prosieguo di quella commerciale condotta
[...]
sin dal 1995 dal fratello in società con la moglie Parte_1 CP_1
;
[...]
16 - nell'autunno del 2015 i rapporti coniugali si erano incrinati e CP_1
aveva acconsentito a cedergli la propria quota senza il versamento di alcun corrispettivo, a fronte del suo impegno di estinguere l'esposizione debitoria cui erano ancora sottoposti l'associazione e il suo Presidente nei confronti di
Agenzia Entrate ed Equitalia Nord. Tuttavia, la non si era più CP_1
presentata in palestra da inizio gennaio 2016 e neppure all'appuntamento fissato dinanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione della quota;
- egli, pertanto, per sanare l'esposizione debitoria dell'associazione sportiva ed evitare le preannunciate procedure di espropriazione forzata, aveva acceso un'ipoteca volontaria su un immobile di proprietà e concesso una fideiussione a garanzia del mutuo ipotecario che il fratello Parte_3
aveva contratto con la AS Rurale ed Artigiana di Brendola per l'importo di euro 71.000,00, successivamente versato ad Equitalia Nord a parziale Contr copertura del debito contratto dalla . Si era altresì fatto carico del rimborso di tale somma al fratello mediante una corresponsione Pt_3
mensile di euro 560,00 equivalente alla rata prevista dal piano di ammortamento del suddetto mutuo. Inoltre, aveva chiesto ed ottenuto un prestito da tale la quale aveva emesso in suo favore due Testimone_9
assegni circolari per una somma complessiva di euro 80.000,00 che egli aveva girato al fratello per saldare il debito residuo ad Equitalia Pt_3
Nord. chiedeva pertanto, in via principale, accertamento e declaratoria Parte_1
che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie una società CP_1
17 di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di palestra “che appartiene in parte uguale ai soci”; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della s.a.s. era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa “in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto” “in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio e non prevede CP_1
il concorso della socia nell'amministrazione della società”, con CP_1
conseguente violazione degli accordi da parte della a condanna della stessa CP_1
alla restituzione di quota parte delle somme “distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy s.a.s.”.
In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.
Parte attrice chiedeva inoltre che fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, con conseguente Contr responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività della e, in particolare, per i debiti erariali (quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con nella misura del 50% CP_1
ciascuno; che fosse altresì accertato che ricopriva la carica di Parte_3
Presidente in modo fittizio, essendo estraneo all'associazione ed analogo accertamento era richiesto con riguardo alle nomine degli altri componenti del Contr Consiglio Direttivo della .
18 chiedeva inoltre la condanna di al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni che riteneva di aver subito a causa della condotta della predetta, quantificati in euro 100.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 1° settembre 2017, si costituiva ribadendo la natura meramente “formale” del suo ruolo Parte_3
Contr di Presidente dell' ; egli, infatti, si era limitato a compiere esclusivamente quegli atti di rappresentanza strettamente necessari che gli erano stati di volta in volta richiesti, mentre, relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate, in ragione delle rassicurazioni ricevute dal fratello Contr e dalla cognata circa il fatto che il debito complessivamente maturato dalla nei confronti dell'Erario sarebbe stato interamente saldato dai predetti, si era completamente disinteressato della vicenda sino a che, in data il 17 febbraio 2016, aveva sottoscritto un mutuo con la AS Rurale e Artigiana di Brendola dell'importo di euro 71.000,00 e, con il denaro così ottenuto, aveva pagato parzialmente il debito tributario contratto dall'associazione sportiva;
debito che aveva successivamente provveduto a saldare mediante versamento a Equitalia Nord di ulteriori euro 80.000,00 corrispostigli da secondo degli Testimone_9
accordi intercorsi tra quest'ultima e il fratello Parte_1
deduceva pertanto la natura simulata dell'associazione sportiva e Parte_3
dunque del suo atto costitutivo, con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia del medesimo atto e di tutti i rapporti giuridici da esso scaturenti e, in particolare, di ogni obbligazione sorta nei suoi confronti quale Presidente;
chiedeva
19 quindi che venisse accertata la natura di simulazione assoluta dell'operazione architettata dai soci della “Centro Energy S.a.s. di De TO RE e C.” o, in subordine di simulazione relativa, sia oggettiva che soggettiva. Chiedeva, inoltre, di essere manlevato dai coniugi delle perdite patrimoniali subite Parte_9
per effetto di tale contratto inefficace e che venisse accertato che erano questi ultimi a dover rispondere in via esclusiva e solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. dei debiti del medesimo ente e, in via riconvenzionale, chiedeva che, previo accertamento dell'estinzione parziale da parte sua dei debiti tributari nella misura di euro
71.000,00, venisse accertato che i medesimi soci erano tenuti a Parte_9
manlevarlo e tenerlo indenne dalle perdite patrimoniali subite nella misura, appunto, di euro 71.000,00 o in quella diversa risultante in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2017, si costituiva in giudizio smentendo che ella, socia accomandante, CP_1
avesse operato nella società con uguali poteri del socio accomandatario adducendo a sostegno una serie di circostanze fattuali finalizzate a dimostrare che era stato invece il solo marito – dal quale aveva chiesto la separazione a Parte_1
fine novembre 2016 – a decidere su ogni aspetto relativo alla gestione ed amministrazione dell'attività di palestra.
