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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1662/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: quale mandataria di rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Davide Pirrottina, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via San Martino, n. 38/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Catani, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pompo e Controparte_1 dall'Avv. Fabia Mariani, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Ticino, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Norveo Stramenga, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., e Controparte_1 CP_2 hanno proposto opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva
[...] immobiliare distinta da R.G.E. n. 325/2017, intrapresa nei confronti dei medesimi da 2
sulla base di titolo esecutivo costituito da Controparte_3 mutuo fondiario del 23.09.2009. Con provvedimento del 25.03.2021, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza degli opponenti, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, quale mandataria di Parte_1 Parte_2 cessionaria del credito per cui è stato dato corso alla procedura esecutiva, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna della stessa per lite temeraria.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita Controparte_2 in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel corso del giudizio, è sopravvenuta la Sentenza della Corte di Cassazione, n. 31890 del 16.11.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da quale mandataria di Parte_1
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 414 del Parte_2
20.01.2021, resa nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il medesimo precetto posto alla base della procedura esecutiva per cui è causa, recante accoglimento dell'opposizione e dichiarazione di nullità del precetto, per la perdita in capo alla banca precettante del diritto di agire in via esecutiva al momento del pignoramento. In particolare, la pronuncia resa in sede di appello risulta basata sull'accertamento per cui “non è stato allegato né provato dalla convenuta appellata Controparte_3
(né dalla intervenuta), e nemmeno risulta dagli atti, che detta fosse
[...] CP_3 ancora titolare del credito nel momento in cui ha dato corso all'azione esecutiva col pignoramento”. Coerentemente, la pronuncia resa in sede di legittimità ha evidenziato che “la motivazione della Corte fa riferimento […] alla mancata prova da parte della CP_3 della sua titolarità del credito, nel momento della proposizione dell'azione esecutiva”. Va aggiunto che, stante la sopravvenuta pronuncia, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 30.01.2024, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, ordinato la cancellazione del pignoramento e adottato le statuizione conseguenziali. 3
In relazione agli effetti dell'indicato accertamento, non può condividersi la prospettazione dell'opponente, in ordine all'accertamento della cessazione della materia del contendere tra le parti. Infatti, la vicenda indicata non può assimilarsi alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto alla base della procedura intrapresa, costituito da contratto di mutuo fondiario, venendo invece in rilievo la formazione di giudicato in ordine alla non configurabilità in capo alla parte precettante del diritto di agire in via esecutiva già al momento del pignoramento, coincidente con l'inizio dell'esecuzione. Conseguentemente, non è dato ravvisare cessazione della materia del contendere, ma ragione assorbente di accoglimento dell'opposizione spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Diversamente da quanto richiesto dal convenuto, non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa della parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, deve tenersi conto della formazione del giudicato sulla nullità del precetto solo in corso di causa, a fronte della prospettazione dell'attrice di ragioni a supporto della configurabilità del proprio diritto di agire esecutivamente verso la parte debitrice. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 2, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo. 4
Peraltro, stante l'indicata sopravvenienza della formazione del giudicato, non può affermarsi che il creditore procedente abbia agito senza la normale prudenza, non potendo tale conclusione trarsi esclusivamente in base all'infondatezza delle ragioni prospettate dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando che parte attrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del convenuto;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto costituito, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1662/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: quale mandataria di rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Davide Pirrottina, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via San Martino, n. 38/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Catani, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pompo e Controparte_1 dall'Avv. Fabia Mariani, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Ticino, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Norveo Stramenga, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., e Controparte_1 CP_2 hanno proposto opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva
[...] immobiliare distinta da R.G.E. n. 325/2017, intrapresa nei confronti dei medesimi da 2
sulla base di titolo esecutivo costituito da Controparte_3 mutuo fondiario del 23.09.2009. Con provvedimento del 25.03.2021, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza degli opponenti, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, quale mandataria di Parte_1 Parte_2 cessionaria del credito per cui è stato dato corso alla procedura esecutiva, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna della stessa per lite temeraria.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita Controparte_2 in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel corso del giudizio, è sopravvenuta la Sentenza della Corte di Cassazione, n. 31890 del 16.11.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da quale mandataria di Parte_1
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 414 del Parte_2
20.01.2021, resa nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il medesimo precetto posto alla base della procedura esecutiva per cui è causa, recante accoglimento dell'opposizione e dichiarazione di nullità del precetto, per la perdita in capo alla banca precettante del diritto di agire in via esecutiva al momento del pignoramento. In particolare, la pronuncia resa in sede di appello risulta basata sull'accertamento per cui “non è stato allegato né provato dalla convenuta appellata Controparte_3
(né dalla intervenuta), e nemmeno risulta dagli atti, che detta fosse
[...] CP_3 ancora titolare del credito nel momento in cui ha dato corso all'azione esecutiva col pignoramento”. Coerentemente, la pronuncia resa in sede di legittimità ha evidenziato che “la motivazione della Corte fa riferimento […] alla mancata prova da parte della CP_3 della sua titolarità del credito, nel momento della proposizione dell'azione esecutiva”. Va aggiunto che, stante la sopravvenuta pronuncia, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 30.01.2024, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, ordinato la cancellazione del pignoramento e adottato le statuizione conseguenziali. 3
In relazione agli effetti dell'indicato accertamento, non può condividersi la prospettazione dell'opponente, in ordine all'accertamento della cessazione della materia del contendere tra le parti. Infatti, la vicenda indicata non può assimilarsi alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto alla base della procedura intrapresa, costituito da contratto di mutuo fondiario, venendo invece in rilievo la formazione di giudicato in ordine alla non configurabilità in capo alla parte precettante del diritto di agire in via esecutiva già al momento del pignoramento, coincidente con l'inizio dell'esecuzione. Conseguentemente, non è dato ravvisare cessazione della materia del contendere, ma ragione assorbente di accoglimento dell'opposizione spiegata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Diversamente da quanto richiesto dal convenuto, non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa della parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, deve tenersi conto della formazione del giudicato sulla nullità del precetto solo in corso di causa, a fronte della prospettazione dell'attrice di ragioni a supporto della configurabilità del proprio diritto di agire esecutivamente verso la parte debitrice. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 2, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo. 4
Peraltro, stante l'indicata sopravvenienza della formazione del giudicato, non può affermarsi che il creditore procedente abbia agito senza la normale prudenza, non potendo tale conclusione trarsi esclusivamente in base all'infondatezza delle ragioni prospettate dalla parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione, dichiarando che parte attrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del convenuto;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto costituito, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli