Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G.4083/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Miranda, presso il cui studio, sito in
Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 82, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione, dall'avv. Giuseppe Mattiello, presso il cui studio, sito in Teverola, alla via
Roma n. 112, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Frattamaggiore (Na) la compagnia assicurativa Parte_1
ed , assumendo: che in data 26.1.2020, verso le ore
[...] Controparte_2
20:20 circa, allorché si trovava alla guida della sua bicicletta, in Frattamaggiore (Na), in via Firenze, era stato investito dall'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg. CV730BN di proprietà di;
che il suddetto autoveicolo aveva tamponato con il Controparte_2
paraurti anteriore la ruota posteriore della bicicletta determinandone la caduta al suolo;
che a causa dell'incidente aveva accusato uno stato di malessere che aveva reso necessario il suo trasporto in ospedale dove gli era stato diagnosticato dal personale medico presente sul luogo un “trauma contusivo distorsivo spalla ginocchio e caviglia dx con slo. escoriazioni multiple;
prognosi: 10 g.”; che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo Alfa Romeo 147, assicurato per la responsabilità civile con la compagnia giusta polizza n. 0000084732441; CP_3
che erano stati vani i tentativi di bonario componimento della controversia al fine di ottenere dalla compagnia convenuta il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la Controparte_4
ed , concludeva affinché la compagnia convenuta venisse condannata Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza Parte_1
in fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'improcedibilità della domanda poiché la richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale non conteneva tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore;
che nella fase stragiudiziale l'attore non aveva consentito la perizia sulla propria bicicletta e non si era sottoposto alla visita medico-legale richiesta al fine di un'esatta valutazione dei danni riportati;
che non era stata dimostrata la sussistenza del fatto storico e del nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
che l'autoveicolo investitore era stato coinvolto in molteplici sinistri in un modesto arco temporale;
che la quantificazione dei danni lamentati non era stata suffragata da validi elementi probatori.
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Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 1997/2021, pubblicata in data 20.10.2021, il Giudice di Pace di
Frattamaggiore, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attore all'investimento stradale causato dall'autoveicolo Alfa Romeo
147 tg. CV730BN di proprietà di . Controparte_2
Il Giudice di primo grado aveva invero riconosciuto una responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo investitore.
Quindi, in applicazione delle tabelle legali di quantificazione del danno non patrimoniale di lieve entità e con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, aveva liquidato le voci di danno di danno biologico e di danno morale nell'importo complessivo di € 12.120,87.
Pertanto, il Giudice di Pace condannava la compagnia Controparte_4
a corrispondere a un risarcimento pari ad € 12.120,87, oltre
[...] CP_1
interessi e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia
[...]
Controparte_4
In particolare, la parte appellante censurava la decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- il Giudice di Pace aveva ingiustificatamente ritenuto sussistenti le condizioni di procedibilità della domanda nonostante l'appellato non avesse consentito la perizia del proprio velocipede e si fosse sottratto alla visita medico-legale da parte del medico fiduciario della compagnia;
- il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che le risultanze istruttorie assunte fossero sufficienti per provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il presunto investimento stradale e le lesioni personali lamentate dall'appellato, omettendo di valutare le lacune emerse nella narrazione della teste escussa, la quale non era stata in grado di chiarire: la distanza cui si trovava al momento del sinistro, il
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posizionamento dell'autovettura al momento di verificazione dell'incidente e la sussistenza di manovre d'emergenza della vittima tese ad evitare l'impatto;
- il giudicante aveva omesso di accertare la responsabilità colposa della parte danneggiata nella causazione dell'incidente poiché la stessa non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di idonei strumenti di segnalazione luminosa in grado di assicurare la visibilità della bicicletta durante l'orario serale;
- la sproporzionata quantificazione del danno biologico riconosciuto (in misura pari al
7%) rispetto alle risultanze della documentazione clinica versata in atti (referto di accesso in P.S. con codice “triage” verde con prognosi di “postumi di contusione” e soli 10 giorni di riposo);
- il Giudice di prime cure aveva dato luogo ad una duplicazione risarcitoria riconoscendo erroneamente un danno morale in misura pari ad un 1/5 del danno biologico, pur in assenza di specifiche prove relative ad uno stato di sofferenza soggettiva di natura interiore conseguente all'evento dannoso;
- infine, era stata riconosciuta in sentenza una ingiustificata maggiorazione del 30% del compenso liquidato in favore del procuratore di parte attrice.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo, in riforma della stessa, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse alla restituzione delle somme CP_1
percepite a titolo risarcitorio, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva che, contestando le ragioni poste a base dell'impugnazione CP_1
proposta, deduceva: l'inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli artt. 348 bis e 342 c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta e non erano state chiaramente indicate le parti della sentenza di cui veniva richiesta la modifica;
che non era stata ricevuta dalla controparte alcuna formale richiesta di sottoporsi a visita medico- legale;
che la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate in citazione poteva ritenersi adeguatamente provata sulla base della prova testimoniale espletata;
che il
Giudice di Pace aveva correttamente aderito alle risultanze della consulenza tecnica medico-legale con riguardo alla sussistenza del nesso di causa e alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che
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comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24.4.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ritenuto che, in assenza della dimostrazione della insolvibilità dell'appellato , non poteva ritenersi sussistente un fondato timore circa CP_1
l'irreparabile pregiudizio cui poteva essere esposta la parte appellante in caso di accoglimento del gravame proposto.
Con ordinanza del 21.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, l'appello è solo in minima parte fondato nei limiti che si vanno ad indicare.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto la non ha dimostrato nell'ambito del giudizio di Controparte_4
primo grado l'avvenuta ricezione da parte dell'appellato né della richiesta di perizia sulla bicicletta, né dell'invito a sottoporsi a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia.
Nella fattispecie in esame, l'appellato ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità narrate nell'atto di citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato, e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni
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personali subite all'investimento stradale coinvolgente l'autovettura Alfa Romeo 147 tg.
CV730BN.
Orbene, la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellato, con riguardo alle modalità di verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni riportate, trova piena corrispondenza nelle risultanze istruttorie acquisite al processo e, in particolare, nell'escussione testimoniale e nella espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità del sinistro narrate nella domanda sono state confermate dalle dichiarazioni della teste di parte attrice, la quale ha descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente . CP_1
Quanto alla dinamica dell'incidente, la teste escussa da ritenersi Testimone_1
attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'investimento secondo le modalità allegate in citazione.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che nel Testimone_1
mese di gennaio 2020, verso le ore 20:00 circa, lungo la via Firenze un'autovettura Alfa
Romeo 147 aveva tamponato con la parte anteriore la ruota posteriore della bicicletta condotta dall'appellato causandone la caduta al suolo sul lato destro;
in particolare, la teste precisava che, a seguito dell'accaduto, l'appellato aveva riportato lesioni alla Tes_1
spalla, al ginocchio e alle altre parti del corpo a destra (“verso la fine di gennaio 2020 verso le ore 20:00 circa mentre mi trovavo in via Firenze ho assistito ad un incidente stradale che ha coinvolto un'Alfa Romeo 147 di colore grigio…arrivata in prossimità di un rallentamento tamponava la bicicletta con un a bordo un ragazzo di 20 anni…ricordo che l'Alfa Romeo tamponava con la parte anteriore la ruota posteriore della bicicletta condotta da un giovane…a seguito del tamponamento il giovane cadeva a terra sul lato destro.. riportava lesioni alla spalla, al ginocchio e altre parti del corpo a destra… ricordo che io mi trovavo ad una distanza di circa 3-4-metri dall'accaduto…ricordo che la velocità era una velocità molto bassa… il tempo era sereno e quindi vi era una buona visibilità… ricordo che cercò di evitare il ciclista facendo bruscamente manovra ma non riuscì ad evitarlo, ricordo che il conducente della 147 era un giovane sui 40 anni… la strada era a senso unico di circolazione… la circolazione era regolare…”)
La teste escussa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato,
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con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi dell'infortunio traumatico subito dall'appellato alla spalla e alla gamba destra a causa della colpevole condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147.
Sul punto, nel corso del giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa convenuta non ha offerto in primo grado elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che la collisione tra i veicoli si sia verificata con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Per quanto riguarda l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro occorre innanzitutto premettere che, in tema di circolazione stradale, i velocipedi sono da ritenersi ricompresi nella categoria dei “veicoli” ai sensi degli articoli 46 e 47 codice della strada, con conseguente possibilità di applicazione del meccanismo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta.
L'art. 2054 c.c., in quanto diposizione volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Sul piano probatorio può richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. può ritenersi superata quando uno dei conducenti dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, non
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essendo allo scopo sufficiente la sussistenza di un comportamento colposo dell'altro conducente (v. Cass. 3696/2018, Cass. 4130/2017, Cass. 124/2016, Cass. 23431/2014,
Cass. 21130/2013, Cass. 8409/2011, Cass. 10031/06 e Cass. 15434/04), salva la prova che tale comportamento colposo sia stato la causa esclusiva dell'evento dannoso (v. Cass.