In particolare, evidenziava di essersi occupata solo di attività di segreteria svolgendo gli incarichi affidatile dal marito;
anche le firme eventualmente apposte a contratti, fideiussioni e polizze assicurative erano state apposte solo su ordine del marito.
20 Quanto alla cessione gratuita in favore del marito delle sue quote societarie, la affermava che nel 2013 aveva scoperto ammanchi per decine di migliaia CP_1
di euro e per tale ragione avrebbe chiesto chiarimenti al il quale Pt_1
inizialmente negava ogni addebito per poi proporle la corresponsione di una consistente somma in contanti a fronte della donazione delle sue quote di proprietà della s.a.s.; tuttavia la somma pattuita non le era stata consegnata e di conseguenza la cessione delle quote non aveva avuto luogo.
Quanto alla simulazione della costituzione della “A.S. Centro Energy VA”, negava ogni responsabilità e coinvolgimento in ordine all'accaduto CP_1
ed affermava che era stato il marito ad ordinarle di tenere le fila di ogni questione inerente l'ASD, occupandosi anche delle incombenze di segreteria.
La negava infine di aver mai preso decisioni in ordine all'impugnazione CP_1
Contr degli avvisi di accertamento notificati al signor e alla da Parte_3
parte di Agenzia Entrate, né di aver mai avuto alcun potere in merito;
contestava, inoltre, di essersi mai assunta l'impegno di accollarsi i debiti tributari gravanti sugli stessi e ribadiva che aveva deciso in prima persona di prendere Parte_3
parte, prima, alla costituzione di tale compagine associativa e, poi, di impugnare suddetti avvisi di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via di eccezione riconvenzionale, che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, fossero detratte dalla somma eventualmente dovuta “il 50% del risarcimento spettante dal , il 50% dei canoni di affitto dovuti dalla Per_3 CP_10
” che risulteranno in corso di causa, tremila euro di sanzioni rimaste a carico
[...]
21 di il 50% del valore del PAC intestato alla società in accomandita CP_1
semplice ed il 50% delle quote della banca di proprietà della sas.”.
Alla prima udienza di comparazione delle parti svoltasi il 26 settembre 2017 il
Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti , Controparte_2 Parte_2
, e e, rilevato che la Parte_4 CP_3 Controparte_4
convenuta si era costituita solo il giorno precedente l'udienza, CP_1
concedeva all'attore ed al convenuto termine per Parte_1 Parte_3
il deposito di una memoria di replica, nonché successivo termine alla convenuta per il deposito di note difensive, rinviando la trattazione della causa a CP_1
successiva udienza.
Sia l'attore che il convenuto, nelle rispettive memorie contestavano i contenuti della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla eccependo altresì CP_1
la decadenza di quest'ultima dal diritto di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per mancata osservanza del termine per la costituzione del convenuto previsto dall'art. 167
c.p.c., evidenziando come dovesse reputarsi inammissibile l'eccezione e/o domanda riconvenzionale di compensazione formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della stessa CP_1
Nel termine assegnatole per il deposito da parte di della memoria CP_1
autorizzata veniva depositata la nomina di nuovi difensori con contestuali note con cui la predetta contestava l'eccezione di decadenza dal proporre eccezioni e domande riconvenzionali, prendendo altresì posizione sulle domande avversarie di accertamento della simulazione dell'atto costitutivo della s.a.s. e dell'associazione
22 sportiva, ribadendone la richiesta di rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'espletata istruttoria la causa veniva decisa con sentenza n. 1818/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 che così ha disposto:
“
1. rigetta tutte le domande svolte dall'attore nei confronti della Parte_1
convenuta e di tutte le altre parti convenute;
CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei Parte_3
confronti dell'attore e della convenuta;
Parte_1 CP_1
3. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione proposta in causa dalle parti;
4. condanna l'attore a rifondere a le spese e Parte_1 CP_1
competenze di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando, invece, integralmente compensate tra le parti Parte_1
e le spese e competenze processuali;
Parte_3
5. nulla per le spese di lite relative al rapporto intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 29 novembre – 12 dicembre 2022, ha proposto tempestivo appello invocandone la Parte_1
riforma sulla base di quattordici motivi, ha inoltre riproposto le domande, le eccezioni e le “questioni” risultate assorbite dalla pronuncia, ex art.346 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 marzo 2023, CP_1
23 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato;
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello ha riproposto le eccezioni già svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale nonché l'eccezione di inammissibilità dei capitoli di prova attorei già rigettati dal Giudice di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023, Pt_3
ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da ed ha
[...] Parte_1
proposto appello incidentale formulando dieci motivi di impugnazione;
ha inoltre riproposto le domande, eccezioni e “questioni” risultate assorbite dalla pronuncia.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 23 marzo
2023, rimasta contumace in primo grado, chiedendo che venga Parte_2
dichiarata l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto ed il rigetto di ogni domanda avversaria. In particolare, ha eccepito la nullità della sua chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio e l'inammissibilità della Contr domanda di simulazione per mancata citazione in giudizio dell' ed altresì di tutti coloro che avevano aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 27 marzo
2023, anch'essa rimasta contumace in primo grado, eccependo in Parte_4
via preliminare la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarla in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in
24 giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Con la comparsa di costituzione in appello ha riproposto le seguenti CP_1
eccezioni, non esaminate dal Tribunale:
- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per mancanza di procura al difensore dell'attore per convenire in giudizio Parte_1
, e Controparte_2 Parte_2 CP_3 Parte_4
; Controparte_4
- inammissibilità delle domande proposte per non avere convenuto in giudizio la società in accomandita semplice e l'associazione sportiva dilettantistica;
- inammissibilità della domanda di simulazione dell'ASD per assenza della chiamata in causa di tutti gli associati.
Anche e – contumaci in primo grado e costituitesi Parte_2 Controparte_22
in appello – hanno eccepito la nullità della chiamata in causa per assenza della procura a citarle in giudizio ed altresì l'inammissibilità delle domande per mancata citazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia l'ASD e gli associati.
Tali eccezioni hanno, evidentemente, carattere preliminare rispetto alla disamina dei motivi di appello attenendo all'integrità del litisconsorzio necessario ed
25 all'esistenza della procura alle liti.
Peraltro, la non integrità del contradittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Altrettanto è a dirsi con riguardo all'inesistenza o alla mancanza in atti della procura alle liti.
Le eccezioni proposte sono fondate, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Con il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza, – come Parte_1
già evidenziato nella parte in fatto – formulava le seguenti domande: in via principale, accertamento e declaratoria che, sin dal 1995, era stata costituita tra lui e la moglie una società di fatto avente ad oggetto la gestione CP_1
dell'attività di palestra “che appartiene in parte uguale ai soci”; accertamento e declaratoria che l'atto costitutivo della “Centro Energy s.a.s. di De TO RE e
C.” era affetto da simulazione assoluta o quanto meno relativa “in quanto si pone in contrasto con i patti interni alla società di fatto … in particolare nella parte che prevede la limitazione della responsabilità del socio e non prevede CP_1
il concorso della socia nell'amministrazione della società”, con CP_1
conseguente violazione degli accordi da parte della a condanna della stessa CP_1
alla restituzione di quota parte delle somme “distratte a proprio favore dalle casse della società Centro Energy s.a.s.”.
In subordine, l'attore chiedeva che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la decadenza in capo alla convenuta dal beneficio della responsabilità limitata, atteso
26 che la stessa si era ingerita a pieno titolo nella gestione della società, sempre con condanna della stessa alle restituzioni.
Senonché egli, a tal fine, conveniva in giudizio la sola socia accomandante, omettendo di instaurare il contraddittorio con la società che, invece, nella causa promossa dal socio accomandatario per accertare la simulazione della società stessa, è un contraddittore necessario.
