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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile
R.G. 5926/2025
Il Giudice, dott.ssa Monica Mastrandrea, nel procedimento v.g. n. r.g. 5926/2025
1) esaminato il ricorso per apposizione di sigilli presentato da nato a [...], Parte_1 il 05/01/1948, residente in [...], (CF: ) C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ilaria Vocaturo, del foro di RI (CF:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
2) rilevato che il ricorrente ha chiesto disporsi l'apposizione dei sigilli sugli immobili del defunto nato a [...] il [...] e deceduto in RI il Persona_1
05/10/2024 descritti in ricorso e per la cui corretta identificazione si rimanda al documento delle risultanze catastali allegato in atti;
3) rilevato che il ricorrente a sostegno della domanda ha allegato: di essere erede legittimo del defunto sig. in qualità di cugino di primo grado;
che in data 17.2.2025 la sig.ra Per_1
ha chiesto la pubblicazione di un testamento olografo presso il notaio Parte_2
(documento allegato al ricorso); che il detto testamento nomina la signora Parte_3
e la di lei figlia, eredi universali del sig. di aver Pt_2 Controparte_1 Per_1 incaricato la dott.ssa i redigere parere grafotecnico preliminare sul detto testamento;
Per_2 che il parere grafotecnico eslcude la redazione da parte del sig. del testamento in Per_1 parola;
che pertanto esiste il pericolo che la sig.ra , “nelle more del giudizio di Pt_2 impugnazione del testamento che verrà intrapreso a breve, alieni uno o più degli immobili che costituiscono il patrimonio ereditario” (v. ricorso in atti);
4) rilevato che l'accertamento della legittimazione dell'istante consiste nella verifica della corrispondenza con una delle figure indicate dall'art. 753 c.p.c., questo giudice, con provvedimento del 24.3.2025, ha richiesto al ricorrente di provare la sua legittimazione ad agire e, dunque, il suo rapporto di parentela con il defunto sig. Per_1
5) rilevato che, tuttavia, il ricorrente ha prodotto: albero genealogico non certificato da cui si rileva la sola ascendenza e discendenza del sig. e in cui non compare il nome del Per_1 ricorrente;
fattura di pagamento del funerale del sig. da cui tuttavia non può Per_1 ricavarsi il rapporto di parentela con il ricorrente;
dichiarazione libera del ricorrente a procedersi al funerale del sig. Per_1
6) ritenuto che detta documentazione non è per sé sufficiente a provare il rapporto di parentela tra il ricorrente e il defunto sig. Per_1
7) ritenuto, ad ogni modo, in diritto: − che la funzione delle norme che disciplinano l'apposizione e la rimozione dei sigilli è quella di garantire la conservazione materiale e provvisoria dei beni mobili compresi in un asse ereditario che, per difetto di amministrazione, a causa di incapacità o di assenza del titolare, potrebbero andare sottratti o dispersi;
− che le fattispecie a cui si applicano le norme procedurali sull'apposizione dei sigilli vanno individuate alla luce delle norme di diritto sostanziale e che le diverse ipotesi sono accomunate dalla circostanza per cui l'apposizione dei sigilli è resa necessaria dal vuoto che si crea nell'amministrazione dei beni ereditari a seguito dell'apertura della successione, in quanto non si verifica l'immediata successione nel possesso tra il de cuius e il chiamato all'eredità;
− che il procedimento di apposizione dei sigilli ha funzione cautelare in quanto mira alla conservazione, sia pure temporanea, e alla custodia dei beni, impedendo che essi vengano sottratti o dispersi e che detta finalità non è, peraltro, connessa a posizioni conflittuali in cui si facciano valere diritti contrapposti sui beni, distinguendosi sotto questo aspetto dal sequestro giudiziario o conservativo (sul punto v. Cass. 3058/1969 ove si legge che “i provvedimenti di opposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 c.p.c. e ss., non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si ammetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo.
Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza”);
− che la giurisprudenza riconosce lo scopo cautelare dell'istituto, affermando che il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria la cui finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto (v. al riguardo, Cass. 10446/2002);
− che nel procedimento di apposizione dei sigilli il giudice ha l'obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova (così, Corte Cost. 28.7.2000 n. 400 che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento al combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 c.p.c.);
− che l'apposizione dei sigilli può essere operata solo su beni mobili che possono essere facilmente sottratti o dispersi, mentre gli immobili sono per loro natura non amovibili e, infatti, per essi esistono strumenti diversi quali ad esempio la trascrizione della domanda giudiziale per prevenire atti dispositivi illegittimi o il sequestro giudiziario o conservativo se vi è un contenzioso sulla titolarità o sulla gestione del bene medesimo;
− che, sempre ferma la circostanza per cui oggetto dell'apposizione dei sigilli possano essere solo beni mobili, la relativa attività materiale consiste nella chiusura, a fini conservativi, di locali o contenitori in cui questi si trovano e che la eventuale sigillazione di beni immobili è consentita solo quando essa sia strumentale alla conservazione dei mobili in essi contenuti e che devono essere indicati espressamente;
8) rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto apporsi i sigilli a beni immobili del defunto sig. Per_1
9) ritenuto, alla luce delle considerazioni in diritto sopra svolte, che non possa accogliersi la domanda perché avente ad oggetto soli beni immobili per la conservazione dei quali l'ordinamento mette a disposizione diversi strumenti giuridici laddove ne ricorrano i relativi presupposti di legge;
PQM
rigetta la domanda.
Si comunichi.
RI, 14.4.2025
Il GIUDICE
Monica Mastrandrea
IX sezione civile
R.G. 5926/2025
Il Giudice, dott.ssa Monica Mastrandrea, nel procedimento v.g. n. r.g. 5926/2025
1) esaminato il ricorso per apposizione di sigilli presentato da nato a [...], Parte_1 il 05/01/1948, residente in [...], (CF: ) C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ilaria Vocaturo, del foro di RI (CF:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
2) rilevato che il ricorrente ha chiesto disporsi l'apposizione dei sigilli sugli immobili del defunto nato a [...] il [...] e deceduto in RI il Persona_1
05/10/2024 descritti in ricorso e per la cui corretta identificazione si rimanda al documento delle risultanze catastali allegato in atti;
3) rilevato che il ricorrente a sostegno della domanda ha allegato: di essere erede legittimo del defunto sig. in qualità di cugino di primo grado;
che in data 17.2.2025 la sig.ra Per_1
ha chiesto la pubblicazione di un testamento olografo presso il notaio Parte_2
(documento allegato al ricorso); che il detto testamento nomina la signora Parte_3
e la di lei figlia, eredi universali del sig. di aver Pt_2 Controparte_1 Per_1 incaricato la dott.ssa i redigere parere grafotecnico preliminare sul detto testamento;
Per_2 che il parere grafotecnico eslcude la redazione da parte del sig. del testamento in Per_1 parola;
che pertanto esiste il pericolo che la sig.ra , “nelle more del giudizio di Pt_2 impugnazione del testamento che verrà intrapreso a breve, alieni uno o più degli immobili che costituiscono il patrimonio ereditario” (v. ricorso in atti);
4) rilevato che l'accertamento della legittimazione dell'istante consiste nella verifica della corrispondenza con una delle figure indicate dall'art. 753 c.p.c., questo giudice, con provvedimento del 24.3.2025, ha richiesto al ricorrente di provare la sua legittimazione ad agire e, dunque, il suo rapporto di parentela con il defunto sig. Per_1
5) rilevato che, tuttavia, il ricorrente ha prodotto: albero genealogico non certificato da cui si rileva la sola ascendenza e discendenza del sig. e in cui non compare il nome del Per_1 ricorrente;
fattura di pagamento del funerale del sig. da cui tuttavia non può Per_1 ricavarsi il rapporto di parentela con il ricorrente;
dichiarazione libera del ricorrente a procedersi al funerale del sig. Per_1
6) ritenuto che detta documentazione non è per sé sufficiente a provare il rapporto di parentela tra il ricorrente e il defunto sig. Per_1
7) ritenuto, ad ogni modo, in diritto: − che la funzione delle norme che disciplinano l'apposizione e la rimozione dei sigilli è quella di garantire la conservazione materiale e provvisoria dei beni mobili compresi in un asse ereditario che, per difetto di amministrazione, a causa di incapacità o di assenza del titolare, potrebbero andare sottratti o dispersi;
− che le fattispecie a cui si applicano le norme procedurali sull'apposizione dei sigilli vanno individuate alla luce delle norme di diritto sostanziale e che le diverse ipotesi sono accomunate dalla circostanza per cui l'apposizione dei sigilli è resa necessaria dal vuoto che si crea nell'amministrazione dei beni ereditari a seguito dell'apertura della successione, in quanto non si verifica l'immediata successione nel possesso tra il de cuius e il chiamato all'eredità;
− che il procedimento di apposizione dei sigilli ha funzione cautelare in quanto mira alla conservazione, sia pure temporanea, e alla custodia dei beni, impedendo che essi vengano sottratti o dispersi e che detta finalità non è, peraltro, connessa a posizioni conflittuali in cui si facciano valere diritti contrapposti sui beni, distinguendosi sotto questo aspetto dal sequestro giudiziario o conservativo (sul punto v. Cass. 3058/1969 ove si legge che “i provvedimenti di opposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 c.p.c. e ss., non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si ammetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo.
Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza”);
− che la giurisprudenza riconosce lo scopo cautelare dell'istituto, affermando che il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria la cui finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto (v. al riguardo, Cass. 10446/2002);
− che nel procedimento di apposizione dei sigilli il giudice ha l'obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova (così, Corte Cost. 28.7.2000 n. 400 che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento al combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 c.p.c.);
− che l'apposizione dei sigilli può essere operata solo su beni mobili che possono essere facilmente sottratti o dispersi, mentre gli immobili sono per loro natura non amovibili e, infatti, per essi esistono strumenti diversi quali ad esempio la trascrizione della domanda giudiziale per prevenire atti dispositivi illegittimi o il sequestro giudiziario o conservativo se vi è un contenzioso sulla titolarità o sulla gestione del bene medesimo;
− che, sempre ferma la circostanza per cui oggetto dell'apposizione dei sigilli possano essere solo beni mobili, la relativa attività materiale consiste nella chiusura, a fini conservativi, di locali o contenitori in cui questi si trovano e che la eventuale sigillazione di beni immobili è consentita solo quando essa sia strumentale alla conservazione dei mobili in essi contenuti e che devono essere indicati espressamente;
8) rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto apporsi i sigilli a beni immobili del defunto sig. Per_1
9) ritenuto, alla luce delle considerazioni in diritto sopra svolte, che non possa accogliersi la domanda perché avente ad oggetto soli beni immobili per la conservazione dei quali l'ordinamento mette a disposizione diversi strumenti giuridici laddove ne ricorrano i relativi presupposti di legge;
PQM
rigetta la domanda.
Si comunichi.
RI, 14.4.2025
Il GIUDICE
Monica Mastrandrea