Articolo 1 della Legge 4 marzo 1982, n. 68
Articolo 2
Versione
25 marzo 1982
Art. 1.
Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323 .
Entrata in vigore il 25 marzo 1982
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