Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 2854/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2854/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Valentina Caricato Parte_1
– ricorrente - contro
e , CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall' Avvocatura dello Stato
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.3.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Lecce chiedendo accertare il proprio diritto al differimento della presa di servizio al 06.06.2024, come docente a tempo indeterminato nella classe di concorso AB25 presso l'I.C. Polo 3 “P. Ingusci” di DÒ (LE), con la disapplicazione del decreto prot. n. 0005133/U del 19.10.2023 del Dirigente dell'I.C. Polo 3 “P. Ingusci” di DÒ (LE) in quanto illegittimo e di tutti gli atti amministrativi ad esso collegati. 2) Dichiarare illegittimo e disapplicare il decreto prot. n. 0005133/U del 19.10.2023 del Dirigente dell'I.C. Polo 3 “P. Ingusci” di DÒ (LE) che ha sancito la decadenza della ricorrente. 3) In subordine rispetto al punto 1) accertare il diritto della ricorrente all'aspettativa per lo svolgimento di altra attività lavorativa ex art. 18 comma 3 del C.C.N.L. dal 01.09.2023 e per l'intero anno scolastico.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso la stessa evidenziava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
All' odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso il venir meno dell' interesse della ricorrente ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto nell' atto introduttivo.
Alla luce di tali considerazioni e in mancanza di una formale rinuncia agli atti, il presente giudizio può essere definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse possono essere compensate stante l' accordo tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite del presente giudizio.
Lecce 10.04.2025
IL G.L.
Dott.ssa Francesca Costa