Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice, udita la discussione;
letti gli atti e i documenti di causa;
all'esito della camera di consiglio;
visto l'art. 429 c.p.c., provvede come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il giudice Teresa Valeria Grieco, all'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 292 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(P.IVA. ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Barbara Oriani n. 85, presso lo studio degli avv. Andrea
Cerroni e Dario Gizzi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro già (P.IVA. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Parigi n. 11, presso lo studio Sabelli Benazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Sabelli, Claudio Alesse e
Marianicoletta Mari;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento – ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al Tribunale di Catanzaro l'emissione Parte_1
di un decreto ingiuntivo, deducendo: di essere proprietaria di un immobile in Vena di Maida;
di averlo concesso in locazione ad ICA OD s.r.l. con contratto del 1°.10.2008, rinnovato fino al
1°.10.2020; che ICA OD s.r.l. si era resa morosa per la complessiva somma di € 56.022,50,
fornito una serie di servizi amministrativi alla per i quali aveva emesso ben tre fatture, Parte_1 con importo totale di € 58.560,00, di cui richiedeva il pagamento o, in subordine, la compensazione con il credito vantato da Parte_1
Il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo opposto e assegnava termini alle parti per la riassunzione della causa.
In seguito, provvedeva alla riassunzione del giudizio, chiedendo all'intestato Parte_1
Tribunale di condannare (già ICA OD s.r.l.) al pagamento della somma di € Controparte_1
56.022,40 oltre interessi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la quale si riportava alle conclusioni già articolate nell'opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo, con conseguente richiesta di rigettare la domanda di o, in Parte_1
subordine, di dichiarare integralmente compensato il credito tra le parti in causa.
Con ordinanza del 9.11.2021, al presente procedimento veniva riunito quello avente n. 350/2021 per connessione oggettiva e soggettiva.
Con successiva ordinanza del 20.10.2022, il giudice istruttore diversamente impersonato disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
Quindi la causa, ritenuta matura per la decisione senza alcuna ulteriore attività istruttoria, veniva discussa all'udienza odierna e decisa con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto:
- la pretesa creditoria di per il pagamento dei canoni relativi al contratto di Parte_1
Parte locazione sottoscritto tra la e la ICA OD s.r.l. (ora ; Controparte_1
- la domanda riconvenzionale di in ordine al pagamento della somma relativa ai Controparte_1
Parte servizi di assistenza amministrativi resi in favore di .
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, occorre innanzitutto esaminare la domanda formulata da nel ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente Parte_1 reiterata con l'atto di riassunzione, per dichiararne l'infondatezza. Parte Invero, a sostegno della propria pretesa, la asserisce di aver sottoscritto un contratto con ICA
OD s.r.l., avente ad oggetto la locazione di un immobile sito in Vena di Maida, il cui canone non sarebbe stato pagato, con conseguente esposizione debitoria, maturata dalla conduttrice, pari ad
€ 56.022,40.
Tuttavia, l'opponente, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha sostenuto e dimostrato che la somma richiesta non fosse dovuta, in quanto, in seguito ad articolate e complesse vicende societarie, le odierne parti in causa avevano stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto anche il contratto di locazione oggi azionato dalla con Parte_1
confusione dei soggetti di locatore e conduttore, ed ulteriore e conseguente estinzione del credito perché entrambi i soggetti di conduttore e locatore coincidevano nella ICA OD s.r.l. (oggi
. Controparte_1
Tale coincidenza, tuttavia, è stata fermamente contestata dalla dal momento Parte_1 che il contratto di locazione non è ricompreso nell'elenco dei contratti oggetto dell'affitto di ramo di azienda (di cui all'allegato B del contratto di affitto di ramo di azienda). La mancata inclusione nella elencazione di tutti i rapporti è, invero, pacificamente ammessa anche dalla CP_1
Però, dalla lettura complessiva degli atti allegati e dai comportamenti tenuti dalle parti, si può
[...]
dedurre ed affermare che la volontà delle odierne parti in causa fosse proprio quella di ricomprendere anche il contratto di locazione nell'oggetto del ramo di azienda ceduto. A tale conclusione si perviene esaminando, innanzitutto, la condotta delle parti, in quanto ICA OD
s.r.l. (originaria parte del contratto) ha pagato solo in parte l'ultimo canone, calcolando il dovuto fino alla data della sottoscrizione del contratto di affitto;
inoltre, la stessa ha Parte_1
emesso una fattura per importo ridotto e, soprattutto, dal 2017 fino al 2019 non ha mai richiesto i Parte canoni di locazione. Inoltre, in una comunicazione inviata dalla stessa alla ICA OD il
12.8.2019, si legge testualmente: “Per quanto concerne la locazione, di cui al contratto di affitto a voi noto – peraltro regolarmente incluso tra i contratti passati con il contratto d'affitto del ramo d'azienda da Voi citato” (cfr. all. B, doc. 12). Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 1362 c.c., secondo cui “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (cfr. Cass., 32786/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta chiaro che, al fine di stabilire se il Contratto di
Locazione fosse incluso nell'affitto di ramo di azienda, occorrerà avere riguardo non solo al dato letterale ma, soprattutto, al comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, e tale comportamento, in considerazione degli elementi sopra evidenziati (mancato pagamento dei canoni da parte della presunta obbligata, mancata richiesta di pagamento da parte della presunta creditrice, comunicazioni esplicite intercorse tra le parti), depone senz'altro nel senso dell'inclusione del contratto di locazione nell'affitto di ramo di azienda.
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda riconvenzionale spiegata da per Controparte_1
ottenere il pagamento di € 58.560,00 per aver reso in favore di PAC dei servizi di assistenza amministrativa negli anni 2017 e 2018. Orbene, anche tale domanda deve essere rigettata, dal momento che, oltre alle fatture, non è stata offerta alcuna prova del credito né dell'effettivo espletamento del servizio di assistenza né, infine, alcun atto da cui desumere l'esistenza di un contratto o, quanto meno, di un conferimento dell'incarico da parte di In Parte_1
mancanza di elementi probatori e/o riscontri rispetto: a) all'effettiva esistenza di un contratto e/o di un conferimento di incarico e b) all'effettivo svolgimento di attività di assistenza, alcuna somma può essere riconosciuta in favore di Controparte_1
Alla luce delle esposte argomentazioni, pertanto, entrambe le domande devono essere rigettate. In considerazione del rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale, tutte le altre questioni restano assorbite.
La soccombenza reciproca integra una giusta causa per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco