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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8571/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8571/2024 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Francesca Minardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 21 marzo 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 15 settembre 2007, e che dalla loro unione è nato (il 26 gennaio 2010) il figlio Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (e afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle sue frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 21 marzo 2025, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione (da cui l'attribuzione del godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
La particolarità della fattispecie e la stessa domanda congiunta formulata sul punto impongono la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 15 settembre 2007 (iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 217, p. 1, anno 2007).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 18 novembre 2024, depositato il 22 novembre 2024.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8571/2024 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentatati e difesi dall'Avv. Francesca Minardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 21 marzo 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 15 settembre 2007, e che dalla loro unione è nato (il 26 gennaio 2010) il figlio Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (e afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle sue frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici per il mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 21 marzo 2025, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_1 affidamento, collocazione (da cui l'attribuzione del godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
La particolarità della fattispecie e la stessa domanda congiunta formulata sul punto impongono la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 15 settembre 2007 (iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 217, p. 1, anno 2007).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 18 novembre 2024, depositato il 22 novembre 2024.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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