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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7120/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDUCCI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON LE ARMANDO, elettivamente domiciliato in VIALE LAZIO, 21 20135
MILANO presso il difensore avv. ON LE ARMANDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da nota depositata in data 21.11.24
Parte opposta ha concluso come da nota depositata in data 22.11.24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al d.i. nr 193/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data Parte_1
4.1.2022 per euro 40.791,23 oltre interessi e spese. L'ingiunzione è stata domandata per aver
“intrattenuto rapporti commerciali” con con emissione di documenti contabili e Parte_1
fiscali da cui emergerebbe il credito di euro 40.791,23.
Si richiama preliminarmente l'ordinanza del giorno 21.6.2022 con la quale non è stata concessa l'esecutorietà al d.i. ai sensi dell'art. 648 cpc, e si osserva che Controparte_2
(estranea a questa causa) di cui era società fornitrice di elettricità e gas, avendo
[...] Parte_1
maturato numerosi crediti insoluti di una rilevante entità, si è rivolta ad per il recupero del CP_1
credito, stipulando due contratti con cui è stato appaltato con mandato il servizio di recupero (uno per pagina 1 di 8 valori inferiori ai 1.032 euro, sottoscritto il 12.03.2018, con relativo successivo addendum, docc. 2 e 3 opposizione;
uno per valori superiori, sottoscritto il 13.07.2018, con relativo successivo addendum, docc. 4 e 5 opposizione).
I contratti e gli addendum facevano specifico riferimento alle varie posizioni creditorie, riportando in allegato l'elenco di tutti i debitori da esecutare. In entrambi i contratti (entrambi di durata annuale) era previsto che tutte le spese legali pagate dal debitore, ancorché incassate da CMV, fossero di spettanza di a cui dovevano essere altresì rimborsate le spese vive. Il secondo contratto prevedeva CP_1
altresì il pagamento di un importo forfettario per ogni pratica (richiesta D.I., pignoramento ecc., con la sola eccezione del giudizio di opposizione davanti al GdP).
Con atto di scissione parziale, l'assetto patrimoniale relativo a tale attività di fornitura di gas ed energia, unitamente a tutti i rapporti di debito e credito, compreso anche il contratto in essere con
Contr
è stato ceduto da a , con decorrenza dell'01.03.2019 (docc. 6 e 7 CP_1 Parte_1
opposizione, progetto e atto di scissione).
In questa sede, chiede a il pagamento delle proprie prestazioni, calcolandone CP_1 Parte_1
l'importo in euro 40791,23, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. pag. 8 memoria n. 1 opposta) (fatture docc. 2/10 fasc. mon.). sostiene infatti che il contratto di recupero crediti non è stato ceduto, per cui non trovano CP_1
applicazione le relative pattuizioni, per le seguenti ragioni:
- non vi è prova che oggetto di cessione siano stati proprio quei contratti;
- non è mai stata notificata tale cessione;
soltanto nel luglio 2019 è stato comunicato ad CP_1
ai fini meramente contabili che i debitori avrebbero dovuto pagare a , non più a Parte_1
CMV;
- in ogni caso, il rapporto contrattuale non poteva essere ceduto, in considerazione della natura personale dello stesso;
- infine, i contratti erano comunque già scaduti e come tali non potevano essere oggetto di cessione.
sostiene che il rapporto con è regolato dai contratti sopra citati, che sono stati Parte_1 CP_1 oggetto di specifica cessione nell'atto di scissione;
alla normativa della scissione deve essere applicato analogicamente il disposto di cui all'art. 2558 c.c. sulla cessione di azienda quando di fatto viene ceduto un asset patrimoniale equivalente;
non trova applicazione la normativa sulla cessione del contratto e sulla notificazione, essendoci un regime di pubblicità ben preciso.
In ragione di ciò, eccepisce l'incompetenza territoriale, poiché entrambi i contratti prevedono il foro esclusivo del Tribunale di Ferrara.
pagina 2 di 8 In via subordinata formula domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 36.974,19
(iva inclusa) che sostiene di aver pagato in eccesso, per non essersi resa subito conto delle errate modalità di calcolo di CP_1
Tenuto conto del merito così come emerso in seguito all'istruttoria compiuta, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale: vale a dire che la valutazione di incompetenza territoriale in questa causa era strettamente legata alla vicenda sostanziale relativa alla intervenuta scissione e agli effetti sui contratti (doc 2. 3. 4 e 5 di parte opponente); per le ragioni che saranno esposte si ritiene quindi valida ed applicabile alla fattispecie in oggetto la clausola che ha previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Ferrara.
Deve ritenersi che le argomentazioni di non siano convincenti già a livello di coerenza logica CP_1
e di completezza dell'allegazione. Da un lato si lamenta del fatto di non essere stata aggiornata circa la posizione societaria di CMV e che soltanto il 30.07.2019 (doc. 9 opposta) le sia stato comunicato qualcosa ai fini meramente contabili in relazione ai rapporti in essere tra CMV e - Parte_1
“comunicazione di natura contabile, relativa peraltro a una circostanza (esistenza di un contratto di tesoreria centralizzata) che non riguardava e non riguarda la , pag. 10 comparsa) - CP_1
considerato che non vi è prova circa la esatta corrispondenza dei crediti di cui ai contratti con quelli eventualmente ceduti (pag. 16 comparsa), con una commistione gestoria comunque poco chiara tra e CMV nel periodo successivo alla scissione (pag. 9 comparsa). Parte_1
Dall'altro lato, dopo aver affermato che non è chiaro il subentro sostanziale di in tutte Parte_1
le posizioni creditorie di CMV nei confronti dei vari clienti, chiede a il pagamento per Parte_1
le prestazioni effettuate di recupero credito per suo conto (avendole già incassate in parte dai veri debitori). La premessa del ricorso monitorio è di aver “intrattenuto rapporti di natura commerciale” con CP_3
non lo allega esplicitamente (e soltanto con la memoria n. 1 evidenzia di aver applicato i
[...]
parametri di cui al DM 55/2014), ma sembra voler affermare che tra lei ed si è Parte_1
instaurato un autonomo rapporto contrattuale (che non può che avere per oggetto il recupero di quei medesimi crediti di cui era stata incaricata da CMV, non essendo nemmeno allegate eventuali altre fonti da cui poter dedurre di quali crediti si tratti), senza però specificare in che termini si era concluso il rapporto con CMV in relazione a quei medesimi crediti (vi è la sentenza del Tribunale di Ferrara a tal proposito, adito da per ottenere dei pagamenti da CMV;
doc. 333 memoria n. 2 opposta, doc. CP_1
134 memoria n. 2 opponente) che si limita ad affermare che i contratti erano scaduti. Di fatto, CP_1
pagina 3 di 8 agisce nei confronti di per ottenere il pagamento di quanto materialmente incassato Parte_1
dalla stessa a titolo di spese legali (come ammesso dalla stessa opponente, pari ad euro 20.752,66, iva inclusa); non agisce però per ottenere la ripetizione dell'indebito, bensì per ottenere il pagamento complessivamente dovutole per l'attività di assistenza giudiziale prestata.
Comunque, risulta poi provato che le posizioni debitorie sono state cedute con l'atto di scissione, così come il rapporto contrattuale tra e CMV, cessione che a livello giuridico non deve essere CP_1
formalmente notificata.
Il compendio oggetto di scissione è descritto al punto 3.2 del progetto di scissione per incorporazione
(doc. 6 opposizione, pag. 6). Gli elementi patrimoniali sono da riferirsi “esclusivamente al patrimonio della società scissa relativi alla vendita di gas naturale ed energia elettrica”, descritti più nel dettaglio nell'allegato c). Quanto non espressamente incluso nel compendio oggetto di scissione rimane nella titolarità di CMV.
