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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SE UP Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) SC AF Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 455/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F./P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Lo Giudice (pec:
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Armenio (pec:
Email_2 appellata
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza:
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 2
971/2021 del Tribunale di Agrigento;
nel merito:
- in via preliminare: previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in causa del Comune di Licata, in persona del Sindaco e legale rappresentante domiciliato presso la Casa Comunale in Licata Piazza Progresso, 10 c.f.
, per le ragioni indicate in punto di diritto, al fine di tenere indenne P.IVA_3
l'odierna appellante dal pagamento di qualsiasi somma dovuta e debenda in favore della società appellata;
- in ogni caso, in accoglimento dei motivi esposti nel presente gravame ritenere e dichiarare che la sentenza n. 971/2021 del Tribunale di Agrigento vada riformata nella sua complessità, e per l'effetto provvedere a: annullare il decreto ingiuntivo n. 76/2020 dato dal Tribunale di Agrigento il
03.02.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore di questo procuratore che è antistatario delle stesse per averle totalmente anticipate”.
Conclusioni per l'appellata:
“1) dichiarare infondato l'appello proposto da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
In linea istruttoria, insiste per l'ammissione della prova per testi diretta e contraria dedotta con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 2, c.p.c del 18 novembre
2020 e del 4 dicembre 2020, non ammesse dal Giudice di primo grado e che per completezza si riporta integralmente.
PROVA PER TESTI DIRETTA
MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA, N.2 C.P.C. DEL 18 NOVEMBRE 2020
1) “Vero è che la ha eseguito in favore della Controparte_1 Parte_1 presso il cantiere sito a Licata nei locali del Commissariato di Polizia le forniture di materiale oggetto dei documenti di trasporto che mi vengono esibiti?” 3
2) “Vero è che la ha eseguito in favore della Controparte_1 Parte_1 le prestazioni per scarico gru oggetto della fattura che mi viene esibita?”
Si indicano come testi i sigg.ri:
1) , residente a [...]; Testimone_1
2) , residente a [...]; Testimone_2
3) Ispettore di Polizia residente a [...]. Testimone_3
PROVA PER TESTI CONTRARIA
MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA, N.3 C.P.C. DEL 4 DICEMBRE 2020
1) Vero è che in data 12 settembre 2018 per conto della ha Parte_1 comunicato alla con la mail che le viene mostrata il CIG ed il Controparte_1
CUP dell'appalto per cui fu eseguita la fornitura oggetto di causa?
2) Vero è che in data 13 settembre 2018 per conto della ha chiesto Parte_1 alla con la mail che mi viene mostrata di correggere le precedenti Controparte_1 fatture, inserendo il CIG ed il CUP dell'appalto per cui fu eseguita la fornitura oggetto di causa e via Gelsominaie n.42 e di trasmetterle via mail?
Si indica a teste il sig. , residente a [...]
n.40”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 76/2020 del 28 gennaio 2020, depositato il 3 febbraio 2020, con cui il Tribunale di
Agrigento aveva ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 8.854,77, oltre interessi e spese della procedura, in forza delle fatture n.733 del 30 giugno 2018, n. 860 del 31 luglio 2018 e n. 940 del 9 agosto 2018, poste alla base della domanda monitoria. Esponeva: di essersi obbligata, con contratto d'appalto n. 6 del
21.05.2018 a rogito del Segretario del Comune di Licata, a realizzare i “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A
COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO” (CIG 7198051398 CUP
C61E15000450005); che i lavori erano stati appaltati in ragione di un finanziamento pari 4
complessivamente ad € 423.785,84 operato dall'
[...]
(DDG n. 1751 del 27.7.2017); che in base all'art. 3 del Controparte_2 citato contratto di appalto “L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione in misura pari al 20% del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma
18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria...”; di avere quindi iniziato a ordinare, onde approntare il cantiere e dare inizio ai lavori, il materiale necessario per la realizzazione del cantiere e dell'opera; che, in tal senso, fu richiesta la fornitura la quale, operata dalla società opposta e pur rimanendo fatturata, non fu mai verificata. Asseriva poi che il cantiere e l'effettivo inizio lavori fu compiuto in data
19.7.2018, per come evincesi dal D.R.S. n.002420 del 10.09.2018, mentre gran parte delle forniture di cui alle fatture oggetto di contenzioso furono compiute in data antecedente;
aggiungeva di avere comunque comunicato ufficialmente alla controparte (con e-mail del
19.12.2018) l'attivazione della procedura di pagamento sostitutivo ad opera del Comune appaltante ex art. 105 comma 13 D.lgs. 50/2016, non avendo peraltro l'Ente pubblico mai provveduto a pagare l'anticipazione di cui al sopra richiamato art. 3 del contratto d'appalto, con blocco illegittimo della procedura per il versamento delle somme.
Sosteneva, dunque, che il credito asseritamente vantato dalla ingiungente doveva essere richiesto direttamente al Comune, unico debitore in ordine alle somme ex adverso azionate, sia in ragione del potere/dovere sostitutivo ex art. 105 D.lgs. 50/2016, sia per non avere l'Ente locale adempiuto al dettame dell'art. 3 del contratto originario d'appalto, sia perchè in tal modo, ove l'opponente fosse stata costretta a pagare la detta fornitura,
l'Ente stesso ne avrebbe tratto un ingiusto arricchimento. Domandava, pertanto, previo differimento dell'udienza di comparizione onde procedere alla chiamata in causa del
Comune di Licata, per tenere indenne la stessa opponente, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la reiterando la fondatezza della pretesa azionata in Controparte_1 monitorio, per essere avvenuta la consegna delle opere il 4 giugno 2018 (come da verbale di pari data, richiamato nello stesso D.R.S. prodotto dalla controparte) e risalendo la prima 5
fornitura al 18 giugno 2018, seguita dalle successive, come da documenti di trasporto indicati nelle fatture e prodotti dalla medesima opposta, confermativi altresì della consegna delle forniture;
si rimetteva poi al Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo, pur escludendo che l'attivazione della procedura ex d.lgs. 50/2016 potesse valere a sostituire la persona del debitore, da individuarsi comunque nella opponente.
Negata dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il processo veniva istruito in via documentale. La causa era quindi decisa con la sentenza n. 971/2021 di reiezione dell'opposizione proposta, con conferma dell'ingiunzione emessa e condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame la Parte_1
Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza appellata. Controparte_1
Con ordinanza del 17.4.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
* * *
3. L'appellante, dopo avere riproposto il tenore delle difese svolte nel pregresso grado, contesta la decisione assunta dal Tribunale denunciando, con il primo motivo, il travisamento delle prove documentali offerte e delle risultanze di causa, oltre che il mancato espletamento degli accertamenti di natura tecnica a mezzo di c.t.u.; nega l'idoneità della documentazione offerta a supportare la pretesa fatta valere dalla ingiungente e contesta la valorizzazione, operata dal primo Giudice, delle fatture non assistite da un contratto, ordine di acquisto o firma di ricezione della merce. Censura poi, con il secondo motivo, la mancata verifica dell'esattezza dell'importo ingiunto e rileva che la sommatoria delle fatture poste alla base della domanda monitoria è pari ad €.
8.110,55, laddove il decreto ingiuntivo confermato reca l'importo di €. 8.854,77. Si duole infine, con l'ultimo motivo, della mancata autorizzazione alla chiamata del terzo, Comune di Licata, reiterando la richiesta nella presente sede. 6
3.1. Il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste, come noto, ad una inversione della sola posizione processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, trovandosi nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e da tale assunto discende, precipuamente, che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, sebbene il principio debba comunque essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente. È noto altresì che secondo un consolidato indirizzo interpretativo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e, in senso conforme, tra le tante, Cass.
826/2015 e Cass. 13685/2019).
Nel caso in esame, l'ingiungente ha posto a sostegno della domanda monitoria alcune fatture aventi ad oggetto, principalmente, la fornitura di materiale edile (v. la fattura 860 del 31.7.2018 per complessivi €. 7.209,32, nonché la fattura 733 del 30.6.2018 per complessivi €. 779,23) e, in un caso (v. la fattura 940 del 9.8.2018), la prestazione per scarico gru, allegando l'omesso pagamento dei citati importi.
Quanto al rapporto sottostante l'emissione delle citate fatture, l'esistenza dello stesso si evince anche dal tenore delle difese svolte dalla medesima opponente che, richiamato il contratto di appalto stipulato il 21.5.2018 con il Comune di Licata e, dunque,
l'affidamento ad essa società dei lavori di ristrutturazione oggetto dell'appalto, ha riferito 7
della conseguente richiesta di fornitura di materiali alla odierna appellata al fine di dare inizio ai lavori (v. anche a pag. 2 dell'atto di appello).
Le contestazioni della peraltro non sempre puntualmente operate, Parte_1 attengono essenzialmente all'assunta inidoneità della documentazione esibita dalla controparte a comprovare la pretesa, in considerazione anche dell'anteriorità di gran parte delle forniture alla data (19.7.2018) di inizio dei lavori riportata nel D.R.S. n. 002420 del
10.09.2018, allegato dalla medesima opponente (v. nel relativo fascicolo).
Invero, nessuna incoerenza, sotto il profilo temporale, è dato ricavare sulla base di una valutazione comparativa delle produzioni complessivamente operate dalle parti, atteso che nel richiamato D.R.S. del 10.9.2018 si fa riferimento anche al “verbale di consegna, sottoscritto in data 04/06/2018” che, antecedente al concreto inizio dei lavori
(19.7.2018), si rivela del tutto compatibile, anche alla luce della ricostruzione offerta, come detto, dalla medesima , con la collocazione temporale del(l'ordine e Pt_1 del)la prima fornitura (risalente al 18.6.2018, cui hanno fatto seguito le successive, sino al mese di luglio 2018) nei termini rappresentati dalla opposta e riscontrabile, altresì, nei diversi documenti di trasporto, pure singolarmente richiamati nelle fatture poste a sostegno della domanda di ingiunzione, prodotti dalla a seguito della Controparte_1 proposta opposizione (v. nel relativo fascicolo).
Quanto poi al valore probatorio delle fatture, deve osservarsi che, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 346/2023), “è senz'altro vero che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" e che, in particolare, "se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può 8
costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria" (così Cass. n. 9542 del 2018). E' anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui, (…) sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo”.
Nel caso in esame, come detto, l'opposta non si è limitata ad allegare le fatture ma,
a seguito dell'opposizione, ha anche prodotto i diversi documenti di trasporto richiamati nelle fatture che, peraltro, risultano tutti sottoscritti dal destinatario, oltre che dal vettore.
Nell'osservare che nella vendita con spedizione, in base alla regola delineata dall'art. 1510 comma 2 c.c., il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, e nell'evidenziare, altresì, che nessuno specifico disconoscimento della firma apposta nei citati ddt, nell'apposito spazio riservato al destinatario, ha mai operato l'opponente (v. anche il tenore delle prove orali reiterate dall'appellante, essenzialmente attinenti al rapporto con il Comune di Licata), deve concludersi nel senso della fondatezza della pretesa azionata dall'ingiungente, la quale trova, del resto, ulteriore riscontro nel contegno serbato dalla medesima in Pt_1 epoca successiva alle forniture per cui è processo. Sono significativi in tal senso il tenore della comunicazione del 17.12.2018 trasmessa dalla stessa società oggi appellante al
Comune di Licata per l'attivazione del “potere sostitutivo” ex art. 105 comma 13 d.lgs.
50/2016, richiamato nella medesima nota relativamente al “Pagamento Fornitori” – ivi indicandosi, tra questi ultimi, la con l'esplicito riferimento anche alle Controparte_1 fatture nn. 733, 860 e 940 oggetto dell'odierno contenzioso (v. all. 13 nel fascicolo dell'appellante) – nonché la e-mail del 19.12.2018 trasmessa sempre dalla Parte_1 all'odierna appellata dove si legge “Per sollecitare il pagamento contattare il RUP geom.
(v. all. 12 nel fascicolo dell'appellante), coincidente, peraltro, il RUP tecnico CP_3 9
comunale indicato nel contratto di appalto.
3.2. Passando ora alla quantificazione del credito vantato dalla , Controparte_1 su cui si incentra il secondo motivo di gravame, si rivela in effetti fondata la doglianza dell'impugnante circa l'entità dell'importo ingiunto, atteso che sommando gli importi di cui alle menzionate fatture – nn. 860 del 31.7.2018 pari ad €. 7.209,32, 733 del 30.6.2018 pari ad €. 779,23, e 940 del 9.8.2018 pari ad €. 122,00 – si perviene al risultato di €.
8.110,55.
La somma dovuta va pertanto rideterminata nel citato importo di €. 8.110,55, con conseguente necessaria revoca, in riforma della sentenza gravata, del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellante, in assenza di pagamenti satisfattivi non dedotti né documentati dall'ingiunta, a corrispondere il citato importo rideterminato in favore della
, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture Controparte_1 azionate dall'ingiungente al saldo.
3.3. L'obbligazione di pagamento grava sulla odierna appellante, trattandosi di importi dovuti in virtù del rapporto di fornitura esclusivamente intercorso tra la stessa e la ingiungente, mentre – e con reiezione, quindi, delle contestazioni svolte Pt_1 con l'ultimo motivo di gravame – non risulta che la abbia partecipato Controparte_1 al contratto di appalto, stipulato unicamente tra la e il Comune di Licata, con Pt_1 irrilevanza altresì, e conseguentemente, rispetto alla fornitrice, di eventuali inadempimenti imputabili all'Ente locale, nei rapporti tra quest'ultimo e l'ingiunta (anche arg. ex Cass. 18196/2004).
Escluso poi che possa valere ad elidere la titolarità dal lato passivo, in capo alla
, dell'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria il riferimento, Pt_1 altresì proposto dall'opponente, al meccanismo del pagamento sostitutivo ex art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016 – che, peraltro previsto nel concreto contratto di appalto con esclusivo riferimento al subappalto e all'eventuale affidamento dei lavori in cottimo (v. art. 10 del contratto di appalto), sarebbe piuttosto riconducibile nello schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. con funzione solutoria, altresì rinunciabile dal 10
beneficiario (anche tenuto conto della finalità di tutela delle piccole e medie imprese di cui alla richiamata disciplina) – va confermata la legittimazione passiva della Pt_1 rispetto alla pretesa azionata dall'ingiungente, rivelandosi sotto altro profilo non contestabile, stante l'indipendenza dal rapporto dedotto in giudizio rispetto al (distinto) rapporto che lega la al Comune di Licata e, comunque, in assenza di una Parte_1 ipotesi di litisconsorzio necessario – non configurabile nemmeno con riferimento al supposto arricchimento ingiustificato a vantaggio dell' – la scelta del Controparte_4
Tribunale, motivata anche con il richiamo a ragioni di economia processuale (cfr.
l'ordinanza del 17.9.2020), di non estendere il contraddittorio nei confronti del Comune
(cfr. sulla discrezionalità, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, del provvedimento di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, tra le altre Cass. 9570/2015 e Cass. 3692/2020. V. anche Cass. 984/2006 secondo cui la chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità).
4. Per ciò che attiene alle spese processuali, visti gli esiti complessivi del processo e considerata la consistenza dell'esposizione debitoria risultata comunque gravante sulla debitrice, l'appellante, ferme le statuizioni adottate dal Tribunale con riferimento al governo delle spese, va condannata a rifondere in favore della controparte le spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m.
55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 10.9.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 76/2020 reso dal medesimo Tribunale in date 28 gennaio – 3 febbraio 2020 e condanna in persona del suo legale CP_5 CP_6 11
rappresentante p.t., a corrispondere in favore di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., l'importo di €. 8.110,55, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 17.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC AF SE UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SE UP Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) SC AF Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 455/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F./P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Lo Giudice (pec:
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Armenio (pec:
Email_2 appellata
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza:
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 2
971/2021 del Tribunale di Agrigento;
nel merito:
- in via preliminare: previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in causa del Comune di Licata, in persona del Sindaco e legale rappresentante domiciliato presso la Casa Comunale in Licata Piazza Progresso, 10 c.f.
, per le ragioni indicate in punto di diritto, al fine di tenere indenne P.IVA_3
l'odierna appellante dal pagamento di qualsiasi somma dovuta e debenda in favore della società appellata;
- in ogni caso, in accoglimento dei motivi esposti nel presente gravame ritenere e dichiarare che la sentenza n. 971/2021 del Tribunale di Agrigento vada riformata nella sua complessità, e per l'effetto provvedere a: annullare il decreto ingiuntivo n. 76/2020 dato dal Tribunale di Agrigento il
03.02.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore di questo procuratore che è antistatario delle stesse per averle totalmente anticipate”.
Conclusioni per l'appellata:
“1) dichiarare infondato l'appello proposto da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
In linea istruttoria, insiste per l'ammissione della prova per testi diretta e contraria dedotta con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 2, c.p.c del 18 novembre
2020 e del 4 dicembre 2020, non ammesse dal Giudice di primo grado e che per completezza si riporta integralmente.
PROVA PER TESTI DIRETTA
MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA, N.2 C.P.C. DEL 18 NOVEMBRE 2020
1) “Vero è che la ha eseguito in favore della Controparte_1 Parte_1 presso il cantiere sito a Licata nei locali del Commissariato di Polizia le forniture di materiale oggetto dei documenti di trasporto che mi vengono esibiti?” 3
2) “Vero è che la ha eseguito in favore della Controparte_1 Parte_1 le prestazioni per scarico gru oggetto della fattura che mi viene esibita?”
Si indicano come testi i sigg.ri:
1) , residente a [...]; Testimone_1
2) , residente a [...]; Testimone_2
3) Ispettore di Polizia residente a [...]. Testimone_3
PROVA PER TESTI CONTRARIA
MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA, N.3 C.P.C. DEL 4 DICEMBRE 2020
1) Vero è che in data 12 settembre 2018 per conto della ha Parte_1 comunicato alla con la mail che le viene mostrata il CIG ed il Controparte_1
CUP dell'appalto per cui fu eseguita la fornitura oggetto di causa?
2) Vero è che in data 13 settembre 2018 per conto della ha chiesto Parte_1 alla con la mail che mi viene mostrata di correggere le precedenti Controparte_1 fatture, inserendo il CIG ed il CUP dell'appalto per cui fu eseguita la fornitura oggetto di causa e via Gelsominaie n.42 e di trasmetterle via mail?
Si indica a teste il sig. , residente a [...]
n.40”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 76/2020 del 28 gennaio 2020, depositato il 3 febbraio 2020, con cui il Tribunale di
Agrigento aveva ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 8.854,77, oltre interessi e spese della procedura, in forza delle fatture n.733 del 30 giugno 2018, n. 860 del 31 luglio 2018 e n. 940 del 9 agosto 2018, poste alla base della domanda monitoria. Esponeva: di essersi obbligata, con contratto d'appalto n. 6 del
21.05.2018 a rogito del Segretario del Comune di Licata, a realizzare i “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A
COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO” (CIG 7198051398 CUP
C61E15000450005); che i lavori erano stati appaltati in ragione di un finanziamento pari 4
complessivamente ad € 423.785,84 operato dall'
[...]
(DDG n. 1751 del 27.7.2017); che in base all'art. 3 del Controparte_2 citato contratto di appalto “L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione in misura pari al 20% del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma
18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria...”; di avere quindi iniziato a ordinare, onde approntare il cantiere e dare inizio ai lavori, il materiale necessario per la realizzazione del cantiere e dell'opera; che, in tal senso, fu richiesta la fornitura la quale, operata dalla società opposta e pur rimanendo fatturata, non fu mai verificata. Asseriva poi che il cantiere e l'effettivo inizio lavori fu compiuto in data
19.7.2018, per come evincesi dal D.R.S. n.002420 del 10.09.2018, mentre gran parte delle forniture di cui alle fatture oggetto di contenzioso furono compiute in data antecedente;
aggiungeva di avere comunque comunicato ufficialmente alla controparte (con e-mail del
19.12.2018) l'attivazione della procedura di pagamento sostitutivo ad opera del Comune appaltante ex art. 105 comma 13 D.lgs. 50/2016, non avendo peraltro l'Ente pubblico mai provveduto a pagare l'anticipazione di cui al sopra richiamato art. 3 del contratto d'appalto, con blocco illegittimo della procedura per il versamento delle somme.
Sosteneva, dunque, che il credito asseritamente vantato dalla ingiungente doveva essere richiesto direttamente al Comune, unico debitore in ordine alle somme ex adverso azionate, sia in ragione del potere/dovere sostitutivo ex art. 105 D.lgs. 50/2016, sia per non avere l'Ente locale adempiuto al dettame dell'art. 3 del contratto originario d'appalto, sia perchè in tal modo, ove l'opponente fosse stata costretta a pagare la detta fornitura,
l'Ente stesso ne avrebbe tratto un ingiusto arricchimento. Domandava, pertanto, previo differimento dell'udienza di comparizione onde procedere alla chiamata in causa del
Comune di Licata, per tenere indenne la stessa opponente, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la reiterando la fondatezza della pretesa azionata in Controparte_1 monitorio, per essere avvenuta la consegna delle opere il 4 giugno 2018 (come da verbale di pari data, richiamato nello stesso D.R.S. prodotto dalla controparte) e risalendo la prima 5
fornitura al 18 giugno 2018, seguita dalle successive, come da documenti di trasporto indicati nelle fatture e prodotti dalla medesima opposta, confermativi altresì della consegna delle forniture;
si rimetteva poi al Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo, pur escludendo che l'attivazione della procedura ex d.lgs. 50/2016 potesse valere a sostituire la persona del debitore, da individuarsi comunque nella opponente.
Negata dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il processo veniva istruito in via documentale. La causa era quindi decisa con la sentenza n. 971/2021 di reiezione dell'opposizione proposta, con conferma dell'ingiunzione emessa e condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame la Parte_1
Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza appellata. Controparte_1
Con ordinanza del 17.4.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
* * *
3. L'appellante, dopo avere riproposto il tenore delle difese svolte nel pregresso grado, contesta la decisione assunta dal Tribunale denunciando, con il primo motivo, il travisamento delle prove documentali offerte e delle risultanze di causa, oltre che il mancato espletamento degli accertamenti di natura tecnica a mezzo di c.t.u.; nega l'idoneità della documentazione offerta a supportare la pretesa fatta valere dalla ingiungente e contesta la valorizzazione, operata dal primo Giudice, delle fatture non assistite da un contratto, ordine di acquisto o firma di ricezione della merce. Censura poi, con il secondo motivo, la mancata verifica dell'esattezza dell'importo ingiunto e rileva che la sommatoria delle fatture poste alla base della domanda monitoria è pari ad €.
8.110,55, laddove il decreto ingiuntivo confermato reca l'importo di €. 8.854,77. Si duole infine, con l'ultimo motivo, della mancata autorizzazione alla chiamata del terzo, Comune di Licata, reiterando la richiesta nella presente sede. 6
3.1. Il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste, come noto, ad una inversione della sola posizione processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, trovandosi nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e da tale assunto discende, precipuamente, che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, sebbene il principio debba comunque essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente. È noto altresì che secondo un consolidato indirizzo interpretativo, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e, in senso conforme, tra le tante, Cass.
826/2015 e Cass. 13685/2019).
Nel caso in esame, l'ingiungente ha posto a sostegno della domanda monitoria alcune fatture aventi ad oggetto, principalmente, la fornitura di materiale edile (v. la fattura 860 del 31.7.2018 per complessivi €. 7.209,32, nonché la fattura 733 del 30.6.2018 per complessivi €. 779,23) e, in un caso (v. la fattura 940 del 9.8.2018), la prestazione per scarico gru, allegando l'omesso pagamento dei citati importi.
