TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5818 2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Diego Ragozini,
letti gli atti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al numero
5818.25, R.G.A.C. vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore con sede in Napoli, Centro Direzionale Parte_2
G1, Scala C, CF: , rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio P.IVA_1
Rosario Caiazzo (C.F.: , con studio in Santa C.F._1
Maria la Carità (NA) alla Via Polveriera 22/A
Ricorrente
E
, con sede e direzione generale in Milano, Controparte_1
P.zza del Calendario 3, cap. soc. € 412.153.993,80// interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
di cui all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto da Banca CP_1
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, c.f. e p.iva , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova - Via Cesarea 5/7C, presso l'Avv. Alessandro Profumo
( , che la rappresentata e difende per mandato in C.F._2
calce al ricorso ex art. 633ss. c.p.c. introduttivo del giudizio - ivi congiuntamente rilasciato dai procuratori speciali Dott.ri
[...]
(nato a [...], il [...]) e (nata a Parte_4 Parte_5
Monza, il 13.9.1981),
Resistente
E
con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Controparte_2
codice fiscale , in persona del dottor , codice P.IVA_3 CP_3
fiscale , in qualità di persona fisica designata per C.F._3
l'esercizio della funzione di Amministratore della società
[...]
con sede legale in Milano, via Dante n. 4, codice fiscale CP_4
, quest'ultima nella sua qualità di Amministratore Unico;
e P.IVA_4
di con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Controparte_5
codice fiscale , con sede legale in Milano, via Dante n. 4, P.IVA_5
codice fiscale , P.IVA_4
entrambe elettivamente domiciliate presso lo Studio a Milano in Largo
Gallarati Scotti n. 1, telefax 049 5000201, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Barotti, codice fiscale (PEC C.F._4
), Nicola Calabrò, codice fiscale Email_1 (PEC ), e Alberto C.F._5 Email_2
Barotti, codice fiscale (PEC C.F._6
), come in atti;
Email_3
Resistenti
E
con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Controparte_6
Alfieri 1, codice fiscale n. , tramite la propria mandataria P.IVA_6
in persona dei commissari straordinari Controparte_7
Dr. , nato a [...] il [...], e Avv. Controparte_8 CP_9
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Francesco Trotta (c.f. ), come da procura speciale C.F._7
alle liti allegata alla presente memoria (doc. 1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Capece Minutolo in
Napoli, Piazza S. Maria degli Angeli n. 1
Resistente
Conclusioni come da verbale dell'11.4.25 che si riporta:
È presente per la ricorrente il suo procuratore Parte_1
costituito, Avv. Antonio Rosario Caiazzo, il quale, in vista dell'odierna udienza, dichiara di richiamare integralmente il contenuto del ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, già ritualmente depositato, insistendo per l'accoglimento delle domande cautelari ivi formulate.
In particolare, si ribadisce l'illegittimità delle segnalazioni operate in
Centrale dei Rischi da parte delle società resistenti, per violazione dei presupposti di legge e regolamentari, in quanto effettuate in assenza del necessario preavviso scritto, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, T.U.B., dall'art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e dalle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Si evidenzia, come già esposto nel ricorso, che ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza è imprescindibile una valutazione preventiva dello stato di insolvenza del soggetto segnalato, inteso come situazione di incapienza economica o patrimoniale, anche non accertata giudizialmente, ma comunque grave e irreversibile. Tale presupposto, pacificamente richiesto dalla giurisprudenza e dalla normativa secondaria, non risulta in alcun modo accertato né allegato dalle controparti, le quali si sono limitate a contestare l'esistenza di ritardi nei pagamenti e inadempimenti parziali rispetto a singole rate contrattuali, senza però mai qualificare la ricorrente come insolvente né dimostrare l'effettuazione di un'analisi complessiva della sua situazione economico- finanziaria.
Anzi, le stesse controparti, nei propri atti difensivi, escludono espressamente di aver effettuato segnalazioni a sofferenza, affermando di aver segnalato la posizione della ricorrente come “rischi a scadenza” o “a revoca”, ammettendo quindi implicitamente di non aver svolto alcuna valutazione approfondita sul piano sostanziale. Tali segnalazioni, pur formalmente distinte, hanno comunque generato un effetto lesivo grave e concreto per la ricorrente, in termini di blocco dell'accesso al credito, revoca di affidamenti e grave danno reputazionale, con conseguenze irreparabili per la continuità aziendale.
Tanto premesso, il procuratore insiste per l'accoglimento integrale del ricorso, con emissione dei provvedimenti richiesti in sede cautelare, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni in sede di merito.
È presente per delega dell'avv Alessandro Profumo per la CP_1
l'avv Filomena Natale la quale evidenzia che la segnalazione a
[...]
Sofferenza in realtà non è mai avvenuta da parte di DB, come documentato dai reporto CR allegata alla propria comparsa.Insiste quindi come da memoria per l'inammissibilità per carenza di interesse e comunque per la reiezione per infondatezza. E' presente per la l'avv. Controparte_6
Gianmarco Capece Minutolo per delega dell'Avv. Francesco Trotta il quale opponendosi a tutto quanto dedotto da parte ricorrente, si riporta alla memoria di costituzione depositata deducendo la totale infondatezza dell'avversa domanda sia in punto di fatto, stante la inesistenza di una segnalazione in Centrale Rischi "a sofferenza" effettuata dalla comparente nei confronti della che in punto di diritto Parte_1
stante la insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora della avversa domanda cautelare, chiedendone il totale rigetto e la condanna al pagamento delle spese di lite. E' presente l'avv. A. Barotti per e . Il procuratore di CP_2 CP_5
e , nel riportarsi a quanto dedotto in comparsa di risposta CP_2 CP_5
evidenzia come la normativa richiamata da parte ricorrente sia inapplicabile al caso di specie essendo l'art. 125 TUB circoscritto ai crediti al consumo (peraltro l'art. 122 TUB esclude comunque i crediti superiori a 70.000 €) ed il codice di deontologia altresì riguardante le banche dati private e non la C.R.
In ogni caso ribadisce che le predette resistenti non hanno mai effettuato alcuna segnalazione a sofferenza. Mancando tanto il fumus quanto il periculum insiste, quindi, per il rigetto del ricorso. Si oppone in ogni caso alle istanze istruttorie richieste.
*******
In fatto e diritto.
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, il ricorrente in epigrafe, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi effettuate dagli istituti sopra indicati nei confronti della
[...]
Parte_1
2. Ordinare in via d'urgenza l'immediata cancellazione e/o sospensione delle segnalazioni a carico della società ricorrente, con ordine alle parti resistenti di attivarsi presso la Banca d'Italia per rettificare le informazioni pregiudizievoli;
1. Inibire agli istituti segnalatori ogni ulteriore segnalazione pregiudizievole nei confronti della ricorrente fino alla definizione del merito della controversia;
2. Condannare le parti resistenti alle spese del presente procedimento.
A sostegno delle domande proposte parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia, asseritamente operata dalle resistenti in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176 c.c., dell'art. 125 Testo Unico bancario e art 4 comma 7 Codice di deontologia.
Le segnalazioni consisterebbero, secondo la tesi della ricorrente, a presunte esposizioni debitorie non coperte da garanzie reali, nonché alla presenza di rischi a revoca e crediti scaduti o sconfinanti, per i quali vi sono contestazioni in corso.
Ciò provocherebbe alla ricorrente, società a responsabilità limitata impossibilità di accedere al credito così come probabile pregiudizio di revoca degli affidamenti sussistenti nel corso dei diversi rapporti bancari intercorrenti con le resistenti ed altri intermediari finanziari.
Costituitisi i ricorrenti hanno tutti evidenziato l'assenza di una segnalazione a carico della ricorrente e l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa azionata. Ciò riassunto, il ricorso deve ritenersi totalmente infondato.
Nel premettere che in atti manca la prova di una segnalazione a sofferenza, parte ricorrente in realtà, fa riferimento e si duole delle periodiche segnalazioni relative all'entità della posizione debitoria dei clienti e all'eventuale sconfinamento ovvero semplice ritardo nel pagamento anche di una sola rata, che l'istituto finanziatore, è obbligato in automatico a comunicare alla centrale rischi senza alcun margine di discrezionalità e senza una violazione di una preventiva valutazione della situazione patrimoniale del debitore.
La natura di tale dovere è da rinvenirsi nella tutela di un pubblico interesse, come evidenziato anche dall'articolo 4.2 della circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia che specifica che gli “intermediari […] sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente.
Tale comunicazioni, che hanno solo lo scopo di “fotografare” lo stato dei finanziamenti,
sono distinte dalla segnalazione a “sofferenza”, l'unica effettivamente pregiudizievole per il debitore, che va preannunziata e che richiede uno stato di insolvenza consistente, significativo, frutto di una preliminare valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore, che per legittimare la segnalazione “a sofferenza” deve versare in uno “stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili” (c.d. obbligo di valutare situazione finanziaria). Di tale segnalazione non vi è traccia nei report in atti.
Le spese seguono la soccombenza. Con riferimento alle parti
[...]
e vi sarà la maggiorazione del 30% ai sensi CP_2 Controparte_5
del D.M. 37/18 essendo l'atto redatto con strumenti informativi volti ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida, ciascuna, in euro Controparte_2 Controparte_5
1800,00 oltre iva e cassa e spese generali, ed euro 1500,00 oltre iva cassa e spese generali in favore di ogni altra parte resistente
Si comunichi.
Napoli, 14.4.25 Il Giudice
Diego Ragozini