TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
TE RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2272/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 24 aprile 1943; rappresentata e difesa dall'avv. Carmine D'Onofrio come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata il suo studio in Reggio Emilia, Via del Chionso n. 20
- ricorrente -
contro
P. IVA e C.F. Controparte_1
, con sede in Maranello (MO), Via Ascari n. 4, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
- convenuta contumace -
OGGETTO: vendita di bene mobile.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra la Sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] (U.S.A.), il 24/04/1943, residente a [...] e in persona del Controparte_1
1 di 7 legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA P.IVA_1 corrente in Via Ascari 4, Maranello (MO), per l'effetto:
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , corrente in P.IVA_1
Via Ascari 4, Maranello (MO), alla restituzione della somma di euro
17.874,00 (diciassettemilaottocentosettantaquattro/00), oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, in favore di Pt_1
[...]
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , corrente in P.IVA_1
Via Ascari 4, Maranello (MO) al risarcimento dell'ulteriore danno subito dalla ricorrente, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, anche di traduzione, e compensi della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento.
In caso di contestazioni delle prove documentali, si chiede sin d'ora ammettersi e disporre prova per testi nelle persone di:
- in relazione alla quale si formulano i seguenti Testimone_1 capitoli di prova:
1) Vero che in data 26 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 6, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
2) Vero che in data 04 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 14, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
3) Vero che in data 27 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 16, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
- relativamente al quale si formulano i seguenti capitoli di Tes_2 prova
1) Vero che in data 7 febbraio 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 11, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
2 di 7 2) Vero che in data 14 febbraio 2024 ha inviato alla Sig.ra la mail di cui al documento 12, che si rammostra Pt_1 unitamente alla sua traduzione?
3) Vero che in data 20 febbaraio 2024 ha avuto con la Sig.ra la conversazione a mezzo whatsapp di cui al Pt_1 documento 13, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
4) Vero che in data 4 marzo 2024 ha inoltrato alla Sig.ra Tes_1
la mail ricevuta in data 02 marzo 2024 dalla Sig.ra
[...]
, di cui al documento 14, che si rammostra Parte_1 unitamente alla sua traduzione?
5) Vero che in data 4 marzo 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 15, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
6) Vero che dal giorno 11 maggio 2024 al giorno 16 maggio 2024 ha avuto con la Sig.ra la conversazione di cui Parte_2 al documento 17, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
- in relazione alla quale si formulano i seguenti capitoli Tes_3 di prova:
1) Vero che in data 30 maggio 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 18, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
2) Vero che in data 4 giugno 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 19, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
[...] per sentire dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_1 di vendita intercorso tra le parti avente ad oggetti beni mobili, mai consegnati ad essa acquirente, con condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo pagato di € 17.874,00 ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
2. Alla prima udienza del 13 novembre 2025, sulla dichiarata contumacia di nei cui confronti il Controparte_1 ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati a mezzo PEC in data 21 luglio 2025, il procuratore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisava le conclusioni, come epigrafe trascritte, e discuteva oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto con cui Pt_1
acquistava da una poltrona
[...] Controparte_1
“Poltrona Frau”, mod. J Lounge (5605113), un ottomano “Poltrona
Frau”, mod. J. Lounge (5605511), due poltrone “Ceccotti Collezioni”, mod. Duo (56871111), ed un tavolo custom made dalla stessa venditrice. ha chiesto la risoluzione del contratto, la Parte_1 restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
Il ricorso può essere deciso allo stato degli atti, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste dalla ricorrente, la cui esposizione in fatto risulta provata, trovando preciso riscontro nella documentazione versata in atti.
1.1. La domanda di risoluzione è fondata.
La ricorrente ha eccepito l'inadempimento della venditrice all'obbligazione di consegna dei Controparte_1 beni acquistati.
Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una
4 di 7 obbligazione, il creditore che agisca – come nella specie – per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, gravata Controparte_1 dall'onere probatorio, rimanendo contumace, non ha dato prova di aver consegnato i beni acquistati dalla nonostante i Pt_1 numerosi solleciti, le ripetute rassicurazioni ed il lungo tempo trascorso.
La mancata consegna dei beni, per quanto occorrer possa, trova altresì conferma nel comportamento processuale della resistente che, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita disinteressandosi del giudizio.
L'inadempimento di tale primaria obbligazione giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita, chiesta dalla ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 15553/2002, Cass. Pt_1
1227/2006, Cass. 16084/2007 e Cass. 22521/2011, secondo cui la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi in re ipsa ed implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto).
