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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE E NON DEFINITIVA
nel giudizio in grado d'appello RG. N. 929/24 proposto da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con gli avv.ti Camillo Nosari ed Enrico Rodolfo Nosari del Foro di Bergamo, appellanti nei confronti di
, con gli avv.ti Junio Damico e Marcella Ferrante del Foro di Controparte_1
Napoli e Lodovico Valsecchi del Foro di Bergamo, appellato ed appellante incidentale nonché di
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- contumaci CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1656/24 del 5.8.24.
1 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. promuoveva azione di riduzione ex art. 554 c.c. sulla base Controparte_6 dell'asserita lesione della propria quota di legittima dell'eredità della madre,
[...]
deceduta in data 17/12/2014. In particolare, affermava RS che la madre aveva redatto testamento pubblico con il quale aveva disposto dei suoi beni – ossia, alcuni terreni in Caltignaga (NO) la quota di comproprietà di un negozio in Torino (TO) due appartamenti siti in Milano (MI) e rapporti bancari con UB Banca Popolare di Bergamo e UN Bergamo – lasciando gli stessi solo ed esclusivamente ai tre nipoti, figli di pretermettendo il figlio. Parte_4
2. Si costituivano in giudizio i signori e Parte_5 Controparte_7
i quali, in via preliminare, eccepivano Controparte_8
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010, nonché per incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere sulla divisione degli immobili siti in Caltignaga e in Torino, in quanto oggetto di comunione ordinaria tra la de cuius e terzi estranei alla successione ereditaria della stessa. Nel merito, i convenuti contestavano le domande attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, deducevano che il si era limitato a individuare i beni immobili CP_1 della massa ereditaria e non anche i beni mobili e le donazioni effettuate in vita dalla de cuius;
inoltre, negavano anche l'esistenza di una lesione della quota di legittima dell'attore, stante le numerose donazioni ricevute dalla madre nel corso della vita, ricomprendenti denaro, beni mobili e immobili, trasferiti anche indirettamente tramite la società SITE S.r.l. nonché beni lasciati in eredità ex lege da e Persona_2 attribuiti all'attore tramite atto di divisione del 07/07/1988. Tali beni, se imputati ex art. 564 c.c. alla quota di riserva dell'attore, avrebbero escluso in radice qualunque pretesa da parte del medesimo. A sostegno di tali deduzioni, i convenuti riportavano quanto scritto nel testamento della ovvero che ella lasciava tutti i RS beni mobili e immobili ai suoi nipoti “avendo già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio […]”. In subordine i convenuti CP_6 Parte_5 domandavano procedersi alle operazioni di legge di riduzione e di divisione, accertando, riunendo e imputando alla quota di legittima dell'attore le donazioni e liberalità da lui ricevute dalla madre. Infine, in via istruttoria, essi non si opponevano all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che chiedevano fosse volta alla formazione dell'asse ereditario e all'accertamento delle liberalità da lui ricevute dalla madre.
3. Con sentenza del 5.8.2024 il Tribunale di Bergamo così giudicava:
“1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale. 2) Accerta e dichiara l'avvenuta lesione della quota di legittima di Controparte_6 nella misura di 1/3 dell'asse caduto in successione, pari ad € 203.900,00.
2 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
3) Per l'effetto riduce le disposizioni del testamento di RS
a favore di e
[...] Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
datato 22/09/2011, sino a concorrenza della quota di € 203.900,00 a
[...] favore dell'attore Controparte_6
4) Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni oggetto di successione.
5) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'attore Controparte_6 ed i convenuti e Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
[...]
6) Dispone, in adozione al progetto divisionale n. 2 di cui alla c.t.u., all'attore al quale spetta la quota di 33,33% per € 203.900,00: l'assegnazione Controparte_6 del 1° lotto di terreni in Caltignaga (NO) ai mappali 11, 14, 15, 33, 34, 35, 26, 37, 38 e 39 del valore di € 202.650,00 con conguaglio a favore di € 1.250,00.
7) Dispone, in adozione al progetto divisionale n. 2 di cui alla c.t.u., ai convenuti e ai Parte_5 Controparte_7 Controparte_8 quali spetta la quota complessiva di 66,66% per € 407.700,00 da dividere per tre quote ciascuna pari ad € 135.911,11: l'assegnazione del negozio con cantina in Torino mappale 341/sub 1 del valore di € 18.500,00 nonché il 2° lotto di terreni in Caltignaga (NO) ai mappali 1, 2, 3, 6, 30, 62, 63, 64, 69 e 70 del valore di € 390.450,00 con differenza di conguaglio di + 1.250,00 da versare all'altro condividente. 8) Dispone, a favore dell'attore il pagamento del conguaglio ad Controparte_6 opera dei convenuti e Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
per € 1.250,00.
[...]
9) Condanna i convenuti ed Parte_5 Parte_5 [...]
al pagamento, a favore di della quota dei Controparte_9 Controparte_6 canoni di locazione per complessivi € 9.524,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. 10) Rigetta la domanda di rendiconto avanzata dall'attore Controparte_6
11) Condanna Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
in solido tra loro, a pagare a 1/3 delle spese del presente
[...] Controparte_6 giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.
12) Spese compensate per 2/3 tra le parti attrice e le parti convenute.
13) Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico di parte attrice e di parte convenuta, in egual misura tra loro.
14) Spese di lite compensate tra terzi chiamati e le altre parti del giudizio”.
4. La sentenza veniva ritualmente impugnata dai sig.ri e Pt_5 CP_7 [...] che, con foglio datato 30.4.25, hanno rassegnato le seguenti Controparte_8 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 1656/24 del Tribunale di Bergamo, previ gli accertamenti e declaratorie necessari ed opportuni, contrariis reiectis:
3 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
nel merito, rigettare come inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande attoree svolte in 1^ grado, comprese quelle sub A di citazione di riduzione e restituzione con attribuzione di quote di beni, e quelle sub B di citazione, di divisione;
- in subordine, procedere alle operazioni di legge di riduzione, e quindi se del caso di divisione, accertando ex art. 556 cc e riunendo le donazioni e/o le liberalità beneficiate dall'attore al relictum e imputandole alla sua quota di legittima, e confermando se del caso i criteri di assegnazione indicati per gli immobili nella soluzione 2 del progetto di riduzione di cui alla relazione 1.3.21 di CTU e adottati dalla sentenza impugnata, e adottando per i valori mobiliari le proposte di parte
[...]
Parte_5
- rigettare come inammissibili e/o comunque come infondati i motivi di appello incidentale spiegati dal dr. e rigettare come inammissibili e/o comunque come CP_1 infondate le conclusioni, sia istruttorie che di merito, della sua comparsa 4.2.25 ivi articolate in 8 punti;
- spese di lite, comprese quelle di CTU e di ctp, e competenze professionali di causa rifuse ai convenuti per entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge;
in via istruttoria: in revoca e/o modifica delle ordinanze 5.2.18 e 31.5.21,:
- ammettersi, ove occorra e senza inversione di oneri probatori, prova per interrogatorio dell'attore sui fatti di cui ai seguenti 5 capitoli, e per testi sui medesimi seguenti capitoli:
1) vero che la de cuius più volte, anche negli RS ultimi anni prima di morire, disse di aver donato a più riprese al figlio , CP_6 commercialista, somme di denaro, beni mobili e immobili;
2) vero che la scrittura doc. 5 che si mostra è stata redatta dalla de cuius;
3) vero che il 7.7.88 con l'atto pubblico di vendita a rep. not. doc. 6 che si Per_3 mostra, la de cuius ha ceduto, su precisa richiesta del figlio alla società CP_6
Site srl che a lui faceva capo, la sua quota di un terzo di comproprietà del compendio di Camaiore, ossia palazzina di 900 mq circa con accessori fronte mare, dicendo che effettuava la cessione ad un prezzo irrisorio per liberalità nei confronti del figlio;
4) vero che lo stesso 7.7.88 con l'atto pubblico di divisione a rep. not. Per_3 doc. 3 che si mostra, la de cuius ha convenuto l'attribuzione al figlio di CP_6 beni, compresi in particolare il compendio di Castelli PI e i terreni nella bergamasca, dicendo che sacrificava le proprie quote di condividente per liberalità a favore del figlio;
5) vero che il 17.7.90 con l'atto pubblico di vendita a rep. not. doc. 7 che Per_3 si mostra, la de cuius ha ceduto il suo diritto di usufrutto su 6/8 dello stabile n. 36 di via S. Alessandro, ossia stabile di 350 mq distribuiti su 5 piani, su richiesta del figlio alla Site srl a lui facente capo, dicendo che effettuava la cessione ad un prezzo irrisorio per liberalità nei confronti del figlio;
si indicano a testi su tutti i capitoli i sigg. di Casazza, e Testimone_1 [...]
di Torino, questo da sentirsi opportunamente per delega al Testimone_2
Tribunale di Torino;
4 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
.- disporre una integrazione della CTU, con nomina di nuovo CTU o con richiamo dell'arch. per stimare e determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Persona_4
556 cc, anche i valori delle liberalità di cui ai documenti indicati e prodotti dai convenuti, disposte in vita dalla de cuius a favore dell'attore in relazione a beni immobili e mobili, da riunire al relictum e da imputare alla quota di legittima dell'attore, e formulare ove occorra (ossia se vi fosse una lesione di legittima) un conseguente nuovo progetto di riduzione-divisione”.
5. Si costituiva regolarmente nel giudizio di appello il sig. che Controparte_1 precisava le sue conclusioni come segue:
1. In via preliminare ammettere, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. la produzione degli estratti, dall'anno 2006 al 2014, del conto corrente bancario UN intestato alla signora RS
2. In accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., agli Istituti bancari presso i quali la de cuius intratteneva rapporti, segnatamente Ubi Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora e , gli estratti dei Controparte_10 Controparte_11 conti titoli per analogo periodo e i verbali di chiusura delle cassette di sicurezza e i registri degli accessi alle cassette medesime.
3. Sempre in via istruttoria, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio intesa a stimare il valore dei beni mobili relitti dalla signora RS nominando un professionista dotato delle cognizioni tecniche a tal fine necessarie.
4. All'esito di tali attività istruttorie, respinto il primo motivo di appello degli appellanti principali sì come infondato in fatto e in diritto, e accolto il secondo motivo di appello incidentale formulato dal dott. in parziale riforma della CP_1 sentenza del Tribunale di Bergamo, rideterminare il valore dell'asse ereditario mediante la cd. riunione fittizia, determinare la quota di legittima non soddisfatta spettante al dott. confermando la misura di 1/3 statuita dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Bergamo, stabilire l'entità della lesione e il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso sì come totalmente pretermesso, alla luce dell'intero patrimonio della de cuius 5. In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo di appello, sciogliere la comunione ereditaria di tutti i beni relitti dalla signora attribuendo al legittimario dott. RS CP_1 una quota di beni corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta come rideterminata e in proporzione dell'intera massa, comprensiva dei frutti dei beni maturati, dei crediti verso la società e degli altri beni mobili, ivi CP_12 compresi i beni immobili rinvenienti dall'eredità del signor Persona_2
6. In via subordinata, sempre con riguardo alla divisione della comunione ereditaria conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, confermare le assegnazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1656/2924, provvedendo, altresì e in aggiunta, ad assegnare al dott. una quota pari ad 1/3 CP_1
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dei beni mobili, delle quote, dei titoli di partecipazione sociale e dei crediti relitti dalla signora nonché la quota di 1/3 della quota dei beni immobili e RS mobili di spettanza della de cuius rinvenienti dalla successione del signor Per_2
in esito al procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Bergamo
[...] con n.r.g. 1944/2018.
7. Respingere l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto
8. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio
6.- Le parti appellate , , e non si CP_2 CP_3 CP_4 CP_13 costituivano e all'udienza del 25.2.25, constatata la ritualità della notifica dell'appello, ne veniva dichiarata la contumacia. Sempre a tale udienza veniva fissata per l'1.7.25 l'udienza per il passaggio della causa in decisione, con fissazione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusive che sono state regolarmente depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Sul primo motivo dell'appello principale:
7.1. Occorre premettere che con testamento pubblico 22.9.11, pubblicato il 2.2.15, in Belli -madre di e di RS Controparte_6 Pt_4
a sua volta deceduta e alla quale sono succeduti come eredi gli odierni
[...] appellanti- così disponeva: “Io sottoscritta ..lascio tutti i miei beni mobili ed immobili in parti uguali ai miei tre nipoti e ….. Avendo Pt_5 CP_7 Controparte_8 già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio , spero che egli CP_6 possa comprendere serenamente questa mia decisione. …” 7.2. Gli appellanti impugnano il capo 2) della sentenza di primo grado, il cui dispositivo è sopra riportato, “in quanto il Tribunale ha considerato e citato il testamento solo per la dichiarazione contenuta nella sua prima parte, “Io sottoscritta…lascio tutti i miei beni mobili e immobili in parti uguali ai miei tre nipoti e In particolare mi riferisco a n. 2 Pt_5 CP_7 Controparte_8 appartamenti…terreni ed arredi…”, con la quale la de cuius ha estromesso il figlio
, mentre sorprendentemente non ha invece citato e considerato la CP_6 dichiarazione contenuta nella successiva parte, con la quale la de cuius precisa il motivo della sua decisione di lasciare tutto ai nipoti, ossia la dichiarazione “avendo già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio , spero che egli CP_6 possa comprendere serenamente questa mia decisione”.
7.3. Non risponde tuttavia a realtà che il Tribunale abbia ignorato la parte della disposizione testamentaria nella quale la de cuis afferma, molto laconicamente, e senza dare dettaglio alcuno, di avere “già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio ”, osservando invece, a proposito di questa disposizione, che CP_6
“non è emerso che l'attore avesse ricevuto donazioni” (pg. 11 sent.).
6 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
Su questo punto determinante gli appellanti oppongono talora argomentazioni vaghe e irrilevanti (pg. 9 app.1), talaltra fanno riferimento (pg. 10-11 app.), in modo peraltro estremamente sintetico e senza spiegarne minimamente il significato e valore, a documenti che d'altra parte, come obbiettato dall'appellato (pg. 14 comp. appello)
“riguardano gli accordi raggiunti tra i coeredi in sede di divisione del patrimonio relitto dal signor e quindi la successione di costui” (va notato che su Persona_2 questo nulla gli appellanti, negli atti successivi da questi depositati, hanno validamente opposto). A quanto sopra si aggiunga che la de cuius afferma, nella disposizione testamentaria in esame, che l'appellato sarebbe da essa stato beneficato in vita anche “con immobili”, atti di cui peraltro non vi è traccia scritta, nonostante quanto prescritto dall'art. 1350 c.c.. Parimenti inidonee a dimostrare le attribuzioni patrimoniali di cui trattasi sono le istanze di prova orale dedotte dalle parti appellate che risultano generiche e/o relative a circostanze da provarsi documentalmente. D'altra parte, i medesimi capitoli di prova non sono stati ammessi dal giudice di primo grado né le parti interessate hanno proposto impugnazione al riguardo, limitandosi semplicemente a riproporre i capitoli di prova già respinti, cosa all'evidenza inammissibile.
7.4. Ciò detto, il problema centrale, riguardo al motivo di impugnazione in esame, non è se il Tribunale abbia o meno ignorato la disposizione testamentaria in esame (cosa come visto non vera, anche se risolta in modo sintetico ma del tutto corretto), ma se possa o meno darsi credito a una disposizione testamentaria nella quale la de cuius dichiari di nulla lasciare a uno dei propri eredi necessari (nella fattispecie il figlio ) affermando del tutto genericamente e apoditticamente di averlo già CP_6 soddisfatto attraverso non meglio precisati atti di disposizione già effettuati in vita a suo favore, e dei quali non è stata in causa acquisita prova alcuna. La risposta non può che essere negativa;
basti pensare che, in caso contrario, si darebbe al testatore la possibilità di escludere a proprio capriccio uno dei suoi legittimari semplicemente affermando, in modo puramente assertivo e generico, di averlo già beneficato in vita senza che peraltro risulti in alcun modo la dimostrazione di quali e quanti siano i benefici ricevuti. E' evidente che tutto ciò: a) finirebbe, dal lato pratico, per scardinare quanto disposto dall'art. 463 c.c. a proposito della indegnità a succedere, norma pacificamente considerata tassativa e di ordine pubblico;
b) creerebbe nel sistema una grave falla, tale da svuotare di significato il disposto di cui all'art. 457 comma 3 c.c. secondo cui:
“Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Ne consegue che il motivo di impugnazione fin qui esaminato va respinto, con conferma di quanto disposto sul punto dalla sentenza di primo grado. Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
8. Sulle altre domande proposte in appello e sulla necessità di sospendere il presente giudizio:
8.1. Tutte le altre domande, sia istruttorie che di merito, proposte dalle parti nel presente grado di giudizio, e come sopra riportate, accedono al tema della divisione del compendio ereditario lasciato dalla defunta signora e alle RS operazioni occorrenti per giungere a tale risultato. In effetti tanto gli appellanti che l'appellato censurano, ciascuno dal proprio punto di vista, le statuizioni emesse dalla sentenza impugnata sia per quanto riguarda i profili valutativi sia per quanto riguarda gli aspetti istruttori, chiedendo accertamenti peritali ulteriori rispetto a quelli già svolti in corso del giudizio di prime cure.
8.2. Ora, è pacifico che prodromica a qualsiasi operazione di valutazione e di divisione del patrimonio ereditario è l'esatta ricostruzione della consistenza e del valore del patrimonio stesso. A questo riguardo l'appellato ha dedotto nella propria comparsa di costituzione (pg. 21) che una “ulteriore lacuna nella ricostruzione del patrimonio deriva da ciò che, come documentato all'udienza del 28.03.2023, facendo seguito all'istanza di sospensione del giudizio formulata all'udienza del 20.03.2018 nel corso della quale si era rappresentata la sopravvenuta scoperta del testamento di in Persona_2 forza del quale la risulta beneficiaria di una quota ereditaria di cui RS in questa causa non risulta essere proprietaria, è stata pubblicata una sentenza non definitiva (T. Bergamo sent. n. 99/2022 la quale assegna alla signora _1 la quota di ¼ del patrimonio del marito, quota che non le era stata
[...] riconosciuta nel contratto di divisione del 1988, di cui si dichiara la nullità”. La circostanza non è contestata dagli appellanti, che hanno anzi depositato copia della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 99/2022. In detta sentenza si legge che:
“In data 13.6.2017, ha dichiarato di aver rinvenuto un testamento Controparte_6 olografo paterno, datato 27.10.1976, con il quale il de cuius ha regolato la propria successione nominando eredi: (-) la moglie signora RS
, quale usufruttuaria dell'intero patrimonio e nuda proprietaria per la
[...] quota di ¼; (-) la figlia , quale nuda proprietaria per la quota di ¼; (-) CP_14 il figlio quale nudo proprietario della restante quota di ½ (quota formata CP_6 da tutti i liquidi, azioni e gioielli e da alcuni specifici immobili)”. Ritenuta la validità ed efficacia di tale testamento il Tribunale scrive. “Ne consegue che l'eredità del sig. andrà devoluta sulla base del testamento Persona_2 olografo del 27 ottobre 1976, pubblicato con verbale ricevuto dal notaio S. Bandieramonte di Mestre in data 20 giugno 2017 rep.79662 racc. 27201, il quale prevede quanto segue: “Lascio la mia sostanza a mia moglie ed ai miei due figli in questo modo: a mia moglie 1/4, a mia figlia 1/4, a mio figlio Pt_4 Parte_6
1/2 (un mezzo). In particolare, della quota destinata a mio figlio PE PE
, di sua esclusiva spettanza l'appartamento grande nella casa di Via Santo
[...]
Alessandro 46, quello da me ora abitato, con tutto l'arredamento ovunque si trovi, il
8 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
giardino e rustici annessi. Similmente lascio al mio predetto figlio la Villa di Tagliuno, completa di ogni cosa (arredamento) con tutti gli annessi, i terreni in territorio e viciniori. Tutti i danari liquidi ed azioni sono di sua esclusiva proprietà, come pure tutti i gioielli. Usufruttuaria generale di tutta la sostanza è mia moglie. Essa potrà operare ove è abilitata con la firma, essendo tutto di sua personale proprietà”. Su queste basi il Tribunale di Bergamo ha deciso, sia pure con sentenza parziale e non definitiva, come segue:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il Persona_2
10.11.1915 e deceduto in Bergamo il 23.10.1987, in favore di RS
, e , sulla base del testamento del
[...] Controparte_6 Controparte_15
27.10.1976, pubblicato con verbale ricevuto dal notaio S. Bandieramonte di Mestre in data 20.6.2017; 2. dichiara la nullità dell'accordo di famiglia concluso dalle parti in data 16.12.1987; 3. dichiara la nullità dell'atto di divisione del 7.7.1988 stipulato a mezzo del notaio
Per_3
4. rigetta l'eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria;
5. rigetta l'eccezione di estinzione per prescrizione decennale ex art. 2946;
6. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per provvedere in ordine alle ulteriori domande e procedersi alla formazione di un progetto divisionale, sul quale raggiungere, possibilmente, accordo bonario”. 8.3. È evidente che quanto sopra è suscettibile di riflettersi notevolmente sull'entità del patrimonio ereditario della signora anche RS atteso che risulterebbe, come affermato dall'appellante e non contestato dagli appellanti, che il patrimonio ereditario del marito abbia una Persona_2 consistenza molto più significativa di quello lasciato dalla moglie. Alla luce di quanto sopra non è affatto condivisibile l'obiezione degli appellanti secondo cui questa tematica sarebbe estranea alla presente causa. Tantomeno condivisibile è l'ulteriore obiezione secondo cui tale tematica sarebbe esorbitante rispetto alle domande proposte da nel presente giudizio, Controparte_1 dal momento che la domanda principale da questo svolta, ossia di vedere riconosciuti i propri diritti di legittimario della madre e di essere ammesso alla ripartizione del patrimonio della stessa secondo la quota di sua spettanza, non può che riguardare l'intero patrimonio della de cuius nella consistenza che verrà accertata. Essendo d'altra parte la sentenza 99/2022 del Tribunale una sentenza non definitiva e anzi, secondo quanto riferito dagli appellanti, già gravata da riserva di appello, si impone la necessità di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio afferente all'eredità di che, per Persona_2
9 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
i motivi sopra esposti, rappresenta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1656/24 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza parziale e non definitiva così provvede:
RESPINGE il primo motivo di appello proposto dagli appellanti confermando integralmente la statuizione emessa sul punto nella sentenza impugnata;
visto l'art. 295 c.p.c.
DISPONE la sospensione del presente procedimento fino a definizione di quello attualmente pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale di Bergamo sub R.G. 1944/18;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 29.9.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così le affermazioni secondo cui la de cuius era la moglie del “facoltoso conte dr. Per_2
; che il testamento fu fatto “in forma pubblica davanti a testimoni e all'esperto notaio
[...]
