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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 2 maggio 2023 - R.G. n. 747/2023,
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
giorno 26/06/1964, e residente in [...], con il patrocinio degli Avv.ti Veronica Pepoli (C.F. ) e Ciro Visciano CodiceFiscale_2
(C.F. entrambi del Foro di Rimini, con studio legale in Rimini, CodiceFiscale_3
Via XXIII Settembre 1845 n. 109 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. dei difensori Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
(P.IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Montescudo – M. Colombo (RN), via Flaminia Conca n. 671, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. ) CP_1 C.F._4 nato a [...] il giorno 25 agosto 1953, con il patrocinio dell'Avv.
Sharon Baiocco, del Foro di Rimini, ( C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo Studio, in Via Bucci 32/D, 47833, Morciano di Romagna
(RN);
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 329/2023 del 7 aprile 2023, pubblicata in data
7 aprile 2023, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 329/2023 emessa dal
Tribunale di Rimini, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei all'esito del giudizio R.G.C.C. n. 238/2020 depositata in cancelleria in data 07/04/2023
e notificata in data 12/04/2023, accogliere tutte le conclusioni precisate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi di cui in narrativa:
- Accertare e/o dichiarare la nullità/irregolarità/inesistenza/inefficacia del precetto notificato in data 09-14/01/2020 al Sig. su istanza del Sig. Parte_1 CP_1
[...]
Accertare e/o dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza CP_1 dell'assegno indicato quale presupposto dell'atto di precetto opposto in quanto il credito è inesistente;
- condannare l'opposto alla refusione dei compensi, spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre, spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e di parte del primo grado di giudizio – Tribunale di Rimini R.G.C.C. n. 238/2020.”.
Conclusioni parte appellata:
pag. 2/7 “Voglia la Corte: rigettare l'Appello proposto dal signor avverso la Parte_1
Sentenza n. 329/2023 resa all'esito del procedimento R.G.C.C. n. 238/2020 dal
Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei, depositata e pubblicata in data 07/04/2023 e notificata in data 12/04/2023, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento n. R.G.
1464/2020 Tribunale di Rimini.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2020, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo - previa sospensione dell'atto di CP_1 precetto opposto e/o dell'esecuzione - di accertare e dichiarare “la nullità/irregolarità/inesistenza/inefficacia” del precetto, e conseguentemente che nulla doveva a in ragione dell'assegno posto a fondamento del Pt_1 CP_1
precetto opposto;
il tutto con vittoria di spese.
In data 25 febbraio 2020 si costituiva che preliminarmente di CP_1 opponeva alla concessione della sospensione dell'atto di precetto opposto, e chiedeva il rigetto delle conclusioni avversarie e la condanna al risarcimento del danno per temerarietà della lite ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 29 luglio 2021, il Tribunale, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 7 aprile 2023.
All'esito, dopo breve discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione e dava lettura del dispositivo.
Il Tribunale respingeva la proposta opposizione e la domanda di condanna, formulata dal convenuto, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Condannava l'attore alla rifusione delle spese a favore del convenuto.
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 2 maggio 2023, ha proposto appello Pt_1
, per i motivi che seguono:
[...]
pag. 3/7 “ERRORE IN GIUDICANDO PER ERRATA VALUTAZIONE DEL DECORSO
DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CARTOLARE.”: per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto che il perfezionamento della notifica del primo atto di precetto (atto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizione semestrale) corrispondesse alla data di compiuta giacenza (22/7/2019) e non già alla data di passaggio dell'atto presso l'UNEP (5/7/2019).
“ERRORE IN GIUDICANDO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ERRATA
CONSIDERAZIONE DELL'ASSEGNO BANCARIO ALLA BASE DEL
PRECETTO QUALE TITOLO ESECUTIVO E NON SOLO QUALE TITOLO DI
CREDITO.”: per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l'assegno, carente del timbro di incasso e delle dichiarazioni ex art. 45 R.D. 1736/1933, costituisse titolo esecutivo e non mero titolo di credito.
In data 4 ottobre 2023 si è costituita la ditta individuale ritenendo CP_1
l'appello inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano che la Corte trattenesse la causa in decisione.
In data 30 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte fissava l'udienza del 4 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'udienza veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. al 15 aprile 2025.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- Quanto al primo motivo d'appello si duole dell'errore in cui sarebbe Pt_1 incorso il Giudice di prime cure nell'aver ritenuto perfezionata la notifica dell'atto di precetto in data 22 luglio 2019 (compiuta giacenza) e non in data 5 luglio 2019
(passaggio dell'atto all'Ufficio NEP). Conseguentemente ritiene che il precetto in rinnovazione qui opposto, notificato in data 14 gennaio 2020, sia nullo/irregolare/inesistente/inefficace.
Sul punto giova premettere che appare incensurabile la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto perfezionata la notifica del primo atto di precetto in data 22 luglio 2019.
In particolare, alla luce di quanto emerge dall'avviso di ricevimento N. AG.
78774242411-3 / AR 68774242411-2, l'Ufficiale giudiziario, richiesto dall'Avv.
Baiocco per la parte ha spedito la notifica in data 5 luglio 2019. L'addetto CP_1
pag. 4/7 alla consegna, in data 10 luglio 2019, depositava il plico presso l'ufficio dando atto di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
628718209654, a causa della mancanza del destinatario al tentativo di consegna.
Da ultimo, sull'avviso di ricevimento, si dà atto che in data 22 luglio 2019, il plico veniva ritirato perché non recapitato.
Così ricostruito l'iter della notifica del primo atto di precetto deve conseguentemente ritenersi validamente notificato l'atto di precetto in rinnovazione del 14 gennaio 2020 non potendosi ritenere che sia decorso il termine di prescrizione dell'azione cartolare.
Infatti, come da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite nel 2012 “Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art.
8 - deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.” (Cass.
SS.UU. 1418/2012).
In senso conforme si richiama inoltre l'ordinanza con cui il Supremo Collegio ha chiarito che “La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale […].” (Cass. ord. n. 6242/2017).
Nel caso di specie, dunque, a nulla rilevando la data di passaggio degli atti all'Ufficio
NEP, la data di riferimento è appunto quella di compiuta giacenza, il giorno 22 luglio pag. 5/7 2020 (corrispondente al lunedì successivo al decimo giorno dal 10 luglio 2019 corrispondente al sabato 20 luglio 2019).
3.2.- Quanto al secondo motivo d'appello, la doglianza del circa la qualità Pt_1 dell'assegno a fondare l'azione esecutiva, non può trovare accoglimento.
Come correttamente sostenuto dal Tribunale, rileva la normativa di riferimento – art. 45 del R.D. 1736 del 1933 - laddove è previsto che: “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure ((3) con dichiarazione della Banca
d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti))
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.”.
Deve dunque ritenersi che l'assegno costituisca idoneo titolo esecutivo a fondare l'azione esecutiva del ontro il . CP_1 Pt_1
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
4.1- Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”. Viste le ragioni di infondatezza dell'appello nonché la motivazione della sentenza appellata, contenente tutti gli elementi per verificare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, ritiene la Corte sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato. Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai pag. 6/7 fini dell'applicabilità dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., è “ necessario individuare […] la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.” (Cass. ord.
34429/2024).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma la sentenza del Tribunale di Rimini n. 329/2023 pubblicata in data 7 aprile
2023, resa nel procedimento R.g. n. 238/2020,
- condanna il soccombente a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2.478,00 di cui euro 150,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna altresì al pagamento di euro 600,00 a favore di Parte_1 ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. CP_1
Bologna, lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 2 maggio 2023 - R.G. n. 747/2023,
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
giorno 26/06/1964, e residente in [...], con il patrocinio degli Avv.ti Veronica Pepoli (C.F. ) e Ciro Visciano CodiceFiscale_2
(C.F. entrambi del Foro di Rimini, con studio legale in Rimini, CodiceFiscale_3
Via XXIII Settembre 1845 n. 109 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. dei difensori Email_1
Email_2
Appellante
CONTRO
(P.IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Montescudo – M. Colombo (RN), via Flaminia Conca n. 671, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. ) CP_1 C.F._4 nato a [...] il giorno 25 agosto 1953, con il patrocinio dell'Avv.
Sharon Baiocco, del Foro di Rimini, ( C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo Studio, in Via Bucci 32/D, 47833, Morciano di Romagna
(RN);
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 329/2023 del 7 aprile 2023, pubblicata in data
7 aprile 2023, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 329/2023 emessa dal
Tribunale di Rimini, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei all'esito del giudizio R.G.C.C. n. 238/2020 depositata in cancelleria in data 07/04/2023
e notificata in data 12/04/2023, accogliere tutte le conclusioni precisate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi di cui in narrativa:
- Accertare e/o dichiarare la nullità/irregolarità/inesistenza/inefficacia del precetto notificato in data 09-14/01/2020 al Sig. su istanza del Sig. Parte_1 CP_1
[...]
Accertare e/o dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza CP_1 dell'assegno indicato quale presupposto dell'atto di precetto opposto in quanto il credito è inesistente;
- condannare l'opposto alla refusione dei compensi, spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre, spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e di parte del primo grado di giudizio – Tribunale di Rimini R.G.C.C. n. 238/2020.”.
Conclusioni parte appellata:
pag. 2/7 “Voglia la Corte: rigettare l'Appello proposto dal signor avverso la Parte_1
Sentenza n. 329/2023 resa all'esito del procedimento R.G.C.C. n. 238/2020 dal
Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei, depositata e pubblicata in data 07/04/2023 e notificata in data 12/04/2023, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento n. R.G.
1464/2020 Tribunale di Rimini.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2020, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo - previa sospensione dell'atto di CP_1 precetto opposto e/o dell'esecuzione - di accertare e dichiarare “la nullità/irregolarità/inesistenza/inefficacia” del precetto, e conseguentemente che nulla doveva a in ragione dell'assegno posto a fondamento del Pt_1 CP_1
precetto opposto;
il tutto con vittoria di spese.
In data 25 febbraio 2020 si costituiva che preliminarmente di CP_1 opponeva alla concessione della sospensione dell'atto di precetto opposto, e chiedeva il rigetto delle conclusioni avversarie e la condanna al risarcimento del danno per temerarietà della lite ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 29 luglio 2021, il Tribunale, riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 7 aprile 2023.
All'esito, dopo breve discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione e dava lettura del dispositivo.
Il Tribunale respingeva la proposta opposizione e la domanda di condanna, formulata dal convenuto, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Condannava l'attore alla rifusione delle spese a favore del convenuto.
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 2 maggio 2023, ha proposto appello Pt_1
, per i motivi che seguono:
[...]
pag. 3/7 “ERRORE IN GIUDICANDO PER ERRATA VALUTAZIONE DEL DECORSO
DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CARTOLARE.”: per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto che il perfezionamento della notifica del primo atto di precetto (atto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizione semestrale) corrispondesse alla data di compiuta giacenza (22/7/2019) e non già alla data di passaggio dell'atto presso l'UNEP (5/7/2019).
“ERRORE IN GIUDICANDO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ERRATA
CONSIDERAZIONE DELL'ASSEGNO BANCARIO ALLA BASE DEL
PRECETTO QUALE TITOLO ESECUTIVO E NON SOLO QUALE TITOLO DI
CREDITO.”: per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l'assegno, carente del timbro di incasso e delle dichiarazioni ex art. 45 R.D. 1736/1933, costituisse titolo esecutivo e non mero titolo di credito.
In data 4 ottobre 2023 si è costituita la ditta individuale ritenendo CP_1
l'appello inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano che la Corte trattenesse la causa in decisione.
In data 30 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte fissava l'udienza del 4 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'udienza veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. al 15 aprile 2025.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- Quanto al primo motivo d'appello si duole dell'errore in cui sarebbe Pt_1 incorso il Giudice di prime cure nell'aver ritenuto perfezionata la notifica dell'atto di precetto in data 22 luglio 2019 (compiuta giacenza) e non in data 5 luglio 2019
(passaggio dell'atto all'Ufficio NEP). Conseguentemente ritiene che il precetto in rinnovazione qui opposto, notificato in data 14 gennaio 2020, sia nullo/irregolare/inesistente/inefficace.
Sul punto giova premettere che appare incensurabile la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto perfezionata la notifica del primo atto di precetto in data 22 luglio 2019.
In particolare, alla luce di quanto emerge dall'avviso di ricevimento N. AG.
78774242411-3 / AR 68774242411-2, l'Ufficiale giudiziario, richiesto dall'Avv.
Baiocco per la parte ha spedito la notifica in data 5 luglio 2019. L'addetto CP_1
pag. 4/7 alla consegna, in data 10 luglio 2019, depositava il plico presso l'ufficio dando atto di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
628718209654, a causa della mancanza del destinatario al tentativo di consegna.
Da ultimo, sull'avviso di ricevimento, si dà atto che in data 22 luglio 2019, il plico veniva ritirato perché non recapitato.
Così ricostruito l'iter della notifica del primo atto di precetto deve conseguentemente ritenersi validamente notificato l'atto di precetto in rinnovazione del 14 gennaio 2020 non potendosi ritenere che sia decorso il termine di prescrizione dell'azione cartolare.
Infatti, come da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite nel 2012 “Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art.
8 - deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.” (Cass.
SS.UU. 1418/2012).
In senso conforme si richiama inoltre l'ordinanza con cui il Supremo Collegio ha chiarito che “La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale […].” (Cass. ord. n. 6242/2017).
Nel caso di specie, dunque, a nulla rilevando la data di passaggio degli atti all'Ufficio
NEP, la data di riferimento è appunto quella di compiuta giacenza, il giorno 22 luglio pag. 5/7 2020 (corrispondente al lunedì successivo al decimo giorno dal 10 luglio 2019 corrispondente al sabato 20 luglio 2019).
3.2.- Quanto al secondo motivo d'appello, la doglianza del circa la qualità Pt_1 dell'assegno a fondare l'azione esecutiva, non può trovare accoglimento.
Come correttamente sostenuto dal Tribunale, rileva la normativa di riferimento – art. 45 del R.D. 1736 del 1933 - laddove è previsto che: “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure ((3) con dichiarazione della Banca
d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti))
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.”.
Deve dunque ritenersi che l'assegno costituisca idoneo titolo esecutivo a fondare l'azione esecutiva del ontro il . CP_1 Pt_1
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
4.1- Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”. Viste le ragioni di infondatezza dell'appello nonché la motivazione della sentenza appellata, contenente tutti gli elementi per verificare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, ritiene la Corte sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato. Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai pag. 6/7 fini dell'applicabilità dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., è “ necessario individuare […] la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.” (Cass. ord.
34429/2024).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma la sentenza del Tribunale di Rimini n. 329/2023 pubblicata in data 7 aprile
2023, resa nel procedimento R.g. n. 238/2020,
- condanna il soccombente a rifondere a le Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2.478,00 di cui euro 150,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna altresì al pagamento di euro 600,00 a favore di Parte_1 ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. CP_1
Bologna, lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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