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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14317/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Giancarlo Madonna (C.F. ) e C.F._2
dall'avv. Elvira Del Giudice (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Napoli alla via De Bonis n.75.
- Opponente
e
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'avv. C.F._4
Andrea Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in via Paolo C.F._5
Emilio Taviani n. 170, La Spezia.
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 4802/2019 emesso in data 21/06/19 con il quale il Giudice dott. Vassallo la ingiungeva al pagamento, in solido con , di € 22.074,63 oltre interessi Controparte_2
e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente deduceva:
SENTENZA
1 -la tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento;
-la nullità del contratto da cui discende il credito per mancata consegna di copia scritta;
-la vessatorietà delle clausole contrattuali;
-il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento;
-la mancata prova e notifica dell'intervenuta cessione del credito;
-la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi.
Pertanto, l'opponente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“
1. Annullarsi e/o Revocarsi o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n°4802/2019 del 21/06/19, Ruolo Gen. n°16929/2019, emesso dal Tribunale di Napoli, 2°sez., Dr. A.
Vassallo, notificato il 08/06/20, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato perché emesso su di un credito inesistente;
2. Accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutti i motivi indicati;
3.
Accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4. Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di finanziamento, nel rispetto della normativa di cui al TUB, anche per la vessatorietà delle clausole che costituiscono il contratto stesso, e comunque per le ragioni esposte nel presente atto, nonché per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
5. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex artt. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
6. Accertare
e dichiarare comunque che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento così come rilevato, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per
l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
7. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. 8.
SENTENZA 2 Condannare, altresì, l'opposta al pagamento di spese e competenze, oltre le spese generali al 15%, cpa e iva, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_1 ribadendo anzitutto la propria legittimazione attiva nonché l'assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente. Eccepiva, inoltre, la genericità del disconoscimento della sottoscrizione così come articolato dalla controparte, evidenziando la pretestuosità delle doglianze mosse da quest'ultima. Precisava infine la legittimità degli interessi applicati, non avendo gli stessi superato i tassi soglia ed altresì l'infondatezza delle doglianze inerenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Concludeva pertanto domandando “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4802/2019, R.G.
n. 16929/2019, del 21/06/2019 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 22.074,63 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con ordinanza del 30/11/2021, il Giudice dott. Vassallo disponeva il deposito dell'originale del contratto di finanziamento disconosciuto dall'opponente, nonché la comparizione personale della stessa per precisazioni sullo stesso. La causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa e successivamente Persona_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 23/1/2025, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SENTENZA 3 Ciò posto, va dichiarata in primis la procedibilità della domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, nel termine assegnato dal Giudice istruttore, così come dichiarato da parte opposta con note del 11/6/2021 e non essendovi alcuna contestazione sul punto da parte dell'opponente.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, posto che il difetto di legittimazione è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio, va accertato in capo all'opposta, non avendo quest'ultima provato la titolarità del diritto di credito vantato.
Invero, il credito per cui è causa, discendente da un contratto di finanziamento stipulato da e , quest'ultima in qualità di coobbligato, con Controparte_2 Parte_1
MP Spa, secondo quanto allegato dall'opposta è stato oggetto di due cessioni del credito: la prima in favore di e la seconda intervenuta tra Controparte_3 CP_3
ed
[...] CP_1
Orbene, l'opposta depositava in giudizio unicamente l'estratto ex art. 58 TUB con riferimento alla cessione del credito da ad (vd. all. 1 fascicolo Controparte_3 CP_1
monitorio), mentre alcuna prova è stata fornita circa la cessione del credito dalla contraente originaria MP ad Controparte_3
Sebbene infatti nell'estratto ex art. 58 TUB sia indicato che acquistava pro- CP_1
soluto crediti precedentemente ceduti da MP Spa ad non essendo i CP_3
criteri elencati sufficienti ad individuare i crediti ceduti e non essendo stata prodotta in giudizio la richiamata pubblicazione della prima cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n.
