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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Estensore
Dott. Nicola Morgese - Consigliere
Dott.ssa Marina Mosca - Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 203/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 26.1.2024 il Tribunale del lavoro di Foggia a) dichiarava il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli Controparte_1 anni scolastici indicati in ricorso;
b) per l'effetto, condannava il Parte_1
, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo
[...]
il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad euro 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condannava parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione.
2. Con ricorso del 26.03.2024 il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza di primo grado.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza è comparso il procuratore di parte appellante che ha dato atto di non aver notificato il ricorso in appello;
in ragione di tanto, il collegio ha deciso la causa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione,
a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n.
149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
4. Come detto, parte appellata non si è costituita, mentre l'appellante ha dichiarato in udienza di non avere provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, datato 5 aprile 2024.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
2 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso depositato il 26.03.2024 avverso la sentenza n. 320/24 resa dal Tribunale
[...]
del lavoro di Foggia in data 26.01.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1 dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
3
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Estensore
Dott. Nicola Morgese - Consigliere
Dott.ssa Marina Mosca - Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 203/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 26.1.2024 il Tribunale del lavoro di Foggia a) dichiarava il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli Controparte_1 anni scolastici indicati in ricorso;
b) per l'effetto, condannava il Parte_1
, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo
[...]
il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad euro 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condannava parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione.
2. Con ricorso del 26.03.2024 il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza di primo grado.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza è comparso il procuratore di parte appellante che ha dato atto di non aver notificato il ricorso in appello;
in ragione di tanto, il collegio ha deciso la causa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione,
a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n.
149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
4. Come detto, parte appellata non si è costituita, mentre l'appellante ha dichiarato in udienza di non avere provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, datato 5 aprile 2024.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
2 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso depositato il 26.03.2024 avverso la sentenza n. 320/24 resa dal Tribunale
[...]
del lavoro di Foggia in data 26.01.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1 dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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