Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 692
Articolo 2
Versione
23 settembre 1950
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo di lire 628.000.000 che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica).
Entrata in vigore il 23 settembre 1950