149, pagina 2, del 29/12/2015 cui si fa un mero rinvio per relationem nella gazzetta , non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte opposta, si aggiunge peraltro la contestazione sollevata dell'opponente in merito alle intervenute cessioni del credito.
Al riguardo, giova ricordare quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della
SENTENZA 4 notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116)” (Cass. Civile Ord. n. 3405 del 2024, n. 7866/2024).
Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie in esame, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Detta notificazione può avere al più un valore indiziario, ma non costituisce prova definitiva della cessione stessa. A tal fine è essenziale, invece, che venga provato il contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n. 17262/2024;
n. 3405/2024). Onere che, nel caso di specie, non può dirsi assolto non essendovi agli atti prova dei suddetti contratti. Né a conclusioni di segno contrario, diversamente da quanto asserito dall'opposta, conduce la raccomandata in cui si dava avviso della cessione, non potendosi attribuire alla stessa valore indiziario ed essendo stata la stessa peraltro inviata solamente al debitore e non a (vd. all.ti 4-5 Controparte_2 Parte_1
comparsa di costituzione) e avendo tale comunicazione ad oggetto solo la cessione del credito da a . Controparte_3 CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, non può riconoscersi la legittimazione attiva in capo alla società cessionaria, non avendo la stessa dimostrato la titolarità del diritto di credito vantato, acquisito a seguito delle diverse vicende che hanno interessato il lato attivo del rapporto obbligatorio per cui è causa, da cui discende la pretesa titolarità del credito azionato in sede monitoria.
SENTENZA 5 In conclusione, il Tribunale, stante l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'opposta, ritenuta assorbita in tale pronuncia ogni altra decisione sulle altre questioni e/o eccezioni sollevate dalle parti , accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4802/2019 Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4802/2019 emesso in data 21/06/2019 nei confronti di;
Parte_1
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 237,00 per spese , euro 5077,00 per compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giancarlo Madonna.
- condanna parte opposta al pagamento del compenso liquidato al ctu nel presente giudizio pari ad euro 2.451,53, giusta decreto del 2/11/2022;
Napoli, 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14317/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Giancarlo Madonna (C.F. ) e C.F._2
dall'avv. Elvira Del Giudice (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Napoli alla via De Bonis n.75.
- Opponente
e
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'avv. C.F._4
Andrea Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in via Paolo C.F._5
Emilio Taviani n. 170, La Spezia.
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 4802/2019 emesso in data 21/06/19 con il quale il Giudice dott. Vassallo la ingiungeva al pagamento, in solido con , di € 22.074,63 oltre interessi Controparte_2
e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente deduceva:
SENTENZA
1 -la tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento;
-la nullità del contratto da cui discende il credito per mancata consegna di copia scritta;
-la vessatorietà delle clausole contrattuali;
-il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento;
-la mancata prova e notifica dell'intervenuta cessione del credito;
-la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi.
Pertanto, l'opponente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“
1. Annullarsi e/o Revocarsi o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n°4802/2019 del 21/06/19, Ruolo Gen. n°16929/2019, emesso dal Tribunale di Napoli, 2°sez., Dr. A.
Vassallo, notificato il 08/06/20, dichiarando infondata e respingendo la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato perché emesso su di un credito inesistente;
2. Accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per tutti i motivi indicati;
3.
Accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4. Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di finanziamento, nel rispetto della normativa di cui al TUB, anche per la vessatorietà delle clausole che costituiscono il contratto stesso, e comunque per le ragioni esposte nel presente atto, nonché per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
5. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex artt. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
6. Accertare
e dichiarare comunque che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento così come rilevato, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per
l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
7. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. 8.