Quanto al rapporto sottostante l'emissione delle citate fatture, l'esistenza dello stesso si evince anche dal tenore delle difese svolte dalla medesima opponente che, richiamato il contratto di appalto stipulato il 21.5.2018 con il Comune di Licata e, dunque,
l'affidamento ad essa società dei lavori di ristrutturazione oggetto dell'appalto, ha riferito 7
della conseguente richiesta di fornitura di materiali alla odierna appellata al fine di dare inizio ai lavori (v. anche a pag. 2 dell'atto di appello).
Le contestazioni della peraltro non sempre puntualmente operate, Parte_1 attengono essenzialmente all'assunta inidoneità della documentazione esibita dalla controparte a comprovare la pretesa, in considerazione anche dell'anteriorità di gran parte delle forniture alla data (19.7.2018) di inizio dei lavori riportata nel D.R.S. n. 002420 del
10.09.2018, allegato dalla medesima opponente (v. nel relativo fascicolo).
Invero, nessuna incoerenza, sotto il profilo temporale, è dato ricavare sulla base di una valutazione comparativa delle produzioni complessivamente operate dalle parti, atteso che nel richiamato D.R.S. del 10.9.2018 si fa riferimento anche al “verbale di consegna, sottoscritto in data 04/06/2018” che, antecedente al concreto inizio dei lavori
(19.7.2018), si rivela del tutto compatibile, anche alla luce della ricostruzione offerta, come detto, dalla medesima , con la collocazione temporale del(l'ordine e Pt_1 del)la prima fornitura (risalente al 18.6.2018, cui hanno fatto seguito le successive, sino al mese di luglio 2018) nei termini rappresentati dalla opposta e riscontrabile, altresì, nei diversi documenti di trasporto, pure singolarmente richiamati nelle fatture poste a sostegno della domanda di ingiunzione, prodotti dalla a seguito della Controparte_1 proposta opposizione (v. nel relativo fascicolo).
Quanto poi al valore probatorio delle fatture, deve osservarsi che, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 346/2023), “è senz'altro vero che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" e che, in particolare, "se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può 8
costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria" (così Cass. n. 9542 del 2018). E' anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui, (…) sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo”.
Nel caso in esame, come detto, l'opposta non si è limitata ad allegare le fatture ma,
a seguito dell'opposizione, ha anche prodotto i diversi documenti di trasporto richiamati nelle fatture che, peraltro, risultano tutti sottoscritti dal destinatario, oltre che dal vettore.
Nell'osservare che nella vendita con spedizione, in base alla regola delineata dall'art. 1510 comma 2 c.c., il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, e nell'evidenziare, altresì, che nessuno specifico disconoscimento della firma apposta nei citati ddt, nell'apposito spazio riservato al destinatario, ha mai operato l'opponente (v. anche il tenore delle prove orali reiterate dall'appellante, essenzialmente attinenti al rapporto con il Comune di Licata), deve concludersi nel senso della fondatezza della pretesa azionata dall'ingiungente, la quale trova, del resto, ulteriore riscontro nel contegno serbato dalla medesima in Pt_1 epoca successiva alle forniture per cui è processo. Sono significativi in tal senso il tenore della comunicazione del 17.12.2018 trasmessa dalla stessa società oggi appellante al
Comune di Licata per l'attivazione del “potere sostitutivo” ex art. 105 comma 13 d.lgs.
50/2016, richiamato nella medesima nota relativamente al “Pagamento Fornitori” – ivi indicandosi, tra questi ultimi, la con l'esplicito riferimento anche alle Controparte_1 fatture nn. 733, 860 e 940 oggetto dell'odierno contenzioso (v. all. 13 nel fascicolo dell'appellante) – nonché la e-mail del 19.12.2018 trasmessa sempre dalla Parte_1 all'odierna appellata dove si legge “Per sollecitare il pagamento contattare il RUP geom.
