Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1343
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica di precedenti intimazioni di pagamento, non opposte, ha reso i crediti irretrattabili. Le successive intimazioni di pagamento notificate in data 01.03.2022 e 03.10.2023 non risultano impugnate, cristallizzando i crediti. Non è decorso il termine di prescrizione tra le date di notifica delle intimazioni e quella del provvedimento impugnato.

  • Inammissibile
    Annullamento di titoli di riscossione

    La questione è stata dichiarata inammissibile in quanto motivo aggiunto proposto con memoria non conforme alle prescrizioni di legge. In ogni caso, la documentazione a supporto è stata prodotta oltre i termini previsti.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento

    L'eccezione è inammissibile poiché il ricorso riguarda solo cartelle di pagamento e non mette in dubbio la notifica dei titoli di riscossione. Inoltre, per i titoli emessi dal Comune di Reggio Calabria, l'opposizione sarebbe inammissibile per omessa citazione dell'ente.

  • Rigettato
    Mancanza di attestazione di conformità dei documenti

    L'eccezione è infondata in fatto, poiché l'attestazione di conformità è stata prodotta dal resistente in data 22.12.2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1343
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo