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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA SA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale per gli Affari anno 2020, promossa da nato a [...] il [...], CF Parte_1
, nato a [...], il [...], CF C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], CF C.F._2 Parte_3
e nato a [...] il [...], CF C.F._3 Parte_4
, quali eredi legittimi di (nata a [...] C.F._4 Persona_1
SA il 03/10/1964, , deceduta il 04/07/2021), rappresentati e C.F._5
difesi, per procura telematicamente in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmela
Bruniani, presso il cui studio in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°51, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
, nato a [...], il [...], CF , Controparte_1 C.F._6
rappresentato e difeso, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonella Sciarrone, presso il cui studio in Gioia Tauro al Viale delle Mimose n. 15, è elettivamente domiciliato;
- convenuto - nonché contro
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2 C.F._7
rappresentata e difesa, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa
1 di costituzione, dall'Avv. Elena Trinci, presso il cui studio in Varapodio, alla via
Rimembranze n.88, è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
e nei confronti di
, già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
IU EZ,14;
con sede in Pescara, Via Venezia;
Controparte_5 Controparte_6
- convenuti contumaci -
Oggetto: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 28 gennaio 2025: “L'avv. Bruniani, per gli attori, si riporta integralmente al contenuto dei propri atti difensivi, contesta le conclusioni cui è giunto il
c.t.u. con riferimento alla data di costruzione del fabbricato e chiede termini per scritti conclusionali;
l'avv. Sciarrone per il convenuto precisa le conclusioni Controparte_1 aderendo a quelle rassegnate dal c.t.u. nella relazione depositata e chiede la divisione secondo il progetto rappresentato dall'ausiliare al n. 1, insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda con riferimento al fabbricato abusivo, chiede termine per scritti conclusivi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si riporta lo svolgimento del processo, come riassunto dalla sentenza parzialmente definitiva depositata, nell'ambito del presente giudizio, il 19.8.2024:
“
1. Oggetto della domanda e posizione delle parti.
Con l'atto introduttivo, ha chiesto la divisione dei seguenti beni, Persona_1 rientranti nella comunione ereditaria con i fratelli convenuti, instauratasi a seguito del decesso ab intestato, prima - il 25/05/1980 in Cosoleto - del padre e Persona_2 poi - il 07/04/1988 in Torino – della madre : Persona_3
1) fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, riportato nel NCEU dello stesso Comune al
Foglio n 5, particelle n.358 sub 1 della consistenza di metri quadrati 32 e 358 sub 2 della consistenza di 6 vani (già appartenuto ai defunti genitori, per la quota di ½ ciascuno e,
2 alla morte del padre, appartenente alla madre per la quota di 2/3, ed ai figli per il restante terzo);
2) l'intera proprietà del fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel NCEU al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30 (già in proprietà esclusiva del padre e, alla sua morte, in comproprietà tra la madre, per 1/3, ed i tre figli per i restanti 2/3 in comune).
A tal fine, ha dedotto:
- di essere comproprietaria, assieme ai fratelli e , in comune ed CP_2 CP_1 indiviso, di una quota pari ad un terzo ciascuno degli immobili rientranti nell'asse ereditario dei genitori;
- che gli altri beni, già facenti parte della massa ereditaria, hanno seguito alterne vicende, sicchè sugli stessi essa attrice non gode più di alcun diritto di proprietà, perché:
a) la casa di abitazione ubicata in ST, Via Fiore, è stata attribuita, previo accordo, alla sorella;
b) il suolo edificatorio, sito in ST contrada Brogna, è stato CP_2 oggetto di un atto di trasferimento e su di esso i germani hanno regolamentato i loro rapporti economici bonariamente;
c) il fabbricato allo stato rustico ubicato in Cosoleto, contrada Pecoraro, è stato oggetto di due decreti di trasferimento, emessi dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palmi, che hanno definito la procedura esecutiva RG
53/05;
- che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.
Ha concluso quindi perchè, previa c.t.u. per la valutazione sulla divisibilità dei beni e la determinazione del valore delle quote, sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa attrice di una porzione di beni in proporzione alla sua quota di comproprietà o, nel caso venga accertata la loro indivisibilità, mediante la previsione di conguagli e rimborsi.
Con la comparsa di costituzione tardivamente depositata il 22.2.2021 (prima udienza fissata in citazione: 20.2.2021), il convenuto ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di divisione, sostenendo che per gli immobili di cui si chiede oggi la divisione,
“o meglio per tutti i beni siti in Cosoleto”, esso convenuto aveva raggiunto un accordo con la sorella attrice, in base al quale egli aveva versato il corrispettivo in denaro pattuito per la cessione della quota ereditaria: precisamente, nell'anno 1990, aveva corrisposto alla sorella , a mezzo di quattro assegni circolari, £ 40.000.000 (quarantamilioni) Per_1
e, nell'anno 1999, aveva versato, tramite bonifico, £ 8.700.000
3 (ottomilioniesettecentomilalire) per un totale di £. 48.700.000
(quarantottomilioniesettecentomila), tutto “con l'impegno di formalizzare la cessione della quota dei beni ereditari di fronte ad un notaio”.
Ha aggiunto di possedere - dal 1989 da solo e, dal 1994, insieme alla sua famiglia-
l'immobile sito in Cosoleto alla Via Roma n. 94, avendolo adibito ad abitazione familiare ed avendo apportando considerevoli miglioramenti allo stesso, nonché di aver coltivato
- da prima del 1980 da solo, e, dal 1994, in modo continuato ed esclusivo con la moglie
- il terreno, di cui alla particella 156, al quale ha apportato notevoli miglioramenti.
Ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Costituendosi in giudizio dopo la scadenza dei termini istruttori, la convenuta CP_2
ha confermato che tra i tre germani era intervenuto un accordo, non
[...] CP_1 scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in ST, Via Fiore, mentre alla sorella , oltre all'acconto consegnatole dai germani nel 1990, sarebbe stata Per_1 attribuita una quota in natura o sui beni ubicati in Cosoleto, pari alla metà degli stessi.
Ha aggiunto che, in base ai suddetti accordi, nel corso della stipula degli atti di vendita
e cessione dei beni ereditari (atto notar del 2006 e atto notar Persona_4 Persona_5 del 2002), nè nè avevano materialmente versato o ricevuto alcun Per_1 CP_2 importo, perché aveva già ricevuto, in natura, il valore della sua quota di CP_2 eredità, e , invece, perché era in attesa di definire complessivamente tutti i Per_1 rapporti: tuttavia, nel corso degli anni, l'asse ereditario originario aveva subito un depauperamento, in quanto i fabbricati ubicati in Cosoleto, Contrada Pecoraro, uno dei quali avrebbe dovuto essere attribuito ad , erano stati venduti all'asta, a causa Per_1 di un debito discendente da un finanziamento richiesto e percepito dal fratello CP_1 per il quale le sorelle, quali comproprietarie, avevano prestato una fideiussione.
Ha dedotto che, anche se il fratello aveva detenuto, per mera tolleranza CP_1 intrafamiliare, i residui immobili ubicati a Cosoleto e oggetto del giudizio di divisione, gli stessi fanno parte dell'asse ereditario dei genitori, spettante pro- quota alla sorella
, e ha dichiarato, con atto sottoscritto personalmente e allegato alla comparsa, Per_1 di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, avendo già ricevuto, mediante l'attribuzione degli immobili ubicati in ST, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, il
4 valore corrispondente alla propria quota relativamente ai beni caduti in successione dopo la morte dei genitori.
Ha chiesto quindi di essere estromessa dal giudizio.
2. Sviluppo processuale nella fase istruttoria.
Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha specificamente contestato le difese del convenuto, affermando che gli assegni prodotti dal fratello le erano stati CP_1 consegnati “a titolo di acconto e parziale conguaglio del valore degli altri beni facenti parte dell'originario asse ereditario, nell'ambito di un accordo bonario fra i germani che non si completava e definiva con la consegna di tali importi”: precisamente, si trattava dell'anticipo sul prezzo dei beni ubicati in ST, acquistati, per una parte e con atto pubblico, dalla moglie del convenuto e, per un'altra, dalla sorella , mentre gli CP_2 accordi amichevoli tra fratelli riguardo ai beni ubicati in Cosoleto, e oggetto del presente giudizio, avevano escluso la sorella , già divenuta proprietaria degli immobili CP_2 ubicati in ST (di maggior valore e corrispondenti al valore della sua quota di eredità), ma non essa attrice, che non aveva ancora ricevuto somme o beni corrispondenti all'intera quota di sua pertinenza.
Ha aggiunto che il fratello aveva gestito i beni ancora in comunione e ubicati CP_1 in Cosoleto, anche in nome per conto di essa attrice, che viveva a Torino ma che aveva continuato a frequentare periodicamente gli immobili, pagando, pro quota, le imposte relative alla casa paterna e al terreno in comunione, “in attesa della loro divisione, anche tramite l'attribuzione di un conguaglio in denaro che avrebbe, altresì, ricompreso il rendiconto della gestione”: ha quindi chiesto che, nel calcolo del valore degli immobili da dividere, sia “ricompreso anche l'utilizzo che, negli anni, degli stessi è stato fatto da parte del signor che ne ha sfruttato le utilità, sia pure con la tolleranza Controparte_1 di parte attrice e in attesa della divisione…”.
Il convenuto , con la seconda memoria istruttoria, ha contestato Controparte_1 specificamente la deduzione attorea, secondo la quale la sorella non avrebbe Per_1 ricevuto alcuna somma per la cessione e vendita dei beni ubicati in ST, depositando gli atti pubblici di acquisto da cui risultano le cifre pagate;
ha altresì contestato l'affermazione secondo la quale gli assegni, allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione, sarebbero stati dati a pagamento dei beni di ST, sostenendo trattarsi invece del pagamento, concordato con la sorella , dei beni Per_1 di Cosoleto, coevo alla decisione di esso convenuto di ristrutturare il fabbricato per
5 andarvi a vivere con la famiglia, in vista delle sue nozze avvenute nel 1994. Ha aggiunto che l'importo delle migliorie effettuate, nella contestata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione, dovrebbe essere “corrisposto al o eventualmente CP_1 conguagliato con eventuale assegnazione di una maggiore porzione di beni”. Ha chiesto quindi di provare per testi le circostanze inerenti la ristrutturazione, a suo carico, dell'immobile di Via Roma, nonché la destinazione dello stesso fabbricato come propria abitazione familiare.
Costituendosi in giudizio il 7.9.2021, gli eredi dell'attrice ne hanno dichiarato il decesso, sopravvenuto il 4.7.2021; quindi, l'8.9.2021, gli stessi eredi hanno depositato la terza memoria istruttoria, con cui hanno chiarito di non contestare le dichiarazioni rese negli atti pubblici inerenti il trasferimento dei beni di ST, ma di contestare invece
l'effettiva e materiale consegna delle somme all'attrice, posto che quegli atti erano stati conclusi, per conto di , rispettivamente dai fratelli e , in forza Per_1 CP_1 CP_2 di distinte procure speciali ad essi rilasciate;
hanno quindi deferito alla convenuta
interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: “1) Vero che gli Controparte_2 assegni consegnati dal signor alla signora nel 1990 Controparte_1 Persona_1 erano solo un acconto sul valore dei beni facenti parte dell'originario asse ereditario nell'ambito di un accordo bonario tra i fratelli che non si completava e definiva con la consegna di tali importi;
2) Vero che, relativamente agli atti pubblici di compravendita e cessione dei beni ubicati in ST, acquistati, per una parte, dalla moglie del convenuto (atto notar del 2006) e, per un'altra, dalla sorella , (atto Persona_4 CP_2 notar del 2002) la signora non ha mai ricevuto Persona_5 Persona_1 materialmente alcuna somma;
3) Vero che gli accordi amichevoli tra i fratelli prevedevano che avrebbe ricevuto parte dei beni ubicati in ST Controparte_2
a tacitazione di ogni sua pretesa sui beni facenti parte dell'eredità e che ad , oltre Per_1 all'acconto consegnatole nel 1990, sarebbe toccata una quota dei beni ubicati in
Cosoleto pari alla metà; 4) Vero che gli immobili ubicati in Contrada Pecoraro sono stati venduti all'asta a causa di un mutuo contratto da per il quale le sorelle Controparte_1 hanno firmato solo una fideiussione senza mai percepire alcuna somma;
5) Vero che
ha utilizzato i beni ubicati in Cosoleto solo per mera tolleranza di Controparte_1
che in base agli accordi doveva ancora ricevere la sua quota di eredità Persona_1 sugli stessi”.
Successivamente, rigettata la richiesta di prova per interpello articolata da parte attrice
6 e quella di prova per testi formulata dal convenuto , è stata disposta ed espletata CP_1
c.t.u. per la descrizione e la stima dei beni nonché per la formazione di un progetto divisionale;
all'esito, è stato prima approvato il progetto divisionale redatto dall'ausiliare con la formazione di tre porzioni e, poi, revocata l'ordinanza con cui si era proceduto all'approvazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine alle questioni controverse.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali”.
Con la sentenza parziale sopra indicata, si è poi: a) dichiarato che i partecipanti alla comunione, tra cui procedere alla divisione, sono gli eredi dell'attrice, , Persona_1 ed il convenuto , con il rigetto di ogni altra domanda ed eccezione sul Controparte_1 punto;
b) rigettata sia la domanda attorea di rendiconto che quella riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto per il rimborso delle spese e dei Controparte_1 miglioramenti, con compensazione delle spese;
c) rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divisione, con separata ordinanza con la quale è stato dato incarico al c.t.u., previa ricerca e allegazione degli atti di provenienza dei beni immobili oggetto di causa in capo ai defunti genitori delle parti, di chiarire se l'attuale stato di fatto del fabbricato corrisponde o meno alle planimetrie catastali e di individuarne, ove possibile, l'epoca di costruzione, nonché di predisporre uno o più progetti di divisione con tante porzioni quante sono le stirpi condividenti (due), in proporzione delle rispettive quote, escludendo dalla divisione gli immobili eventualmente privi di titolo legittimante la costruzione, ove costruiti dopo il 1967, e comprendendo per quanto possibile porzioni di beni eguali per natura e qualità, compensando l'eventuale disuguaglianza in natura con un equivalente in denaro e specificando, nel caso gli immobili non fossero comodamente divisibili, le ragioni.
Depositata il 14.01.2025 la relazione di c.t.u., nel permanente contrasto delle parti in ordine alla divisibilità del fabbricato, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
2. Preso atto che, con la sentenza parziale sopra indicata, sono state definite le ulteriori domande introdotte, deve in questa sede provvedersi unicamente sulla domanda di divisione del patrimonio comune, rispetto alla quale devono essere decisi con sentenza, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., i punti controversi.
7 In particolare, la prima questione da decidere riguarda la divisibilità del fabbricato sito in
Cosoleto, Via Roma, identificato nell'atto di citazione come riportato nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n.358 sub 1 (della consistenza di metri quadrati
32) e 358 sub 2 (della consistenza di 6 vani).
Sul punto, deve subito dirsi che il c.t.u. incaricato ha rilevato che lo stato di fatto del fabbricato non corrisponde alle planimetrie catastali, sia per ciò che attiene alla distribuzione degli ambienti interni, sia con riferimento ai dati di ubicazione e accatastamento, e questa affermazione non è stata contestata da alcuna delle parti, ed è comunque comprovata dal confronto tra descrizione dell'immobile (contenuta a pag. 6 della relazione di c.t.u., depositata il 9.12.2022, da cui risulta che l'immobile è ubicato in via Roma n. 89; che il piano terra è costituito da saloncino, cucina, sala da pranzo e bagno di servizio;
che i sub 1 e 2 “a seguito di ristrutturazione avvenuta nel corso degli anni, compongono un unico corpo di fabbrica non distinguibile”) e le visure e planimetrie catastali (che costituiscono l'Allegato 7 alla relazione integrativa, depositata il
14.01.2025, da cui risulta che il fabbricato è ubicato in via Roma n. 53 ed il piano terra, iscritto al sub 1 con la cat. C/2, è composto da un unico vano di mq 32); inoltre, nell'attestazione rilasciata dal Responsabile Area Tecnica del comune di Cosoleto si evidenzia che il numero di particella (358 sub 1 e 2) “risulta incoerente con la cartografia catastale attuale” perché, “da una sommaria sovrapposizione, il sito ove sorge il fabbricato risulterebbe contraddistinto in catasto terreni” su fg. 4, part. 422, e su fg. 14, part. 549: circostanza anche questa riscontrata dal c.t.u., il quale nella relazione integrativa depositata il 14.1.2025 ha accertato che l'edificio, pur essendo iscritto al
Catasto Fabbricati con la particella n. 358 del Foglio n. 5, corrisponde al Catasto Terreni con le particelle n. 422 e (parzialmente) n. 371 del foglio n. 5, nonché parzialmente con la particella n. 549 del fg. 14, come emerge dalle chiarissime sovrapposizioni mappali, che costituiscono l'allegato 11 della predetta relazione (ove il fabbricato è evidenziato con un quadrato di colore in rosso;
v. anche le visure catastali allegate sia dall'attrice che dal c.t.u.).
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo l'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985,
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
8 planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale….”; e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c., le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva (ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto), previste dalla norma sopra citata, costituiscono una condizione dell'azione e devono formare oggetto di accertamento da parte del giudice,
“che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione…” (in tal senso, v. Cass. civile, sez. Sez. II, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020; anche nel giudizio di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, le clausole degli accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari conclusi tra i coniugi sono nulle se non rispettano gli obblighi dichiarativi sopra indicati: cfr. Cass. civile, Sez. III, Ordinanza n. 33360 del 19/12/2024, e Sez. I, Ordinanza n. 5061 del
24/02/2021).
I principi giurisprudenziali sopra illustrati sono con ogni evidenza applicabili anche nei giudizi di scioglimento delle comunioni, considerato che - come pure si evince dalla corretta lettura della decisione delle Sezioni Unite, n. 25021/2019 - la divisione giudiziale non può essere pronunciata (analogamente a quanto avviene per la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ.) non solo qualora manchi la dichiarazione sull'esistenza di licenza o concessione edilizia o concessione in sanatoria (o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando – come nel caso che occupa – dagli atti di causa emerga la non conformità catastale oggettiva, “non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cassazione, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021).
Sotto questo profilo, deve osservarsi che la divisione giudiziale, a differenza da quella negoziale, è disposta dal giudice nell'ambito di un procedimento, all'interno del quale confluiscono non solo le dichiarazioni delle parti, ma anche (di regola) altri accertamenti sullo stato di fatto e di diritto degli immobili, necessari per determinarne la divisibilità in
9 natura ed il valore: ove siffatti accertamenti conducano a stabilire l'inesistenza di titolo abitativo (anche in sanatoria), ovvero – come nel caso di specie - la non conformità catastale oggettiva, non è certamente possibile che la pronuncia giudiziale si fondi su eventuali dichiarazioni non veritiere delle parti.
Perde rilevanza, pertanto, la controversa questione dell'epoca di edificazione del fabbricato in questione (costruito – come accertato dal c.t.u. - in totale difetto di titolo abilitativo, licenza o concessione edilizia o concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), collegata anche alla corretta identificazione del titolo di acquisto del bene in capo ai danti causa (non emergente dalle allegazioni attoree, né dai documenti depositati dalle parti, essendo state depositate solo le denunce di successione), che il c.t.u., dr. agr. , ha individuato nell'atto di acquisto per notar Persona_6 Persona_7
del 17.12.1974, trascritto a favore dei coniugi e
[...] Persona_2 Per_3
e contro l'alienante avente ad oggetto il bene identificato al
[...] Controparte_7
Catasto al Foglio n° 5, Particella n° 302 (porzioni “b” e “c”) ed al Foglio n° 14 particella n° 12 (Trascrizione N. RP 14886 del 1974, Allegato 2 alla relazione integrativa depositata il 14.1.2025).
Le pertinenti osservazioni di parte attrice in merito all'epoca di edificazione del fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, n.53, fondate sulle date della procedura di accatastamento, come rilevabili dai documenti allegati alla relazione di c.t.u. (da cui risulta il deposito delle planimetrie dell'immobile, a firma del Geom. in data 13.4.1965, nonchè CP_8 della dichiarazione di n.c., in data 14.7.1965; risulta poi la verificazione circa la reale consistenza dell'immobile da parte dell'Ufficio, avvenuta il 26/02/1967 ed il caricamento con note di variazione al n. d'ordine 93/1966 e 94/1966 del 03/05/1967: v. all. 4 alla relazione depositata dal c.t.u. il 9.12.2022 e all. 7 alla relazione integrativa depositata il
14.1.2025), non sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di divisione del predetto immobile, che va rigettata in relazione alla mancanza delle indicazioni delle parti circa la c.d. conformità catastale oggettiva, cui non è possibile supplire, essendo comprovata, all'esito dell'istruttoria svolta, l'esistenza di plurime difformità (di ubicazione, di identificazione catastale e di planimetrie).
3. Non resta che passare quindi all'esame nel merito del progetto divisionale, con riferimento all'unico immobile rientrante nell'asse comune, consistente nel terreno agricolo, di natura olivetata, individuato catastalmente al Foglio n. 1 particella n. 156 del
10 Comune di Cosoleto, acquistato dal de cuius , padre delle odierne parti, Persona_2 con atto pubblico per notar del 25.8.1956 (trascrizione N. RP 9451 del Per_7
19.09.1956, Allegato 3 alla relazione integrativa di c.t.u.), in nuda proprietà, poi consolidata in piena proprietà a seguito della donazione dell'usufrutto da parte del padre
(Atto con Trascrizione N. RP 1105 del 1976, Allegato 4 alla relazione Controparte_1 integrativa), pervenuto in successione ab intestato alle odierne parti per la quota di 2/9 ciascuno all'epoca del decesso paterno (25.05.1980), e per l'ulteriore quota residua di 1/9 ciascuno all'epoca del decesso ab intestato (07.04.1988) della madre Persona_3
(che aveva ricevuto 1/3 indiviso quale successore legittimo del marito).
Dal sopralluogo condotto dall'ausiliare, è emersa la corrispondenza con i mappali catastali;
inoltre, il c.t.u. ha specificato che il fondo è frazionabile, in quanto la sua superficie è già inferiore all'unità agraria minima per la coltura in atto.
Passando quindi all'esame nel merito del progetto divisionale, deve innanzitutto integralmente condividersi il risultato delle operazioni di stima descritte nella relazione di c.t.u., tenuto conto che la valutazione dell'ausiliare è fondata su una accurata descrizione del reale stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo, sulla considerazione della natura delle coltivazioni (uliveto con sesto irregolare, in presenza di circa 90 piante di olivo di diverse età, mediamente produttive) e della giacitura del fondo (pianeggiante:
v. pagine da 3 a 5 della relazione depositata il 9.12.2022), ed è logicamente motivata attraverso l'applicazione di metodi oggettivi, anche con riferimento alle attuali condizioni di mercato, come risultanti sia dalla Banca dati deli Valori Agricoli Medi, che da analisi dirette del mercato immobiliare con l'assunzione di informazioni dall'U.T.E. e dalla
Conservatoria dei Registri Immonbiliari, sicchè – in difetto di qualsivoglia contestazione sul punto ad opera delle parti - essa costituisce una valida base per procedere all'approvazione del progetto divisionale
Pertanto, ai fini della presente divisione si prenderanno in considerazione i valori di stima risultanti dalla relazione di c.t.u., in cui si perviene ad una valutazione del fondo pari a €
15.484,00 (€ 2,80 x 5.530 mq).
Ciò posto, può essere integralmente recepito il progetto divisionale risultante dall'ipotesi
1), formulata a pag. 10 della relazione integrativa di c.t.u., depositata il 14.1.2025, che prevede la divisione in due lotti di uguale valore del bene, per come meglio rappresentati nella planimetria che costituisce l'Allegato 5 alla medesima relazione), aventi superficie di 2.765 metri quadrati e valore pari a 7.742,00 € cadauno.
11 Sulla “Quota B” si dovrà procedere alla costituzione di una servitù di passaggio in favore della “Quota A”, sul percorso colorato in rosso nella planimetria riportata a pag. 11 della relazione, per una superficie complessiva pari a 111 metri quadrati (37 m di lunghezza x
3 m di larghezza): servitù che non altera il pari valore delle superfici, avendo il c.t.u. chiarito (con valutazione che qui si condivide, in difetto di alcuna contestazione ad opera delle parti) che la detrazione di valore della “Quota B”, a seguito della costituzione della servitù, è compensata dall'accesso maggiormente favorevole al bene stesso.
L'indicata soluzione conduce alla formazione di porzioni autonome, senza necessità di alcun conguaglio, ed è l'unica che consente l'attribuzione dei beni in natura ad entrambe le parti, considerato che non ricorrono particolari ragioni per derogare al criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. e che, pertanto, la domanda di assegnazione dell'intero al convenuto , proposta dagli CP_1 attori, non può essere accolta, in mancanza di accordo tra le parti (il convenuto ha invero richiesto l'assegnazione pro quota).
Per l'estrazione a sorte, dopo i necessari frazionamenti, occorre attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 18354 del
31/07/2013 e, di recente, Ordinanza n. 6479 del 11/03/2025).
4. Tenuto conto delle statuizioni della sentenza pronunciata il 19.8.2024, le spese di lite della convenuta vanno interamente compensate. Controparte_2
Inoltre, considerata la soccombenza reciproca, derivante dal rigetto solo parziale della domanda di divisione (rispetto alla posizione assunta dal convenuto , Controparte_1 che all'atto della costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto dell'intera domanda), le spese di lite delle altre parti vanno interamente compensate, mentre le spese di c.t.u. - già liquidate con separato decreto – restano poste in solido in capo agli attori ed al convenuto
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA SA NT, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , e proseguita dai suoi eredi , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e , contro e contro Parte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_1
, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda di divisione con riferimento al fabbricato comune sito in Cosoleto,
Via Roma, identificato nell'atto di citazione come riportato nel NCEU dello stesso
12 Comune al Foglio n. 5, particelle n. 358, sub 1 (della consistenza di metri quadrati 32) e
358, sub 2 (della consistenza di 6 vani);
2. approva, con riferimento al fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel CT al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30, il progetto divisionale risultante dall'ipotesi
1), formulata a pag. 10 della relazione integrativa di c.t.u., depositata il 14.1.2025, che prevede la divisione in due lotti di uguale valore del bene, meglio rappresentati nella planimetria che costituisce l'Allegato 5 alla medesima relazione, aventi superficie di
2.765 metri quadrati e valore pari a 7.742,00 € cadauno, con la costituzione sulla “Quota
B” di una servitù di passaggio in favore della “Quota A”, da esercitarsi sul percorso colorato in rosso nella planimetria riportata a pag. 11 della relazione;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite, salvo quelle di c.t.u. che, già liquidate con separato decreto, restano poste in solido in capo agli attori ed al convenuto CP_1
.
[...]
Palmi, 12 ottobre 2025
Il Giudice
IA SA NT
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA SA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale per gli Affari anno 2020, promossa da nato a [...] il [...], CF Parte_1
, nato a [...], il [...], CF C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], CF C.F._2 Parte_3
e nato a [...] il [...], CF C.F._3 Parte_4
, quali eredi legittimi di (nata a [...] C.F._4 Persona_1
SA il 03/10/1964, , deceduta il 04/07/2021), rappresentati e C.F._5
difesi, per procura telematicamente in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmela
Bruniani, presso il cui studio in Rizziconi (RC), Via Garibaldi n°51, sono elettivamente domiciliati;
attori contro
, nato a [...], il [...], CF , Controparte_1 C.F._6
rappresentato e difeso, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonella Sciarrone, presso il cui studio in Gioia Tauro al Viale delle Mimose n. 15, è elettivamente domiciliato;
- convenuto - nonché contro
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_2 C.F._7
rappresentata e difesa, per procura telematicamente da considerarsi in calce alla comparsa
1 di costituzione, dall'Avv. Elena Trinci, presso il cui studio in Varapodio, alla via
Rimembranze n.88, è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
e nei confronti di
, già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
IU EZ,14;
con sede in Pescara, Via Venezia;
Controparte_5 Controparte_6
- convenuti contumaci -
Oggetto: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal verbale d'udienza del 28 gennaio 2025: “L'avv. Bruniani, per gli attori, si riporta integralmente al contenuto dei propri atti difensivi, contesta le conclusioni cui è giunto il
c.t.u. con riferimento alla data di costruzione del fabbricato e chiede termini per scritti conclusionali;
l'avv. Sciarrone per il convenuto precisa le conclusioni Controparte_1 aderendo a quelle rassegnate dal c.t.u. nella relazione depositata e chiede la divisione secondo il progetto rappresentato dall'ausiliare al n. 1, insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda con riferimento al fabbricato abusivo, chiede termine per scritti conclusivi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si riporta lo svolgimento del processo, come riassunto dalla sentenza parzialmente definitiva depositata, nell'ambito del presente giudizio, il 19.8.2024:
“
1. Oggetto della domanda e posizione delle parti.
Con l'atto introduttivo, ha chiesto la divisione dei seguenti beni, Persona_1 rientranti nella comunione ereditaria con i fratelli convenuti, instauratasi a seguito del decesso ab intestato, prima - il 25/05/1980 in Cosoleto - del padre e Persona_2 poi - il 07/04/1988 in Torino – della madre : Persona_3
1) fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, riportato nel NCEU dello stesso Comune al
Foglio n 5, particelle n.358 sub 1 della consistenza di metri quadrati 32 e 358 sub 2 della consistenza di 6 vani (già appartenuto ai defunti genitori, per la quota di ½ ciascuno e,
2 alla morte del padre, appartenente alla madre per la quota di 2/3, ed ai figli per il restante terzo);
2) l'intera proprietà del fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel NCEU al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30 (già in proprietà esclusiva del padre e, alla sua morte, in comproprietà tra la madre, per 1/3, ed i tre figli per i restanti 2/3 in comune).
A tal fine, ha dedotto:
- di essere comproprietaria, assieme ai fratelli e , in comune ed CP_2 CP_1 indiviso, di una quota pari ad un terzo ciascuno degli immobili rientranti nell'asse ereditario dei genitori;
- che gli altri beni, già facenti parte della massa ereditaria, hanno seguito alterne vicende, sicchè sugli stessi essa attrice non gode più di alcun diritto di proprietà, perché:
a) la casa di abitazione ubicata in ST, Via Fiore, è stata attribuita, previo accordo, alla sorella;
b) il suolo edificatorio, sito in ST contrada Brogna, è stato CP_2 oggetto di un atto di trasferimento e su di esso i germani hanno regolamentato i loro rapporti economici bonariamente;
c) il fabbricato allo stato rustico ubicato in Cosoleto, contrada Pecoraro, è stato oggetto di due decreti di trasferimento, emessi dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palmi, che hanno definito la procedura esecutiva RG
53/05;
- che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.
Ha concluso quindi perchè, previa c.t.u. per la valutazione sulla divisibilità dei beni e la determinazione del valore delle quote, sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa attrice di una porzione di beni in proporzione alla sua quota di comproprietà o, nel caso venga accertata la loro indivisibilità, mediante la previsione di conguagli e rimborsi.
Con la comparsa di costituzione tardivamente depositata il 22.2.2021 (prima udienza fissata in citazione: 20.2.2021), il convenuto ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di divisione, sostenendo che per gli immobili di cui si chiede oggi la divisione,
“o meglio per tutti i beni siti in Cosoleto”, esso convenuto aveva raggiunto un accordo con la sorella attrice, in base al quale egli aveva versato il corrispettivo in denaro pattuito per la cessione della quota ereditaria: precisamente, nell'anno 1990, aveva corrisposto alla sorella , a mezzo di quattro assegni circolari, £ 40.000.000 (quarantamilioni) Per_1
e, nell'anno 1999, aveva versato, tramite bonifico, £ 8.700.000
3 (ottomilioniesettecentomilalire) per un totale di £. 48.700.000
(quarantottomilioniesettecentomila), tutto “con l'impegno di formalizzare la cessione della quota dei beni ereditari di fronte ad un notaio”.
Ha aggiunto di possedere - dal 1989 da solo e, dal 1994, insieme alla sua famiglia-
l'immobile sito in Cosoleto alla Via Roma n. 94, avendolo adibito ad abitazione familiare ed avendo apportando considerevoli miglioramenti allo stesso, nonché di aver coltivato
- da prima del 1980 da solo, e, dal 1994, in modo continuato ed esclusivo con la moglie
- il terreno, di cui alla particella 156, al quale ha apportato notevoli miglioramenti.
Ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Costituendosi in giudizio dopo la scadenza dei termini istruttori, la convenuta CP_2
ha confermato che tra i tre germani era intervenuto un accordo, non
[...] CP_1 scritto, secondo il quale alla stessa, a tacitazione di ogni sua pretesa ereditaria, sarebbero stati attribuiti, mediante atti pubblici, i fabbricati ubicati in ST, Via Fiore, mentre alla sorella , oltre all'acconto consegnatole dai germani nel 1990, sarebbe stata Per_1 attribuita una quota in natura o sui beni ubicati in Cosoleto, pari alla metà degli stessi.
Ha aggiunto che, in base ai suddetti accordi, nel corso della stipula degli atti di vendita
e cessione dei beni ereditari (atto notar del 2006 e atto notar Persona_4 Persona_5 del 2002), nè nè avevano materialmente versato o ricevuto alcun Per_1 CP_2 importo, perché aveva già ricevuto, in natura, il valore della sua quota di CP_2 eredità, e , invece, perché era in attesa di definire complessivamente tutti i Per_1 rapporti: tuttavia, nel corso degli anni, l'asse ereditario originario aveva subito un depauperamento, in quanto i fabbricati ubicati in Cosoleto, Contrada Pecoraro, uno dei quali avrebbe dovuto essere attribuito ad , erano stati venduti all'asta, a causa Per_1 di un debito discendente da un finanziamento richiesto e percepito dal fratello CP_1 per il quale le sorelle, quali comproprietarie, avevano prestato una fideiussione.