SENTENZA 2 Condannare, altresì, l'opposta al pagamento di spese e competenze, oltre le spese generali al 15%, cpa e iva, del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_1 ribadendo anzitutto la propria legittimazione attiva nonché l'assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente. Eccepiva, inoltre, la genericità del disconoscimento della sottoscrizione così come articolato dalla controparte, evidenziando la pretestuosità delle doglianze mosse da quest'ultima. Precisava infine la legittimità degli interessi applicati, non avendo gli stessi superato i tassi soglia ed altresì l'infondatezza delle doglianze inerenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Concludeva pertanto domandando “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4802/2019, R.G.
n. 16929/2019, del 21/06/2019 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 22.074,63 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con ordinanza del 30/11/2021, il Giudice dott. Vassallo disponeva il deposito dell'originale del contratto di finanziamento disconosciuto dall'opponente, nonché la comparizione personale della stessa per precisazioni sullo stesso. La causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa e successivamente Persona_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 23/1/2025, riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SENTENZA 3 Ciò posto, va dichiarata in primis la procedibilità della domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, nel termine assegnato dal Giudice istruttore, così come dichiarato da parte opposta con note del 11/6/2021 e non essendovi alcuna contestazione sul punto da parte dell'opponente.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, posto che il difetto di legittimazione è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio, va accertato in capo all'opposta, non avendo quest'ultima provato la titolarità del diritto di credito vantato.
Invero, il credito per cui è causa, discendente da un contratto di finanziamento stipulato da e , quest'ultima in qualità di coobbligato, con Controparte_2 Parte_1
MP Spa, secondo quanto allegato dall'opposta è stato oggetto di due cessioni del credito: la prima in favore di e la seconda intervenuta tra Controparte_3 CP_3
ed
[...] CP_1
Orbene, l'opposta depositava in giudizio unicamente l'estratto ex art. 58 TUB con riferimento alla cessione del credito da ad (vd. all. 1 fascicolo Controparte_3 CP_1
monitorio), mentre alcuna prova è stata fornita circa la cessione del credito dalla contraente originaria MP ad Controparte_3
Sebbene infatti nell'estratto ex art. 58 TUB sia indicato che acquistava pro- CP_1
soluto crediti precedentemente ceduti da MP Spa ad non essendo i CP_3
criteri elencati sufficienti ad individuare i crediti ceduti e non essendo stata prodotta in giudizio la richiamata pubblicazione della prima cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n.
149, pagina 2, del 29/12/2015 cui si fa un mero rinvio per relationem nella gazzetta , non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte opposta, si aggiunge peraltro la contestazione sollevata dell'opponente in merito alle intervenute cessioni del credito.
Al riguardo, giova ricordare quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della
SENTENZA 4 notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116)” (Cass. Civile Ord. n. 3405 del 2024, n. 7866/2024).
Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie in esame, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Detta notificazione può avere al più un valore indiziario, ma non costituisce prova definitiva della cessione stessa. A tal fine è essenziale, invece, che venga provato il contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n. 17262/2024;
n. 3405/2024). Onere che, nel caso di specie, non può dirsi assolto non essendovi agli atti prova dei suddetti contratti. Né a conclusioni di segno contrario, diversamente da quanto asserito dall'opposta, conduce la raccomandata in cui si dava avviso della cessione, non potendosi attribuire alla stessa valore indiziario ed essendo stata la stessa peraltro inviata solamente al debitore e non a (vd. all.ti 4-5 Controparte_2 Parte_1
comparsa di costituzione) e avendo tale comunicazione ad oggetto solo la cessione del credito da a . Controparte_3 CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, non può riconoscersi la legittimazione attiva in capo alla società cessionaria, non avendo la stessa dimostrato la titolarità del diritto di credito vantato, acquisito a seguito delle diverse vicende che hanno interessato il lato attivo del rapporto obbligatorio per cui è causa, da cui discende la pretesa titolarità del credito azionato in sede monitoria.
SENTENZA 5 In conclusione, il Tribunale, stante l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'opposta, ritenuta assorbita in tale pronuncia ogni altra decisione sulle altre questioni e/o eccezioni sollevate dalle parti , accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4802/2019 Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4802/2019 emesso in data 21/06/2019 nei confronti di;
Parte_1
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 237,00 per spese , euro 5077,00 per compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giancarlo Madonna.
- condanna parte opposta al pagamento del compenso liquidato al ctu nel presente giudizio pari ad euro 2.451,53, giusta decreto del 2/11/2022;
Napoli, 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6