Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RE PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso a seguito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.18227 del 2024 del Ruolo Generale Previdenza Vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte 2 Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale p.t. rap.ta e difesa dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale chiedendo:
A)Dichiarare il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno sociale;
B) Per l'effetto condannare l'CP_1 al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza dal 01.042024, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, Co
o dalla diversa data che la vorrà individuare, con interessi e svalutazione dal dì del dovuto;
Con il favore delle spese e dei compensi, con attribuzione. In punto di fatto, esponeva di avere presentato domanda, il 07.11.22, all'Ente che veniva rigettata in ragione della sussidiarietà della provvidenza.
Deduceva, inoltre, di avere i requisiti socio economici per il riconoscimento e che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato non poteva costituire condizione ostativa al suo riconoscimento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_1 che concludeva per il rigetto nel merito. A seguito dello scambio di note scritte telematiche, la causa è stata decisa. Deve evidenziarsi che l'assegno sociale è una prestazione economico - assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Quanto ai requisiti per il suo riconoscimento, si deve avere la cittadinanza italiana ed almeno 65 anni e 3 mesi di età (requisito adeguato alla speranza di vita dal 2018 la Legge Fornero ha previsto l'innalzamento di un anno di questo valore: pertanto è necessario perfezionare 66 anni e 7 mesi di età.). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra - comunitari in possesso della carta di soggiorno sempreché siano residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia.
La ricorrente risulta essere priva di reddito, come rileva l'Attestazione Fiscale rilasciata all'Agenzia delle Entrate, nonché, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositato in atti. Emerge dalla documentazione prodotta che è divorziata e che ha rinunciato all'assegno divorzile. La richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza rilevante e prodromica ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, poiché, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la Legge n. 335/1995 non richiede, tra i requisiti espressamente indicati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' Quanto affermato, trova conforto nella recente ordinanza emessa dalla Suprema Corte secondo cui la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
Ciò in quanto non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ulteriore elemento secondo la Corte si rinviene nella circostanza che ciò conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante, cioè, dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. Inoltre diversamente opinando, secondo i Giudici di legittimità si introdurrebbe nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che la Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. Anche nel caso in esame valgono in particolare i seguenti due passaggi di tale decisione: "... l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge", ed ancora "in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
Quanto affermato è stato nuovamente ribadito dai giudici di legittimità che in una fattispecie analoga hanno ritenuto che: "Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento) (Cass .n 33513 del 2023). La ricorrente, quindi, nel momento in cui ha richiesto l'assegno sociale, sicuramente non percepiva alcun reddito e, comunque, si trovava, e tutt'ora si trova, in un conclamato stato di bisogno. Di certo ciò non può presumersi la volontà di preordinare lo stato di bisogno per effetto della mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge separato di cui non è stata, peraltro, fornita la prova della capacità economica.
Da ciò consegue il diritto della ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa e la condanna dell'Ente al pagamento della somma richiesta oltre interessi legali decorrenti sui ratei via via maturati dal 120 giorno dalla domanda proposta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dal
01.04.2024 con condanna dell' CP 1 al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali decorrenti sui ratei via via maturati dal 120 giorno dalla domanda proposta;
2) Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2200,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione Si comunichi
Napoli, 13 marzo 2025. IL GIUDICE