Ha dedotto che, anche se il fratello aveva detenuto, per mera tolleranza CP_1 intrafamiliare, i residui immobili ubicati a Cosoleto e oggetto del giudizio di divisione, gli stessi fanno parte dell'asse ereditario dei genitori, spettante pro- quota alla sorella
, e ha dichiarato, con atto sottoscritto personalmente e allegato alla comparsa, Per_1 di rinunciare alla propria quota di comproprietà sugli immobili ubicati in Cosoleto, riportati nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n. 358 sub 1e sub 2, avendo già ricevuto, mediante l'attribuzione degli immobili ubicati in ST, riportati nel NCEU al Foglio n.13, particelle n 360 sub 2, 3, 6, n. 143, sub 2 e n. 518 e 543, il
4 valore corrispondente alla propria quota relativamente ai beni caduti in successione dopo la morte dei genitori.
Ha chiesto quindi di essere estromessa dal giudizio.
2. Sviluppo processuale nella fase istruttoria.
Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha specificamente contestato le difese del convenuto, affermando che gli assegni prodotti dal fratello le erano stati CP_1 consegnati “a titolo di acconto e parziale conguaglio del valore degli altri beni facenti parte dell'originario asse ereditario, nell'ambito di un accordo bonario fra i germani che non si completava e definiva con la consegna di tali importi”: precisamente, si trattava dell'anticipo sul prezzo dei beni ubicati in ST, acquistati, per una parte e con atto pubblico, dalla moglie del convenuto e, per un'altra, dalla sorella , mentre gli CP_2 accordi amichevoli tra fratelli riguardo ai beni ubicati in Cosoleto, e oggetto del presente giudizio, avevano escluso la sorella , già divenuta proprietaria degli immobili CP_2 ubicati in ST (di maggior valore e corrispondenti al valore della sua quota di eredità), ma non essa attrice, che non aveva ancora ricevuto somme o beni corrispondenti all'intera quota di sua pertinenza.
Ha aggiunto che il fratello aveva gestito i beni ancora in comunione e ubicati CP_1 in Cosoleto, anche in nome per conto di essa attrice, che viveva a Torino ma che aveva continuato a frequentare periodicamente gli immobili, pagando, pro quota, le imposte relative alla casa paterna e al terreno in comunione, “in attesa della loro divisione, anche tramite l'attribuzione di un conguaglio in denaro che avrebbe, altresì, ricompreso il rendiconto della gestione”: ha quindi chiesto che, nel calcolo del valore degli immobili da dividere, sia “ricompreso anche l'utilizzo che, negli anni, degli stessi è stato fatto da parte del signor che ne ha sfruttato le utilità, sia pure con la tolleranza Controparte_1 di parte attrice e in attesa della divisione…”.
Il convenuto , con la seconda memoria istruttoria, ha contestato Controparte_1 specificamente la deduzione attorea, secondo la quale la sorella non avrebbe Per_1 ricevuto alcuna somma per la cessione e vendita dei beni ubicati in ST, depositando gli atti pubblici di acquisto da cui risultano le cifre pagate;
ha altresì contestato l'affermazione secondo la quale gli assegni, allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione, sarebbero stati dati a pagamento dei beni di ST, sostenendo trattarsi invece del pagamento, concordato con la sorella , dei beni Per_1 di Cosoleto, coevo alla decisione di esso convenuto di ristrutturare il fabbricato per
5 andarvi a vivere con la famiglia, in vista delle sue nozze avvenute nel 1994. Ha aggiunto che l'importo delle migliorie effettuate, nella contestata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione, dovrebbe essere “corrisposto al o eventualmente CP_1 conguagliato con eventuale assegnazione di una maggiore porzione di beni”. Ha chiesto quindi di provare per testi le circostanze inerenti la ristrutturazione, a suo carico, dell'immobile di Via Roma, nonché la destinazione dello stesso fabbricato come propria abitazione familiare.
Costituendosi in giudizio il 7.9.2021, gli eredi dell'attrice ne hanno dichiarato il decesso, sopravvenuto il 4.7.2021; quindi, l'8.9.2021, gli stessi eredi hanno depositato la terza memoria istruttoria, con cui hanno chiarito di non contestare le dichiarazioni rese negli atti pubblici inerenti il trasferimento dei beni di ST, ma di contestare invece
l'effettiva e materiale consegna delle somme all'attrice, posto che quegli atti erano stati conclusi, per conto di , rispettivamente dai fratelli e , in forza Per_1 CP_1 CP_2 di distinte procure speciali ad essi rilasciate;
hanno quindi deferito alla convenuta
interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: “1) Vero che gli Controparte_2 assegni consegnati dal signor alla signora nel 1990 Controparte_1 Persona_1 erano solo un acconto sul valore dei beni facenti parte dell'originario asse ereditario nell'ambito di un accordo bonario tra i fratelli che non si completava e definiva con la consegna di tali importi;
2) Vero che, relativamente agli atti pubblici di compravendita e cessione dei beni ubicati in ST, acquistati, per una parte, dalla moglie del convenuto (atto notar del 2006) e, per un'altra, dalla sorella , (atto Persona_4 CP_2 notar del 2002) la signora non ha mai ricevuto Persona_5 Persona_1 materialmente alcuna somma;
3) Vero che gli accordi amichevoli tra i fratelli prevedevano che avrebbe ricevuto parte dei beni ubicati in ST Controparte_2
a tacitazione di ogni sua pretesa sui beni facenti parte dell'eredità e che ad , oltre Per_1 all'acconto consegnatole nel 1990, sarebbe toccata una quota dei beni ubicati in
Cosoleto pari alla metà; 4) Vero che gli immobili ubicati in Contrada Pecoraro sono stati venduti all'asta a causa di un mutuo contratto da per il quale le sorelle Controparte_1 hanno firmato solo una fideiussione senza mai percepire alcuna somma;
5) Vero che
ha utilizzato i beni ubicati in Cosoleto solo per mera tolleranza di Controparte_1
che in base agli accordi doveva ancora ricevere la sua quota di eredità Persona_1 sugli stessi”.
Successivamente, rigettata la richiesta di prova per interpello articolata da parte attrice
6 e quella di prova per testi formulata dal convenuto , è stata disposta ed espletata CP_1
c.t.u. per la descrizione e la stima dei beni nonché per la formazione di un progetto divisionale;
all'esito, è stato prima approvato il progetto divisionale redatto dall'ausiliare con la formazione di tre porzioni e, poi, revocata l'ordinanza con cui si era proceduto all'approvazione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine alle questioni controverse.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali”.
