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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2416/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 c.c.i.i. avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 2.7.2025, nell'ambito della procedura unitaria n. 127-1/2025, vertente
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Viale G. Bonelli n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Trulio (c.f. ) CodiceFiscale_1
- reclamante -
E
(c.f. ) con sede in Napoli, Via Benedetto Croce n. 48, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gaetano Ciccariello (c.f. , con studio in Napoli, Galleria CodiceFiscale_2
Umberto I n. 50,
- reclamata –
P.G. presso la Corte d'Appello,
- interventore -
Svolgimento del processo e conclusioni Con reclamo depositato in data 16.7.2025, la impugnava il decreto Parte_1
del 2.7.2025 con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso da lei presentato nei confronti della per ottenere ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i. l'apertura nei Controparte_1
suoi confronti della liquidazione giudiziale.
Aveva affermato il Tribunale che il credito vantato dalla ricorrente, pari a 19mila €, era inferiore a quanto disposto dall'art. 49, comma 5, c.c.i.i., per cui non erano sussistenti i requisiti dimensionali necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
Deduceva la reclamante la erroneità del decreto in quanto il proprio credito di 19.709,94
€ per sorta capitale doveva essere gravato di interessi e spese di lite, come da sentenza del
Tribunale di Avellino, assurgendo a 34.326,12 € come da atto di precetto notificato il 5.2.2025.
Deduceva altresì la sussistenza dello stato di insolvenza, desumibile dall'inadempimento di un credito certo e definitivo e dall'atto di distrazione patrimoniale costituito dalla cessione di un ramo di azienda subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Evidenziava poi la mancanza di prova del possesso dei requisiti atti alla qualifica di impresa minore, alla luce del mancato deposito dei bilanci per tre esercizi consecutivi, rimediato con un deposito massivo e tardivo solo a ridosso dell'udienza, e la inattendibilità dei bilanci stessi per la palese incongruenza tra gli utili/perdite riportati e quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi (laddove l'ultimo bilancio regolarmente depositato, relativo all'esercizio 2020, riportava per l'annualità 2019 un attivo patrimoniale superiore a 300mila €). Evidenziava infine che nulla era stato detto dal primo giudice in ordine alle evidenziate responsabilità degli amministratori ed instava per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale e per la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 27 agosto 2025 avanti la Sezione feriale della Corte d'Appello, si costituiva in giudizio la resistente, deducendo la correttezza del decreto impugnato, per essere il credito della reclamante in sorta capitale inferiore ai minimi di legge e non correttamente calcolati gli interessi, oltre a non essere emersi ulteriori debiti scaduti.
Deduceva altresì essere impresa minore, come desumibile dai dati emergenti dai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e dalla relazione tecnica del dr. , e non sussistere lo Persona_1 stato di insolvenza, alla luce dell'attivo superiore al passivo e dell'assenza di debiti verso Erario, banche e istituti previdenziali;
anche l'atto di cessione d'azienda non poteva considerarsi sintomo di insolvenza, essendo stato necessitato dalla interruzione di attività causa pandemia e dalla necessità di pagare i creditori. Instava quindi per il rigetto del reclamo con condanna della reclamante alla rifusione delle spese di lite. Interveniva nel procedimento la Procura Generale presso la Corte d'Appello, che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 27.8.2025, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Il credito della ricorrente non è infatti, come ritenuto dal Tribunale, pari a circa 19mila €, tale essendo solo l'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2020, confermato dal Tribunale di Avellino, dovendosi aggiungere al capitale gli interessi legali e le spese di lite del procedimento monitorio e della sentenza del Tribunale, di guisa che l'importo di cui è creditrice la reclamante appare essere, come da atto di precetto, ben superiore al limite minimo normativamente imposto. In ordine all'ammontare del credito le contestazioni sono inammissibili in quanto del tutto generiche, essendosi limitata la resistente a definire apodittica la quantificazione degli interessi operata in atto di precetto senza però evidenziare la avvenuta proposizione di una eventuale opposizione a precetto e comunque senza indicare quale sarebbe stato l'esatto importo dovuto, comprensivo degli accessori come liquidati in sentenze.
In punto di prova della esistenza dei presupposti di esenzione dalla procedura concorsuale, va detto che essa deve essere fornita dalla parte debitrice, costituendo la sottoposizione a procedura concorsuale la regola, per le imprese in stato di insolvenza, e la esclusione per motivi dimensionali l'eccezione, alla cui prova è tenuta, appunto, la debitrice stessa. La prova deve investire il possesso dei requisiti dimensionali minimi nel triennio anteriore alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e quindi negli anni 2022, 2023 e 2024, oltre che all'attualità: come affermato più volte anche dalla Suprema Corte, infatti (cfr. Cass. n.
21188/2021), “i requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore, previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile”.
Nella fattispecie, la resistente si è limitata a produrre solo i bilanci relativi agli esercizi
2021, 2022 e 2023, depositati alla Camera di Commercio solo nel marzo 2025 e privi della relazione dell'amministratore e alcuni di nota integrativa, e dichiarazioni fiscali sempre relative agli esercizi 2021, 2022 e 2023, ma nulla è stato né dedotto né provato in relazione agli esercizi
2024 e inizi 2025, di tal che deve ritenersi che non sia stata fornita dalla resistente la prova del possesso dei requisiti dimensionali ridotti per gli ultimi tre esercizi. I dati esposti in detti bilanci sono poi scarsamente attendibili, alla luce delle diversità emergenti tra essi e le dichiarazioni fiscali presentate (vedasi, ad es., i dati relativi ai ricavi e alle riserve di capitale come esposti in bilancio e dichiarazione redditi relativi all'esercizio 2023) e al mancato inserimento del credito della ricorrente, risalente al 2020, con le dovute maggiorazioni per interessi legali.
Lo stato di insolvenza è evidente, alla luce del mancato pagamento del credito della ricorrente, maturato da oltre 5 anni, e della offerta a stralcio, avvenuta in udienza dell'1.4.2025, dell'importo di soli 10.000,00 €, rappresentandosi la crisi economica conseguente all'emergenza pandemica. Irrilevante si presenta poi la deduzione inerente la assenza di ulteriori debiti scaduti verso Erario, istituti previdenziali e banche.
Deve pertanto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1 rimettendosi gli atti al Tribunale per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 49
c.c.i.i.. Nulla per le spese, venendo il patrimonio del resistente interamente acquisito alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, in accoglimento del reclamo proposto dalla così provvede: Parte_1
--Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (c.f. Controparte_1
) e rimette gli atti al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di sua competenza, P.IVA_2 ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i..
Così deciso in Napoli il 27 agosto 2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo