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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1274/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata a FR (EN) al Corso Vittorio Emanuele n. 357, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Gaetano Giunta del Foro di Catania, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma (00185) in Via Palestro n. 81, cod. fisc.
, P.Iva , rappresentata, difesa e domiciliata ex lege P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà n. 174, cod. fisc.
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 P.IVA_1
legale in Roma nella via Palestre, 81 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Caltanissetta,
resistente
Oggetto: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, Prot. n.
38614, del 12.5.2022, notificata il 28.6.2022. Pagamento somma-contributi comunitari.
IN FATTO
, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex Parte_1
art. 2 del R.D. n. 639/1910, Prot. n. 38614, del 12.5.2022, notificata il 28.6.2022 con la quale l' ha intimato la restituzione della somma di € € 44.652,55 per presunti illeciti CP_1
amministrativi connessi alla percezione di contributi comunitari nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale e in relazione alla misura del pacchetto giovani del
1 2010.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione per Parte_1
vizi propri del provvedimento impugnato (attinenti al difetto di autorizzazione in capo al soggetto autore dell'atto; prescrizione del diritto e dell'azione alla riscossione delle somme;
nullità del provvedimento per omessa indicazione delle modalità di opposizione;
nullità dell'ingiunzione per violazione dei termini del procedimento ex L. n. 241/1990), e ha contestato, nel merito, la sussistenza della pretesa creditoria in essa contenuta, di cui ha comunque eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale.
Si è costituita , che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del CP_1
giudice adito a favore del Tribunale Civile di Roma, contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dall'Avvocature dello Stato, è fondata.
Preliminarmente va osservato che lo speciale procedimento d'ingiunzione, disciplinato dal rd.
14 aprile 1910 n. 634. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato consente, alla stessa pubblica amministrazione creditrice, di predisporre il titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
L'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione è stata infatti emessa per far valere una pretesa restitutoria in relazione all'indebita corresponsione di aiuti comunitari: quale organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari (finanziati dal Fondo europeo agricolo), è l'ente creditore che ha quindi il diritto-dovere di formare il titolo CP_1
esecutivo relativo ai propri crediti, assicurandone anche il conseguente pagamento.
Segnatamente, «l'ingiunzione fiscale è uno speciale strumento, previsto dagli artt. 1 e 2, r.d.
14 aprile 1910, n. 639 al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, che cumula le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto, secondo uno schema derogatorio dell'ordinario procedimento di riscossione che necessita invece della previa iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento» (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/06/2012, n. 3413). La normativa sopra citata consente dunque alla stessa pubblica amministrazione creditrice, dunque di predisporre il
2 titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
Coerentemente con le finalità dello speciale istituto, che tende ad assicurare alle pubbliche amministrazioni un procedimento coattivo privilegiato per il conseguimento delle loro entrate, l'ingiunzione ex art. 2 del TU. n. 639/1910 è stata, dunque, ammessa, dalla giurisprudenza del S.C., anche nei casi di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti (Cass. 22 gennaio 1998, n. 604) in cui la ripetizione dell'indebito ha evidentemente ad oggetto somme predeterminate nel loro ammontare.
Nel caso di specie, l' agisce per recuperare aiuti al settore agricolo concessi CP_1
dall'unione europea ed indebitamente percepiti dalla opponente sulla base di una circostanziata e documentata informativa che ha portato all'apertura di due distinti procedimenti penali.
Come da giurisprudenza sopra citata, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato
(sentenza n. 16724/2014 emessa a definizione di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione di pagamento) che è ammissibile procedere unicamente per il recupero dell'indebito, indipendentemente dall'irrogazione di sanzioni, perché se l'art. 3 della legge n.
898/1983 (in tema di controlli sugli aiuti comunitari) consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa, che per la restituzione dell'indebito, conseguendone un unico procedimento di opposizione, è ben ammissibile la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di ricorrere ai soli,
ordinari, strumenti di recupero, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione.
E' quindi attribuita la facoltà di scegliere tra lo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del RD n.
639/1910 e gli altri strumenti di recupero ( cfr trib. Roma, sez. I, n. 6331/2016).
Tornando al caso di specie si ritiene che l'ingiunzione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio di opposizione appaia disciplinata dall'art. 3 del R.D. 639/1910, a mente del quale
“Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1°
3 settembre 2011, n. 150”.
La norma da ultimo citata, nel regolare il procedimento di ingiunzione, fissa altresì la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ente impositore, laddove stabilisce: “Le
controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniale degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
L' ha pacificamente sede in Roma e pertanto, il Tribunale di competenza è certamente CP_1
quello competente a conoscere delle opposizioni avverso provvedimenti emessi dall'Ente
suddetto.