1.2. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna della resistente alla restituzione del prezzo di vendita pagato dalla pari complessivamente ad € 17.874,00 (€ 8.045,00 + € Pt_1
1.782,00 + € 8.047,00: cfr. estratto conto sub docc. 2 e fatture sub docc. 3, 5, 7), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo.
1.3. È invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendosi l'attrice limitata a lamentare un mero
5 di 7 disagio o stress e la perdita di tempo, che, come tali, non sono risarcibili, neanche in via equitativa (cfr. Cass. 33276/2023, quanto al mero disagio, e Cass. 21725/2012, quanto alla perdita del “tempo libero”).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria ed al mancato deposito di scritti conclusivi.
La ricorrente ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che vanno assimilate alle spese del processo (Cass. 32306/2023, Cass.
5389/2024) e di cui la ricorrente ha chiesto la rifusione, vanno poste a carico della resistente.
La ricorrente, infatti, ha diritto alla rifusione dei compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale per l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa
(cfr. docc. 10, 10a, 10b).
Detti compensi vengono liquidati in € 441,00, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 2022, previsti per lo scaglione relativo ai procedimenti di
(mediazione) e negoziazione assistita di valore compreso tra €
5.001,00 ed € 26.000,00.
Non può invece essere riconosciuto a favore della ricorrente il rimborso per le spese di traduzione della documentazione versata in atti (cfr. fattura sub doc. 23), sia perché si tratta di spesa superflua, stante la agevole comprensibilità di tali documenti in lingua inglese e
6 di 7 la capacità del giudice di compiere da sé la traduzione, sia perché la parte interessata a far esaminare i documenti stessi è tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione (Cass. 10831/1994).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara risolto il contratto intercorso tra e Parte_1 avente ad oggetto la vendita di Controparte_1 beni mobili, per grave inadempimento di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a
[...] Controparte_1 restituire a la somma di € 17.874,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
3. condanna a rifondere a Controparte_1
le spese di lite, che liquida, quanto al procedimento Parte_1 di negoziazione assistita, in € 441,00 per compenso e, quanto al presente giudizio, in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 14 novembre 2025.
IL GIUDICE
TE RA
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
TE RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2272/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) il 24 aprile 1943; rappresentata e difesa dall'avv. Carmine D'Onofrio come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata il suo studio in Reggio Emilia, Via del Chionso n. 20
- ricorrente -
contro
P. IVA e C.F. Controparte_1
, con sede in Maranello (MO), Via Ascari n. 4, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
- convenuta contumace -
OGGETTO: vendita di bene mobile.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra la Sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] (U.S.A.), il 24/04/1943, residente a [...] e in persona del Controparte_1
1 di 7 legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA P.IVA_1 corrente in Via Ascari 4, Maranello (MO), per l'effetto:
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , corrente in P.IVA_1
Via Ascari 4, Maranello (MO), alla restituzione della somma di euro
17.874,00 (diciassettemilaottocentosettantaquattro/00), oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, in favore di Pt_1
[...]
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , corrente in P.IVA_1
Via Ascari 4, Maranello (MO) al risarcimento dell'ulteriore danno subito dalla ricorrente, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, anche di traduzione, e compensi della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento.
In caso di contestazioni delle prove documentali, si chiede sin d'ora ammettersi e disporre prova per testi nelle persone di:
- in relazione alla quale si formulano i seguenti Testimone_1 capitoli di prova:
1) Vero che in data 26 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 6, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
2) Vero che in data 04 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 14, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
3) Vero che in data 27 marzo 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 16, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
- relativamente al quale si formulano i seguenti capitoli di Tes_2 prova
1) Vero che in data 7 febbraio 2024 ha inviato alla Sig.ra Pt_1 la mail di cui al documento 11, che si rammostra
[...] unitamente alla sua traduzione?
2 di 7 2) Vero che in data 14 febbraio 2024 ha inviato alla Sig.ra la mail di cui al documento 12, che si rammostra Pt_1 unitamente alla sua traduzione?
3) Vero che in data 20 febbaraio 2024 ha avuto con la Sig.ra la conversazione a mezzo whatsapp di cui al Pt_1 documento 13, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
4) Vero che in data 4 marzo 2024 ha inoltrato alla Sig.ra Tes_1
la mail ricevuta in data 02 marzo 2024 dalla Sig.ra
[...]
, di cui al documento 14, che si rammostra Parte_1 unitamente alla sua traduzione?
