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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. UI CA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4468 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da con gli avvocati Federica Ballabio e Riccardo Artaria Parte_1
ATTRICE contro con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
La società proponeva opposizione alla cartella di pagamento Parte_1 notificatole e sosteneva che il credito indicato nella cartella fosse estinto.
L'opponente deduceva che la cartella fosse riferita a verbali di contravvenzione del codice della strada che erano stati impugnati avanti al Prefetto e per i quali nessun riscontro era pervenuto nel termine di legge di 210 gg.
La debitrice sosteneva, pertanto, che detti ricorso dovevano ritenersi accolti per silenzio assenzo e che, pertanto, nessun credito poteva vantare l'amministrazione.
pagina 1 di 3 La si costituiva in giudizio e deduceva che l'opponente era stata Controparte_1 sanzionata per violazione dell'obbligo di comunicare i dati del veicolo aziendale coinvolto in pregresse infrazioni del codice della strada;
che i verbali di contestazione non erano stati impugnati;
che il credito era stato iscritto a ruolo e che, conseguentemente, era stata notificata la cartella di pagamento impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
9.10.2025.
- - - - - -
La Polizia Stradale di ha elevato sette contravvenzioni nei confronti di CP_1
per inosservanza dell'art. 126 bis, co. 2, del Codice della Parte_1
Strada. In particolare, la società è stata sanzionata per violazione dell'obbligo di comunicare i dati dei conducenti del veicolo aziendale coinvolto in altrettante pregresse infrazioni (per plurime violazioni dell'art.176 Cds).
L'Amministrazione ha notificato i seguenti verbali di contestazione: 1) n.
1260001109440 – notificato il 17/06/2021 a mezzo raccomandata A/R e riferito al verbale 1760224844, notificato il 24/09/2020; 2) n. 1260001110025 – notificato il
31/08/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760229702, notificato il
24/09/2020; 3) n. 1260001110028 – notificato il 21/09/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760230891, notificato il 24/09/2020 ; 4) n. 1260001110030 – notificato il 21/09/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760230760, notificato il
13/10/2020); 5) n. 1260001110038 – notificato il 31/08/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760228509, notificato il 24/09/2020; 6) n. 1260001110045 – notificato il 16/11/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760229691, notificato il
24/09/2020; 7) n. 1260001111855 – notificato il 30/09/2021 a mezzo raccomandata A/R e riferito al verbale 1760221711, notificato il 27/08/2020.
I verbali non sono stati impugnati né avanti al giudice di pace né avanti al Prefetto.
L'amministrazione ha iscritto a ruolo i crediti e ha notificato l'intimazione di pagamento.
Parte opponente ha proposto opposizione e ha dedotto che le infrazioni in relazione alle quali non erano stati comunicati i dati del conducente erano state impugnate innanzi al Prefetto ed erano state accolte attraverso il c.d. silenzio assenso. pagina 2 di 3 La debitrice ha, quindi, sostenuto che dall'estinzione di quei crediti sarebbe derivata l'estinzione anche dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
La tesi non può essere accolta, atteso che l'estinzione del credito avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione tempestiva degli atti impositivi.
In sede di opposizione esecutiva, l'opponente può far valere vizi di notifica e mancanza del titolo.
Poiché non vi sono vizi di notifica e i crediti sono stati iscritti a ruolo, l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase di trattazione (liquidata nel minimo in assenza di attività istruttoria) e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna a rifondere a parte convenute le spese di lite liquidate Parte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 9.10.2025.
Il giudice
UI CA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. UI CA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4468 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da con gli avvocati Federica Ballabio e Riccardo Artaria Parte_1
ATTRICE contro con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
La società proponeva opposizione alla cartella di pagamento Parte_1 notificatole e sosteneva che il credito indicato nella cartella fosse estinto.
L'opponente deduceva che la cartella fosse riferita a verbali di contravvenzione del codice della strada che erano stati impugnati avanti al Prefetto e per i quali nessun riscontro era pervenuto nel termine di legge di 210 gg.
La debitrice sosteneva, pertanto, che detti ricorso dovevano ritenersi accolti per silenzio assenzo e che, pertanto, nessun credito poteva vantare l'amministrazione.
pagina 1 di 3 La si costituiva in giudizio e deduceva che l'opponente era stata Controparte_1 sanzionata per violazione dell'obbligo di comunicare i dati del veicolo aziendale coinvolto in pregresse infrazioni del codice della strada;
che i verbali di contestazione non erano stati impugnati;
che il credito era stato iscritto a ruolo e che, conseguentemente, era stata notificata la cartella di pagamento impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
9.10.2025.
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La Polizia Stradale di ha elevato sette contravvenzioni nei confronti di CP_1
per inosservanza dell'art. 126 bis, co. 2, del Codice della Parte_1
Strada. In particolare, la società è stata sanzionata per violazione dell'obbligo di comunicare i dati dei conducenti del veicolo aziendale coinvolto in altrettante pregresse infrazioni (per plurime violazioni dell'art.176 Cds).
L'Amministrazione ha notificato i seguenti verbali di contestazione: 1) n.
1260001109440 – notificato il 17/06/2021 a mezzo raccomandata A/R e riferito al verbale 1760224844, notificato il 24/09/2020; 2) n. 1260001110025 – notificato il
31/08/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760229702, notificato il
24/09/2020; 3) n. 1260001110028 – notificato il 21/09/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760230891, notificato il 24/09/2020 ; 4) n. 1260001110030 – notificato il 21/09/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760230760, notificato il
13/10/2020); 5) n. 1260001110038 – notificato il 31/08/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760228509, notificato il 24/09/2020; 6) n. 1260001110045 – notificato il 16/11/2021 a mezzo p.e.c. e riferito al verbale 1760229691, notificato il
24/09/2020; 7) n. 1260001111855 – notificato il 30/09/2021 a mezzo raccomandata A/R e riferito al verbale 1760221711, notificato il 27/08/2020.
I verbali non sono stati impugnati né avanti al giudice di pace né avanti al Prefetto.
L'amministrazione ha iscritto a ruolo i crediti e ha notificato l'intimazione di pagamento.
Parte opponente ha proposto opposizione e ha dedotto che le infrazioni in relazione alle quali non erano stati comunicati i dati del conducente erano state impugnate innanzi al Prefetto ed erano state accolte attraverso il c.d. silenzio assenso. pagina 2 di 3 La debitrice ha, quindi, sostenuto che dall'estinzione di quei crediti sarebbe derivata l'estinzione anche dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
La tesi non può essere accolta, atteso che l'estinzione del credito avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione tempestiva degli atti impositivi.
In sede di opposizione esecutiva, l'opponente può far valere vizi di notifica e mancanza del titolo.
Poiché non vi sono vizi di notifica e i crediti sono stati iscritti a ruolo, l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in € 919,00,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 840,00 per la fase di trattazione (liquidata nel minimo in assenza di attività istruttoria) e in € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna a rifondere a parte convenute le spese di lite liquidate Parte_1 in motivazione.
Così deciso in Brescia il 9.10.2025.
Il giudice
UI CA
pagina 3 di 3