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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 6333/2021 R.G.
TRA
con l' Avv. Arnaldo Sala Parte_1
-attore-
E
nato a [...] il [...], contumace CP_1
-convenuto-
NONCHE'
con l'Avv. Giuseppe Chiaia Noya Controparte_2
-convenuta-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 25/3/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti dalla massa dei Controparte_2
creditori a seguito di varie operazioni di prelievo di somme dal conto corrente intestato alla procedura concorsuale, intrattenuto presso la convenuta, eseguite dall'ex curatore IM , CP_2 CP_1
a favore di sé stesso, senza autorizzazione del giudice delegato ed attraverso la presentazione di vari mandati di pagamento difformi da quanto previsto dalla Legge Fallimentare e da pertinente circolare del
Ministero della Giustizia.Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione lo non si costituiva in CP_1
giudizio e veniva dichiarato contumace.Si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della insussistenza di una propria responsabilità per quanto compiuto dall'ex curatore e sulla scorta di formale eccezione di prescrizione del credito.In diritto, la domanda risarcitoria avanzata dal attore è fondata e va, quindi, accolta nei confronti di Parte_1
entrambi i convenuti.Dalla perizia di ufficio redatta dal CTU Dott. risulta che l'ex curatore Per_1
IM ha compiuto n. 23 operazioni di prelievo a proprio favore, dal 19/1/2011 al CP_1
1/4/2016, di somme giacenti sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale, da lui stesso acceso,
in parte mediante ricezione di denaro contante, in parte mediante emissione di bonifici a lui diretti ed in parte tramite emissione di assegni a lui stesso intestati, per la complessiva somma di euro 314.508,50.Dalla
consultazione del fascicolo di ufficio della procedura IM formato presso la sezione IM del
Tribunale di Taranto il CTU, tramite pertinente certificazione richiesta al Cancelliere competente, ha riscontrato l'assenza, al suo interno, di provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato ed originali dei mandati di pagamento autorizzativi di ogni singola operazione contestata.Dall'istruttoria orale è emerso
(rif. dichiarazioni di ) che le prassi seguite dalla convenuta, circa i Testimone_1 CP_2
controlli esperiti sulle richieste di incasso di mandati di pagamento relativi a procedure fallimentari,
riguardavano unicamente la verifica della genuinità della firma del curatore IM che compariva sui mandati in quanto la Banca non provvedeva a far depositare né la firma del Cancelliere né quella del
Giudice delegato al fallimento, sicchè non era in grado di verificarne la genuinità.Il CTU ha, poi, esposto la procedura di incasso di somme giacenti su conti correnti intestati a procedure fallimentari evidenziando che era necessario il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato e la successiva formazione, in esecuzione di tale autorizzazione, di un mandato di pagamento che doveva recare data di emissione,
indicazione del conto corrente, del numero di procedura concorsuale, della data del provvedimento
2 autorizzativo del giudice delegato e la firma del Giudice delegato, del cancelliere e del curatore.Per il completamento dell'operazione presso l'istituto di credito depositario delle somme di pertinenza dell'attivo
IM era, invece, necessaria la presentazione di copia certificata conforme del mandato di pagamento emesso dal Giudice Delegato.Ciò è quanto dispone l'art. 34 del R.D. n. 267/1942 nella versione vigente a far data dal 2006 e, quindi, applicabile a tutte le operazioni di prelievo oggetto di causa poiché di data successiva alla entrata in vigore di detta disposizione.In sostanza il citato art. 34 della Legge
Fallimentare richiede che le operazioni di incasso siano autorizzate dal Giudice Delegato con la sottoscrizione di un mandato di pagamento e che l'effettivo incasso possa essere consentito dalla Banca
depositaria delle somme previa verifica non solo della genuinità della sottoscrizione del curatore
IM ma, soprattutto, tramite un sistema di verifica della genuinità della firma del Giudice
Delegato, poiché solo con l'accertata l'esistenza di un formale provvedimento autorizzativo di quest'ultimo la Banca è autorizzata ad eseguire operazioni di prelievo dal conto corrente intestato a procedura
IM.La individuazione delle modalità di controllo della provenienza del mandato di pagamento dal
Giudice Delegato è demandata alla Banca depositaria delle somme di pertinenza della procedura
IM che deve provvedervi impiegando non la diligenza del buon padre di famiglia ma quale dell'accorto banchiere, esercitando in forma professionale l'attività di gestione di conti correnti, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell'art. 1176 comma 2 c.c. (in tal senso Cass. civ. n.
21613/2013).Le modalità di controllo della provenienza del mandato di pagamento dal Giudice delegato,
esigibili dalla secondo diligenza professionale, possono estrinsecarsi o nella richiesta di deposito CP_2
presso la filiale di firma originale del Giudice delegato, onde poterla confrontare con la firma apposta sui mandati di pagamento, o nella verifica del contenuto del singolo mandato di pagamento che deve dare certezza giuridica della provenienza del documento dal Giudice delegato.L'art. 34 della Legge Fallimentare,
nella versione vigente a far data dal 2006, ha previsto un contenuto vincolante del mandato da presentare per l'incasso di somme appartenenti a procedure fallimentari stabilendo che deve trattarsi di copia munita di certificazione di conformità.La certificazione di conformità è atto che solo il Cancelliere può compiere,
quale depositario e soggetto autorizzato a rilasciare copie autentiche ex art. 2714 comma 1 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 10008/2011), che attesa la conformità della copia ad un originale, ossia ad un provvedimento autorizzativo di cui il Cancelliere ha verificato la certa provenienza dal Giudice delegato in quanto formalmente depositato nel fascicolo di ufficio del fallimento in data certa apposta e sottoscritta
3 dal Cancelliere al momento della effettiva ricezione dal Giudice del provvedimento.In assenza della certificazione di conformità la non può che rifiutare il prelievo di somme dall'attivo di conto corrente CP_2
intestato a procedura IM in quanto non vi è alcuna certezza che il mandato esibito sia di certa provenienza dal Giudice Delegato.Sul punto la tesi difensiva della la quale sostiene che la CP_2
certificazione non fosse necessaria in quanto i mandati utilizzati per compiere le operazioni contestate erano proprio gli originali, non è accoglibile in quanto si fonda sull'attribuzione del crisma di originalità ad un documento senza aver fatto alcun controllo sulla effettiva provenienza del mandato esibito dal Giudice
Delegato ma. evidentemente, facendo affidamento sulla mera dichiarazione del curatore che l'atto da lui esibito era un documento originale, originalità peraltro nemmeno inserita come annotazione nel contenuto dei singoli mandati.E tale controllo era possibile o acquisendo la firma originale del Giudice Delegato, per poi confrontarla con quella apposta sul mandato, o pretendendo la attestazione di conformità del
Cancelliere, che avrebbe consentito di fare affidamento sul fatto che il mandato esibito era copia di un provvedimento del Giudice delegato effettivamente depositato dallo stesso nel fascicolo di ufficio
IM.In sostanza, la ha ritenuto originali, cioè di effettiva provenienza dal Giudice delegato, CP_2
dei mandati di pagamento che tali non poteva considerare e facendo affidamento sul solo fatto che i documenti esibiti erano firmati dal Curatore, unico soggetto di cui poteva verificare la firma.Consentendo i prelievi per cui è causa sulla scorta di mandati privi di attestazione di conformità, e certamente non autorizzati dal Giudice Delegato come di desume dal fatto che nel fascicolo di ufficio IM non è
stato reperito alcun provvedimento autorizzativo, né l'originale dei mandati, da ritenersi quelli depositato dal Giudice delegato nel fascicolo di ufficio con la data ed attestazione di deposito del Cancelliere, la banca
è incorsa in colpa per violazione delle regole di diligenza professionale che è tenuta ad osservare nel rapporto contrattuale di deposito e mandato che si instaura a seguito dell'accensione di un contratto di conto corrente.E che la abbia agito senza osservare le richiamate regole di diligenza, e CP_2
verosimilmente con un atteggiamento di scarsa attenzione alle operazioni che lo ha chiesto di CP_1
eseguire, lo si desume dal fatto che i mandati di pagamento relativi alle operazioni contestate erano spesso privi anche di altre indicazioni, quali il numero di procedura, il numero di conto corrente e la data del provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, come segnalato dal CTU.Addirittura la ha CP_2
consentito prelievi in denaro (rif. operazione del 20/3/2025) in violazione delle norme valutarie, che prevedevano il limite massimo di euro 999,00, ed ha consentito l'esecuzione di operazioni (rif. operazione
4 del 6/10/2014) in data anteriore rispetto a quella del mandato, datato 9/10/2014.Inoltre, non ha mai valutato l'anomalia data dal fatto che numerose operazioni per somme ingentissime vedevano sempre come beneficiario lo nonostante le norme fallimentari consentano al curatore l'esecuzione di CP_1
prelievi a proprio favore solo per spese di giustizia ed amministrazione.Il che avrebbe dovuto insospettire sulla effettiva esistenza di provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato ed avrebbe dovuto indurre la banca a segnalare al Giudice ed al Cancelliere le richieste dello prima di evaderle, pppure avrebbe CP_1
dovuto indurre la banca a richiedere l'attestazione di conformità del Cancelliere.La violazione delle regole di diligenza poste a suo carico implica l'obbligo della Banca convenuta di risarcire al , a titolo Parte_1
contrattuale in virtù dei doveri discendenti dal mandato di gestione del conto corrente nell'interesse dei creditori, i danni subiti dalla massa dei creditori e quantificabili in euro 314.507,80, secondo quanto richiesto dall'attore.Detto importo, come accertato dal CTU che in realtà ha quantificato gli ammanchi in euro 314.508,40, rappresenta la sommatoria di quanto prelevato dallo SC a proprio favore in assenza di provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato.Il credito risarcitorio spettante al non Parte_1
soggiace ad alcuna estinzione in virtù di prescrizione.Nella specie la prescrizione è decennale (art. 2946 c.c.)
in quanto la responsabilità è di natura contrattuale.E' noto che la prescrizione, anche ipotesi di responsabilità contrattuale, decorre non dal momento del verificarsi del danno ma dal diverso momento in cui il danneggiato ha potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno, ossia della sua produzione e della sua attribuibilità a taluno (in tal senso Cass. civ. n. 29328/2024).Nella specie, è pacifico, in assenza di specifiche contestazioni della convenuta con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che l'ex curatore CP_2
non ha mai comunicato, al comitato dei creditori, le relazioni periodiche previste dall'art. 33 del CP_1
R.D. n. 267/1942.Per queste sue omissioni, e per la sostanziale paralisi dell'attività liquidatoria a lui demandata, lo è stato revocato dall'incarico.Solo con la nomina del nuovo curatore, ed a seguito CP_1
delle sue relazioni sullo stato della procedura datate 31/5/2021 e 11/6/2021, la procedura ha potuto avere conoscenza degli ammanchi provocati all'attivo IM dalle ingiustificate appropriazioni poste in essere dallo La prescrizione decennale non poteva, quindi, iniziare a decorrere che dal 31/5/2021, CP_1
epoca in cui sono stati resi conoscibili al ceto creditorio gli ammanchi, e sarebbe maturata solo il
31/5/2031.Essa è stata interrotta dapprima con la notifica dell'istanza di mediazione e, successivamente, in modo permanente, con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (art. 2943 comma 1
c.c.).Sull'importo del danno innanzi liquidato è dovuta rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT di
5 svalutazione della moneta per impiegati ed operai, dalla data dei singoli prelievi illeciti, specificata nella perizia di ufficio agli atti per ciascuna delle n. 23 operazioni contestate, trattandosi di debito di valore, e fino alla data di pubblicazione della presente decisione.E sulla somma anno per anno rivalutata vanno riconosciuti gli interessi compensativi, liquidabili equitativamente al tasso legale, per il danno da lucro cessante impeditivo dei normali impieghi fruttiferi del denaro, decorrenti sempre dalla data dei singoli prelievi (in tal senso Cass. civ. n. 37798/2022 e 26202/2022).Tali interessi decorrono dalla data dei singoli prelievi e fino al soddisfo.Non ricorre alcuna corresponsabilità del fallimento attore nel danno dallo stesso subito.Era, infatti, evidente la mancanza, nei mandati di pagamento esibiti dallo dell'attestazione CP_1
di conformità espressamente richiesta dall'art. 34 della Legge Fallimentare ed in assenza della quale la non poteva fare alcun affidamento sulla esistenza di un provvedimento autorizzativo del prelievo da CP_2
parte del Giudice delegato e non poteva certo considerare il mandato esibito come un originale, sulla mera affermazione di ciò da parte dello il quale non aveva alcun potere certificatorio della originalità.Nè CP_1
la dizione di documento “originale” era inserita nel corpo del mandato.Analoga responsabilità risarcitoria va ascritta all'altro convenuto il quale, volontariamente si è reso autore della violazione dei doveri CP_1
di diligenza derivanti dal mandato a gestire gli attivi fallimentari perfezionatosi con la nomina a curatore.E', infatti, provato che si è appropriato di somme a lui affidate in gestione senza alcuna autorizzazione del Giudice delegato, non essendo depositato nel fascicolo di ufficio del fallimento alcun provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato ed essendo i mandati da lui esibiti privi di certificazione di conformità, in assenza di un provvedimento originale, da ritenersi un provvedimento regolarmente depositato nel fascicolo di ufficio da parte del Giudice delegato e con attestazione di deposito e data del
Cancelliere.Pertanto, entrambi i convenuti, per le rispettive responsabilità contrattuali, vanno condannati,
in solido, avendo con le rispettive condotte inadempienti contribuito a cagionare il danno, a pagare in favore del fallimento attore le somme innanzi liquidate, con rivalutazione ed interessi.Il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si applica, infatti, anche in caso di danno cagionato dal concorso di condotte inadempienti rispetto ad obblighi contrattuali (in tal senso Cass. civ. n. 7057/2024).Alla loro soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del fallimento attore, liquidate come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.).Va accolta anche la domanda proposta dalla nei confronti dello La stessa va qualificata, secondo la stessa prospettazione CP_2 CP_1
della come domanda di regresso tra condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c..Tale domanda CP_2
6 può essere proposta dal condebitore solidale anche in via preventiva, cioè senza attendere di aver pagato l'intero debito al creditore (in tal senso Cass. civ. 7332/2025).Nei rapporti interni tra e pur CP_2 CP_1
sussistendo una corresponsabilità per i prelievi ingiustificati del secondo, deve ritenersi prevalente il grado di responsabilità dello stesso, che ha indotto la ad eseguire operazioni illegittime sulla scorta CP_1 CP_2
di una documentazione consapevolmente priva di autorizzazione del giudice delegato.I rispettivi gradi di responsabilità possono ripartirsi nella misura del 70% a carico dello e per il residuo 30% a carico CP_1
della uest'ultima, ove costretta a pagare, ha, quindi, diritto di ripetere dallo la somma di CP_2 CP_1
euro 220.155.46, con interessi e rivalutazione innanzi determinati.Alla soccombenza dello verso la CP_1
segue la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della stessa, liquidate come da separato CP_2
dispositivo (art. 91 c.p.c.).Lo va anche condannato al pagamento dell'ulteriore contributo unificato CP_1
di cui all'art. 8 Legge n. 28/010 a favore dello Stato, avendo disertato il procedimento di mediazione senza comunicare alcuna giustificazione.Tale sanzione va esclusa per la convenuta in quanto la stessa ha CP_2
comunicato le motivate ragioni per cui ha ritenuto di non aderire alla mediazione. Le spese di CTU, in assenza di prova del relativo esborso non documentato, vanno definitivamente poste a solidale carico dei convenuti.
P.Q.M.
1) condanna la e , in Controparte_2 CP_1
solido, al pagamento in favore del della somma di euro Parte_1
314.507,80 con maggiorazione di rivalutazione ed interessi come in motivazione specificato;
2) condanna a rifondere alla CP_1 Controparte_2
la somma di euro 220.155,46, con interessi e rivalutazione in motivazione specificati, subordinando
[...]
tale condanna al pagamento effettivo da parte della ed in favore del Fallimento attore di tale CP_2
somma;
3) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del attore liquidate Parte_1
in euro 1259,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi del presente giudizio ed in euro 1370,00 per istanza di mediazione, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della CP_1 CP_2
7 convenuta, liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
5) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico solidale dei convenuti;
6) dichiara l'obbligo di di pagare allo Stato l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 8 Legge CP_1
n. 28/2010.
Taranto, 2/6/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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