Articolo 107 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 106Articolo 108
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27 marzo 1963
Art. 107.
Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, se ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo, e' ammesso nel servizio continuativo con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.
Se non e' ritenuto meritevole di ammissione in servizio continuativo il Ministero ne dispone, con decreto, la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963