(v. all. 12 nel fascicolo dell'appellante), coincidente, peraltro, il RUP tecnico CP_3 9
comunale indicato nel contratto di appalto.
3.2. Passando ora alla quantificazione del credito vantato dalla , Controparte_1 su cui si incentra il secondo motivo di gravame, si rivela in effetti fondata la doglianza dell'impugnante circa l'entità dell'importo ingiunto, atteso che sommando gli importi di cui alle menzionate fatture – nn. 860 del 31.7.2018 pari ad €. 7.209,32, 733 del 30.6.2018 pari ad €. 779,23, e 940 del 9.8.2018 pari ad €. 122,00 – si perviene al risultato di €.
8.110,55.
La somma dovuta va pertanto rideterminata nel citato importo di €. 8.110,55, con conseguente necessaria revoca, in riforma della sentenza gravata, del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellante, in assenza di pagamenti satisfattivi non dedotti né documentati dall'ingiunta, a corrispondere il citato importo rideterminato in favore della
, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture Controparte_1 azionate dall'ingiungente al saldo.
3.3. L'obbligazione di pagamento grava sulla odierna appellante, trattandosi di importi dovuti in virtù del rapporto di fornitura esclusivamente intercorso tra la stessa e la ingiungente, mentre – e con reiezione, quindi, delle contestazioni svolte Pt_1 con l'ultimo motivo di gravame – non risulta che la abbia partecipato Controparte_1 al contratto di appalto, stipulato unicamente tra la e il Comune di Licata, con Pt_1 irrilevanza altresì, e conseguentemente, rispetto alla fornitrice, di eventuali inadempimenti imputabili all'Ente locale, nei rapporti tra quest'ultimo e l'ingiunta (anche arg. ex Cass. 18196/2004).
Escluso poi che possa valere ad elidere la titolarità dal lato passivo, in capo alla
, dell'obbligazione di pagamento azionata in sede monitoria il riferimento, Pt_1 altresì proposto dall'opponente, al meccanismo del pagamento sostitutivo ex art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016 – che, peraltro previsto nel concreto contratto di appalto con esclusivo riferimento al subappalto e all'eventuale affidamento dei lavori in cottimo (v. art. 10 del contratto di appalto), sarebbe piuttosto riconducibile nello schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. con funzione solutoria, altresì rinunciabile dal 10
beneficiario (anche tenuto conto della finalità di tutela delle piccole e medie imprese di cui alla richiamata disciplina) – va confermata la legittimazione passiva della Pt_1 rispetto alla pretesa azionata dall'ingiungente, rivelandosi sotto altro profilo non contestabile, stante l'indipendenza dal rapporto dedotto in giudizio rispetto al (distinto) rapporto che lega la al Comune di Licata e, comunque, in assenza di una Parte_1 ipotesi di litisconsorzio necessario – non configurabile nemmeno con riferimento al supposto arricchimento ingiustificato a vantaggio dell' – la scelta del Controparte_4
Tribunale, motivata anche con il richiamo a ragioni di economia processuale (cfr.
l'ordinanza del 17.9.2020), di non estendere il contraddittorio nei confronti del Comune
(cfr. sulla discrezionalità, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, del provvedimento di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, tra le altre Cass. 9570/2015 e Cass. 3692/2020. V. anche Cass. 984/2006 secondo cui la chiamata del terzo disposta, ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità).
4. Per ciò che attiene alle spese processuali, visti gli esiti complessivi del processo e considerata la consistenza dell'esposizione debitoria risultata comunque gravante sulla debitrice, l'appellante, ferme le statuizioni adottate dal Tribunale con riferimento al governo delle spese, va condannata a rifondere in favore della controparte le spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m.
55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 971/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 10.9.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 76/2020 reso dal medesimo Tribunale in date 28 gennaio – 3 febbraio 2020 e condanna in persona del suo legale CP_5 CP_6 11
rappresentante p.t., a corrispondere in favore di in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., l'importo di €. 8.110,55, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 17.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC AF SE UP