Alla luce di quanto sopra argomentato va ritenuta la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Roma.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta lì 31 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1274/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata a FR (EN) al Corso Vittorio Emanuele n. 357, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Gaetano Giunta del Foro di Catania, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma (00185) in Via Palestro n. 81, cod. fisc.
, P.Iva , rappresentata, difesa e domiciliata ex lege P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà n. 174, cod. fisc.
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 P.IVA_1
legale in Roma nella via Palestre, 81 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Caltanissetta,
resistente
Oggetto: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, Prot. n.
38614, del 12.5.2022, notificata il 28.6.2022. Pagamento somma-contributi comunitari.
IN FATTO
, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex Parte_1
art. 2 del R.D. n. 639/1910, Prot. n. 38614, del 12.5.2022, notificata il 28.6.2022 con la quale l' ha intimato la restituzione della somma di € € 44.652,55 per presunti illeciti CP_1
amministrativi connessi alla percezione di contributi comunitari nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale e in relazione alla misura del pacchetto giovani del
1 2010.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione per Parte_1
vizi propri del provvedimento impugnato (attinenti al difetto di autorizzazione in capo al soggetto autore dell'atto; prescrizione del diritto e dell'azione alla riscossione delle somme;
nullità del provvedimento per omessa indicazione delle modalità di opposizione;
nullità dell'ingiunzione per violazione dei termini del procedimento ex L. n. 241/1990), e ha contestato, nel merito, la sussistenza della pretesa creditoria in essa contenuta, di cui ha comunque eccepito l'estinzione per prescrizione quinquennale.
Si è costituita , che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del CP_1
giudice adito a favore del Tribunale Civile di Roma, contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dall'Avvocature dello Stato, è fondata.
Preliminarmente va osservato che lo speciale procedimento d'ingiunzione, disciplinato dal rd.
14 aprile 1910 n. 634. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato consente, alla stessa pubblica amministrazione creditrice, di predisporre il titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
L'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione è stata infatti emessa per far valere una pretesa restitutoria in relazione all'indebita corresponsione di aiuti comunitari: quale organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari (finanziati dal Fondo europeo agricolo), è l'ente creditore che ha quindi il diritto-dovere di formare il titolo CP_1
esecutivo relativo ai propri crediti, assicurandone anche il conseguente pagamento.
Segnatamente, «l'ingiunzione fiscale è uno speciale strumento, previsto dagli artt. 1 e 2, r.d.
14 aprile 1910, n. 639 al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, che cumula le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto, secondo uno schema derogatorio dell'ordinario procedimento di riscossione che necessita invece della previa iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento» (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/06/2012, n. 3413). La normativa sopra citata consente dunque alla stessa pubblica amministrazione creditrice, dunque di predisporre il
2 titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
Coerentemente con le finalità dello speciale istituto, che tende ad assicurare alle pubbliche amministrazioni un procedimento coattivo privilegiato per il conseguimento delle loro entrate, l'ingiunzione ex art. 2 del TU. n. 639/1910 è stata, dunque, ammessa, dalla giurisprudenza del S.C., anche nei casi di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti (Cass. 22 gennaio 1998, n. 604) in cui la ripetizione dell'indebito ha evidentemente ad oggetto somme predeterminate nel loro ammontare.
Nel caso di specie, l' agisce per recuperare aiuti al settore agricolo concessi CP_1
dall'unione europea ed indebitamente percepiti dalla opponente sulla base di una circostanziata e documentata informativa che ha portato all'apertura di due distinti procedimenti penali.
Come da giurisprudenza sopra citata, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato
(sentenza n. 16724/2014 emessa a definizione di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione di pagamento) che è ammissibile procedere unicamente per il recupero dell'indebito, indipendentemente dall'irrogazione di sanzioni, perché se l'art. 3 della legge n.
898/1983 (in tema di controlli sugli aiuti comunitari) consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa, che per la restituzione dell'indebito, conseguendone un unico procedimento di opposizione, è ben ammissibile la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di ricorrere ai soli,
ordinari, strumenti di recupero, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione.
E' quindi attribuita la facoltà di scegliere tra lo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del RD n.
639/1910 e gli altri strumenti di recupero ( cfr trib. Roma, sez. I, n. 6331/2016).
Tornando al caso di specie si ritiene che l'ingiunzione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio di opposizione appaia disciplinata dall'art. 3 del R.D. 639/1910, a mente del quale
“Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1°
3 settembre 2011, n. 150”.
La norma da ultimo citata, nel regolare il procedimento di ingiunzione, fissa altresì la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ente impositore, laddove stabilisce: “Le
controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniale degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
L' ha pacificamente sede in Roma e pertanto, il Tribunale di competenza è certamente CP_1
quello competente a conoscere delle opposizioni avverso provvedimenti emessi dall'Ente
suddetto.
Alla luce di quanto sopra argomentato va ritenuta la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Roma.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta lì 31 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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