Con la sentenza parziale sopra indicata, si è poi: a) dichiarato che i partecipanti alla comunione, tra cui procedere alla divisione, sono gli eredi dell'attrice, , Persona_1 ed il convenuto , con il rigetto di ogni altra domanda ed eccezione sul Controparte_1 punto;
b) rigettata sia la domanda attorea di rendiconto che quella riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto per il rimborso delle spese e dei Controparte_1 miglioramenti, con compensazione delle spese;
c) rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divisione, con separata ordinanza con la quale è stato dato incarico al c.t.u., previa ricerca e allegazione degli atti di provenienza dei beni immobili oggetto di causa in capo ai defunti genitori delle parti, di chiarire se l'attuale stato di fatto del fabbricato corrisponde o meno alle planimetrie catastali e di individuarne, ove possibile, l'epoca di costruzione, nonché di predisporre uno o più progetti di divisione con tante porzioni quante sono le stirpi condividenti (due), in proporzione delle rispettive quote, escludendo dalla divisione gli immobili eventualmente privi di titolo legittimante la costruzione, ove costruiti dopo il 1967, e comprendendo per quanto possibile porzioni di beni eguali per natura e qualità, compensando l'eventuale disuguaglianza in natura con un equivalente in denaro e specificando, nel caso gli immobili non fossero comodamente divisibili, le ragioni.
Depositata il 14.01.2025 la relazione di c.t.u., nel permanente contrasto delle parti in ordine alla divisibilità del fabbricato, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di rito per scritti conclusionali.
2. Preso atto che, con la sentenza parziale sopra indicata, sono state definite le ulteriori domande introdotte, deve in questa sede provvedersi unicamente sulla domanda di divisione del patrimonio comune, rispetto alla quale devono essere decisi con sentenza, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., i punti controversi.
7 In particolare, la prima questione da decidere riguarda la divisibilità del fabbricato sito in
Cosoleto, Via Roma, identificato nell'atto di citazione come riportato nel NCEU dello stesso Comune al Foglio n 5, particelle n.358 sub 1 (della consistenza di metri quadrati
32) e 358 sub 2 (della consistenza di 6 vani).
Sul punto, deve subito dirsi che il c.t.u. incaricato ha rilevato che lo stato di fatto del fabbricato non corrisponde alle planimetrie catastali, sia per ciò che attiene alla distribuzione degli ambienti interni, sia con riferimento ai dati di ubicazione e accatastamento, e questa affermazione non è stata contestata da alcuna delle parti, ed è comunque comprovata dal confronto tra descrizione dell'immobile (contenuta a pag. 6 della relazione di c.t.u., depositata il 9.12.2022, da cui risulta che l'immobile è ubicato in via Roma n. 89; che il piano terra è costituito da saloncino, cucina, sala da pranzo e bagno di servizio;
che i sub 1 e 2 “a seguito di ristrutturazione avvenuta nel corso degli anni, compongono un unico corpo di fabbrica non distinguibile”) e le visure e planimetrie catastali (che costituiscono l'Allegato 7 alla relazione integrativa, depositata il
14.01.2025, da cui risulta che il fabbricato è ubicato in via Roma n. 53 ed il piano terra, iscritto al sub 1 con la cat. C/2, è composto da un unico vano di mq 32); inoltre, nell'attestazione rilasciata dal Responsabile Area Tecnica del comune di Cosoleto si evidenzia che il numero di particella (358 sub 1 e 2) “risulta incoerente con la cartografia catastale attuale” perché, “da una sommaria sovrapposizione, il sito ove sorge il fabbricato risulterebbe contraddistinto in catasto terreni” su fg. 4, part. 422, e su fg. 14, part. 549: circostanza anche questa riscontrata dal c.t.u., il quale nella relazione integrativa depositata il 14.1.2025 ha accertato che l'edificio, pur essendo iscritto al
Catasto Fabbricati con la particella n. 358 del Foglio n. 5, corrisponde al Catasto Terreni con le particelle n. 422 e (parzialmente) n. 371 del foglio n. 5, nonché parzialmente con la particella n. 549 del fg. 14, come emerge dalle chiarissime sovrapposizioni mappali, che costituiscono l'allegato 11 della predetta relazione (ove il fabbricato è evidenziato con un quadrato di colore in rosso;
v. anche le visure catastali allegate sia dall'attrice che dal c.t.u.).
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo l'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985,
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
8 planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale….”; e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c., le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva (ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto), previste dalla norma sopra citata, costituiscono una condizione dell'azione e devono formare oggetto di accertamento da parte del giudice,
“che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione…” (in tal senso, v. Cass. civile, sez. Sez. II, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020; anche nel giudizio di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, le clausole degli accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari conclusi tra i coniugi sono nulle se non rispettano gli obblighi dichiarativi sopra indicati: cfr. Cass. civile, Sez. III, Ordinanza n. 33360 del 19/12/2024, e Sez. I, Ordinanza n. 5061 del
24/02/2021).
I principi giurisprudenziali sopra illustrati sono con ogni evidenza applicabili anche nei giudizi di scioglimento delle comunioni, considerato che - come pure si evince dalla corretta lettura della decisione delle Sezioni Unite, n. 25021/2019 - la divisione giudiziale non può essere pronunciata (analogamente a quanto avviene per la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ.) non solo qualora manchi la dichiarazione sull'esistenza di licenza o concessione edilizia o concessione in sanatoria (o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando – come nel caso che occupa – dagli atti di causa emerga la non conformità catastale oggettiva, “non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cassazione, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021).
Sotto questo profilo, deve osservarsi che la divisione giudiziale, a differenza da quella negoziale, è disposta dal giudice nell'ambito di un procedimento, all'interno del quale confluiscono non solo le dichiarazioni delle parti, ma anche (di regola) altri accertamenti sullo stato di fatto e di diritto degli immobili, necessari per determinarne la divisibilità in
9 natura ed il valore: ove siffatti accertamenti conducano a stabilire l'inesistenza di titolo abitativo (anche in sanatoria), ovvero – come nel caso di specie - la non conformità catastale oggettiva, non è certamente possibile che la pronuncia giudiziale si fondi su eventuali dichiarazioni non veritiere delle parti.
Perde rilevanza, pertanto, la controversa questione dell'epoca di edificazione del fabbricato in questione (costruito – come accertato dal c.t.u. - in totale difetto di titolo abilitativo, licenza o concessione edilizia o concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), collegata anche alla corretta identificazione del titolo di acquisto del bene in capo ai danti causa (non emergente dalle allegazioni attoree, né dai documenti depositati dalle parti, essendo state depositate solo le denunce di successione), che il c.t.u., dr. agr. , ha individuato nell'atto di acquisto per notar Persona_6 Persona_7
del 17.12.1974, trascritto a favore dei coniugi e
[...] Persona_2 Per_3
e contro l'alienante avente ad oggetto il bene identificato al
[...] Controparte_7
Catasto al Foglio n° 5, Particella n° 302 (porzioni “b” e “c”) ed al Foglio n° 14 particella n° 12 (Trascrizione N. RP 14886 del 1974, Allegato 2 alla relazione integrativa depositata il 14.1.2025).
