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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1851/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1 Controparte_2
, difesa dall'avv. Gemma Farignoli, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/9/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_2 matrimonio concordatario il 14/6/2009 a VO (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'intesa dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1851/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VO (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
VO (FR) dell'anno 2009 al numero 22, parte II, serie A, Volume 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1851/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1 Controparte_2
, difesa dall'avv. Gemma Farignoli, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/9/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_2 matrimonio concordatario il 14/6/2009 a VO (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'intesa dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1851/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VO (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
VO (FR) dell'anno 2009 al numero 22, parte II, serie A, Volume 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi