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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1647 /2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DOSI GIANLUCA
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GAMBINI FEDERICO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo in rappresentazione della madre deceduta, chiedeva la reintegrazione nella Parte_1 quota di legittima a quella spettante sulla successione di suo padre (nonno Persona_1 materno dell'attrice), deceduto il 2.6.2020, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore della moglie, Controparte_1
1 A fondamento della domanda, deduceva che il patrimonio relitto dal de cuius era di notevole entità, comprendendo conti correnti, oggetti d'arte e di pregio, oltre agli immobili indicati espressamente nel testamento con il quale egli aveva nominato erede universale la legando, in sostituzione CP_1 di legittima, un appartamento, alla figlia superstite, e a essa attrice un terreno, di Controparte_2 valore grandemente inferiore alla legittima che le spettava in rappresentazione della madre premorta, legato al quale dichiarava in citazione di rinunciare.
Ritualmente costituitasi, la convenuta negava l'esistenza nell'asse ereditario di beni ulteriori rispetto a quelli elencati nel testamento;
rappresentava che l'attrice non aveva validamente rinunciato al legato in sostituzione della legittima e deduceva che, in ogni caso, l'attrice avrebbe dovuto conseguire la legittima riducendo anche le disposizioni in favore della figlia del de cuius, rimasta estranea al giudizio;
eccepiva, inoltre, plurime donazioni eseguite dal de cuius in favore dell'attrice o di sua madre, nonché dell'altra figlia CP_2
La causa veniva istruita mediante ctu e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La verifica della lesione della quota, pari a ¼ dell'intero, riservata alla figlia (in rappresentazione della quale agisce l'odierna attrice) richiede quale operazione preliminare, la c.d. riunione fittizia di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e aggiungendovi il donatum.
Orbene, nella specie, va escluso che possa tenersi conto di donazioni o di beni mobili e crediti ulteriori rispetto agli immobili relitti elencati espressamente in testamento, atteso che le deduzioni attoree sul punto sono talmente generiche da rendere addirittura impossibile comprendere quali operazioni nello specifico celerebbero liberalità lesive, né è chiaro quale sarebbe il loro valore, rispetto all'entità del relictum, che pure non viene minimamente ricostruita (si parla genericamente di opere d'arte e oggetti di pregio), se non appunto con riferimento agli immobili elencati nel testamento.
In proposito, si rammenta come, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, pur senza l'uso di formule sacramentali, abbia l'onere di denunciare la lesione di legittima, allegando un confronto fra quanto consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che egli deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità
(cfr Cass. n. 276/1964 e più di recente Cass 17926/2020).
Il legittimario deve poi proporre espressa istanza di volere conseguire la legittima attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, che implica l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni
2 semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (così Cass 1357/2017).
Nella specie, l'attrice deduce la sussistenza di conti correnti, quadri e opere d'arte, ma neppure si dà la pena di indicare il rapporto bancario, né di dimostrare di aver tentato di reperire la relativa documentazione (ciò che avrebbe consentito, a fronte di una esaustiva prospettazione della lesione, di ordinarne l'acquisizione), né la macroscopica lacuna può essere colmata mediante la prova per testi pure richiesta, che all'evidenza deve avere ad oggetto fatti già compiutamente dedotti entro il maturare delle preclusioni assertive e non, come nella specie, demandare al testimone la compiuta individuazione dei beni relitti.
Va escluso, quindi, che possa tenersi conto di beni e tantomeno disporsi la riduzione di atti di liberalità ulteriori che non sono stati neppure compiutamente indicati.
Nella ricostruzione dell'asse, dunque, occorre considerare soltanto i beni relitti compiutamente indicati nel testamento e descritti in citazione, ovvero l'immobile di GI lasciato all'erede;
l'appartamento a Milano, legato alla figlia e il terreno di Rimini, legato alla nipote Controparte_2 odierna attrice.
Il valore complessivo dell'asse così composto è stato ricostruito dalla ctu in euro €. 1.260.999,93 con valutazione attendibile che ha tenuto conto delle effettive caratteristiche della , Parte_2 abbattendone il valore in ragione delle fessurazioni che essa presenta e detraendo da esso il costo degli interventi di ristrutturazione eseguiti in epoca successiva al decesso del di modo che il CP_2 valore indicato dal ctu è quanto più possibile vicino al valore del cespite al momento dell'apertura della successione.
Da tale somma dovranno poi sottrarsi i debiti ereditari. La convenuta ha dettagliatamente allegato, senza contestazione alcuna, e comprovato di avere sborsato € 36.959,93 per il pagamento di debiti ereditari, che possono qualificarsi oneri a carico della massa in quanto afferenti in senso proprio la successione del de cuius (spese per l'esecuzione dei legati, spese funerarie, compensi per il personale per l'assistenza del de cuius ecc).
Sicché il valore totale dell'asse ricostruito dal ctu è pari a euro €. 1.224.040,07, attribuendosi il valore di 714.000,00 alla villa di GI con terreni del valore di euro 92.000,00; il valore di
373.000,00 all'appartamento di Milano;
il valore di 82.000,00 ai terreni legati all'attrice.
3 Come anticipato, non vi è il benché minimo riscontro di donazioni ricevute dalla convenuta, né invero di donazioni ricevute dall'attrice (o da sua madre), non essendo stata raggiunta alcuna prova sul punto.
Quanto alle donazioni che l'attrice imputa alla come detto, l'allegazione è talmente generica CP_1 da precludere qualsiasi approfondimento istruttorio, né la medesima può trincerarsi dietro alla difficoltà di fornire la prova, considerato che le sarebbe bastato chiedere gli estratti del conto corrente del nonno alla banca (costituendo un eventuale rifiuto il presupposto per l'ordine di esibizione) e quanto alle opere d'arte, quantomeno indicarne il numero o una minima descrizione, così da consentire di dare ingesso alla prova per testi (che invece ha chiesto di escutere su circostanze la cui genericità ha precluso l'ammissione).
Quanto alle donazioni eccepite dalla convenuta, al difetto di specificità dell'allegazione, si aggiunge la qualificazione delle stesse come donazioni di modico valore, donazioni d'uso, ovvero come dazioni di denaro eseguite nel corso di lunghissimi anni dal de cuius in adempimento di obbligazioni naturali, ovvero di obbligazioni di mantenimento e alimentari.
In effetti, le somme che il de cuius avrebbe corrisposto alla nipote per i suoi studi universitari, sono di importo contenuto rispetto all'ingente patrimonio del e comunque fanno parte del CP_2 mantenimento della ragazza cui l'ascendente, in morte della figlia, era quantomeno moralmente tenuto, mentre le somme corrisposte alla figlia poco dopo deceduta per un tumore, erano Per_2 destinate a pagarne le spese mediche. L'erogazione mensile dell'importo di lire 3.000.000,00 prima e 1.000.000,00, poi, tramite disposizione di bonifico periodico permanente in favore della figlia rivela che trattavasi di un mantenimento erogato alla ragazza, forse perché non CP_2 economicamente indipendente, oppure, come dedotto dall'attrice senza contestazione, per aiutarla a seguito del sinistro che l'aveva ridotta su una sedia a rotelle, sempre in adempimento di obbligazione naturale verso la figlia divenuta invalida. In ogni caso, difetta totalmente la prova che le dazioni di denaro in commento siano state eseguite con l'intento di arricchire il donatario per puro spirito di liberalità, sicché nulla deve essere aggiunto per tali titoli alla massa.
Tornando, dunque, al calcolo della quota disponibile, la massa ottenuta dall'operazione relictum meno debiti (non dovendosi considerare, secondo quanto detto sopra, alcuna donazione) risulta pari ad €.
1.224.040,07. Concorrendo alla successione del de cuius, oltre al coniuge, più figli, la c.d. disponibile
è pari ad ¼ del patrimonio (art. 542, II co., c.c.) ovvero, nel caso di specie, ad € € 306.010,02.
Avendo ricevuto in sostituzione di legittima l'attrice beni del valore stimato dal ctu di € 82.000,00, sussiste una lesione della sua quota di riserva.
Priva di pregio è l'eccezione svolta dalla convenuta secondo cui l'attrice non avrebbe rinunciato al predetto legato, considerato che, come noto, la rinuncia al legato può risultare anche dalla citazione
(cfr Cass. 10605/2013).
4 In accoglimento della domanda di riduzione, è necessario quindi ridurre le disposizioni testamentarie in favore della convenuta.
Quanto alla misura della riduzione, va rammentato che, ai sensi dell'art. 558, I co., c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie opera senza distinguere tra eredi e legatari e proporzionalmente, sicché le disposizioni testamentarie in favore della odierna convenuta debbono essere ridotte soltanto per la parte di lesione a essa imputabile, non anche per la parte imputabile alla legataria CP_2
[...]
E invero, con tutta evidenza, in questa sede, non possono essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di quest'ultima, in quanto estranea al giudizio. Cionondimeno, la riduzione delle disposizioni in favore della convenuta deve lasciare inalterata la proporzione tra le disposizioni riducibili;
in particolare, secondo autorevole dottrina, l'utile netto di ciascun lascito ridotto si deve trovare con il valore della quota disponibile nel medesimo rapporto in cui il lascito originario da ridurre sta con il valore complessivo delle disposizioni riducibili, sicché occorre effettuare il seguente calcolo (laddove x è l'incognita, ossia l'utile netto che la conserverà una volta effettuata la CP_1 riduzione):
x sta a 306.010,02 (disponibile) come 499.989,98 (eccedenza che la ha ricevuto in testamento CP_1 rispetto alla quota a essa comunque riservata, importo ottenuto sottraendo dal valore della
[...]
a essa assegnata la quota di legittima che le sarebbe in ogni caso spettata pari a euro Parte_2
306.010,02) sta a 566.979,96 (somma delle eccedenze riducibili ricevute dall'erede e dalla legataria, rispetto alla quota loro comunque riservata, importo ottenuto sommando il valore della villa di
GI e dell'immobile di Milano e sottraendo il valore delle quote di euro 306.010,02 ciascuna che sarebbero comunque spettate alle due) ottenendo il risultato di € 269.854,23 (utile netto spettante alla all'esito della riduzione, oltre alla quota a essa riservata di 306.010,02 ); sicché CP_1 alla spetta il complessivo valore di euro 575.864,25 CP_1
Ne deriva che la disposizione in favore della deve ridursi di euro 230.135,75, per concorrere CP_1
a reintegrare la quota riservata all'attrice.
A questo punto, va considerato che l'accoglimento dell'azione di riduzione comporta l'inefficacia relativa delle disposizioni lesive della legittima. Ne deriva che, in linea di teoria generale, il legittimario vittorioso ha diritto alla propria quota in natura, sicché, viene a instaurarsi una comunione tra legittimario leso e beneficiario della disposizione lesiva (comunione che ha ad oggetto il patrimonio del de cuius ovvero il singolo immobile oggetto della disposizione lesiva).
La comunione sul bene così determinatasi è disciplinata dall'art. 560 c.c. La norma prevede che – se l'immobile non è comodamente divisibile in natura – occorre stabilire se esso debba restare nell'asse
5 ereditario o se possa essere ritenuto interamente dal legatario o dal donatario, e ciò sulla base del criterio dell'eccedenza maggiore o minore del quarto della disponibile.
Se il valore del bene oggetto della disposizione ridotta (ad esempio immobile del valore di 150) è superiore al valore della disponibile (ad esempio 100) per un ammontare maggiore del quarto della disponibile stessa (nell'esempio 25, pari a ¼ di 100) l'immobile resterà nell'asse ereditario per soddisfare i legittimari, salvo il diritto del donatario o legatario di conseguire il valore della disponibile;
in caso contrario (eccedenza inferiore al quarto) il beneficiario della disposizione lesiva può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari dell'eccedenza rispetto alla disponibile.
Laddove, però, il beneficiario della disposizione lesiva, abbia anche la qualifica di legittimario, ricorre l'ipotesi del comma 3 dell'art. 560 c.c. ed egli potrà ritenere l'immobile purché il valore dello stesso non superi l'importo della disponibile e della sua quota di legittima. Egli cioè può imputare la donazione ricevuta alla propria quota di legittima e per l'eccedenza alla porzione disponibile e in tal modo, ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro l'altro legittimario per la reintegrazione della sua quota di legittima.
Quindi, in linea generale e salve le eccezioni sin qui richiamate, il legittimario consegue la propria quota in natura e, a mente dell'art. 561 c.c., gli spettano anche i frutti dei beni da restituire con decorrenza dalla domanda giudiziale (da quando, cioè, si determina l'inefficacia della disposizione lesiva).
Laddove, invece, la quota di legittima venga reintegrata in denaro (ovviamente non saranno dovuti i frutti, mancando la consequenzialità e il diritto alla cosa fruttifera che li produce, trasformatosi in un credito, tuttavia) saranno dovuti interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore in relazione all'originario oggetto, costituito dalla porzione in natura dell'immobile e avendo riguardo al valore al tempo della liquidazione della somma di denaro in luogo dell'assegnazione del bene (cfr. Cass. n.
1884/2017).
Così sinteticamente ricostruite le modalità attraverso le quali, in linea generale, si realizza (s'intende,
a fronte di apposita domanda) la tutela reale del legittimario, mediante restituzione e contestuale apporzionamento dei beni ereditari, va però evidenziato come il disposto dell'art. 560 c.c. possa essere derogato dalla concorde volontà del beneficiario della disposizione lesiva e del legittimario leso, il cui accordo potrebbe anche escludere in radice il subentro del legittimario nella comunione dei beni oggetto della disposizione lesiva e dunque la reintegra in natura (cfr. Cass. 5978/2024).
Orbene, nella specie, dalle difese di entrambe le parti e dal loro inequivoco contegno processuale, emerge la concorde volontà di procedere alla reintegrazione mediante conguaglio in denaro, segnatamente la volontà della di liquidare l'attrice, quale può inferirsi anche dalla offerta CP_1
6 transattiva in denaro, che mostra la ferma intenzione di ritenere il bene lasciatole dal de cuius, nonché
l'espressa domanda di condanna della formulata in atto di citazione nei seguenti termini: Pt_1 concessione di facoltà alla coerede convenuta di eseguire in denaro la dazione della quota di legittima in favore dell'attrice.
L'attrice ha, dunque, diritto alla reintegrazione della propria quota di riserva nei limiti di euro
230.135,75. Sulla somma indicata, trattandosi come anticipato di un'obbligazione di valore (v. Cass.,
n. 6709/10 e n. 10564/05), deve applicarsi la rivalutazione monetaria, dal momento dell'apertura della successione al momento della pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat - Indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (circa la rivalutazione dei debiti di valore d'ufficio, cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2010, n. 10624; Sez. I, 25/02/2009, n. 4587; Sez. III, 01/12/2003, n. 18299).
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto,
- Condanna a corrispondere all'attrice euro 230.135,75, oltre rivalutazione Controparte_1 secondo quanto disposto in motivazione;
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
[...]
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1647 /2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DOSI GIANLUCA
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GAMBINI FEDERICO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo in rappresentazione della madre deceduta, chiedeva la reintegrazione nella Parte_1 quota di legittima a quella spettante sulla successione di suo padre (nonno Persona_1 materno dell'attrice), deceduto il 2.6.2020, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore della moglie, Controparte_1
1 A fondamento della domanda, deduceva che il patrimonio relitto dal de cuius era di notevole entità, comprendendo conti correnti, oggetti d'arte e di pregio, oltre agli immobili indicati espressamente nel testamento con il quale egli aveva nominato erede universale la legando, in sostituzione CP_1 di legittima, un appartamento, alla figlia superstite, e a essa attrice un terreno, di Controparte_2 valore grandemente inferiore alla legittima che le spettava in rappresentazione della madre premorta, legato al quale dichiarava in citazione di rinunciare.
Ritualmente costituitasi, la convenuta negava l'esistenza nell'asse ereditario di beni ulteriori rispetto a quelli elencati nel testamento;
rappresentava che l'attrice non aveva validamente rinunciato al legato in sostituzione della legittima e deduceva che, in ogni caso, l'attrice avrebbe dovuto conseguire la legittima riducendo anche le disposizioni in favore della figlia del de cuius, rimasta estranea al giudizio;
eccepiva, inoltre, plurime donazioni eseguite dal de cuius in favore dell'attrice o di sua madre, nonché dell'altra figlia CP_2
La causa veniva istruita mediante ctu e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La verifica della lesione della quota, pari a ¼ dell'intero, riservata alla figlia (in rappresentazione della quale agisce l'odierna attrice) richiede quale operazione preliminare, la c.d. riunione fittizia di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e aggiungendovi il donatum.
Orbene, nella specie, va escluso che possa tenersi conto di donazioni o di beni mobili e crediti ulteriori rispetto agli immobili relitti elencati espressamente in testamento, atteso che le deduzioni attoree sul punto sono talmente generiche da rendere addirittura impossibile comprendere quali operazioni nello specifico celerebbero liberalità lesive, né è chiaro quale sarebbe il loro valore, rispetto all'entità del relictum, che pure non viene minimamente ricostruita (si parla genericamente di opere d'arte e oggetti di pregio), se non appunto con riferimento agli immobili elencati nel testamento.
In proposito, si rammenta come, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, pur senza l'uso di formule sacramentali, abbia l'onere di denunciare la lesione di legittima, allegando un confronto fra quanto consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che egli deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità
(cfr Cass. n. 276/1964 e più di recente Cass 17926/2020).
Il legittimario deve poi proporre espressa istanza di volere conseguire la legittima attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, che implica l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni
2 semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (così Cass 1357/2017).
Nella specie, l'attrice deduce la sussistenza di conti correnti, quadri e opere d'arte, ma neppure si dà la pena di indicare il rapporto bancario, né di dimostrare di aver tentato di reperire la relativa documentazione (ciò che avrebbe consentito, a fronte di una esaustiva prospettazione della lesione, di ordinarne l'acquisizione), né la macroscopica lacuna può essere colmata mediante la prova per testi pure richiesta, che all'evidenza deve avere ad oggetto fatti già compiutamente dedotti entro il maturare delle preclusioni assertive e non, come nella specie, demandare al testimone la compiuta individuazione dei beni relitti.
Va escluso, quindi, che possa tenersi conto di beni e tantomeno disporsi la riduzione di atti di liberalità ulteriori che non sono stati neppure compiutamente indicati.
Nella ricostruzione dell'asse, dunque, occorre considerare soltanto i beni relitti compiutamente indicati nel testamento e descritti in citazione, ovvero l'immobile di GI lasciato all'erede;
l'appartamento a Milano, legato alla figlia e il terreno di Rimini, legato alla nipote Controparte_2 odierna attrice.
Il valore complessivo dell'asse così composto è stato ricostruito dalla ctu in euro €. 1.260.999,93 con valutazione attendibile che ha tenuto conto delle effettive caratteristiche della , Parte_2 abbattendone il valore in ragione delle fessurazioni che essa presenta e detraendo da esso il costo degli interventi di ristrutturazione eseguiti in epoca successiva al decesso del di modo che il CP_2 valore indicato dal ctu è quanto più possibile vicino al valore del cespite al momento dell'apertura della successione.
Da tale somma dovranno poi sottrarsi i debiti ereditari. La convenuta ha dettagliatamente allegato, senza contestazione alcuna, e comprovato di avere sborsato € 36.959,93 per il pagamento di debiti ereditari, che possono qualificarsi oneri a carico della massa in quanto afferenti in senso proprio la successione del de cuius (spese per l'esecuzione dei legati, spese funerarie, compensi per il personale per l'assistenza del de cuius ecc).
Sicché il valore totale dell'asse ricostruito dal ctu è pari a euro €. 1.224.040,07, attribuendosi il valore di 714.000,00 alla villa di GI con terreni del valore di euro 92.000,00; il valore di
373.000,00 all'appartamento di Milano;
il valore di 82.000,00 ai terreni legati all'attrice.
3 Come anticipato, non vi è il benché minimo riscontro di donazioni ricevute dalla convenuta, né invero di donazioni ricevute dall'attrice (o da sua madre), non essendo stata raggiunta alcuna prova sul punto.
Quanto alle donazioni che l'attrice imputa alla come detto, l'allegazione è talmente generica CP_1 da precludere qualsiasi approfondimento istruttorio, né la medesima può trincerarsi dietro alla difficoltà di fornire la prova, considerato che le sarebbe bastato chiedere gli estratti del conto corrente del nonno alla banca (costituendo un eventuale rifiuto il presupposto per l'ordine di esibizione) e quanto alle opere d'arte, quantomeno indicarne il numero o una minima descrizione, così da consentire di dare ingesso alla prova per testi (che invece ha chiesto di escutere su circostanze la cui genericità ha precluso l'ammissione).
Quanto alle donazioni eccepite dalla convenuta, al difetto di specificità dell'allegazione, si aggiunge la qualificazione delle stesse come donazioni di modico valore, donazioni d'uso, ovvero come dazioni di denaro eseguite nel corso di lunghissimi anni dal de cuius in adempimento di obbligazioni naturali, ovvero di obbligazioni di mantenimento e alimentari.