5) Vero che in data 4 marzo 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 15, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
6) Vero che dal giorno 11 maggio 2024 al giorno 16 maggio 2024 ha avuto con la Sig.ra la conversazione di cui Parte_2 al documento 17, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
- in relazione alla quale si formulano i seguenti capitoli Tes_3 di prova:
1) Vero che in data 30 maggio 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 18, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
2) Vero che in data 4 giugno 2024 ha avuto con la Sig.ra Pt_1 la conversazione a mezzo whatsapp di cui al
[...] documento 19, che si rammostra unitamente alla sua traduzione?
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 3 luglio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
[...] per sentire dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_1 di vendita intercorso tra le parti avente ad oggetti beni mobili, mai consegnati ad essa acquirente, con condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo pagato di € 17.874,00 ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
2. Alla prima udienza del 13 novembre 2025, sulla dichiarata contumacia di nei cui confronti il Controparte_1 ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati a mezzo PEC in data 21 luglio 2025, il procuratore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisava le conclusioni, come epigrafe trascritte, e discuteva oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto con cui Pt_1
acquistava da una poltrona
[...] Controparte_1
“Poltrona Frau”, mod. J Lounge (5605113), un ottomano “Poltrona
Frau”, mod. J. Lounge (5605511), due poltrone “Ceccotti Collezioni”, mod. Duo (56871111), ed un tavolo custom made dalla stessa venditrice. ha chiesto la risoluzione del contratto, la Parte_1 restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
Il ricorso può essere deciso allo stato degli atti, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste dalla ricorrente, la cui esposizione in fatto risulta provata, trovando preciso riscontro nella documentazione versata in atti.
1.1. La domanda di risoluzione è fondata.
La ricorrente ha eccepito l'inadempimento della venditrice all'obbligazione di consegna dei Controparte_1 beni acquistati.
Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una
4 di 7 obbligazione, il creditore che agisca – come nella specie – per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, gravata Controparte_1 dall'onere probatorio, rimanendo contumace, non ha dato prova di aver consegnato i beni acquistati dalla nonostante i Pt_1 numerosi solleciti, le ripetute rassicurazioni ed il lungo tempo trascorso.
La mancata consegna dei beni, per quanto occorrer possa, trova altresì conferma nel comportamento processuale della resistente che, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita disinteressandosi del giudizio.
L'inadempimento di tale primaria obbligazione giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita, chiesta dalla ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 15553/2002, Cass. Pt_1
1227/2006, Cass. 16084/2007 e Cass. 22521/2011, secondo cui la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi in re ipsa ed implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto).
1.2. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna della resistente alla restituzione del prezzo di vendita pagato dalla pari complessivamente ad € 17.874,00 (€ 8.045,00 + € Pt_1
1.782,00 + € 8.047,00: cfr. estratto conto sub docc. 2 e fatture sub docc. 3, 5, 7), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo.
1.3. È invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendosi l'attrice limitata a lamentare un mero
5 di 7 disagio o stress e la perdita di tempo, che, come tali, non sono risarcibili, neanche in via equitativa (cfr. Cass. 33276/2023, quanto al mero disagio, e Cass. 21725/2012, quanto alla perdita del “tempo libero”).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria ed al mancato deposito di scritti conclusivi.
La ricorrente ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che vanno assimilate alle spese del processo (Cass. 32306/2023, Cass.
5389/2024) e di cui la ricorrente ha chiesto la rifusione, vanno poste a carico della resistente.
La ricorrente, infatti, ha diritto alla rifusione dei compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale per l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa
(cfr. docc. 10, 10a, 10b).
Detti compensi vengono liquidati in € 441,00, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 2022, previsti per lo scaglione relativo ai procedimenti di
(mediazione) e negoziazione assistita di valore compreso tra €
5.001,00 ed € 26.000,00.
Non può invece essere riconosciuto a favore della ricorrente il rimborso per le spese di traduzione della documentazione versata in atti (cfr. fattura sub doc. 23), sia perché si tratta di spesa superflua, stante la agevole comprensibilità di tali documenti in lingua inglese e
6 di 7 la capacità del giudice di compiere da sé la traduzione, sia perché la parte interessata a far esaminare i documenti stessi è tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione (Cass. 10831/1994).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara risolto il contratto intercorso tra e Parte_1 avente ad oggetto la vendita di Controparte_1 beni mobili, per grave inadempimento di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a
[...] Controparte_1 restituire a la somma di € 17.874,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
3. condanna a rifondere a Controparte_1
le spese di lite, che liquida, quanto al procedimento Parte_1 di negoziazione assistita, in € 441,00 per compenso e, quanto al presente giudizio, in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 14 novembre 2025.
IL GIUDICE
TE RA
7 di 7