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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90145 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120799332 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4506/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso, eccepisce la tardiva costituzione della Regione Sicilia e chiede la condanna alle spese con distrazione.
Il difensore di RI insiste nel proprio atto di costituzione;
si oppone a quanto dedotto da parte ricorrente stante che l'ente impositore ha dimostrato con i propri atti che il decorso di ogni termine pregiudizievole è stato interrotto. Rileva che i termini sono stati interrotti dalla proroga prevista per la pandemia covid 19.
Parte ricorrente si oppone ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI e contro la Regione Sicilia, avverso la cartella di pagamento n.
29320210120799332/000 di euro 668,39, notificata il 24/02/2924 per omesso pagamento tassa auto anno 2016.
Eccepiva:
In via pregiudiziale l'omessa notificazione dell'atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
In via principale si contesta la decadenza dell'Agente della RI dal potere di notificare la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Invero, la riscossione coattiva mediante ruolo della tassa automobilistica è disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999. Dunque alla notifica della cartella di pagamento per bollo auto si applica anche l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della
RI. In particolare il comma 1 lett. c) statuisce che la cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. In tal caso la cartella di pagamento impugnata, poiché portata a conoscenza dopo il 31 dicembre 2021, è illegittima per violazione dell'art. 25 del D.P.R.
n. 602/1973.
In via principale e nel merito contestava la prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata, invero, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto, considerato che la cartella impugnata ha ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2016, in assenza di altri atti interruttivi, alla data della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 24.02.2024, la pretesa si è ormai prescritta (ed invero tali pagamenti sarebbero dovuti essere richiesti entro e non oltre l'anno 2019).
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
Formulava, altresì, richiesta di pubblica udienza.
In data 7/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI, la quale controdeduceva: che il concessionario è privo di legittimazione passiva;
che il ricorso è inammissibile essendo stato proposto oltre i termini di legge. Infatti la cartella di pagamento è stata notificata il 24/02/2024 ed il ricorso è stato depositato il 08/5/2024.
Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito rigettare il ricorso , con vittoria di spese e compensi.
In data5/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che la notifica dell'atto opposto è avvenuta in data 24.02.2024 e che nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del citato decreto, ovvero in data 09.04.2024, il sig. Ricorrente_1 ha provveduto a notificare alle parti resistenti il summenzionato ricorso introduttivo e che in data 08.05.2024 rispettando il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 22 del D. Lgs n. 546/1992 ha provveduto alla costituzione in giudizio.
Concludeva insistendo in ogni richiesta formulata in ricorso.
In data 16/12/2025 si costituiva la Regione Sicilia, la quale controdeduceva:
che relativamente all'anno di imposta 2016, risulta agli atti, essere stato prodotto, quale atto di interruzione per l'allora termine di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 651201084339/2016 spedito tramite raccomandata 61789806902-6 per il veicolo targato Targa_1 regolarmente notificato in data 30.10.2019, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 in merito al percorso postale riferito al suddetto avviso, che ha dato esito “ consegnato a casa al destinatario ” in merito a tale accertamento e l'avviso di accertamento n. 651091085935/2016 spedito tramite raccomandata
61790202509-0 per il veicolo targato Targa_2 regolarmente notificato in data 25.11.2019, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 in merito al percorso postale riferito al suddetto avviso, che ha dato esito “ consegnato a casa al destinatario ” in merito a tale accertamento .
Relativamente invece al veicolo targato Targa_3 alla stregua delle verifiche del sistema e come da risultanze di archivio Associazione_1 per il veicolo sopra citato si è proceduto all'annullamento della relativa posizione tributaria in quanto l' avviso di accertamento prodromico alla cartella ha avuto esito negativo per difetto di notifica.
Pertanto, quanto sopra esposto rende superflua la continuazione del processo per il venir meno del quoad effectum. esito negativo per indirizzo incompleto si è proceduto ad annullare il contenzioso dello stesso.
Riguardo poi all'asserita intervenuta prescrizione del credito, precisava l'assoluta e pacifica irrilevanza della suddetta contestazione del ricorrente stante la normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della RI durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate ( non richiamato da controparte nell'atto difensivo.)
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali , dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da se', dunque, come la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. In relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto,
l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”. Per il credito intimato, portato dalle cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivo nell'anno 2021, pertanto, prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito, infatti, alla stregua di quanto sopra, la cartella di pagamento è stata poi notificata tempestivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 68 D.L. n.
18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, che al comma 1 stabilisce che:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
In ordine alla cartella anno 2016, recenti pronunce della Corte di Giustizia hanno accolto in pieno quanto argomentato dalla Regione Siciliana, riconoscendo non prescritte le cartelle anno 2016 alla stregua dell'applicazione della normativa Covid e, soprattutto, alla luce del perfezionarsi della notifica dell'avviso di accertamento comprovante l'effetto interruttivo. ( vedi
Sentenze n. 7390/2024, Corte di Giustizia di Catania, sez. 2, n.899/2024 Corte di Giustizia di Ragusa, sez. 4, n.7353/2024 Corte di Giustizia di Catania sez. n. 8) Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge.
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2016 notificata in data 24/02/2024, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Concludeva chiedendo:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per il veicolo sopracitato targato Targa_3 anno 2016 con compensazione di spese di giudizio;
- rigettare il presente ricorso del Sig.Ricorrente_1;
- confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento come sopra indicata, anno 2016 rivolta alla ricorrente;
- conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava documentazione.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, preliminarmente rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione sollevata da ADER con la propria comparsa di costituzione, nella parte in cui rileva e chiede l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto tardivamente, infatti, il ricorso è stato notificato tempestivamente e precisamente in data 09/04/2024 alla parte resistente, così come risulta dall'esito processuale e sempre tempestivamente il ricorrente si è costituito in giudizio in data
08/05/2025, pertanto è stato pacificamente rispettato il dettato di cui all'art. 21 del d. lgs. 546/92.
Il Giudice rileva nel merito:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a tassa auto 2016;
che il termine per la riscossione della tassa auto è disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L.
n. 53/1983, il quale dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”;
che in assenza di atti interruttivi del termine pregiudizievole di cui alla citata norma, la pretesa va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione maturata il 31/12/2029, stante che la medesima pretesa ascende all'anno 2016;
che la documentazione versata in atti dalla Regione Sicilia in data 16/12/2025 è tardiva ed inammissibile, siccome avvenuta oltre i termini di cui all'art. 32 del d. lgs. 546/92; che l'inammissibilità della produzione documentale offerta dalla Regione Sicilia vanifica e rende inconducente ogni deduzione in materia di proroga dei termini di riscossione, così come disciplinati dalla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19, posto che, nel caso in esame, il termine di prescrizione è maturato in data 31/12/2019, ovvero prima dell'emanazione di detta normativa;
che l'omessa notifica dell'atto sottostante rende nullo l'atto impugnato, non solo per assenza di titolo e di presupposto impositivo, ma anche per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la
Regione Sicilia al pagamento delle spes eprocessuali che liquida in euro 200,00 a favore del ricorrente e con distrazione a favore del difensore dr. Difensore_1.Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI. Così deciso in Catania il 19/12/2025 L GIUDICE MONOCRATICO SANTO
LOPES
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90145 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210120799332 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4506/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso, eccepisce la tardiva costituzione della Regione Sicilia e chiede la condanna alle spese con distrazione.
Il difensore di RI insiste nel proprio atto di costituzione;
si oppone a quanto dedotto da parte ricorrente stante che l'ente impositore ha dimostrato con i propri atti che il decorso di ogni termine pregiudizievole è stato interrotto. Rileva che i termini sono stati interrotti dalla proroga prevista per la pandemia covid 19.
Parte ricorrente si oppone ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI e contro la Regione Sicilia, avverso la cartella di pagamento n.
29320210120799332/000 di euro 668,39, notificata il 24/02/2924 per omesso pagamento tassa auto anno 2016.
Eccepiva:
In via pregiudiziale l'omessa notificazione dell'atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
In via principale si contesta la decadenza dell'Agente della RI dal potere di notificare la cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Invero, la riscossione coattiva mediante ruolo della tassa automobilistica è disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999. Dunque alla notifica della cartella di pagamento per bollo auto si applica anche l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della
RI. In particolare il comma 1 lett. c) statuisce che la cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. In tal caso la cartella di pagamento impugnata, poiché portata a conoscenza dopo il 31 dicembre 2021, è illegittima per violazione dell'art. 25 del D.P.R.
n. 602/1973.
In via principale e nel merito contestava la prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata, invero, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Pertanto, considerato che la cartella impugnata ha ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2016, in assenza di altri atti interruttivi, alla data della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 24.02.2024, la pretesa si è ormai prescritta (ed invero tali pagamenti sarebbero dovuti essere richiesti entro e non oltre l'anno 2019).
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
Formulava, altresì, richiesta di pubblica udienza.
In data 7/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI, la quale controdeduceva: che il concessionario è privo di legittimazione passiva;
che il ricorso è inammissibile essendo stato proposto oltre i termini di legge. Infatti la cartella di pagamento è stata notificata il 24/02/2024 ed il ricorso è stato depositato il 08/5/2024.
Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito rigettare il ricorso , con vittoria di spese e compensi.
In data5/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che la notifica dell'atto opposto è avvenuta in data 24.02.2024 e che nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del citato decreto, ovvero in data 09.04.2024, il sig. Ricorrente_1 ha provveduto a notificare alle parti resistenti il summenzionato ricorso introduttivo e che in data 08.05.2024 rispettando il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 22 del D. Lgs n. 546/1992 ha provveduto alla costituzione in giudizio.
Concludeva insistendo in ogni richiesta formulata in ricorso.
In data 16/12/2025 si costituiva la Regione Sicilia, la quale controdeduceva:
che relativamente all'anno di imposta 2016, risulta agli atti, essere stato prodotto, quale atto di interruzione per l'allora termine di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 651201084339/2016 spedito tramite raccomandata 61789806902-6 per il veicolo targato Targa_1 regolarmente notificato in data 30.10.2019, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 in merito al percorso postale riferito al suddetto avviso, che ha dato esito “ consegnato a casa al destinatario ” in merito a tale accertamento e l'avviso di accertamento n. 651091085935/2016 spedito tramite raccomandata
61790202509-0 per il veicolo targato Targa_2 regolarmente notificato in data 25.11.2019, come da verifiche che sono state effettuate in collaborazione con Associazione_1 in merito al percorso postale riferito al suddetto avviso, che ha dato esito “ consegnato a casa al destinatario ” in merito a tale accertamento .
Relativamente invece al veicolo targato Targa_3 alla stregua delle verifiche del sistema e come da risultanze di archivio Associazione_1 per il veicolo sopra citato si è proceduto all'annullamento della relativa posizione tributaria in quanto l' avviso di accertamento prodromico alla cartella ha avuto esito negativo per difetto di notifica.
Pertanto, quanto sopra esposto rende superflua la continuazione del processo per il venir meno del quoad effectum. esito negativo per indirizzo incompleto si è proceduto ad annullare il contenzioso dello stesso.
Riguardo poi all'asserita intervenuta prescrizione del credito, precisava l'assoluta e pacifica irrilevanza della suddetta contestazione del ricorrente stante la normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della RI durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate ( non richiamato da controparte nell'atto difensivo.)
Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettate, per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali , dall'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020, (laddove si legge ".....Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159"), la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare il richiamato art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da se', dunque, come la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. In relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto,
l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”. Per il credito intimato, portato dalle cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivo nell'anno 2021, pertanto, prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito, infatti, alla stregua di quanto sopra, la cartella di pagamento è stata poi notificata tempestivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 68 D.L. n.
18/2020 come convertito con la legge 77/2020 e successive modifiche, che al comma 1 stabilisce che:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis stabilisce che:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
In ordine alla cartella anno 2016, recenti pronunce della Corte di Giustizia hanno accolto in pieno quanto argomentato dalla Regione Siciliana, riconoscendo non prescritte le cartelle anno 2016 alla stregua dell'applicazione della normativa Covid e, soprattutto, alla luce del perfezionarsi della notifica dell'avviso di accertamento comprovante l'effetto interruttivo. ( vedi
Sentenze n. 7390/2024, Corte di Giustizia di Catania, sez. 2, n.899/2024 Corte di Giustizia di Ragusa, sez. 4, n.7353/2024 Corte di Giustizia di Catania sez. n. 8) Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge.
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2016 notificata in data 24/02/2024, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Concludeva chiedendo:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere per il veicolo sopracitato targato Targa_3 anno 2016 con compensazione di spese di giudizio;
- rigettare il presente ricorso del Sig.Ricorrente_1;
- confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento come sopra indicata, anno 2016 rivolta alla ricorrente;
- conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava documentazione.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, preliminarmente rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione sollevata da ADER con la propria comparsa di costituzione, nella parte in cui rileva e chiede l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto tardivamente, infatti, il ricorso è stato notificato tempestivamente e precisamente in data 09/04/2024 alla parte resistente, così come risulta dall'esito processuale e sempre tempestivamente il ricorrente si è costituito in giudizio in data
08/05/2025, pertanto è stato pacificamente rispettato il dettato di cui all'art. 21 del d. lgs. 546/92.
Il Giudice rileva nel merito:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a tassa auto 2016;
che il termine per la riscossione della tassa auto è disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L.
n. 53/1983, il quale dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”;
che in assenza di atti interruttivi del termine pregiudizievole di cui alla citata norma, la pretesa va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione maturata il 31/12/2029, stante che la medesima pretesa ascende all'anno 2016;
che la documentazione versata in atti dalla Regione Sicilia in data 16/12/2025 è tardiva ed inammissibile, siccome avvenuta oltre i termini di cui all'art. 32 del d. lgs. 546/92; che l'inammissibilità della produzione documentale offerta dalla Regione Sicilia vanifica e rende inconducente ogni deduzione in materia di proroga dei termini di riscossione, così come disciplinati dalla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19, posto che, nel caso in esame, il termine di prescrizione è maturato in data 31/12/2019, ovvero prima dell'emanazione di detta normativa;
che l'omessa notifica dell'atto sottostante rende nullo l'atto impugnato, non solo per assenza di titolo e di presupposto impositivo, ma anche per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la
Regione Sicilia al pagamento delle spes eprocessuali che liquida in euro 200,00 a favore del ricorrente e con distrazione a favore del difensore dr. Difensore_1.Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI. Così deciso in Catania il 19/12/2025 L GIUDICE MONOCRATICO SANTO
LOPES