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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NO TE EN EUG, Presidente
AZ PP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 11 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore dichiarato di causa di €. 33.564,66.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la prescrizione dei debiti ovvero la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione. Deduceva, in particolare, quanto segue:”… l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata si appalesa del tutto infondata in quanto: in data 17.12.2014 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 09420149025617133000 come da relata che si produce (doc. 45) ed avente ad oggetto le cartelle di cui ai docc 2; in data 30.10.2015 al ricorrente è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0947620150000512300 che si produce unitamente alla relata di notifica (doc. 46) ed avente ad oggetto i docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12; in data 20.11.2015 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 0942015901899945500, come da relata che si produce (oc. 47) ed avente ad oggetto i documenti 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; in data
03.12.2019 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 0942019901303919000 che si produce unitamente alla relata (doc. 48) ed avente ad oggetto i docc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; in data 01.03.2022 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n
094202290000387091000 che si produce unitamente alla relata (doc. 49) ed avente ad oggetto i docc da
2 a 27; in data 03.10.203 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 09420239008640222000 che si produce unitamente alla relata (doc. 50) ed avente ad oggetto i docc da 2 a 32; Detti atti, palesemente interruttivi della invocata prescrizione, non sono mai stati impugnati da controparte…” Con successiva memoria, depositata in data 2.2.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo in particolare quanto segue:” L'atto impugnato risulta essere parzialmente nullo, in quanto emesso per richiedere il pagamento di ben dieci cartelle di pagamento già annullate. Le cartelle di pagamento illegittimamente richieste con l'atto impugnato risultano essere quelle recanti i n. 09420110008835748000
09420110024990050000 09420110033115220000 09420120000118290000 09420120002545186000
09420120019287416000 09420120023631324000 09420130001647117000 09420130024849910000
09420130029580370000 Le suddette cartelle erano già state oggetto della Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria n. 09476201500005123000, che si allega in copia. La suddetta comunicazione è stata impugnata presso questa Commissione con il ricorso n. 686/2016 RGR, che si è concluso con la sentenza n. 4651/2016 del 30/09/2016, depositata il 30/09/2016, divenuta definitiva.” Deduceva poi la mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 0016202021, 0223202021 emessi dal Comune di Reggio
Calabria e sottesi all'intimazione impugnata. Eccepiva infine la mancata attestazione di conformità dei documenti depositati da parte resistente. Allegava la sentenza sopra indicata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso, per quanto non esplicitamente diretto avverso le cartelle di pagamento concernenti debiti tributari, è stato dichiarato di valore pari a €. 33.564,66. Da ciò si desume inequivocabilmente che oggetto del ricorso sono soltanto le cartelle di pagamento portanti debiti tributari, pertanto non mette conto di dichiarare il difetto di giurisdizione per i debiti non tributari, così come richiesto da Agenzia Entrate Riscossione.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate ( in ordine alla quale circostanza nulla ha eccepito il ricorrente, che si è limitato a reclamare l'intervenuta prescrizione dei debiti) e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, gli ultimi dei quali, in ordine di tempo, sono le intimazioni di pagamento n
094202290000387091000, notificata per PEC in data 01.03.2022 e n 09420239008640222000, pure notificata per PEC in data 03.10.2023. Dette intimazioni non risultano essere state impugnate dal ricorrente.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle intimazioni sopra indicate e quella della notifica dell'odierno provvedimento (20.2.2025). La questione dell'avvenuto annullamento di alcuni titoli di riscossione risulta inammissibile in questa sede, dal momento che trattasi di motivo aggiunto, proposto con la memoria depositata in data 2.2.2026 senza il rispetto delle forme previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 24 del Dlgs n. 546/1992. In ogni caso la documentazione a dimostrazione di ciò è stata prodotta da parte ricorrente oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 del Dlgs citato ed è pertanto inutilizzabile.
L'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune di Reggio
Calabria, proposta con la memoria del 2.2.2026, è inammissibile in questa sede, dal momento che il ricorso riguarda solo “cartelle di pagamento”; che in nessuna parte del ricorso si mette in dubbio la notifica dei titoli di riscossione;
che il ricorso si limita a eccepire la prescrizione dei debiti e che comunque, rispetto ai titoli di riscossione emessi dal Comune di Reggio Calabria l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di citare il suddetto ente.