è subentrata in n. 13 contratti di locazione, comodato, sublocazione (pag. 47 doc. 6 Parte_1 opposizione) (acquisendo anche arredo vario, pagg. 59 e 60), ha acquisito crediti verso l'erario di oltre
2milioni di euro, crediti verso clienti di oltre 13milioni di euro (pag. 48), è subentrata nell'autorizzazione della vendita del gas naturale (pag. 50 doc. 6), ha acquisito debiti verso fornitori di oltre 3,5 milioni di euro (pag. 52), è subentrata in n. 7 fideiussioni passive di oltre 500.000 euro, in una attiva del valore di 200.000 euro (pag. 62), è subentrata nella titolarità del fondo svalutazione crediti, fondo per imposte differite e fondo Tfr dipendenti (pag. 63), è subentrata nella gestione di oltre 10.000 utenze gas ed oltre 3.000 utenze energia (pag. 67).
A pag. 3 dell'atto di scissione (doc. 7 opposizione) viene precisato che viene conferita a Parte_1 licenza esclusiva per l'utilizzo del marchio . Controparte_2
A pagg. 68 e 69 doc. 6 opposizione, infine, vengono elencati 31 contratti di fornitura/prestazioni: dall'acquisto del gas e dell'energia al noleggio auto, dall'attività di consulenza ai servizi di stampa.
Tra questi contratti risultano altresì i due contratti di recupero crediti che CMV aveva in essere con
CP_1
sostiene che i contratti richiamati non sono quelli prodotti in giudizio, come anche rilevato CP_1
nella sentenza del Tribunale di Ferrara: le data di stipula, infatti, non coincidono (01.03.2018 anziché
12.03.2018 e 13.07.2019 anziché 13.07.2018.
Al riguardo deve osservarsi quanto segue.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Ferrara (pag. 19 sentenza, doc. 333 memoria n. 2 opposta, doc. 134 memoria n. 2 opponente) ha incidentalmente evidenziato la discrasia tra i contratti citati nell'allegato e quelli oggetto di giudizio: “indica due contratti con uno del 1/03/2018 (ma il Controparte_1
contratto di cui è causa è del 12/03/2018) ed uno del 13/07/2019 (ma il contratto di cui è causa è del
13/07/2018). Al di là della carenza di prova in ordine al fatto che i contratti di cui è causa siano stati oggetto di scissione, la questione rileverebbe ai fini delle questioni legate alla gestione del contratto
(sussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione per l'avvio delle azioni giudiziali), di cui si dirà in sede di esame della pretesa risarcitoria, ma non in relazione all'attività di cui si tratta in questo paragrafo, in relazione alla quale le spese sono state pagate dai clienti a Controparte_2
la quale era impegnata a versarle ad e ciò indipendentemente
[...] Controparte_1 dalla data di emissione delle fatture”.
Occorre qui osservare che si tratta di una valutazione incidentale e meramente in punto di prova
(ritenendo irrilevante la mancata prova) che non risulta sia stata discussa diffusamente in quel giudizio,
a differenza di quanto fatto nel presente giudizio.
Si ritiene che i contratti indicati nella scissione siano quelli oggetto del presente giudizio: il 13 luglio
2019, quale data di sottoscrizione del contratto è data successiva alla stessa data della scissione e alla data di scadenza del contratto indicata, 28.02.2019; trattasi evidentemente di errore materiale;
il
12.03.2018 è indicato intestazione ed è citato nei due addendum, ma in calce al contratto è indicata la data 01.03.2018, per cui trattasi, anche in questo caso, di mero errore materiale.
Peraltro, i nominativi dei debitori riportati nelle fatture di cui ai docc. 2/10 fasc. mon. risultano indicati in parte nell'allegato al contratto del 12.03.2018 sub doc. 2 opposizione (Leggieri, pag. 17 del file e doc. 2 fasc. mon.; , pag. 31 del file e doc. 3 fasc. mon.; , pag. 36 del file e doc. 7 fasc. CP_4 Per_1
mon.; pag. 29 del file e doc. 2 fasc. mon.; pag.23 del file e doc. 2 fasc. mon.; Tes_1 Per_2 [...]