In effetti, le somme che il de cuius avrebbe corrisposto alla nipote per i suoi studi universitari, sono di importo contenuto rispetto all'ingente patrimonio del e comunque fanno parte del CP_2 mantenimento della ragazza cui l'ascendente, in morte della figlia, era quantomeno moralmente tenuto, mentre le somme corrisposte alla figlia poco dopo deceduta per un tumore, erano Per_2 destinate a pagarne le spese mediche. L'erogazione mensile dell'importo di lire 3.000.000,00 prima e 1.000.000,00, poi, tramite disposizione di bonifico periodico permanente in favore della figlia rivela che trattavasi di un mantenimento erogato alla ragazza, forse perché non CP_2 economicamente indipendente, oppure, come dedotto dall'attrice senza contestazione, per aiutarla a seguito del sinistro che l'aveva ridotta su una sedia a rotelle, sempre in adempimento di obbligazione naturale verso la figlia divenuta invalida. In ogni caso, difetta totalmente la prova che le dazioni di denaro in commento siano state eseguite con l'intento di arricchire il donatario per puro spirito di liberalità, sicché nulla deve essere aggiunto per tali titoli alla massa.
Tornando, dunque, al calcolo della quota disponibile, la massa ottenuta dall'operazione relictum meno debiti (non dovendosi considerare, secondo quanto detto sopra, alcuna donazione) risulta pari ad €.
1.224.040,07. Concorrendo alla successione del de cuius, oltre al coniuge, più figli, la c.d. disponibile
è pari ad ¼ del patrimonio (art. 542, II co., c.c.) ovvero, nel caso di specie, ad € € 306.010,02.
Avendo ricevuto in sostituzione di legittima l'attrice beni del valore stimato dal ctu di € 82.000,00, sussiste una lesione della sua quota di riserva.
Priva di pregio è l'eccezione svolta dalla convenuta secondo cui l'attrice non avrebbe rinunciato al predetto legato, considerato che, come noto, la rinuncia al legato può risultare anche dalla citazione
(cfr Cass. 10605/2013).
4 In accoglimento della domanda di riduzione, è necessario quindi ridurre le disposizioni testamentarie in favore della convenuta.
Quanto alla misura della riduzione, va rammentato che, ai sensi dell'art. 558, I co., c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie opera senza distinguere tra eredi e legatari e proporzionalmente, sicché le disposizioni testamentarie in favore della odierna convenuta debbono essere ridotte soltanto per la parte di lesione a essa imputabile, non anche per la parte imputabile alla legataria CP_2
[...]
E invero, con tutta evidenza, in questa sede, non possono essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di quest'ultima, in quanto estranea al giudizio. Cionondimeno, la riduzione delle disposizioni in favore della convenuta deve lasciare inalterata la proporzione tra le disposizioni riducibili;
in particolare, secondo autorevole dottrina, l'utile netto di ciascun lascito ridotto si deve trovare con il valore della quota disponibile nel medesimo rapporto in cui il lascito originario da ridurre sta con il valore complessivo delle disposizioni riducibili, sicché occorre effettuare il seguente calcolo (laddove x è l'incognita, ossia l'utile netto che la conserverà una volta effettuata la CP_1 riduzione):
x sta a 306.010,02 (disponibile) come 499.989,98 (eccedenza che la ha ricevuto in testamento CP_1 rispetto alla quota a essa comunque riservata, importo ottenuto sottraendo dal valore della
[...]
a essa assegnata la quota di legittima che le sarebbe in ogni caso spettata pari a euro Parte_2
306.010,02) sta a 566.979,96 (somma delle eccedenze riducibili ricevute dall'erede e dalla legataria, rispetto alla quota loro comunque riservata, importo ottenuto sommando il valore della villa di
GI e dell'immobile di Milano e sottraendo il valore delle quote di euro 306.010,02 ciascuna che sarebbero comunque spettate alle due) ottenendo il risultato di € 269.854,23 (utile netto spettante alla all'esito della riduzione, oltre alla quota a essa riservata di 306.010,02 ); sicché CP_1 alla spetta il complessivo valore di euro 575.864,25 CP_1
Ne deriva che la disposizione in favore della deve ridursi di euro 230.135,75, per concorrere CP_1
a reintegrare la quota riservata all'attrice.
A questo punto, va considerato che l'accoglimento dell'azione di riduzione comporta l'inefficacia relativa delle disposizioni lesive della legittima. Ne deriva che, in linea di teoria generale, il legittimario vittorioso ha diritto alla propria quota in natura, sicché, viene a instaurarsi una comunione tra legittimario leso e beneficiario della disposizione lesiva (comunione che ha ad oggetto il patrimonio del de cuius ovvero il singolo immobile oggetto della disposizione lesiva).
La comunione sul bene così determinatasi è disciplinata dall'art. 560 c.c. La norma prevede che – se l'immobile non è comodamente divisibile in natura – occorre stabilire se esso debba restare nell'asse
5 ereditario o se possa essere ritenuto interamente dal legatario o dal donatario, e ciò sulla base del criterio dell'eccedenza maggiore o minore del quarto della disponibile.
Se il valore del bene oggetto della disposizione ridotta (ad esempio immobile del valore di 150) è superiore al valore della disponibile (ad esempio 100) per un ammontare maggiore del quarto della disponibile stessa (nell'esempio 25, pari a ¼ di 100) l'immobile resterà nell'asse ereditario per soddisfare i legittimari, salvo il diritto del donatario o legatario di conseguire il valore della disponibile;
in caso contrario (eccedenza inferiore al quarto) il beneficiario della disposizione lesiva può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari dell'eccedenza rispetto alla disponibile.
Laddove, però, il beneficiario della disposizione lesiva, abbia anche la qualifica di legittimario, ricorre l'ipotesi del comma 3 dell'art. 560 c.c. ed egli potrà ritenere l'immobile purché il valore dello stesso non superi l'importo della disponibile e della sua quota di legittima. Egli cioè può imputare la donazione ricevuta alla propria quota di legittima e per l'eccedenza alla porzione disponibile e in tal modo, ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro l'altro legittimario per la reintegrazione della sua quota di legittima.
Quindi, in linea generale e salve le eccezioni sin qui richiamate, il legittimario consegue la propria quota in natura e, a mente dell'art. 561 c.c., gli spettano anche i frutti dei beni da restituire con decorrenza dalla domanda giudiziale (da quando, cioè, si determina l'inefficacia della disposizione lesiva).
Laddove, invece, la quota di legittima venga reintegrata in denaro (ovviamente non saranno dovuti i frutti, mancando la consequenzialità e il diritto alla cosa fruttifera che li produce, trasformatosi in un credito, tuttavia) saranno dovuti interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore in relazione all'originario oggetto, costituito dalla porzione in natura dell'immobile e avendo riguardo al valore al tempo della liquidazione della somma di denaro in luogo dell'assegnazione del bene (cfr. Cass. n.
1884/2017).
Così sinteticamente ricostruite le modalità attraverso le quali, in linea generale, si realizza (s'intende,
a fronte di apposita domanda) la tutela reale del legittimario, mediante restituzione e contestuale apporzionamento dei beni ereditari, va però evidenziato come il disposto dell'art. 560 c.c. possa essere derogato dalla concorde volontà del beneficiario della disposizione lesiva e del legittimario leso, il cui accordo potrebbe anche escludere in radice il subentro del legittimario nella comunione dei beni oggetto della disposizione lesiva e dunque la reintegra in natura (cfr. Cass. 5978/2024).
Orbene, nella specie, dalle difese di entrambe le parti e dal loro inequivoco contegno processuale, emerge la concorde volontà di procedere alla reintegrazione mediante conguaglio in denaro, segnatamente la volontà della di liquidare l'attrice, quale può inferirsi anche dalla offerta CP_1
6 transattiva in denaro, che mostra la ferma intenzione di ritenere il bene lasciatole dal de cuius, nonché
l'espressa domanda di condanna della formulata in atto di citazione nei seguenti termini: Pt_1 concessione di facoltà alla coerede convenuta di eseguire in denaro la dazione della quota di legittima in favore dell'attrice.
L'attrice ha, dunque, diritto alla reintegrazione della propria quota di riserva nei limiti di euro
230.135,75. Sulla somma indicata, trattandosi come anticipato di un'obbligazione di valore (v. Cass.,
n. 6709/10 e n. 10564/05), deve applicarsi la rivalutazione monetaria, dal momento dell'apertura della successione al momento della pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat - Indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (circa la rivalutazione dei debiti di valore d'ufficio, cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2010, n. 10624; Sez. I, 25/02/2009, n. 4587; Sez. III, 01/12/2003, n. 18299).
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto,
- Condanna a corrispondere all'attrice euro 230.135,75, oltre rivalutazione Controparte_1 secondo quanto disposto in motivazione;
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
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Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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