Riguardo all'eccezione formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da parte resistente in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali, ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs
n. 546/1992, deve osservarsi che essa è infondata in fatto, dal momento che l'attestazione di conformità dei suddetti documenti è stata prodotta da parte resistente in data 22.12.2025.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 1.311,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NO TE EN EUG, Presidente
AZ PP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014752931000 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 11 cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore dichiarato di causa di €. 33.564,66.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la prescrizione dei debiti ovvero la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione. Deduceva, in particolare, quanto segue:”… l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata si appalesa del tutto infondata in quanto: in data 17.12.2014 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 09420149025617133000 come da relata che si produce (doc. 45) ed avente ad oggetto le cartelle di cui ai docc 2; in data 30.10.2015 al ricorrente è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0947620150000512300 che si produce unitamente alla relata di notifica (doc. 46) ed avente ad oggetto i docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12; in data 20.11.2015 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 0942015901899945500, come da relata che si produce (oc. 47) ed avente ad oggetto i documenti 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; in data
03.12.2019 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 0942019901303919000 che si produce unitamente alla relata (doc. 48) ed avente ad oggetto i docc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; in data 01.03.2022 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n
094202290000387091000 che si produce unitamente alla relata (doc. 49) ed avente ad oggetto i docc da
2 a 27; in data 03.10.203 al ricorrente è stato notificato atto di intimazione n 09420239008640222000 che si produce unitamente alla relata (doc. 50) ed avente ad oggetto i docc da 2 a 32; Detti atti, palesemente interruttivi della invocata prescrizione, non sono mai stati impugnati da controparte…” Con successiva memoria, depositata in data 2.2.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo in particolare quanto segue:” L'atto impugnato risulta essere parzialmente nullo, in quanto emesso per richiedere il pagamento di ben dieci cartelle di pagamento già annullate. Le cartelle di pagamento illegittimamente richieste con l'atto impugnato risultano essere quelle recanti i n. 09420110008835748000
09420110024990050000 09420110033115220000 09420120000118290000 09420120002545186000
09420120019287416000 09420120023631324000 09420130001647117000 09420130024849910000
09420130029580370000 Le suddette cartelle erano già state oggetto della Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria n. 09476201500005123000, che si allega in copia. La suddetta comunicazione è stata impugnata presso questa Commissione con il ricorso n. 686/2016 RGR, che si è concluso con la sentenza n. 4651/2016 del 30/09/2016, depositata il 30/09/2016, divenuta definitiva.” Deduceva poi la mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 0016202021, 0223202021 emessi dal Comune di Reggio
Calabria e sottesi all'intimazione impugnata. Eccepiva infine la mancata attestazione di conformità dei documenti depositati da parte resistente. Allegava la sentenza sopra indicata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso, per quanto non esplicitamente diretto avverso le cartelle di pagamento concernenti debiti tributari, è stato dichiarato di valore pari a €. 33.564,66. Da ciò si desume inequivocabilmente che oggetto del ricorso sono soltanto le cartelle di pagamento portanti debiti tributari, pertanto non mette conto di dichiarare il difetto di giurisdizione per i debiti non tributari, così come richiesto da Agenzia Entrate Riscossione.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate ( in ordine alla quale circostanza nulla ha eccepito il ricorrente, che si è limitato a reclamare l'intervenuta prescrizione dei debiti) e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, gli ultimi dei quali, in ordine di tempo, sono le intimazioni di pagamento n
094202290000387091000, notificata per PEC in data 01.03.2022 e n 09420239008640222000, pure notificata per PEC in data 03.10.2023. Dette intimazioni non risultano essere state impugnate dal ricorrente.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle intimazioni sopra indicate e quella della notifica dell'odierno provvedimento (20.2.2025). La questione dell'avvenuto annullamento di alcuni titoli di riscossione risulta inammissibile in questa sede, dal momento che trattasi di motivo aggiunto, proposto con la memoria depositata in data 2.2.2026 senza il rispetto delle forme previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 24 del Dlgs n. 546/1992. In ogni caso la documentazione a dimostrazione di ciò è stata prodotta da parte ricorrente oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 del Dlgs citato ed è pertanto inutilizzabile.
L'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune di Reggio
Calabria, proposta con la memoria del 2.2.2026, è inammissibile in questa sede, dal momento che il ricorso riguarda solo “cartelle di pagamento”; che in nessuna parte del ricorso si mette in dubbio la notifica dei titoli di riscossione;
che il ricorso si limita a eccepire la prescrizione dei debiti e che comunque, rispetto ai titoli di riscossione emessi dal Comune di Reggio Calabria l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di citare il suddetto ente.
Riguardo all'eccezione formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da parte resistente in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali, ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs
n. 546/1992, deve osservarsi che essa è infondata in fatto, dal momento che l'attestazione di conformità dei suddetti documenti è stata prodotta da parte resistente in data 22.12.2025.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 1.311,00, oltre oneri di legge, se dovuti.