La s.a.s., infatti, è un soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono e la simulazione dell'atto costitutivo – e della sua stessa esistenza, considerato che l'attore ha proposto in principalità domanda di simulazione assoluta – investe direttamente la società. Pertanto, sussistendo un evidente conflitto di interessi tra il socio accomandatario che propone la causa volta all'accertamento della simulazione e la società che egli rappresenta, avrebbe dovuto essere nominato – su istanza dell'stesso attore e prima ancora dell'instaurazione del giudizio – un curatore speciale ex art.78 c.p.c.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'associazione sportiva dilettantistica “A.S. Centro Energy VA”, che non è stata convenuta in giudizio.
L'attore chiedeva infatti che fosse accertata e dichiarata la Parte_1
simulazione assoluta, o quanto meno relativa, del contratto di costituzione Contr dell , con conseguente responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività dell'associazione e, in particolare, per i debiti erariali
(quantificati nell'importo di euro 160.000,00), in capo allo stesso attore in via solidale con nella misura del 50% ciascuno;
che fosse altresì CP_1
27 accertato che ricopriva la carica di Presidente in modo fittizio, Parte_3
essendo estraneo all'associazione; analogo accertamento era richiesto con riguardo Contr alle nomine degli altri componenti del Consiglio Direttivo della .
è stato infatti convenuto in giudizio personalmente e non quale Parte_3
Contr presidente dell , come si evince chiaramente dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e dalla notifica dell'atto di citazione.
Oltre a ciò, per quanto riguarda l'ASD, va rilevato che la procura alle liti conferita da al difensore consentiva al predetto di agire in giudizio Parte_1
esclusivamente nei confronti di e (“Io sottoscritto CP_1 Parte_3
… delego a mio procuratore e difensore l'avv. Claudio Bortolaso Parte_1
del Foro di Vicenza, affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento da promuovere nei confronti dei signori e CP_1 Pt_3
, anche in appello come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni
[...]
…”).
Il difensore ha invece convenuto in giudizio anche Controparte_2 Pt_2
, e pur non
[...] CP_3 Parte_4 Controparte_4
avendogli conferito, la procura alle liti, nel suo chiaro tenore letterale, tale potere.
La circostanza assume rilievo anche con riguardo alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei predetti quali associati sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'ASD, in quanto convenuti in giudizio sulla base di una procura alle liti che non li menziona e, pertanto, inesistente nei loro riguardi.
28 Neppure la procura alle liti conferita da per il grado di appello Parte_1
indica specificamente , , Controparte_2 Parte_2 CP_3 [...]
e quali soggetti da convenire in giudizio;
né può Parte_4 Controparte_4
sostenersi che l'aggiunta a penna delle parole, “e altri” dopo “ e CP_1 [...]
” (“Il sottoscritto … delego a mio procuratore e Parte_3 Parte_1
difensore l'avv. Claudio Bortolaso del Foro di Vicenza, affinché mi rappresenti e mi difenda in ogni fase e grado del procedimento di appello avverso la sentenza n.1818/2022 Sent. Emessa dal Tribunale di Vicenza in data 24.10.2022 e pubblicata in data 27.10.2022 da promuovere davanti alla Corte di Appello di Venezia nei confronti dei signori e , e altri anche in appello CP_1 Parte_3
come nei processi di esecuzione ed eventuali opposizioni …”) sia idonea a conferire all'avv. Bortolaso il mandato ad agire nei confronti di quei soggetti, nei confronti dei quali non è stato instaurato un valido contraddittorio neppure nel corso del processo di primo grado.
Per quanto sopra esposto, rilevato l'originario difetto di contraddittorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, la causa va rimessa al primo Giudice ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c.
Quanto alle spese va applicato il principio, secondo cui “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole
29 spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cass. n. 14495/2017; Cass. n. 13550/2006).
Le spese vanno addebitate alla parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio, nel caso di specie l'attore Parte_1
e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM
55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza n.1818/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022 e dispone la rimessione della causa al Tribunale di
Vicenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2) fissa il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione di questa sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di , CP_1 Parte_3 Parte_2 [...]
, che liquida in favore di ciascuna parte, in euro 6.946,00 oltre rimborso Parte_4
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge
30 Venezia 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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