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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 504 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Christian Ciarli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, al Largo F. Delli Castelli n. 10, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), C.F._2 in persona dell'omonimo rappresentante p.t., con sede in Amendolara (CS), alla Via Lagaria n.
79;
pagina 1 di 4 CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, in virtù del contratto di mutuo orale stipulato in data 07.04.2014.
L'attrice, in particolare, deduceva che in data 07.04.2014 la stessa concludeva con il convenuto un contratto di mutuo orale;
che in virtù di detto contratto essa attrice si impegnava a concedere l'importo di € 24.000 in favore del convenuto, erogando le somme direttamente alla della Parte_2
creditrice del convenuto, e quest'ultimo si impegnava a restituire le somme mutuate entro il
[...]
31.12.2017; che essa attrice effettuava, quindi, due bonifici bancari in esecuzione del contratto di mutuo;
che il convenuto non restituiva le predette somme, nonostante, la diffida del 30.05.2019.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio parte convenuta e, pertanto, all'udienza dell'11.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prove testimoniali;
all'udienza del
08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 2 di 4 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha provato la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza - attraverso la documentazione prodotta in atti e l'escussione testimoniale - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Invero, si rileva che in atti è presente sia la copia delle ricevute dei bonifici effettuati dall'attrice in favore della per la somma complessiva di € 24.000,00, con causale Parte_2
“PAGAMENTO DEFINIZIONE BONARIA
[...]
Controparte_2
DEL 08.04.2014”, sia il fascicolo dell'esecuzione immobiliare, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 63/2013, in cui la risultava effettivamente creditore del convenuto. Parte_2
Inoltre, si rileva che - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Testimone_1 ritenuto che la stretta parentela con parte attrice non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa - all'udienza del 16.01.2025, dichiarava che l'attrice aveva concluso un accordo con il convenuto, che prevedeva che la stessa concedesse la somma di € 24.000,00, consegnandola direttamente alla e Parte_2 che la restituzione dovesse avvenire entro il 31.12.2017. A corroborare la tesi di parte attrice, il legale rappresentante della riferiva che il convenuto lo aveva informato che il Parte_2 pagamento sarebbe stato effettuato dall'odierna attrice.
Ciò detto, si rileva che parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato il fatto estintivo dell'obbligazione inadempiuta.
6. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere accolta e il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal 01.01.2018 al soddisfo.
pagina 3 di 4 7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Vanno rimborsate a parte attrice le spese sostenute per la negoziazione assistita, atteso che in base a una valutazione ex ante il detto procedimento poteva comportare una risoluzione bonaria della vicenda;
dal rimborso va, tuttavia, esclusa la fase di negoziazione e di conciliazione, non essendo state svolte le relative attività.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
24.000,00, oltre interessi legali dal 01.01.2018 al saldo;
− condanna il alla refusione, in Controparte_1 favore di , delle spese della negoziazione assistita pari a € 300,00 e delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano somma di € 3.464,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.200,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 504 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Christian Ciarli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, al Largo F. Delli Castelli n. 10, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), C.F._2 in persona dell'omonimo rappresentante p.t., con sede in Amendolara (CS), alla Via Lagaria n.
79;
pagina 1 di 4 CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, in virtù del contratto di mutuo orale stipulato in data 07.04.2014.
L'attrice, in particolare, deduceva che in data 07.04.2014 la stessa concludeva con il convenuto un contratto di mutuo orale;
che in virtù di detto contratto essa attrice si impegnava a concedere l'importo di € 24.000 in favore del convenuto, erogando le somme direttamente alla della Parte_2
creditrice del convenuto, e quest'ultimo si impegnava a restituire le somme mutuate entro il
[...]
31.12.2017; che essa attrice effettuava, quindi, due bonifici bancari in esecuzione del contratto di mutuo;
che il convenuto non restituiva le predette somme, nonostante, la diffida del 30.05.2019.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio parte convenuta e, pertanto, all'udienza dell'11.05.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prove testimoniali;
all'udienza del
08.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 2 di 4 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha provato la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza - attraverso la documentazione prodotta in atti e l'escussione testimoniale - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Invero, si rileva che in atti è presente sia la copia delle ricevute dei bonifici effettuati dall'attrice in favore della per la somma complessiva di € 24.000,00, con causale Parte_2
“PAGAMENTO DEFINIZIONE BONARIA
[...]
Controparte_2
DEL 08.04.2014”, sia il fascicolo dell'esecuzione immobiliare, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 63/2013, in cui la risultava effettivamente creditore del convenuto. Parte_2
Inoltre, si rileva che - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Testimone_1 ritenuto che la stretta parentela con parte attrice non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa - all'udienza del 16.01.2025, dichiarava che l'attrice aveva concluso un accordo con il convenuto, che prevedeva che la stessa concedesse la somma di € 24.000,00, consegnandola direttamente alla e Parte_2 che la restituzione dovesse avvenire entro il 31.12.2017. A corroborare la tesi di parte attrice, il legale rappresentante della riferiva che il convenuto lo aveva informato che il Parte_2 pagamento sarebbe stato effettuato dall'odierna attrice.
Ciò detto, si rileva che parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provato il fatto estintivo dell'obbligazione inadempiuta.
6. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere accolta e il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal 01.01.2018 al soddisfo.
pagina 3 di 4 7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Vanno rimborsate a parte attrice le spese sostenute per la negoziazione assistita, atteso che in base a una valutazione ex ante il detto procedimento poteva comportare una risoluzione bonaria della vicenda;
dal rimborso va, tuttavia, esclusa la fase di negoziazione e di conciliazione, non essendo state svolte le relative attività.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
24.000,00, oltre interessi legali dal 01.01.2018 al saldo;
− condanna il alla refusione, in Controparte_1 favore di , delle spese della negoziazione assistita pari a € 300,00 e delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano somma di € 3.464,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.200,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge.
Castrovillari, 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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