Le pertinenti osservazioni di parte attrice in merito all'epoca di edificazione del fabbricato sito in Cosoleto, Via Roma, n.53, fondate sulle date della procedura di accatastamento, come rilevabili dai documenti allegati alla relazione di c.t.u. (da cui risulta il deposito delle planimetrie dell'immobile, a firma del Geom. in data 13.4.1965, nonchè CP_8 della dichiarazione di n.c., in data 14.7.1965; risulta poi la verificazione circa la reale consistenza dell'immobile da parte dell'Ufficio, avvenuta il 26/02/1967 ed il caricamento con note di variazione al n. d'ordine 93/1966 e 94/1966 del 03/05/1967: v. all. 4 alla relazione depositata dal c.t.u. il 9.12.2022 e all. 7 alla relazione integrativa depositata il
14.1.2025), non sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di divisione del predetto immobile, che va rigettata in relazione alla mancanza delle indicazioni delle parti circa la c.d. conformità catastale oggettiva, cui non è possibile supplire, essendo comprovata, all'esito dell'istruttoria svolta, l'esistenza di plurime difformità (di ubicazione, di identificazione catastale e di planimetrie).
3. Non resta che passare quindi all'esame nel merito del progetto divisionale, con riferimento all'unico immobile rientrante nell'asse comune, consistente nel terreno agricolo, di natura olivetata, individuato catastalmente al Foglio n. 1 particella n. 156 del
10 Comune di Cosoleto, acquistato dal de cuius , padre delle odierne parti, Persona_2 con atto pubblico per notar del 25.8.1956 (trascrizione N. RP 9451 del Per_7
19.09.1956, Allegato 3 alla relazione integrativa di c.t.u.), in nuda proprietà, poi consolidata in piena proprietà a seguito della donazione dell'usufrutto da parte del padre
(Atto con Trascrizione N. RP 1105 del 1976, Allegato 4 alla relazione Controparte_1 integrativa), pervenuto in successione ab intestato alle odierne parti per la quota di 2/9 ciascuno all'epoca del decesso paterno (25.05.1980), e per l'ulteriore quota residua di 1/9 ciascuno all'epoca del decesso ab intestato (07.04.1988) della madre Persona_3
(che aveva ricevuto 1/3 indiviso quale successore legittimo del marito).
Dal sopralluogo condotto dall'ausiliare, è emersa la corrispondenza con i mappali catastali;
inoltre, il c.t.u. ha specificato che il fondo è frazionabile, in quanto la sua superficie è già inferiore all'unità agraria minima per la coltura in atto.
Passando quindi all'esame nel merito del progetto divisionale, deve innanzitutto integralmente condividersi il risultato delle operazioni di stima descritte nella relazione di c.t.u., tenuto conto che la valutazione dell'ausiliare è fondata su una accurata descrizione del reale stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo, sulla considerazione della natura delle coltivazioni (uliveto con sesto irregolare, in presenza di circa 90 piante di olivo di diverse età, mediamente produttive) e della giacitura del fondo (pianeggiante:
v. pagine da 3 a 5 della relazione depositata il 9.12.2022), ed è logicamente motivata attraverso l'applicazione di metodi oggettivi, anche con riferimento alle attuali condizioni di mercato, come risultanti sia dalla Banca dati deli Valori Agricoli Medi, che da analisi dirette del mercato immobiliare con l'assunzione di informazioni dall'U.T.E. e dalla
Conservatoria dei Registri Immonbiliari, sicchè – in difetto di qualsivoglia contestazione sul punto ad opera delle parti - essa costituisce una valida base per procedere all'approvazione del progetto divisionale
Pertanto, ai fini della presente divisione si prenderanno in considerazione i valori di stima risultanti dalla relazione di c.t.u., in cui si perviene ad una valutazione del fondo pari a €
15.484,00 (€ 2,80 x 5.530 mq).
Ciò posto, può essere integralmente recepito il progetto divisionale risultante dall'ipotesi
1), formulata a pag. 10 della relazione integrativa di c.t.u., depositata il 14.1.2025, che prevede la divisione in due lotti di uguale valore del bene, per come meglio rappresentati nella planimetria che costituisce l'Allegato 5 alla medesima relazione), aventi superficie di 2.765 metri quadrati e valore pari a 7.742,00 € cadauno.
11 Sulla “Quota B” si dovrà procedere alla costituzione di una servitù di passaggio in favore della “Quota A”, sul percorso colorato in rosso nella planimetria riportata a pag. 11 della relazione, per una superficie complessiva pari a 111 metri quadrati (37 m di lunghezza x
3 m di larghezza): servitù che non altera il pari valore delle superfici, avendo il c.t.u. chiarito (con valutazione che qui si condivide, in difetto di alcuna contestazione ad opera delle parti) che la detrazione di valore della “Quota B”, a seguito della costituzione della servitù, è compensata dall'accesso maggiormente favorevole al bene stesso.
L'indicata soluzione conduce alla formazione di porzioni autonome, senza necessità di alcun conguaglio, ed è l'unica che consente l'attribuzione dei beni in natura ad entrambe le parti, considerato che non ricorrono particolari ragioni per derogare al criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. e che, pertanto, la domanda di assegnazione dell'intero al convenuto , proposta dagli CP_1 attori, non può essere accolta, in mancanza di accordo tra le parti (il convenuto ha invero richiesto l'assegnazione pro quota).
Per l'estrazione a sorte, dopo i necessari frazionamenti, occorre attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 18354 del
31/07/2013 e, di recente, Ordinanza n. 6479 del 11/03/2025).
4. Tenuto conto delle statuizioni della sentenza pronunciata il 19.8.2024, le spese di lite della convenuta vanno interamente compensate. Controparte_2
Inoltre, considerata la soccombenza reciproca, derivante dal rigetto solo parziale della domanda di divisione (rispetto alla posizione assunta dal convenuto , Controparte_1 che all'atto della costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto dell'intera domanda), le spese di lite delle altre parti vanno interamente compensate, mentre le spese di c.t.u. - già liquidate con separato decreto – restano poste in solido in capo agli attori ed al convenuto
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA SA NT, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , e proseguita dai suoi eredi , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e , contro e contro Parte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_1
, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda di divisione con riferimento al fabbricato comune sito in Cosoleto,
Via Roma, identificato nell'atto di citazione come riportato nel NCEU dello stesso
12 Comune al Foglio n. 5, particelle n. 358, sub 1 (della consistenza di metri quadrati 32) e
358, sub 2 (della consistenza di 6 vani);
2. approva, con riferimento al fondo ubicato in Cosoleto, riportato nel CT al foglio n. 1, particella 156, dell'estensione di are 55.30, il progetto divisionale risultante dall'ipotesi
1), formulata a pag. 10 della relazione integrativa di c.t.u., depositata il 14.1.2025, che prevede la divisione in due lotti di uguale valore del bene, meglio rappresentati nella planimetria che costituisce l'Allegato 5 alla medesima relazione, aventi superficie di
2.765 metri quadrati e valore pari a 7.742,00 € cadauno, con la costituzione sulla “Quota
B” di una servitù di passaggio in favore della “Quota A”, da esercitarsi sul percorso colorato in rosso nella planimetria riportata a pag. 11 della relazione;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite, salvo quelle di c.t.u. che, già liquidate con separato decreto, restano poste in solido in capo agli attori ed al convenuto CP_1
.
[...]
Palmi, 12 ottobre 2025
Il Giudice
IA SA NT
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