pag. 37 del file e doc. 2 fasc. mon.; pagg. 16 e 41 del file e doc. 2 fasc. mon.) e in parte Pt_2 Tes_2 nell'addendum del contratto (doc. 3 opposizione, sottoscritto il 06.04.2018: pag. 3 del file e Per_3
doc. 2 fasc. mon.; pag. 4 del file e doc. 2 fasc. mon.; , pag. 9 del file e doc. 2 fasc. CP_5 Parte_3
mon.; , pag. 10 del file e doc. 2 fasc. mon.; pag. 11 del file e doc. 5 fasc. mon.; CP_6 Parte_4
pag. 11 del file e doc. 2 fasc. mon.; Cavalieri, pag. 12 del file e doc. 6 fasc. mon.; Ferraretti, pag. Per_4
13 del file e dco. 6 fasc. mon.; Amichevole, pag. 10 del file e doc. 8 fasc. mon.; , pag. 16 del CP_7
file e doc. 4 fasc. mon.; Occhi, pag. 17 del file e doc. 2 fasc. mon.; Volpe, pag. 19 del file e doc. 9 fasc. mon.; pag. 13 del file e doc. 6 fasc. mon.; Curatolo, pag. 12 del file e doc. 10 fasc. mon.; Tes_3
pag. 16 del file e doc. 10 fasc. mon.; Ristorante Bar Spor di Gillio Anna, pag. 9 del file e doc. Per_5
10 fasc. mon.) in parte anche riportati nella CTU depositata davanti al Tribunale di Ferrara, giudizio pagina 5 di 8 avente ad oggetto i medesimi due contratti, doc. 128 memoria n. 2 opponente ( , , Per_1 CP_6 [...]
; . Pt_3 CP_8 Parte_2 Tes_2
L'opponente invoca per la scissione per incorporazione di cui all'art. 2506 c.c. l'applicazione analogica di quanto previsto per la fusione per incorporazione (art. 2504-bis c.c.) e di quanto previsto nel caso di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.), cioè la successione in tutti i relativi rapporti giuridici.
E' indubbio che oggetto della scissione sia stata l'azienda di gestione della distribuzione del gas e dell'energia, con tutti i rapporti annessi, tra cui anche quello con cui era affidato ad il servizio CP_1
di recupero crediti.
“La disciplina prevista dall'art. 2558 c.c., commi 1 e 3, è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. Ne consegue che a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l'affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018, Rv. 651927 - 01).
“In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018, Rv.
649076 - 01)
“L'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere
pagina 6 di 8 posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa” (Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005, Rv. 586024 - 01).
L'opposta rileva l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2558 c.c., invocando la natura personale del rapporto contrattuale, essendoci stata una specifica trattativa nella stipula del contratto. A tal fine evidenzia che se al posto di una SRL a partecipazione pubblica si fosse trovata come controparte sin dall'inizio una SPA multinazionale avrebbe contrattato differentemente ovvero non avrebbe nemmeno stipulato il contratto.
Deve rilevarsi che in un contratto di recupero crediti non vi è alcun carattere personale della prestazione. Al più potrebbe rilevare il carattere fiduciario della stessa, ma in favore del creditore della prestazione principale, cioè l'attività di recupero crediti, non già chi è titolare del mero credito pecuniario equivalente al corrispettivo, che semmai risulta più garantito da una grande SPA che da una
Cont
“In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso” (Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005, Rv. 586025 - 01).
Infine, quanto all'istanza di cui agli artt. 88 e 89 cpc, proposta da parte opponente, in relazione alla frase “non certo per mero errore, ma chiaramente allo scopo di sviare il Giudice” (cfr. pag. 32, 41, 42,
44, 45, 46 e 47 della comparsa di costituzione) è stato evidenziato dalla stessa parte opponente che si tratta di affermazioni vacue non necessitate da ragioni di difesa.
Sul punto vale la pena richiamare la massima della Cassazione nr 21031/2016 secondo la quale: In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il
pagina 7 di 8 giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente
a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.”.
Pertanto, proprio utilizzando la massima come paradigma di riferimento, si deve escludere che la frase
“non certo per mero errore, ma chiaramente allo scopo di sviare il Giudice” non abbia carattere offensivo, piuttosto rappresenta, in tesi della parte, un monito affinché il Giudice non si faccia sviare.
Si tratta di affermazione correttamente qualificata come vacua, dunque vuota, priva, mancante e dunque innocua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 55/14 ai parametri medi tenuto conto dello scaglione relativo al valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Ferrara.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna la parte opposta a pagare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7120/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDUCCI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ON LE ARMANDO, elettivamente domiciliato in VIALE LAZIO, 21 20135
MILANO presso il difensore avv. ON LE ARMANDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da nota depositata in data 21.11.24
Parte opposta ha concluso come da nota depositata in data 22.11.24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al d.i. nr 193/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data Parte_1
4.1.2022 per euro 40.791,23 oltre interessi e spese. L'ingiunzione è stata domandata per aver
“intrattenuto rapporti commerciali” con con emissione di documenti contabili e Parte_1
fiscali da cui emergerebbe il credito di euro 40.791,23.
Si richiama preliminarmente l'ordinanza del giorno 21.6.2022 con la quale non è stata concessa l'esecutorietà al d.i. ai sensi dell'art. 648 cpc, e si osserva che Controparte_2
(estranea a questa causa) di cui era società fornitrice di elettricità e gas, avendo
[...] Parte_1
maturato numerosi crediti insoluti di una rilevante entità, si è rivolta ad per il recupero del CP_1
credito, stipulando due contratti con cui è stato appaltato con mandato il servizio di recupero (uno per pagina 1 di 8 valori inferiori ai 1.032 euro, sottoscritto il 12.03.2018, con relativo successivo addendum, docc. 2 e 3 opposizione;
uno per valori superiori, sottoscritto il 13.07.2018, con relativo successivo addendum, docc. 4 e 5 opposizione).
I contratti e gli addendum facevano specifico riferimento alle varie posizioni creditorie, riportando in allegato l'elenco di tutti i debitori da esecutare. In entrambi i contratti (entrambi di durata annuale) era previsto che tutte le spese legali pagate dal debitore, ancorché incassate da CMV, fossero di spettanza di a cui dovevano essere altresì rimborsate le spese vive. Il secondo contratto prevedeva CP_1
altresì il pagamento di un importo forfettario per ogni pratica (richiesta D.I., pignoramento ecc., con la sola eccezione del giudizio di opposizione davanti al GdP).
Con atto di scissione parziale, l'assetto patrimoniale relativo a tale attività di fornitura di gas ed energia, unitamente a tutti i rapporti di debito e credito, compreso anche il contratto in essere con
Contr
è stato ceduto da a , con decorrenza dell'01.03.2019 (docc. 6 e 7 CP_1 Parte_1
opposizione, progetto e atto di scissione).
In questa sede, chiede a il pagamento delle proprie prestazioni, calcolandone CP_1 Parte_1
l'importo in euro 40791,23, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. pag. 8 memoria n. 1 opposta) (fatture docc. 2/10 fasc. mon.). sostiene infatti che il contratto di recupero crediti non è stato ceduto, per cui non trovano CP_1
applicazione le relative pattuizioni, per le seguenti ragioni:
- non vi è prova che oggetto di cessione siano stati proprio quei contratti;
- non è mai stata notificata tale cessione;
soltanto nel luglio 2019 è stato comunicato ad CP_1
ai fini meramente contabili che i debitori avrebbero dovuto pagare a , non più a Parte_1
CMV;
- in ogni caso, il rapporto contrattuale non poteva essere ceduto, in considerazione della natura personale dello stesso;
- infine, i contratti erano comunque già scaduti e come tali non potevano essere oggetto di cessione.
sostiene che il rapporto con è regolato dai contratti sopra citati, che sono stati Parte_1 CP_1 oggetto di specifica cessione nell'atto di scissione;
alla normativa della scissione deve essere applicato analogicamente il disposto di cui all'art. 2558 c.c. sulla cessione di azienda quando di fatto viene ceduto un asset patrimoniale equivalente;
non trova applicazione la normativa sulla cessione del contratto e sulla notificazione, essendoci un regime di pubblicità ben preciso.
In ragione di ciò, eccepisce l'incompetenza territoriale, poiché entrambi i contratti prevedono il foro esclusivo del Tribunale di Ferrara.
pagina 2 di 8 In via subordinata formula domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 36.974,19
(iva inclusa) che sostiene di aver pagato in eccesso, per non essersi resa subito conto delle errate modalità di calcolo di CP_1
Tenuto conto del merito così come emerso in seguito all'istruttoria compiuta, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale: vale a dire che la valutazione di incompetenza territoriale in questa causa era strettamente legata alla vicenda sostanziale relativa alla intervenuta scissione e agli effetti sui contratti (doc 2. 3. 4 e 5 di parte opponente); per le ragioni che saranno esposte si ritiene quindi valida ed applicabile alla fattispecie in oggetto la clausola che ha previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Ferrara.
Deve ritenersi che le argomentazioni di non siano convincenti già a livello di coerenza logica CP_1
e di completezza dell'allegazione. Da un lato si lamenta del fatto di non essere stata aggiornata circa la posizione societaria di CMV e che soltanto il 30.07.2019 (doc. 9 opposta) le sia stato comunicato qualcosa ai fini meramente contabili in relazione ai rapporti in essere tra CMV e - Parte_1
“comunicazione di natura contabile, relativa peraltro a una circostanza (esistenza di un contratto di tesoreria centralizzata) che non riguardava e non riguarda la , pag. 10 comparsa) - CP_1
considerato che non vi è prova circa la esatta corrispondenza dei crediti di cui ai contratti con quelli eventualmente ceduti (pag. 16 comparsa), con una commistione gestoria comunque poco chiara tra e CMV nel periodo successivo alla scissione (pag. 9 comparsa). Parte_1
Dall'altro lato, dopo aver affermato che non è chiaro il subentro sostanziale di in tutte Parte_1
le posizioni creditorie di CMV nei confronti dei vari clienti, chiede a il pagamento per Parte_1
le prestazioni effettuate di recupero credito per suo conto (avendole già incassate in parte dai veri debitori). La premessa del ricorso monitorio è di aver “intrattenuto rapporti di natura commerciale” con CP_3
non lo allega esplicitamente (e soltanto con la memoria n. 1 evidenzia di aver applicato i
[...]
parametri di cui al DM 55/2014), ma sembra voler affermare che tra lei ed si è Parte_1
instaurato un autonomo rapporto contrattuale (che non può che avere per oggetto il recupero di quei medesimi crediti di cui era stata incaricata da CMV, non essendo nemmeno allegate eventuali altre fonti da cui poter dedurre di quali crediti si tratti), senza però specificare in che termini si era concluso il rapporto con CMV in relazione a quei medesimi crediti (vi è la sentenza del Tribunale di Ferrara a tal proposito, adito da per ottenere dei pagamenti da CMV;
doc. 333 memoria n. 2 opposta, doc. CP_1
134 memoria n. 2 opponente) che si limita ad affermare che i contratti erano scaduti. Di fatto, CP_1
pagina 3 di 8 agisce nei confronti di per ottenere il pagamento di quanto materialmente incassato Parte_1
dalla stessa a titolo di spese legali (come ammesso dalla stessa opponente, pari ad euro 20.752,66, iva inclusa); non agisce però per ottenere la ripetizione dell'indebito, bensì per ottenere il pagamento complessivamente dovutole per l'attività di assistenza giudiziale prestata.
Comunque, risulta poi provato che le posizioni debitorie sono state cedute con l'atto di scissione, così come il rapporto contrattuale tra e CMV, cessione che a livello giuridico non deve essere CP_1
formalmente notificata.
Il compendio oggetto di scissione è descritto al punto 3.2 del progetto di scissione per incorporazione
(doc. 6 opposizione, pag. 6). Gli elementi patrimoniali sono da riferirsi “esclusivamente al patrimonio della società scissa relativi alla vendita di gas naturale ed energia elettrica”, descritti più nel dettaglio nell'allegato c). Quanto non espressamente incluso nel compendio oggetto di scissione rimane nella titolarità di CMV.
è subentrata in n. 13 contratti di locazione, comodato, sublocazione (pag. 47 doc. 6 Parte_1 opposizione) (acquisendo anche arredo vario, pagg. 59 e 60), ha acquisito crediti verso l'erario di oltre
2milioni di euro, crediti verso clienti di oltre 13milioni di euro (pag. 48), è subentrata nell'autorizzazione della vendita del gas naturale (pag. 50 doc. 6), ha acquisito debiti verso fornitori di oltre 3,5 milioni di euro (pag. 52), è subentrata in n. 7 fideiussioni passive di oltre 500.000 euro, in una attiva del valore di 200.000 euro (pag. 62), è subentrata nella titolarità del fondo svalutazione crediti, fondo per imposte differite e fondo Tfr dipendenti (pag. 63), è subentrata nella gestione di oltre 10.000 utenze gas ed oltre 3.000 utenze energia (pag. 67).
A pag. 3 dell'atto di scissione (doc. 7 opposizione) viene precisato che viene conferita a Parte_1 licenza esclusiva per l'utilizzo del marchio . Controparte_2
A pagg. 68 e 69 doc. 6 opposizione, infine, vengono elencati 31 contratti di fornitura/prestazioni: dall'acquisto del gas e dell'energia al noleggio auto, dall'attività di consulenza ai servizi di stampa.
Tra questi contratti risultano altresì i due contratti di recupero crediti che CMV aveva in essere con
CP_1
sostiene che i contratti richiamati non sono quelli prodotti in giudizio, come anche rilevato CP_1
nella sentenza del Tribunale di Ferrara: le data di stipula, infatti, non coincidono (01.03.2018 anziché
12.03.2018 e 13.07.2019 anziché 13.07.2018.
Al riguardo deve osservarsi quanto segue.
pagina 4 di 8 Il Tribunale di Ferrara (pag. 19 sentenza, doc. 333 memoria n. 2 opposta, doc. 134 memoria n. 2 opponente) ha incidentalmente evidenziato la discrasia tra i contratti citati nell'allegato e quelli oggetto di giudizio: “indica due contratti con uno del 1/03/2018 (ma il Controparte_1
contratto di cui è causa è del 12/03/2018) ed uno del 13/07/2019 (ma il contratto di cui è causa è del
13/07/2018). Al di là della carenza di prova in ordine al fatto che i contratti di cui è causa siano stati oggetto di scissione, la questione rileverebbe ai fini delle questioni legate alla gestione del contratto
(sussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione per l'avvio delle azioni giudiziali), di cui si dirà in sede di esame della pretesa risarcitoria, ma non in relazione all'attività di cui si tratta in questo paragrafo, in relazione alla quale le spese sono state pagate dai clienti a Controparte_2
la quale era impegnata a versarle ad e ciò indipendentemente
[...] Controparte_1 dalla data di emissione delle fatture”.
Occorre qui osservare che si tratta di una valutazione incidentale e meramente in punto di prova
(ritenendo irrilevante la mancata prova) che non risulta sia stata discussa diffusamente in quel giudizio,
a differenza di quanto fatto nel presente giudizio.
Si ritiene che i contratti indicati nella scissione siano quelli oggetto del presente giudizio: il 13 luglio
2019, quale data di sottoscrizione del contratto è data successiva alla stessa data della scissione e alla data di scadenza del contratto indicata, 28.02.2019; trattasi evidentemente di errore materiale;
il
12.03.2018 è indicato intestazione ed è citato nei due addendum, ma in calce al contratto è indicata la data 01.03.2018, per cui trattasi, anche in questo caso, di mero errore materiale.
Peraltro, i nominativi dei debitori riportati nelle fatture di cui ai docc. 2/10 fasc. mon. risultano indicati in parte nell'allegato al contratto del 12.03.2018 sub doc. 2 opposizione (Leggieri, pag. 17 del file e doc. 2 fasc. mon.; , pag. 31 del file e doc. 3 fasc. mon.; , pag. 36 del file e doc. 7 fasc. CP_4 Per_1
mon.; pag. 29 del file e doc. 2 fasc. mon.; pag.23 del file e doc. 2 fasc. mon.; Tes_1 Per_2 [...]
