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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3736/2024
La Corte D'Appello di NA, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/08/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili , avverso la sentenza del
Tribunale di NA n. 4958/2024 pubbl. il 13/05/2024 tra
(C.F. ), N. A NAPOLI (NA) Parte_1 C.F._1
IL 22/10/1973 assistito e difes, giusta procura in atti, dall'Avv. SIFO
SABRINA con studio in VIA MAZZINI 19, 80078 POZZUOLI , indirizzo mail: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a NAPOLI Controparte_1 C.F._2
(NA) il 26/12/1975 assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
CORPORENTE MARIANNA con studio in via Nicola Rocco, 49 , 80141
NAPOLI , indirizzo pec: Email_2 appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti.
CONCLUSIONI: per parte appellante: revoca del mantenimento in favore della ex moglie, essendo la stessa economicamente autosufficiente e capace di provvedere a se stessa;
riduzione ad euro 300,00 mensili il mantenimento per la figlia minore, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, anche in modifica condanna alle spese subita in primo grado. Per parte appellata: Rigettare l'appello così' come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Condannare il sig. al Pt_1
pagamento in favore della minore dell'assegno di mantenimento in Per_1
€ 400,00 oltre rivalutazione così come disposto dal giudice di prime cure;
nonché condannarlo al pagamento in favore della figlia maggiorenne Per_2
ma ad oggi non economicamente autosufficiente;
riformare la sentenza di primo grado relativo al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale dei genitori verso la prole, e condannare il sig. al risarcimento dei danni così come indicati in comparsa;
Pt_1
Condannare altresì il sig. in virtù anche delle nuove evidenze Pt_1
economiche, al pagamento in favore della sig.ra la Controparte_1
somma di € 400,00 ( somma rivalutata) e/o in quell'altra somma che l'on.
Corte riterrà più equa e giusta, Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio , spese generali , oltre IVA e CPA come per legge.
Il P.G. rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 1) I fatti di causa
Con sentenza n. 4958/2024 il Tribunale di NA , in accoglimento della domanda dell'odierno appellante dichiarava sciolto il matrimonio tra e e per le decisioni accessorie così Parte_1 CP_2
provvedeva :
1) Affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) Dispone che la minore resterà con il padre quando vorrà,
3) Assegna la casa coniugale a Controparte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Controparte_1
euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
5) Pone a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 2018;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Controparte_1
euro 150,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
Con atto di appello iscritto a ruolo il 3.8.2024 chiedeva, in Parte_2
riforma della prefata decisione, la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie in mancanza dei presupposti di legge in quanto autosufficiente economicamente e non risulta provato in alcun modo l'esistenza di esigenze perequative- compensative. Chiedeva inoltre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore pag. 3/8 da euro 400, 00 ad euro 300,00 tenuto conto del ritrovato rapporto Per_1
con la figlia. Il tutto con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza .
Con decreto del 16.9.2024 veniva fissato al 31.1.2025 il termine per il deposito di note in sostituzione della prima udienza di comparizione.
Si costituiva tempestivamente il 27.12.2024 la che in via CP_1
preliminare eccepiva la tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza avvenuta presso l'indirizzo pec del procuratore avv. Sabrina Sifo in data 26.07.2024. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché del tutto infondato in punto di fatto e di diritto.. Proponeva poi appello incidentale chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno , dichiarata inammissibile in primo grado , aumentare l'assegno divorzile ad euro 400,00 mensili , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Interveniva il Procuratore generale chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 5.2.2025 la Corte rigettata implicitamente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fissava un nuovo termine per il deposito di note conclusionali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa con ordinanza del
5.6.2025, è stata riservata in decisione.
2) Questioni preliminari.
Innanzitutto va rilevato che l'appello, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, è stato tempestivamente iscritto a ruolo nel termine breve di giorni 30 dalla sua notificazione. Pertanto
pag. 4/8 l'eccezione di inammissibilità , su cui la parte peraltro non ha insistito in sede di conclusioni , è del tutto infondata .
Deve essere poi rigettato l'appello incidentale in ordine alla domanda di risarcimento per i danni endofamiliari e confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate CP_1
nella sentenza di primo grado. La domanda è stata infatti proposta non con le memorie conclusionali, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, ma con la prima memoria di cui all'articolo 183 c.p.c. .
Ad avviso di questa Corte, trattandosi di domanda del tutto nuova e connessa solo per ragioni soggettive con la domanda di divorzio, non poteva essere proposta per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. pertanto doveva essere introdotta o con la memoria di costituzione, al più tardi, tenuto conto della scansione bifasica del giudizio di divorzio, con la memoria integrativa da depositare dopo l'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c.
Anche la domanda proposta dalla in sede di memorie CP_1
conclusionali, di mantenimento per la figlia , già VFP ed al Per_2
momento congedata è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Infatti una volta venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne in favore del genitore presso cui questi convive e che provvede ai suoi bisogni primari, non importa se perché diventato economicamente autosufficiente o se, come nel caso di specie, perché non più residente con la madre percettrice dell'assegno, viene meno il diritto del genitore presso cui sia tornata a vivere la giovane pag. 5/8 a chiedere il mantenimento per la figlia al coniuge. Solo la diretta interessata, qualora fosse priva dei mezzi di sostentamento, dimostrando lo stato di bisogno, poteva agire, anche ai sensi dell'art. 433 c.c. , nei confronti del genitore che non contribuisca al suo mantenimento.
3) Nel merito sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati a) L'assegno divorzile. L'obbligo dell'assegno divorzile disposto dal giudice di prime cure deve essere confermata anche se la relativa motivazione va integrata. Non vi è dubbio che sussiste uno squilibrio nella situazione patrimoniale/reddituale dei due coniugi e che la sia il coniuge economicamente CP_1
sfavorevole. Sul punto ci si riporta alla esaustiva ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure che risulta essere esente da critiche. Certamente, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, peraltro correttamente riportata nella sentenza impugnata, tale squilibrio di per se solo non è idoneo a fondare la debenza dell'assegno divorzile. Nel caso in esame però le ragioni di tale squilibrio possono , in parte, essere attribuite alle condizioni di salute che impediscono alla CP_1
di lavorare full-time. La circostanza relativa, allegata puntualmente dalla appellata, non è stata specificatamente contestata dalla controparte e pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
, può essere posta a fondamento della decisione. L'assegno divorzile è quindi giustificato per motivi assistenziali in quanto consente una integrazione, ai minimi della soglia di povertà (cfr pag. 6/8 sito ISTA aprile 2025 per i limiti relativi all'anno 2023) cui non può provvedere con il proprio lavoro la per motivi di CP_1
salute. Per i medesimi motivi deve essere rigettato l'appello incidentale in quanto l'assegno divorzile non è finalizzato al mantenimento del tenore di vita precedentemente goduto ma solo a garantire il minimo vitale.
b) L'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
L'appello è del tutto infondato. Il Tribunale ha portato da 300,00
a 400,00 euro l'assegno di mantenimento per la figlia in Per_3
relazione alle aumentate esigenze della stessa in relazione all'aumento dell'età . Le ragioni dell'appello sono quindi del tutto estranee alle motivazioni della decisone e pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Atteso l'esito del giudizio di appello con conseguente reciproca soccombenza sussistono giustificate ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 6.8.2024 nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NA n. Controparte_1
4958/2024 così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
Dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio-
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 25/06/2025.
pag. 7/8
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3736/2024
La Corte D'Appello di NA, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 06/08/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili , avverso la sentenza del
Tribunale di NA n. 4958/2024 pubbl. il 13/05/2024 tra
(C.F. ), N. A NAPOLI (NA) Parte_1 C.F._1
IL 22/10/1973 assistito e difes, giusta procura in atti, dall'Avv. SIFO
SABRINA con studio in VIA MAZZINI 19, 80078 POZZUOLI , indirizzo mail: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a NAPOLI Controparte_1 C.F._2
(NA) il 26/12/1975 assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
CORPORENTE MARIANNA con studio in via Nicola Rocco, 49 , 80141
NAPOLI , indirizzo pec: Email_2 appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti.
CONCLUSIONI: per parte appellante: revoca del mantenimento in favore della ex moglie, essendo la stessa economicamente autosufficiente e capace di provvedere a se stessa;
riduzione ad euro 300,00 mensili il mantenimento per la figlia minore, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, anche in modifica condanna alle spese subita in primo grado. Per parte appellata: Rigettare l'appello così' come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Condannare il sig. al Pt_1
pagamento in favore della minore dell'assegno di mantenimento in Per_1
€ 400,00 oltre rivalutazione così come disposto dal giudice di prime cure;
nonché condannarlo al pagamento in favore della figlia maggiorenne Per_2
ma ad oggi non economicamente autosufficiente;
riformare la sentenza di primo grado relativo al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale dei genitori verso la prole, e condannare il sig. al risarcimento dei danni così come indicati in comparsa;
Pt_1
Condannare altresì il sig. in virtù anche delle nuove evidenze Pt_1
economiche, al pagamento in favore della sig.ra la Controparte_1
somma di € 400,00 ( somma rivalutata) e/o in quell'altra somma che l'on.
Corte riterrà più equa e giusta, Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio , spese generali , oltre IVA e CPA come per legge.
Il P.G. rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 1) I fatti di causa
Con sentenza n. 4958/2024 il Tribunale di NA , in accoglimento della domanda dell'odierno appellante dichiarava sciolto il matrimonio tra e e per le decisioni accessorie così Parte_1 CP_2
provvedeva :
1) Affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) Dispone che la minore resterà con il padre quando vorrà,
3) Assegna la casa coniugale a Controparte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Controparte_1
euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
5) Pone a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 2018;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Controparte_1
euro 150,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2025;
Con atto di appello iscritto a ruolo il 3.8.2024 chiedeva, in Parte_2
riforma della prefata decisione, la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie in mancanza dei presupposti di legge in quanto autosufficiente economicamente e non risulta provato in alcun modo l'esistenza di esigenze perequative- compensative. Chiedeva inoltre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore pag. 3/8 da euro 400, 00 ad euro 300,00 tenuto conto del ritrovato rapporto Per_1
con la figlia. Il tutto con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza .
Con decreto del 16.9.2024 veniva fissato al 31.1.2025 il termine per il deposito di note in sostituzione della prima udienza di comparizione.
Si costituiva tempestivamente il 27.12.2024 la che in via CP_1
preliminare eccepiva la tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza avvenuta presso l'indirizzo pec del procuratore avv. Sabrina Sifo in data 26.07.2024. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché del tutto infondato in punto di fatto e di diritto.. Proponeva poi appello incidentale chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno , dichiarata inammissibile in primo grado , aumentare l'assegno divorzile ad euro 400,00 mensili , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Interveniva il Procuratore generale chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 5.2.2025 la Corte rigettata implicitamente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fissava un nuovo termine per il deposito di note conclusionali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa con ordinanza del
5.6.2025, è stata riservata in decisione.
2) Questioni preliminari.
Innanzitutto va rilevato che l'appello, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, è stato tempestivamente iscritto a ruolo nel termine breve di giorni 30 dalla sua notificazione. Pertanto
pag. 4/8 l'eccezione di inammissibilità , su cui la parte peraltro non ha insistito in sede di conclusioni , è del tutto infondata .
Deve essere poi rigettato l'appello incidentale in ordine alla domanda di risarcimento per i danni endofamiliari e confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate CP_1
nella sentenza di primo grado. La domanda è stata infatti proposta non con le memorie conclusionali, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, ma con la prima memoria di cui all'articolo 183 c.p.c. .
Ad avviso di questa Corte, trattandosi di domanda del tutto nuova e connessa solo per ragioni soggettive con la domanda di divorzio, non poteva essere proposta per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. pertanto doveva essere introdotta o con la memoria di costituzione, al più tardi, tenuto conto della scansione bifasica del giudizio di divorzio, con la memoria integrativa da depositare dopo l'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c.
Anche la domanda proposta dalla in sede di memorie CP_1
conclusionali, di mantenimento per la figlia , già VFP ed al Per_2
momento congedata è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Infatti una volta venuti meno i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne in favore del genitore presso cui questi convive e che provvede ai suoi bisogni primari, non importa se perché diventato economicamente autosufficiente o se, come nel caso di specie, perché non più residente con la madre percettrice dell'assegno, viene meno il diritto del genitore presso cui sia tornata a vivere la giovane pag. 5/8 a chiedere il mantenimento per la figlia al coniuge. Solo la diretta interessata, qualora fosse priva dei mezzi di sostentamento, dimostrando lo stato di bisogno, poteva agire, anche ai sensi dell'art. 433 c.c. , nei confronti del genitore che non contribuisca al suo mantenimento.
3) Nel merito sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati a) L'assegno divorzile. L'obbligo dell'assegno divorzile disposto dal giudice di prime cure deve essere confermata anche se la relativa motivazione va integrata. Non vi è dubbio che sussiste uno squilibrio nella situazione patrimoniale/reddituale dei due coniugi e che la sia il coniuge economicamente CP_1
sfavorevole. Sul punto ci si riporta alla esaustiva ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure che risulta essere esente da critiche. Certamente, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, peraltro correttamente riportata nella sentenza impugnata, tale squilibrio di per se solo non è idoneo a fondare la debenza dell'assegno divorzile. Nel caso in esame però le ragioni di tale squilibrio possono , in parte, essere attribuite alle condizioni di salute che impediscono alla CP_1
di lavorare full-time. La circostanza relativa, allegata puntualmente dalla appellata, non è stata specificatamente contestata dalla controparte e pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
, può essere posta a fondamento della decisione. L'assegno divorzile è quindi giustificato per motivi assistenziali in quanto consente una integrazione, ai minimi della soglia di povertà (cfr pag. 6/8 sito ISTA aprile 2025 per i limiti relativi all'anno 2023) cui non può provvedere con il proprio lavoro la per motivi di CP_1
salute. Per i medesimi motivi deve essere rigettato l'appello incidentale in quanto l'assegno divorzile non è finalizzato al mantenimento del tenore di vita precedentemente goduto ma solo a garantire il minimo vitale.
b) L'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
L'appello è del tutto infondato. Il Tribunale ha portato da 300,00
a 400,00 euro l'assegno di mantenimento per la figlia in Per_3
relazione alle aumentate esigenze della stessa in relazione all'aumento dell'età . Le ragioni dell'appello sono quindi del tutto estranee alle motivazioni della decisone e pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Atteso l'esito del giudizio di appello con conseguente reciproca soccombenza sussistono giustificate ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto iscritto a ruolo il 6.8.2024 nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NA n. Controparte_1
4958/2024 così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
Dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio-
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 25/06/2025.
pag. 7/8
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8