(con il quale presumibilmente e logicamente si era prima consultata)”; che” la Persona_5 dichiarazione è destinata al figlio, che è un esperto commercialista”. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE E NON DEFINITIVA
nel giudizio in grado d'appello RG. N. 929/24 proposto da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con gli avv.ti Camillo Nosari ed Enrico Rodolfo Nosari del Foro di Bergamo, appellanti nei confronti di
, con gli avv.ti Junio Damico e Marcella Ferrante del Foro di Controparte_1
Napoli e Lodovico Valsecchi del Foro di Bergamo, appellato ed appellante incidentale nonché di
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- contumaci CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1656/24 del 5.8.24.
1 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. promuoveva azione di riduzione ex art. 554 c.c. sulla base Controparte_6 dell'asserita lesione della propria quota di legittima dell'eredità della madre,
[...]
deceduta in data 17/12/2014. In particolare, affermava RS che la madre aveva redatto testamento pubblico con il quale aveva disposto dei suoi beni – ossia, alcuni terreni in Caltignaga (NO) la quota di comproprietà di un negozio in Torino (TO) due appartamenti siti in Milano (MI) e rapporti bancari con UB Banca Popolare di Bergamo e UN Bergamo – lasciando gli stessi solo ed esclusivamente ai tre nipoti, figli di pretermettendo il figlio. Parte_4
2. Si costituivano in giudizio i signori e Parte_5 Controparte_7
i quali, in via preliminare, eccepivano Controparte_8
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010, nonché per incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere sulla divisione degli immobili siti in Caltignaga e in Torino, in quanto oggetto di comunione ordinaria tra la de cuius e terzi estranei alla successione ereditaria della stessa. Nel merito, i convenuti contestavano le domande attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, deducevano che il si era limitato a individuare i beni immobili CP_1 della massa ereditaria e non anche i beni mobili e le donazioni effettuate in vita dalla de cuius;
inoltre, negavano anche l'esistenza di una lesione della quota di legittima dell'attore, stante le numerose donazioni ricevute dalla madre nel corso della vita, ricomprendenti denaro, beni mobili e immobili, trasferiti anche indirettamente tramite la società SITE S.r.l. nonché beni lasciati in eredità ex lege da e Persona_2 attribuiti all'attore tramite atto di divisione del 07/07/1988. Tali beni, se imputati ex art. 564 c.c. alla quota di riserva dell'attore, avrebbero escluso in radice qualunque pretesa da parte del medesimo. A sostegno di tali deduzioni, i convenuti riportavano quanto scritto nel testamento della ovvero che ella lasciava tutti i RS beni mobili e immobili ai suoi nipoti “avendo già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio […]”. In subordine i convenuti CP_6 Parte_5 domandavano procedersi alle operazioni di legge di riduzione e di divisione, accertando, riunendo e imputando alla quota di legittima dell'attore le donazioni e liberalità da lui ricevute dalla madre. Infine, in via istruttoria, essi non si opponevano all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che chiedevano fosse volta alla formazione dell'asse ereditario e all'accertamento delle liberalità da lui ricevute dalla madre.
3. Con sentenza del 5.8.2024 il Tribunale di Bergamo così giudicava:
“1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale. 2) Accerta e dichiara l'avvenuta lesione della quota di legittima di Controparte_6 nella misura di 1/3 dell'asse caduto in successione, pari ad € 203.900,00.
2 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
3) Per l'effetto riduce le disposizioni del testamento di RS
a favore di e
[...] Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
datato 22/09/2011, sino a concorrenza della quota di € 203.900,00 a
[...] favore dell'attore Controparte_6
4) Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni oggetto di successione.
5) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra l'attore Controparte_6 ed i convenuti e Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
[...]
6) Dispone, in adozione al progetto divisionale n. 2 di cui alla c.t.u., all'attore al quale spetta la quota di 33,33% per € 203.900,00: l'assegnazione Controparte_6 del 1° lotto di terreni in Caltignaga (NO) ai mappali 11, 14, 15, 33, 34, 35, 26, 37, 38 e 39 del valore di € 202.650,00 con conguaglio a favore di € 1.250,00.
7) Dispone, in adozione al progetto divisionale n. 2 di cui alla c.t.u., ai convenuti e ai Parte_5 Controparte_7 Controparte_8 quali spetta la quota complessiva di 66,66% per € 407.700,00 da dividere per tre quote ciascuna pari ad € 135.911,11: l'assegnazione del negozio con cantina in Torino mappale 341/sub 1 del valore di € 18.500,00 nonché il 2° lotto di terreni in Caltignaga (NO) ai mappali 1, 2, 3, 6, 30, 62, 63, 64, 69 e 70 del valore di € 390.450,00 con differenza di conguaglio di + 1.250,00 da versare all'altro condividente. 8) Dispone, a favore dell'attore il pagamento del conguaglio ad Controparte_6 opera dei convenuti e Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
per € 1.250,00.
[...]
9) Condanna i convenuti ed Parte_5 Parte_5 [...]
al pagamento, a favore di della quota dei Controparte_9 Controparte_6 canoni di locazione per complessivi € 9.524,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. 10) Rigetta la domanda di rendiconto avanzata dall'attore Controparte_6
11) Condanna Parte_5 Controparte_7 Controparte_8
in solido tra loro, a pagare a 1/3 delle spese del presente
[...] Controparte_6 giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.
12) Spese compensate per 2/3 tra le parti attrice e le parti convenute.
13) Pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico di parte attrice e di parte convenuta, in egual misura tra loro.
14) Spese di lite compensate tra terzi chiamati e le altre parti del giudizio”.
4. La sentenza veniva ritualmente impugnata dai sig.ri e Pt_5 CP_7 [...] che, con foglio datato 30.4.25, hanno rassegnato le seguenti Controparte_8 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 1656/24 del Tribunale di Bergamo, previ gli accertamenti e declaratorie necessari ed opportuni, contrariis reiectis:
3 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
nel merito, rigettare come inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande attoree svolte in 1^ grado, comprese quelle sub A di citazione di riduzione e restituzione con attribuzione di quote di beni, e quelle sub B di citazione, di divisione;
- in subordine, procedere alle operazioni di legge di riduzione, e quindi se del caso di divisione, accertando ex art. 556 cc e riunendo le donazioni e/o le liberalità beneficiate dall'attore al relictum e imputandole alla sua quota di legittima, e confermando se del caso i criteri di assegnazione indicati per gli immobili nella soluzione 2 del progetto di riduzione di cui alla relazione 1.3.21 di CTU e adottati dalla sentenza impugnata, e adottando per i valori mobiliari le proposte di parte
[...]
Parte_5
- rigettare come inammissibili e/o comunque come infondati i motivi di appello incidentale spiegati dal dr. e rigettare come inammissibili e/o comunque come CP_1 infondate le conclusioni, sia istruttorie che di merito, della sua comparsa 4.2.25 ivi articolate in 8 punti;
- spese di lite, comprese quelle di CTU e di ctp, e competenze professionali di causa rifuse ai convenuti per entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge;
in via istruttoria: in revoca e/o modifica delle ordinanze 5.2.18 e 31.5.21,:
- ammettersi, ove occorra e senza inversione di oneri probatori, prova per interrogatorio dell'attore sui fatti di cui ai seguenti 5 capitoli, e per testi sui medesimi seguenti capitoli:
1) vero che la de cuius più volte, anche negli RS ultimi anni prima di morire, disse di aver donato a più riprese al figlio , CP_6 commercialista, somme di denaro, beni mobili e immobili;
2) vero che la scrittura doc. 5 che si mostra è stata redatta dalla de cuius;
3) vero che il 7.7.88 con l'atto pubblico di vendita a rep. not. doc. 6 che si Per_3 mostra, la de cuius ha ceduto, su precisa richiesta del figlio alla società CP_6
Site srl che a lui faceva capo, la sua quota di un terzo di comproprietà del compendio di Camaiore, ossia palazzina di 900 mq circa con accessori fronte mare, dicendo che effettuava la cessione ad un prezzo irrisorio per liberalità nei confronti del figlio;
4) vero che lo stesso 7.7.88 con l'atto pubblico di divisione a rep. not. Per_3 doc. 3 che si mostra, la de cuius ha convenuto l'attribuzione al figlio di CP_6 beni, compresi in particolare il compendio di Castelli PI e i terreni nella bergamasca, dicendo che sacrificava le proprie quote di condividente per liberalità a favore del figlio;
5) vero che il 17.7.90 con l'atto pubblico di vendita a rep. not. doc. 7 che Per_3 si mostra, la de cuius ha ceduto il suo diritto di usufrutto su 6/8 dello stabile n. 36 di via S. Alessandro, ossia stabile di 350 mq distribuiti su 5 piani, su richiesta del figlio alla Site srl a lui facente capo, dicendo che effettuava la cessione ad un prezzo irrisorio per liberalità nei confronti del figlio;
si indicano a testi su tutti i capitoli i sigg. di Casazza, e Testimone_1 [...]
di Torino, questo da sentirsi opportunamente per delega al Testimone_2
Tribunale di Torino;
4 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
.- disporre una integrazione della CTU, con nomina di nuovo CTU o con richiamo dell'arch. per stimare e determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Persona_4
556 cc, anche i valori delle liberalità di cui ai documenti indicati e prodotti dai convenuti, disposte in vita dalla de cuius a favore dell'attore in relazione a beni immobili e mobili, da riunire al relictum e da imputare alla quota di legittima dell'attore, e formulare ove occorra (ossia se vi fosse una lesione di legittima) un conseguente nuovo progetto di riduzione-divisione”.
5. Si costituiva regolarmente nel giudizio di appello il sig. che Controparte_1 precisava le sue conclusioni come segue:
1. In via preliminare ammettere, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. la produzione degli estratti, dall'anno 2006 al 2014, del conto corrente bancario UN intestato alla signora RS
2. In accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., agli Istituti bancari presso i quali la de cuius intratteneva rapporti, segnatamente Ubi Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora e , gli estratti dei Controparte_10 Controparte_11 conti titoli per analogo periodo e i verbali di chiusura delle cassette di sicurezza e i registri degli accessi alle cassette medesime.
3. Sempre in via istruttoria, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, disporre un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio intesa a stimare il valore dei beni mobili relitti dalla signora RS nominando un professionista dotato delle cognizioni tecniche a tal fine necessarie.
4. All'esito di tali attività istruttorie, respinto il primo motivo di appello degli appellanti principali sì come infondato in fatto e in diritto, e accolto il secondo motivo di appello incidentale formulato dal dott. in parziale riforma della CP_1 sentenza del Tribunale di Bergamo, rideterminare il valore dell'asse ereditario mediante la cd. riunione fittizia, determinare la quota di legittima non soddisfatta spettante al dott. confermando la misura di 1/3 statuita dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Bergamo, stabilire l'entità della lesione e il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso sì come totalmente pretermesso, alla luce dell'intero patrimonio della de cuius 5. In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo di appello, sciogliere la comunione ereditaria di tutti i beni relitti dalla signora attribuendo al legittimario dott. RS CP_1 una quota di beni corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta come rideterminata e in proporzione dell'intera massa, comprensiva dei frutti dei beni maturati, dei crediti verso la società e degli altri beni mobili, ivi CP_12 compresi i beni immobili rinvenienti dall'eredità del signor Persona_2
6. In via subordinata, sempre con riguardo alla divisione della comunione ereditaria conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, confermare le assegnazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1656/2924, provvedendo, altresì e in aggiunta, ad assegnare al dott. una quota pari ad 1/3 CP_1
5 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
dei beni mobili, delle quote, dei titoli di partecipazione sociale e dei crediti relitti dalla signora nonché la quota di 1/3 della quota dei beni immobili e RS mobili di spettanza della de cuius rinvenienti dalla successione del signor Per_2
in esito al procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Bergamo
[...] con n.r.g. 1944/2018.
7. Respingere l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto
8. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio
6.- Le parti appellate , , e non si CP_2 CP_3 CP_4 CP_13 costituivano e all'udienza del 25.2.25, constatata la ritualità della notifica dell'appello, ne veniva dichiarata la contumacia. Sempre a tale udienza veniva fissata per l'1.7.25 l'udienza per il passaggio della causa in decisione, con fissazione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusive che sono state regolarmente depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Sul primo motivo dell'appello principale:
7.1. Occorre premettere che con testamento pubblico 22.9.11, pubblicato il 2.2.15, in Belli -madre di e di RS Controparte_6 Pt_4
a sua volta deceduta e alla quale sono succeduti come eredi gli odierni
[...] appellanti- così disponeva: “Io sottoscritta ..lascio tutti i miei beni mobili ed immobili in parti uguali ai miei tre nipoti e ….. Avendo Pt_5 CP_7 Controparte_8 già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio , spero che egli CP_6 possa comprendere serenamente questa mia decisione. …” 7.2. Gli appellanti impugnano il capo 2) della sentenza di primo grado, il cui dispositivo è sopra riportato, “in quanto il Tribunale ha considerato e citato il testamento solo per la dichiarazione contenuta nella sua prima parte, “Io sottoscritta…lascio tutti i miei beni mobili e immobili in parti uguali ai miei tre nipoti e In particolare mi riferisco a n. 2 Pt_5 CP_7 Controparte_8 appartamenti…terreni ed arredi…”, con la quale la de cuius ha estromesso il figlio
, mentre sorprendentemente non ha invece citato e considerato la CP_6 dichiarazione contenuta nella successiva parte, con la quale la de cuius precisa il motivo della sua decisione di lasciare tutto ai nipoti, ossia la dichiarazione “avendo già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio , spero che egli CP_6 possa comprendere serenamente questa mia decisione”.
7.3. Non risponde tuttavia a realtà che il Tribunale abbia ignorato la parte della disposizione testamentaria nella quale la de cuis afferma, molto laconicamente, e senza dare dettaglio alcuno, di avere “già provveduto in vita con mobili e immobili a mio figlio ”, osservando invece, a proposito di questa disposizione, che CP_6
“non è emerso che l'attore avesse ricevuto donazioni” (pg. 11 sent.).
6 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
Su questo punto determinante gli appellanti oppongono talora argomentazioni vaghe e irrilevanti (pg. 9 app.1), talaltra fanno riferimento (pg. 10-11 app.), in modo peraltro estremamente sintetico e senza spiegarne minimamente il significato e valore, a documenti che d'altra parte, come obbiettato dall'appellato (pg. 14 comp. appello)
“riguardano gli accordi raggiunti tra i coeredi in sede di divisione del patrimonio relitto dal signor e quindi la successione di costui” (va notato che su Persona_2 questo nulla gli appellanti, negli atti successivi da questi depositati, hanno validamente opposto). A quanto sopra si aggiunga che la de cuius afferma, nella disposizione testamentaria in esame, che l'appellato sarebbe da essa stato beneficato in vita anche “con immobili”, atti di cui peraltro non vi è traccia scritta, nonostante quanto prescritto dall'art. 1350 c.c.. Parimenti inidonee a dimostrare le attribuzioni patrimoniali di cui trattasi sono le istanze di prova orale dedotte dalle parti appellate che risultano generiche e/o relative a circostanze da provarsi documentalmente. D'altra parte, i medesimi capitoli di prova non sono stati ammessi dal giudice di primo grado né le parti interessate hanno proposto impugnazione al riguardo, limitandosi semplicemente a riproporre i capitoli di prova già respinti, cosa all'evidenza inammissibile.
7.4. Ciò detto, il problema centrale, riguardo al motivo di impugnazione in esame, non è se il Tribunale abbia o meno ignorato la disposizione testamentaria in esame (cosa come visto non vera, anche se risolta in modo sintetico ma del tutto corretto), ma se possa o meno darsi credito a una disposizione testamentaria nella quale la de cuius dichiari di nulla lasciare a uno dei propri eredi necessari (nella fattispecie il figlio ) affermando del tutto genericamente e apoditticamente di averlo già CP_6 soddisfatto attraverso non meglio precisati atti di disposizione già effettuati in vita a suo favore, e dei quali non è stata in causa acquisita prova alcuna. La risposta non può che essere negativa;
basti pensare che, in caso contrario, si darebbe al testatore la possibilità di escludere a proprio capriccio uno dei suoi legittimari semplicemente affermando, in modo puramente assertivo e generico, di averlo già beneficato in vita senza che peraltro risulti in alcun modo la dimostrazione di quali e quanti siano i benefici ricevuti. E' evidente che tutto ciò: a) finirebbe, dal lato pratico, per scardinare quanto disposto dall'art. 463 c.c. a proposito della indegnità a succedere, norma pacificamente considerata tassativa e di ordine pubblico;
b) creerebbe nel sistema una grave falla, tale da svuotare di significato il disposto di cui all'art. 457 comma 3 c.c. secondo cui:
“Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Ne consegue che il motivo di impugnazione fin qui esaminato va respinto, con conferma di quanto disposto sul punto dalla sentenza di primo grado. Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
8. Sulle altre domande proposte in appello e sulla necessità di sospendere il presente giudizio:
8.1. Tutte le altre domande, sia istruttorie che di merito, proposte dalle parti nel presente grado di giudizio, e come sopra riportate, accedono al tema della divisione del compendio ereditario lasciato dalla defunta signora e alle RS operazioni occorrenti per giungere a tale risultato. In effetti tanto gli appellanti che l'appellato censurano, ciascuno dal proprio punto di vista, le statuizioni emesse dalla sentenza impugnata sia per quanto riguarda i profili valutativi sia per quanto riguarda gli aspetti istruttori, chiedendo accertamenti peritali ulteriori rispetto a quelli già svolti in corso del giudizio di prime cure.
8.2. Ora, è pacifico che prodromica a qualsiasi operazione di valutazione e di divisione del patrimonio ereditario è l'esatta ricostruzione della consistenza e del valore del patrimonio stesso. A questo riguardo l'appellato ha dedotto nella propria comparsa di costituzione (pg. 21) che una “ulteriore lacuna nella ricostruzione del patrimonio deriva da ciò che, come documentato all'udienza del 28.03.2023, facendo seguito all'istanza di sospensione del giudizio formulata all'udienza del 20.03.2018 nel corso della quale si era rappresentata la sopravvenuta scoperta del testamento di in Persona_2 forza del quale la risulta beneficiaria di una quota ereditaria di cui RS in questa causa non risulta essere proprietaria, è stata pubblicata una sentenza non definitiva (T. Bergamo sent. n. 99/2022 la quale assegna alla signora _1 la quota di ¼ del patrimonio del marito, quota che non le era stata
[...] riconosciuta nel contratto di divisione del 1988, di cui si dichiara la nullità”. La circostanza non è contestata dagli appellanti, che hanno anzi depositato copia della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 99/2022. In detta sentenza si legge che:
“In data 13.6.2017, ha dichiarato di aver rinvenuto un testamento Controparte_6 olografo paterno, datato 27.10.1976, con il quale il de cuius ha regolato la propria successione nominando eredi: (-) la moglie signora RS
, quale usufruttuaria dell'intero patrimonio e nuda proprietaria per la
[...] quota di ¼; (-) la figlia , quale nuda proprietaria per la quota di ¼; (-) CP_14 il figlio quale nudo proprietario della restante quota di ½ (quota formata CP_6 da tutti i liquidi, azioni e gioielli e da alcuni specifici immobili)”. Ritenuta la validità ed efficacia di tale testamento il Tribunale scrive. “Ne consegue che l'eredità del sig. andrà devoluta sulla base del testamento Persona_2 olografo del 27 ottobre 1976, pubblicato con verbale ricevuto dal notaio S. Bandieramonte di Mestre in data 20 giugno 2017 rep.79662 racc. 27201, il quale prevede quanto segue: “Lascio la mia sostanza a mia moglie ed ai miei due figli in questo modo: a mia moglie 1/4, a mia figlia 1/4, a mio figlio Pt_4 Parte_6
1/2 (un mezzo). In particolare, della quota destinata a mio figlio PE PE
, di sua esclusiva spettanza l'appartamento grande nella casa di Via Santo
[...]
Alessandro 46, quello da me ora abitato, con tutto l'arredamento ovunque si trovi, il
8 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
giardino e rustici annessi. Similmente lascio al mio predetto figlio la Villa di Tagliuno, completa di ogni cosa (arredamento) con tutti gli annessi, i terreni in territorio e viciniori. Tutti i danari liquidi ed azioni sono di sua esclusiva proprietà, come pure tutti i gioielli. Usufruttuaria generale di tutta la sostanza è mia moglie. Essa potrà operare ove è abilitata con la firma, essendo tutto di sua personale proprietà”. Su queste basi il Tribunale di Bergamo ha deciso, sia pure con sentenza parziale e non definitiva, come segue:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il Persona_2
10.11.1915 e deceduto in Bergamo il 23.10.1987, in favore di RS
, e , sulla base del testamento del
[...] Controparte_6 Controparte_15
27.10.1976, pubblicato con verbale ricevuto dal notaio S. Bandieramonte di Mestre in data 20.6.2017; 2. dichiara la nullità dell'accordo di famiglia concluso dalle parti in data 16.12.1987; 3. dichiara la nullità dell'atto di divisione del 7.7.1988 stipulato a mezzo del notaio
Per_3
4. rigetta l'eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria;
5. rigetta l'eccezione di estinzione per prescrizione decennale ex art. 2946;
6. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per provvedere in ordine alle ulteriori domande e procedersi alla formazione di un progetto divisionale, sul quale raggiungere, possibilmente, accordo bonario”. 8.3. È evidente che quanto sopra è suscettibile di riflettersi notevolmente sull'entità del patrimonio ereditario della signora anche RS atteso che risulterebbe, come affermato dall'appellante e non contestato dagli appellanti, che il patrimonio ereditario del marito abbia una Persona_2 consistenza molto più significativa di quello lasciato dalla moglie. Alla luce di quanto sopra non è affatto condivisibile l'obiezione degli appellanti secondo cui questa tematica sarebbe estranea alla presente causa. Tantomeno condivisibile è l'ulteriore obiezione secondo cui tale tematica sarebbe esorbitante rispetto alle domande proposte da nel presente giudizio, Controparte_1 dal momento che la domanda principale da questo svolta, ossia di vedere riconosciuti i propri diritti di legittimario della madre e di essere ammesso alla ripartizione del patrimonio della stessa secondo la quota di sua spettanza, non può che riguardare l'intero patrimonio della de cuius nella consistenza che verrà accertata. Essendo d'altra parte la sentenza 99/2022 del Tribunale una sentenza non definitiva e anzi, secondo quanto riferito dagli appellanti, già gravata da riserva di appello, si impone la necessità di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio afferente all'eredità di che, per Persona_2
9 Corte di Appello – Sezione III Civile Proc. 929/2024 RG
i motivi sopra esposti, rappresenta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1656/24 del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza parziale e non definitiva così provvede:
RESPINGE il primo motivo di appello proposto dagli appellanti confermando integralmente la statuizione emessa sul punto nella sentenza impugnata;
visto l'art. 295 c.p.c.
DISPONE la sospensione del presente procedimento fino a definizione di quello attualmente pendente tra le stesse parti avanti il Tribunale di Bergamo sub R.G. 1944/18;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 29.9.2025
Pres. est.
Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così le affermazioni secondo cui la de cuius era la moglie del “facoltoso conte dr. Per_2
; che il testamento fu fatto “in forma pubblica davanti a testimoni e all'esperto notaio
[...]
(con il quale presumibilmente e logicamente si era prima consultata)”; che” la Persona_5 dichiarazione è destinata al figlio, che è un esperto commercialista”. 7