pag. 37 del file e doc. 2 fasc. mon.; pagg. 16 e 41 del file e doc. 2 fasc. mon.) e in parte Pt_2 Tes_2 nell'addendum del contratto (doc. 3 opposizione, sottoscritto il 06.04.2018: pag. 3 del file e Per_3
doc. 2 fasc. mon.; pag. 4 del file e doc. 2 fasc. mon.; , pag. 9 del file e doc. 2 fasc. CP_5 Parte_3
mon.; , pag. 10 del file e doc. 2 fasc. mon.; pag. 11 del file e doc. 5 fasc. mon.; CP_6 Parte_4
pag. 11 del file e doc. 2 fasc. mon.; Cavalieri, pag. 12 del file e doc. 6 fasc. mon.; Ferraretti, pag. Per_4
13 del file e dco. 6 fasc. mon.; Amichevole, pag. 10 del file e doc. 8 fasc. mon.; , pag. 16 del CP_7
file e doc. 4 fasc. mon.; Occhi, pag. 17 del file e doc. 2 fasc. mon.; Volpe, pag. 19 del file e doc. 9 fasc. mon.; pag. 13 del file e doc. 6 fasc. mon.; Curatolo, pag. 12 del file e doc. 10 fasc. mon.; Tes_3
pag. 16 del file e doc. 10 fasc. mon.; Ristorante Bar Spor di Gillio Anna, pag. 9 del file e doc. Per_5
10 fasc. mon.) in parte anche riportati nella CTU depositata davanti al Tribunale di Ferrara, giudizio pagina 5 di 8 avente ad oggetto i medesimi due contratti, doc. 128 memoria n. 2 opponente ( , , Per_1 CP_6 [...]
; . Pt_3 CP_8 Parte_2 Tes_2
L'opponente invoca per la scissione per incorporazione di cui all'art. 2506 c.c. l'applicazione analogica di quanto previsto per la fusione per incorporazione (art. 2504-bis c.c.) e di quanto previsto nel caso di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.), cioè la successione in tutti i relativi rapporti giuridici.
E' indubbio che oggetto della scissione sia stata l'azienda di gestione della distribuzione del gas e dell'energia, con tutti i rapporti annessi, tra cui anche quello con cui era affidato ad il servizio CP_1
di recupero crediti.
“La disciplina prevista dall'art. 2558 c.c., commi 1 e 3, è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. Ne consegue che a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l'affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018, Rv. 651927 - 01).
“In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018, Rv.
649076 - 01)
“L'art. 2558 cod. civ. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere
pagina 6 di 8 posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa” (Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005, Rv. 586024 - 01).
L'opposta rileva l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2558 c.c., invocando la natura personale del rapporto contrattuale, essendoci stata una specifica trattativa nella stipula del contratto. A tal fine evidenzia che se al posto di una SRL a partecipazione pubblica si fosse trovata come controparte sin dall'inizio una SPA multinazionale avrebbe contrattato differentemente ovvero non avrebbe nemmeno stipulato il contratto.
Deve rilevarsi che in un contratto di recupero crediti non vi è alcun carattere personale della prestazione. Al più potrebbe rilevare il carattere fiduciario della stessa, ma in favore del creditore della prestazione principale, cioè l'attività di recupero crediti, non già chi è titolare del mero credito pecuniario equivalente al corrispettivo, che semmai risulta più garantito da una grande SPA che da una
Cont
“In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso” (Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005, Rv. 586025 - 01).
Infine, quanto all'istanza di cui agli artt. 88 e 89 cpc, proposta da parte opponente, in relazione alla frase “non certo per mero errore, ma chiaramente allo scopo di sviare il Giudice” (cfr. pag. 32, 41, 42,
44, 45, 46 e 47 della comparsa di costituzione) è stato evidenziato dalla stessa parte opponente che si tratta di affermazioni vacue non necessitate da ragioni di difesa.
Sul punto vale la pena richiamare la massima della Cassazione nr 21031/2016 secondo la quale: In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il
pagina 7 di 8 giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente
a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.”.
Pertanto, proprio utilizzando la massima come paradigma di riferimento, si deve escludere che la frase
“non certo per mero errore, ma chiaramente allo scopo di sviare il Giudice” non abbia carattere offensivo, piuttosto rappresenta, in tesi della parte, un monito affinché il Giudice non si faccia sviare.
Si tratta di affermazione correttamente qualificata come vacua, dunque vuota, priva, mancante e dunque innocua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 55/14 ai parametri medi tenuto conto dello scaglione relativo al valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Ferrara.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna la parte opposta a pagare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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