14064/2010).
In particolare, secondo il costante indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte, il criterio presuntivo, può dirsi superato quando, “all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (cfr. Cass., 22 settembre 2000, n.
12524),
In sostanza, si configura a carico di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro una responsabilità presunta, da cui essi possono liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando di avere osservato un comportamento diligente ed esente da colpa, conforme alle generali regole di prudenza e a quelle specifiche previste dal codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Se ne inferisce, in relazione alla misura della diligenza richiesta, che non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 27.10.2004, n. 20814; Cass., 15.1.2003, n. 477;
Cass., 23.7.2002, n. 1075; Cass., 17 febbraio 1987, n. 1724).
In tal senso la Suprema Corte statuisce che: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (cfr.
Cass. 4130 /2017).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare
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condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento.
Nella fattispecie in esame, sulla base delle dichiarazioni riferite dalla teste , Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento colpevole dell'autovettura coinvolta, la quale tamponava il veicolo che la precedeva in violazione delle norme del codice della strada relative alla distanza di sicurezza tra i veicoli, oltre che delle comuni regole di comune prudenza e diligenza.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, rappresenta consolidato orientamento della Suprema Corte che “per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. civ. n. 19493 del 21/09/2007
Orbene, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento utile a far ritenere superabile la presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante e idoneo, quindi, a configurare una responsabilità per colpa
(concorrente o esclusiva) in capo al conducente del veicolo tamponato (odierno
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appellato).
All'esito del giudizio non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere che il veicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale.
Parimenti, la compagnia appellante non ha allegato e dimostrato che la bicicletta dello non fosse dotata di idonei strumenti di segnalazione luminosa o che, CP_1
comunque, l'assenza di tali dispositivi abbia causalmente inciso in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Per quanto osservato, va quindi riconosciuta la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo tamponante.
La compatibilità delle lesioni personali riportate da alla dinamica del CP_1
sinistro stradale narrato in citazione risulta poi corroborata anche dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_1
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
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riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata (tra cui il referto originale del P.S. Ospedale di Frattamaggiore) e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, il CTU dott. alla luce di un'argomentazione logico-scientifica Persona_1
immune da vizi, ha accertato la piena sussistenza del nesso di causalità tra l'investimento stradale, le lesioni iniziali riportate dall'appellato (“trauma contusivo distorsivo spalla, ginocchio e caviglia destra con slo. Escoriazioni multiple”) e la compromissione anatomica e funzionale riscontrata.
Infatti, si rileva in consulenza che i postumi invalidanti permanenti accertati sono in pieno rapporto causale con le suddette lesioni traumatiche, potendosi quindi ritenere provato che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione (“le lesioni riportate dal periziando sono per dinamica lesiva, per epoca di identificazione esibita, da ricondurre al fatto traumatico così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale….da tali lesioni riportate residuano i seguenti esiti di trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del sovraspinoso, di trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione del menisco esterno, di trauma contusivo distorsivo della caviglia destra con lesione LPAA”).
Da ciò discende la risarcibilità del danno biologico subito dalla parte appellata, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che
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qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da il Giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento alla relazione CP_1
medico-legale effettuata dal consulente tecnico dott. Persona_1
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate
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peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico (“esiti di trauma contusivo della spalla destra con lesione parziale del sovraspinoso, di trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con lesione del menisco esterno, di trauma contusivo distorsivo della caviglia destra con lesione LPAA”).
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente Dott. ha quantificato complessivamente in Persona_1
una percentuale del 7% di danno biologico.
La quantificazione del danno biologico operata dall'ausiliario risulta effettuata sulla base di argomentazioni tecniche chiare ed immuni da vizi logici e non si ravvisano pertanto motivazioni che impongano di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U..
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni
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c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
Sul tema giova premettere che, con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché
2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del
Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, espressamente dichiarando che il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità, derivante da sinistro stradale, è ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. In conformità con la giurisprudenza costituzionale deve parimenti escludersi una qualsivoglia disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni, atteso che nel sistema la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.
Inoltre, alcuna disparità può riscontrarsi per quanto concerne la personalizzazione del danno, non trascurando il dato normativo la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di incrementare entro limiti legali l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la
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definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico- relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Sul tema la Giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
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Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il Giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri proporzionali previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze
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pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Nella fattispecie in esame, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, l'appellato non ha provato, neanche in via presuntiva, la sussistenza di un danno da sofferenza soggettiva di natura puramente interiore, sicché tale posta risarcitoria ulteriore non può essere liquidata.
Giova osservare in merito che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13.01.2016).
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte appellata non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
In sostanza, il giudice di prime cure non ha fatto altro che riconoscere all'appellato il risarcimento di un danno ritenuto in re ipsa senza far alcuno specifico riferimento alla situazione concreta dedotta e provata in atti.
Le circostanze relative allo status lavorativo e alla tipologia di lesione riportata dallo
, indicate nella motivazione della sentenza di primo grado, non possono essere CP_1
valorizzate ai fini della sussistenza di un'autonoma voce risarcitoria riconosciuta a titolo
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di pregiudizio morale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Invero, la sofferenza connessa all'incidenza della menomazione nell'espletamento dell'attività lavorativa dell'appellato rappresenta un pregiudizio di natura dinamico- relazionale indefettibilmente connesso alla perdita anatomica e funzionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. civ. 27.03.2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
Invero, parte appellata non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'appellato non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella operata liquidazione del danno biologico riconosciuto dal giudice di prime cure.
Da ciò discende l'erroneità e la conseguente riforma della sentenza di primo grado nella
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parte in cui riconosce in favore dell'appellato un importo risarcitorio pari ad € 1.186,81 a titolo di danno morale liquidato in misura pari ad 1/5 del danno biologico. Pertanto, detratto tale importo dal risarcimento riconosciuto con la sentenza appellata, il ristoro spettante a per i danni non patrimoniali subiti ammonterà ad € 10.934,06 CP_1
(€ 12.120,87 - € 1.186,81), oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo.
Altresì fondato è l'ultimo motivo di gravame.
Nella liquidazione delle spese processuali il Giudice di Pace ha contemplato un aumento del 30% ex art 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 37/2018. Tale norma statuisce che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
L'esame degli atti non conferma che, effettivamente, il contenuto degli atti difensivi depositati dalla difesa di fosse assolvesse alle condizioni richiamate dalla CP_1
previsione normativa richiamata. Pertanto, deve ritenersi non giustificato l'aumento del compenso del 30% riconosciuto con la sentenza di primo grado e pari all'importo di €
490,50. Il compenso dovuto dalla alla controparte a titolo di compenso dovuto al CP_4
difensore ammonterà ad € 1.635,00 (€ 2.125,50 - € 490,50), oltre spese vive come già liquidate in sentenza.
L'avvenuto pagamento degli importi liquidati con la sentenza impugnata è stato allegato dalla compagnia e non contestato dalla controparte e può quindi ritenersi dimostrato.
Invero, essendo stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado con la riduzione sia del risarcimento liquidato, sia delle spese processuali riconosciute all'appellato
, la compagnia appellante ha quindi diritto alla restituzione degli importi CP_1
corrisposti in eccedenza.
Quindi, l'appello, come anticipato, va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza,
va condannato alla restituzione in favore della parte appellante della CP_1
somma di € 1.677,31 (€ 1.186,81 + € 490,50), oltre interessi legali decorrenti dalla data dell'avvenuto pagamento.
Alla luce dell'esito del giudizio, non sussistono ragioni per ulteriormente modificare il riparto spese di primo grado poiché la riduzione del risarcimento accordato alla parte
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appellata non ha comportato una modifica dello scaglione di valore nel giudizio di primo grado.
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza parziale dell'appellato costituito e vanno poste a carico dello stesso in misura pari al 50%, con compensazione della restante parte.
Vengono liquidate in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M.
n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - individuato sulla base del decisum e, quindi, rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in
€ 10.934,06 il risarcimento riconosciuto in favore di € , oltre interessi CP_1
dalla sentenza di primo grado al saldo, ed in € 1.635,00 le spese processuali con riguardo alla voce del compenso dovuto al difensore dell'appellato;
• condanna alla restituzione, in favore della CP_1 Controparte_5
, della somma di € 1.677,31, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
[...]
• condanna al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
, delle spese processuali relative al giudizio d'appello che si liquidano in € 355,50
[...]
per esborsi ed € 1.300,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, compensando le spese per la restante metà.
Così deciso in Aversa in data 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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